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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2123/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2123/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Chieti, Corso Marrucino n. 168, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Di Rocco, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
, in persona del Presidente della Giunta p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da LL (complesso monumentale San Domenico);
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss., L. n.
689/1981 relativa a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 31.10.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 26.10.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 24.12.2020 adiva il Parte_1
Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, voler: IN
VIA CAUTELARE, emanare provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ingiunzione di Pagamento prot. n. RA/0329065/20; IN VIA
PRELIMINARE, IN RITO, accertare e dichiarare l'Ingiunzione di Pagamento prot. n. RA/0329065/20 invalida/nulla/annullabile/inefficace in quanto sprovvista dei requisiti legislativamente previsti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 al fine di garantirne la conformità con il suo originale informatico, e pertanto inidonea a produrre effetto alcuno sulla sfera giuridica dell'attore opponente quale destinatario dell'atto nullo;
IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, accertare e dichiarare che il credito riportato nell'Ingiunzione di Pagamento prot. n. RA/0329065/20 sia estinto per intervenuta prescrizione;
IN VIA
PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza del credito poiché lo stesso origina da provvedimento tardivo in quanto emanato oltre il termine triennale concesso dalla normativa vigente illo tempore e, conseguentemente, annullare e/o revocare e/o rendere inefficace l'Ingiunzione di Pagamento prot. n. RA/0329065/20. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre le spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, ed eventuali ulteriori accessori con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege e distrazione a favore del sottoscritto Avvocato che rende la dichiarazione di rito”.
In data 26.02.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente rigettata l'istanza cautelare, disattesa ogni contraria domanda, accertare e dichiarare infondate le domande ex adverso proposte e confermare la legittimità dell'opposta ingiunzione fiscale, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite”.
pagina 2 di 8 Alla prima udienza del 21.06.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché, su richiesta della parte attrice, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c. Con successiva ordinanza del 30.05.2022, in assenza di istanze istruttorie, la controversia veniva ritenuta matura per la decisione con rinvio al 14.11.2023, udienza successivamente differita al 05.11.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice ha impugnato l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 2 del
R.D. n. 639/1910, prot. n. RA/0329065/20 emessa in data 05.11.2020 e notificata in pari data, con cui la Controparte_1 [...]
le intimava di procedere al Parte_2 pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 18.306,93 dovuto a seguito di revoca del contributo, avvenuta il 19.01.2009, concesso alla
[...]
con Determinazione Controparte_2
Direttoriale n. DI/133 del 15.12.2003, pubblicata sul BURA n. 17 del CP_3
18.02.2004, e parzialmente erogato in acconto alla data del 14.03.2005.
In particolare, il eccepisce: i) la mancanza di conformità dell'atto Pt_1 amministrativo digitale emesso ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, rispetto agli artt. 23bis e 71 del d.lgs. 82/2005; ii) nel merito, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione del diritto, non avendo il ricevuto né la revoca Pt_1 né le successive diffide;
iii) l'infondatezza del credito in ragione dell'illegittimità della revoca, intervenuta oltre il periodo di diciotto mesi previsto dall'art. 21nonies l.n. 241/90.
La Regione Abruzzo, nel costituirsi in giudizio, contesta i motivi di gravame avanzati dal ed insiste per il rigetto della domanda, attesa la Pt_1 piena legittimità dell'ingiunzione di pagamento notificata.
2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, sulla scorta del principio della ragione più liquida, al giudice è consentito esaminare un motivo di merito,
pagina 3 di 8 suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 09.09.2022, n.
26634). Nella specie, il Tribunale ritiene fondato il secondo motivo di censura avanzato dall'attore che, attenendo al merito, rende superfluo l'esame dell'eventuale illegittimità dell'ingiunzione notificata all'attore, dovendosi comunque ricordare che il presente giudizio verte sul rapporto e non sull'atto amministrativo.
Tanto premesso, giova rammentare che in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, ovvero del sopravvenuto inadempimento alle obbligazioni assunte, come avvenuto nel caso di specie, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 09.10.2017, n.
23603).
Applicando tali coordinate al caso di specie, risulta che la revoca del contributo è intervenuta in data 19.01.2009, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale per l'Amministrazione per la ripetizione dell'indebito, costituito dall'importo di € 12.500,00 erogato a titolo di acconto alla data del 14.03.2005 (cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuto).
Il al riguardo, ha dedotto di aver ricevuto dalla Pt_1 Controparte_1 solamente l'ingiunzione di pagamento, a mezzo P.E.C., in data 05.11.2020, ma non anche la revoca e le successive diffide menzionate nell'ingiunzione.
In punto di onere della prova, a mente del consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione, condiviso dal Tribunale, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per pagina 4 di 8 l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08.04.2021, n. 9381).
La , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver Controparte_1
comunicato con la nota prot. n. 20206/I del 14.11.2008 alla ditta beneficiaria l'avvio del procedimento di revoca mentre successivamente, con la
Determinazione n. DI5/40 del 19.01.2009, il Servizio regionale allora competente adottava il provvedimento definitivo di revoca del contributo concesso e di recupero della somma erogata: entrambi i provvedimenti in parola venivano notificati per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 5 e 6 fascicolo convenuto). Sul punto, è fondata la deduzione dell'attore secondo cui, trattandosi di notificazione effettuata mediante il servizio postale, a mente dell'art. 8, comma II l. n. 890/1982 vigente ratione temporis, “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”.
pagina 5 di 8 Avendo la prodotto esclusivamente l'avviso di compiuta giacenza CP_1 ma non anche l'attestazione dell'invio e della ricezione della comunicazione di avviso deposito, ne consegue che non vi è prova che la notifica si sia correttamente perfezionata. Sul punto, infatti, è granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della notifica a mezzo posta, nell'ipotesi in esame, debba avvenire esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente nemmeno la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. civ., Sez. V, 11.10.2024, n. 26593; Cass. civ., Sez. Un. 15.04.2021, n. 10012).
Manca, inoltre, la prova della regolarità della notifica delle successive diffide, da intendersi quali atti interruttivi del corso della prescrizione, rispetto al credito reclamato dall'Amministrazione convenuta.
La Regione, infatti, ha dedotto che: i) con la nota prot. n. 5065/I del
02.04.2009, la Direzione Attività Produttive formulava formale diffida alla ditta di per la restituzione della somma dovuta, notificata CP_2 Parte_1 in data 04.04.2009 a mezzo di raccomandata A/R all'Amministratore Unico e titolare della ditta, , presso la sua residenza;
ii) l'Avvocatura Parte_1
erariale, con la nota prot. n. 10342 del 08.04.2014, diffidava formalmente la ditta a restituire la somma dovuta, oltre interessi e Controparte_2 Parte_1
rivalutazione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della nota, notificata nuovamente al in qualità di amministratore unico e titolare della ditta, il Pt_1
16.04.2014; iii) infine, in data 27.06.2019, con la nota prot. n. RA/0189879, il
Servizio Imprenditorialità provvedeva ad inoltrare formale diffida nei confronti del in qualità di amministratore unico e titolare della ditta individuale Pt_1
Ibis Marketing, notificata sempre presso la sua residenza in data 17.07.2019.
Al riguardo, pur volendo ritenere – sebbene la convenuta non ne abbia fornito la prova – che tali diffide siano state effettivamente inviate all'indirizzo di residenza del legale rappresentante della ditta di CP_2 Parte_1 non avendo quest'ultimo contestato la circostanza, nondimeno l'attore ha eccepito di non averle ricevute personalmente, come testimoniato dalla C sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. Al riguardo, da un lato, CP_1
pagina 6 di 8 nulla ha dedotto nei successivi scritti difensivi, dall'altro, la difformità tra la sottoscrizione dell'attore, evincibile dalla procura alle liti, rispetto a quella apposta in calce agli avvisi di ricevimento delle diffide sopra richiamate, emerge ictu oculi (cfr. doc. n. 7, 8 e 9 fascicolo convenuto).
Pur in assenza di indicazioni in tal senso da parte dell'agente postale, volendo ritenere che l'atto sia stato ricevuto da un soggetto legittimato ai sensi dell'art. 7, comma II, l'agente avrebbe dovuto comunque inviare lettera raccomandata al destinatario, atteso che l'art. 7, ultimo comma l. n. 890/1982 vigente ratione temporis disponeva espressamente che “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. Tuttavia, la non ha prodotto in giudizio CP_1 nemmeno la prova dell'invio delle relative raccomandate informative, con la conseguenza che non vi è prova del perfezionamento delle notifiche delle diffide del 02.04.2009, dell'08.04.2014 e del 27.06.2019 (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 27.08.2024, n. 23194).
Per l'effetto, in assenza di prova della ricezione di validi atti interruttivi, risultano decorsi più di dieci anni tra la revoca (19.01.2009) e la ricezione dell'ingiunzione di pagamento (05.11.2020), con la conseguenza che il credito della deve ritenersi ormai prescritto. Controparte_1
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, dovrà essere accolta la domanda avanzata dall'attore, con pronuncia di accertamento della illegittimità dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, prot. n.
RA/0329065/20 emessa in data 05.11.2020 e notificata in pari data, dalla
Controparte_5
, per intervenuta prescrizione del diritto di ripetere le somme
[...]
ingiunte.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, prendendo in considerazione il valore dichiarato della controversia, facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da pagina 7 di 8 dispositivo in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Massimo Di
Rocco.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2123/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda avanzata da accerta Parte_1
l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n.
639/1910, prot. n. RA/0329065/20 emessa in data 05.11.2020 e notificata in pari data dalla
[...]
e, per l'effetto, Controparte_5
dichiara la prescrizione del diritto di ripetere le somme ingiunte;
2) condanna la al pagamento delle spese del presente Controparte_1 procedimento in favore di , che vengono liquidate in € Parte_1
3.661,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario,
Avv. Massimo Di Rocco.
L'Aquila, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2123/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Chieti, Corso Marrucino n. 168, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Di Rocco, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
Contro
, in persona del Presidente della Giunta p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da LL (complesso monumentale San Domenico);
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss., L. n.
689/1981 relativa a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 31.10.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre la parte convenuta, con la nota di trattazione scritta del 26.10.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 24.12.2020 adiva il Parte_1
Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, voler: IN
VIA CAUTELARE, emanare provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ingiunzione di Pagamento prot. n. RA/0329065/20; IN VIA
PRELIMINARE, IN RITO, accertare e dichiarare l'Ingiunzione di Pagamento prot. n. RA/0329065/20 invalida/nulla/annullabile/inefficace in quanto sprovvista dei requisiti legislativamente previsti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 al fine di garantirne la conformità con il suo originale informatico, e pertanto inidonea a produrre effetto alcuno sulla sfera giuridica dell'attore opponente quale destinatario dell'atto nullo;
IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO, accertare e dichiarare che il credito riportato nell'Ingiunzione di Pagamento prot. n. RA/0329065/20 sia estinto per intervenuta prescrizione;
IN VIA
PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza del credito poiché lo stesso origina da provvedimento tardivo in quanto emanato oltre il termine triennale concesso dalla normativa vigente illo tempore e, conseguentemente, annullare e/o revocare e/o rendere inefficace l'Ingiunzione di Pagamento prot. n. RA/0329065/20. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, oltre le spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, ed eventuali ulteriori accessori con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege e distrazione a favore del sottoscritto Avvocato che rende la dichiarazione di rito”.
In data 26.02.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente rigettata l'istanza cautelare, disattesa ogni contraria domanda, accertare e dichiarare infondate le domande ex adverso proposte e confermare la legittimità dell'opposta ingiunzione fiscale, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite”.
pagina 2 di 8 Alla prima udienza del 21.06.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché, su richiesta della parte attrice, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI
c.p.c. Con successiva ordinanza del 30.05.2022, in assenza di istanze istruttorie, la controversia veniva ritenuta matura per la decisione con rinvio al 14.11.2023, udienza successivamente differita al 05.11.2024 in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. La parte attrice ha impugnato l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 2 del
R.D. n. 639/1910, prot. n. RA/0329065/20 emessa in data 05.11.2020 e notificata in pari data, con cui la Controparte_1 [...]
le intimava di procedere al Parte_2 pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 18.306,93 dovuto a seguito di revoca del contributo, avvenuta il 19.01.2009, concesso alla
[...]
con Determinazione Controparte_2
Direttoriale n. DI/133 del 15.12.2003, pubblicata sul BURA n. 17 del CP_3
18.02.2004, e parzialmente erogato in acconto alla data del 14.03.2005.
In particolare, il eccepisce: i) la mancanza di conformità dell'atto Pt_1 amministrativo digitale emesso ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, rispetto agli artt. 23bis e 71 del d.lgs. 82/2005; ii) nel merito, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione del diritto, non avendo il ricevuto né la revoca Pt_1 né le successive diffide;
iii) l'infondatezza del credito in ragione dell'illegittimità della revoca, intervenuta oltre il periodo di diciotto mesi previsto dall'art. 21nonies l.n. 241/90.
La Regione Abruzzo, nel costituirsi in giudizio, contesta i motivi di gravame avanzati dal ed insiste per il rigetto della domanda, attesa la Pt_1 piena legittimità dell'ingiunzione di pagamento notificata.
2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, sulla scorta del principio della ragione più liquida, al giudice è consentito esaminare un motivo di merito,
pagina 3 di 8 suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. Trib., 09.09.2022, n.
26634). Nella specie, il Tribunale ritiene fondato il secondo motivo di censura avanzato dall'attore che, attenendo al merito, rende superfluo l'esame dell'eventuale illegittimità dell'ingiunzione notificata all'attore, dovendosi comunque ricordare che il presente giudizio verte sul rapporto e non sull'atto amministrativo.
Tanto premesso, giova rammentare che in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, ovvero del sopravvenuto inadempimento alle obbligazioni assunte, come avvenuto nel caso di specie, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 09.10.2017, n.
23603).
Applicando tali coordinate al caso di specie, risulta che la revoca del contributo è intervenuta in data 19.01.2009, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale per l'Amministrazione per la ripetizione dell'indebito, costituito dall'importo di € 12.500,00 erogato a titolo di acconto alla data del 14.03.2005 (cfr. doc. n. 3 fascicolo convenuto).
Il al riguardo, ha dedotto di aver ricevuto dalla Pt_1 Controparte_1 solamente l'ingiunzione di pagamento, a mezzo P.E.C., in data 05.11.2020, ma non anche la revoca e le successive diffide menzionate nell'ingiunzione.
In punto di onere della prova, a mente del consolidato indirizzo interpretativo della Cassazione, condiviso dal Tribunale, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per pagina 4 di 8 l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08.04.2021, n. 9381).
La , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver Controparte_1
comunicato con la nota prot. n. 20206/I del 14.11.2008 alla ditta beneficiaria l'avvio del procedimento di revoca mentre successivamente, con la
Determinazione n. DI5/40 del 19.01.2009, il Servizio regionale allora competente adottava il provvedimento definitivo di revoca del contributo concesso e di recupero della somma erogata: entrambi i provvedimenti in parola venivano notificati per compiuta giacenza (cfr. doc. n. 5 e 6 fascicolo convenuto). Sul punto, è fondata la deduzione dell'attore secondo cui, trattandosi di notificazione effettuata mediante il servizio postale, a mente dell'art. 8, comma II l. n. 890/1982 vigente ratione temporis, “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda”.
pagina 5 di 8 Avendo la prodotto esclusivamente l'avviso di compiuta giacenza CP_1 ma non anche l'attestazione dell'invio e della ricezione della comunicazione di avviso deposito, ne consegue che non vi è prova che la notifica si sia correttamente perfezionata. Sul punto, infatti, è granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova della notifica a mezzo posta, nell'ipotesi in esame, debba avvenire esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente nemmeno la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. civ., Sez. V, 11.10.2024, n. 26593; Cass. civ., Sez. Un. 15.04.2021, n. 10012).
Manca, inoltre, la prova della regolarità della notifica delle successive diffide, da intendersi quali atti interruttivi del corso della prescrizione, rispetto al credito reclamato dall'Amministrazione convenuta.
La Regione, infatti, ha dedotto che: i) con la nota prot. n. 5065/I del
02.04.2009, la Direzione Attività Produttive formulava formale diffida alla ditta di per la restituzione della somma dovuta, notificata CP_2 Parte_1 in data 04.04.2009 a mezzo di raccomandata A/R all'Amministratore Unico e titolare della ditta, , presso la sua residenza;
ii) l'Avvocatura Parte_1
erariale, con la nota prot. n. 10342 del 08.04.2014, diffidava formalmente la ditta a restituire la somma dovuta, oltre interessi e Controparte_2 Parte_1
rivalutazione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della nota, notificata nuovamente al in qualità di amministratore unico e titolare della ditta, il Pt_1
16.04.2014; iii) infine, in data 27.06.2019, con la nota prot. n. RA/0189879, il
Servizio Imprenditorialità provvedeva ad inoltrare formale diffida nei confronti del in qualità di amministratore unico e titolare della ditta individuale Pt_1
Ibis Marketing, notificata sempre presso la sua residenza in data 17.07.2019.
Al riguardo, pur volendo ritenere – sebbene la convenuta non ne abbia fornito la prova – che tali diffide siano state effettivamente inviate all'indirizzo di residenza del legale rappresentante della ditta di CP_2 Parte_1 non avendo quest'ultimo contestato la circostanza, nondimeno l'attore ha eccepito di non averle ricevute personalmente, come testimoniato dalla C sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. Al riguardo, da un lato, CP_1
pagina 6 di 8 nulla ha dedotto nei successivi scritti difensivi, dall'altro, la difformità tra la sottoscrizione dell'attore, evincibile dalla procura alle liti, rispetto a quella apposta in calce agli avvisi di ricevimento delle diffide sopra richiamate, emerge ictu oculi (cfr. doc. n. 7, 8 e 9 fascicolo convenuto).
Pur in assenza di indicazioni in tal senso da parte dell'agente postale, volendo ritenere che l'atto sia stato ricevuto da un soggetto legittimato ai sensi dell'art. 7, comma II, l'agente avrebbe dovuto comunque inviare lettera raccomandata al destinatario, atteso che l'art. 7, ultimo comma l. n. 890/1982 vigente ratione temporis disponeva espressamente che “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. Tuttavia, la non ha prodotto in giudizio CP_1 nemmeno la prova dell'invio delle relative raccomandate informative, con la conseguenza che non vi è prova del perfezionamento delle notifiche delle diffide del 02.04.2009, dell'08.04.2014 e del 27.06.2019 (cfr. Cass. civ., Sez.
V, 27.08.2024, n. 23194).
Per l'effetto, in assenza di prova della ricezione di validi atti interruttivi, risultano decorsi più di dieci anni tra la revoca (19.01.2009) e la ricezione dell'ingiunzione di pagamento (05.11.2020), con la conseguenza che il credito della deve ritenersi ormai prescritto. Controparte_1
Alla luce di quanto sopra considerato, dunque, dovrà essere accolta la domanda avanzata dall'attore, con pronuncia di accertamento della illegittimità dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, prot. n.
RA/0329065/20 emessa in data 05.11.2020 e notificata in pari data, dalla
Controparte_5
, per intervenuta prescrizione del diritto di ripetere le somme
[...]
ingiunte.
3. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, prendendo in considerazione il valore dichiarato della controversia, facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, e sono liquidate come da pagina 7 di 8 dispositivo in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Massimo Di
Rocco.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2123/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda avanzata da accerta Parte_1
l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n.
639/1910, prot. n. RA/0329065/20 emessa in data 05.11.2020 e notificata in pari data dalla
[...]
e, per l'effetto, Controparte_5
dichiara la prescrizione del diritto di ripetere le somme ingiunte;
2) condanna la al pagamento delle spese del presente Controparte_1 procedimento in favore di , che vengono liquidate in € Parte_1
3.661,00 di cui € 264,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario,
Avv. Massimo Di Rocco.
L'Aquila, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
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