Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1052/2024 R.G., promossa
DA
, in Parte_1
persona del Prefetto, con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
RICORRENTE IN APPELLO
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Causa in punto di appello avverso la sentenza 70 del 2023 del Giudice di pace di Ozieri, decisa con emissione del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, respingere l'opposizione siccome infondata e per l'effetto confermare validità ed efficacia del provvedimento prefettizio e degli altri provvedimenti opposti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ricorso depositato in data 20/10/2021 proponeva davanti al Controparte_1
Giudice di pace di Ozieri e in contraddittorio con la opposizione Parte_1
avverso il verbale di sospensione della patente del 22/08/2021 e dell'ordinanza prefettizia 3476 del 2021 emessi a seguito della contestata violazione dell'art. 186 comma II lett. b) del codice della strada. A tal fine sosteneva che il verbale non aveva applicato la sanzione in base all'accertamento di una violazione di una norma, ma solo applicato una misura cautelare amministrativa, essendo stata disposta la sospensione della patente ai sensi degli artt. 186 e 223 del codice della strada, norme in evidente contrasto tra di loro. Richiamava il principio espresso dalla Suprema Corte, per cui il
Prefetto avrebbe potuto sospendere la patente di guida solo nel caso di superamento del tasso alcolemico del limite dell'1,5 g/l. Data la natura solo cautelare della sospensione imposta, invocava il diritto di provare la sussistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida e richiamava l'esito delle visite mediche cui si era sottoposto, dalle quali doveva escludersi ogni pericolo per la sicurezza della circolazione stradale con conseguente cessazione della funzione cautelare del provvedimento impugnato, che su sua richiesta il Giudice di pace sospendeva in data
21/10/2021.
Si costituiva a mezzo PEC la che eccepiva l'incompetenza Parte_1
territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di pace di individuato in base Pt_1
al luogo dove era stata commessa la violazione. Evidenziava come a seguito dell'accertamento il trasgressore era stato sottoposto al test alcolemico, da cui era derivata la contestazione della violazione di cui all'art. 186 comma II lettera b) del codice della strada. Ribadiva la doverosità del provvedimento emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 223 comma I e argomentava in ordine alla differenza tra tale tipo di sospensione e quella di cui all'art. 186 commi 8 e 9 del codice della strada. Affermava che, proprio perché la sospensione oggetto del procedimento costituiva l'anticipazione della sanzione accessoria erogabile all'esito dell'accertamento giudiziale ed era diretta a tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, le conclusioni dell'accertamento medico non avevano alcuna incidenza. Concludeva in conformità.
Con sentenza 70 del 2023 il Giudice di prima istanza accoglieva l'opposizione, precisando che il decreto prefettizio emesso ex art. 223 rappresentava una misura cautelare adottata in ipotesi di reato, sicché il giudizio avrebbe avuto ad oggetto proprio la verifica dei presupposti di fatto che l'avevano giustificata, presupposti che riteneva di escludere sulla scorta del certificato rilasciato dalla commissione medica locale di
Sassari da cui era emersa l'idoneità alla guida del CP_1
Avverso la citata pronuncia proponeva appello la che richiamava Parte_1
la distinzione tra gli istituti di cui agli artt. 186 e 223 del codice della strada, ribadendo che quest'ultima norma imponeva come dovuta la sospensione, essendo limitata la discrezionalità del Prefetto solo alla sua durata. Affermava che la sospensione oggetto del giudizio aveva una funzione del tutto autonoma rispetto all'accertamento dell'idoneità psicofisica del titolare della patente alla guida con la revisione sanitaria e concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita nella contumacia del solo con l'acquisizione del fascicolo CP_1
di primo grado, era avviata alla decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto è stato contestato al è la violazione dell'art. 186 II co. lett. b) c.d.s. CP_1
che prevede anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. A norma del successivo co. VIII con l'ordinanza con cui viene disposta la sospensione della patente il Prefetto ordina anche che il conducente si sottoponga alla visita medica che deve avvenire nel termine di 60 giorni. La Suprema Corte con pronuncia recentissima (ordinanza 3245 del 2024) ha chiarito che detta visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione o della persistenza delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223 I co. del medesimo codice, tanto che ha cassato la decisione del Giudice d'appello che aveva ritenuto che l'esito favorevole dell'accertamento medico circa l'idoneità psicofisica alla guida avesse fatto venir meno le ragioni della funzione della sospensione della patente.
Pertanto, il certificato medico richiamato nella sentenza impugnata (che ha giudicato il doneo alla guida) non incide affatto sull'attuazione della misura cautelare CP_1
che, senza margini di discrezionalità, il legislatore impone nei casi previsti al Prefetto.
E peraltro è chiaro che, mentre la sospensione mira ad evitare che un soggetto che ha dimostrato la propria pericolosità alla guida per l'uso di sostanze alcoliche continui a circolare, la visita medica di cui all'art. 119 ha lo scopo di verificare se all'attualità del suo svolgimento il soggetto sia nelle condizioni di poter guidare. Tale diversa funzione dei due tipi di interventi è avvalorata dalla previsione contenuta nell'ultima parte del comma VIII dell'art. 223 perché, se il conducente non si sottopone nel termine fissato alla visita e si sottrae alla valutazione di idoneità, le ragioni cautelari possono essere prolungate fino all'esito di quell'accertamento. La sospensione della patente adottata ex art. 223 - che è quella che occupa questo giudizio - proprio per le sue funzioni cautelari si distingue dalla sospensione della patente di cui all'art. 186 del codice della strada che
è sanzione accessoria del reato ed è disposta dal Giudice penale (anche se in concreto applicata dal Prefetto) e, come detto, è finalizzata ad evitare che il soggetto continui a tenere una condotta di guida pericolosa (Cass. ord. 17999 del 2021). L'esigenza cautelare di cui si è detto è stata in realtà immediatamente soddisfatta con il ritiro della patente da parte degli accertatori e poi con la sospensione prefettizia, ma solo fino alla sospensione che senza un'effettiva motivazione è stata adottata dal Giudice di pace che ha poi rinviato il procedimento in attesa dell'esito della visita medica che, come detto, nulla ha a che vedere con la funzione cautelare.
Conclusivamente, l'appello deve trovare accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto dell'opposizione di all'ordinanza del Controparte_1
Prefetto di Nuoro 0050438 del 15.10.2021.
Le spese del presente grado (nulla è stato chiesto circa quelle del precedente grado che sono state compensate), liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 70 del 2023 del
Giudice di pace di Ozieri rigetta l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'ordinanza del Prefetto di Nuoro 0050438 del 15.10.2021;
- condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in Euro 662,00, oltre Controparte_2
rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 17/4/2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella