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Decreto 7 giugno 2025
Decreto 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, decreto 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 799 / 2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Prima
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.04.2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ex art. 19 CCII
letto il ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio e per la concessione di misure cautelari di cui agli artt. 18 e 19 CCII, depositato in data 25.03.2025 da
[...]
(C.F e P.IVA. ); Parte_1 P.IVA_1
sentiti all'udienza del 23.04.2025 il ricorrente con l'Avv. Giuseppe Russo, l'esperto dott.
Roberto Arghenini, l'advisor dott. Persona_1
rilevato che, in vista dell'udienza, si sono costituiti nel procedimento i seguenti creditori:
- precisando il proprio credito e rimettendosi alle valutazioni del Controparte_1
Tribunale quanto alla conferma delle misure protettive;
- Controparte_2
- chiedendo il rigetto del ricorso;
CP_3
- chiedendo il rigetto della misura cautelare relativa al divieto, rivolto agli istituti CP_4
di credito e agli intermediari finanziari, di inviare la segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia ovvero alla Centrale Rischi Intermediari Finanziari (CRIF) la segnalazione di mancato o ritardato pagamento dei piani finanziari in essere, in quanto inammissibile;
- , in qualità di titolare dell'omonima Ditta “Chem & Solutions di Controparte_5
IO Giorgio”. osservato che l'art.19, comma I, CCII radica la competenza relativa al procedimento di conferma delle misure protettive secondo i criteri indicati dall'art. 27 CCII il quale al comma secondo indica quale Tribunale competente quello “nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”, locuzione definita dall'art. 2, comma 1, lettera m) CCII come “il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi” - mentre il comma 3 dell'art. 27 stabilisce che il centro degli interessi principali del debitore “si presume coincidente: [ ... ] c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese [ ... ]”;
ritenuto che possa, dunque, affermarsi la competenza di questo Tribunale, dal momento che dalla documentazione in atti risulta che la sede legale di è situata in DI, via Parte_1
dell'Industria n. 14/16;
verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso di cui all'art. 18, commi 1, 2
e 3, CCII;
rilevato, quanto al merito, che la società ricorrente ha chiesto la conferma delle seguenti misure protettive:
- il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di iniziare o proseguire azioni esecutive (ivi comprese quelle di sfratto) o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti attraverso i quali
è esercitata l'attività di impresa, ex art. 18, c.1, CCII;
- il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ex art. 18, c.1, CCII;
ferma restando la necessità che continuino ad operare gli effetti legali automaticamente conseguenti al deposito dell'istanza di nomina dell'Esperto con contestuale richiesta di misure protettive, ovvero:
- il riconoscimento e la conferma che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, c.1, CCII e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
- il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali nei cui confronti operano le misure protettive, di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, nonché il divieto di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza, ex art. 18, c.5, CCII, compresi i contratti di affidamento, anticipazioni rilasciati dagli Istituti bancari;
rilevato, inoltre, che parte ricorrente ha chiesto l'adozione delle seguenti misure cautelari: - disporre a carico dei seguenti Istituti di credito e/o di intermediazione finanziaria:
- (P.VA con sede in Viale Milano, 25 Controparte_6 P.IVA_2
DI - 26900; (P.VA ) con sede in Viale Carlo Espinasse, 163, 20156, CP_4 P.IVA_3
Milano (MI); (P.VA , con sede in Milano, Via Bocchetto, 6, 20123; Controparte_7 P.IVA_4
(P.VA ) con sede in 20121, Milano (MI), Via san prospero 4; Controparte_8 P.IVA_5
(P.VA con sede legale Milano, Via Giorgio Stephenson n.43/a Controparte_9 P.IVA_6
nonché a (P.VA , con sede in 20156 Milano, Via Montefeltro 4; CP_10 P.IVA_7
il divieto di inviare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ovvero alla Centrale Rischi Intermediari
Finanziari (CRIF) la segnalazione di mancato o ritardato pagamento dei piani finanziari in essere con i predetti Istituti qualora la società esponente non dovesse riuscire a mantenere fede agli impegni presso con i predetti Istituti alle scadenze concordate, e ciò per l'intera durata delle trattative o per il diverso termine che sarà ritenuto di giustizia;
osservato che nel termine assegnato l'esperto dott. Roberto Arghenini ha depositato un parere favorevole alla conferma delle misure protettive e cautelari richieste da parte ricorrente, evidenziando:
- per quanto attiene alle cause della crisi, che debba attribuirsi rilievo ai debiti operativi, in particolare verso i fornitori di energia e gas, e ai debiti erariali, uniti ai rimborsi finanziari che assorbono flussi di cassa superiori alle capacità di rimborso del brea incidere negativamente sulla situazione finanziaria dell'impresa. Le cause esterne sono individuate nel core business della società, che è costituito dell'attività di pressofusione, che impiega una grande quantità di energia, unitamente all'innalzamento delle tariffe sulla materia energetica che ha causato un'impennata dei costi, che a sua volta ha causato l'insolvenza della società anche nei confronti degli altri creditori;
- relativamente al piano di risanamento che l'imprenditore intende attuare, esso prevede:
1. la dismissione del ramo di pressofusione e l'esternalizzazione della lavorazione presso terzi;
2. la vendita dei macchinari del reparto pressofusione e del fabbricato di proprietà;
3. la riduzione de personale dipendente impiegato nel reparto da dismettere;
4. proposta di saldo, stralcio e rateazione dei debiti verso fornitori;
5. allungamento piani di ammortamento debiti finanziari, con un eventuale moratoria o preammortamento;
6. accordo con l' e gli Istituti previdenziali e assistenziali per una rateazione dei CP_11
debiti. In merito al il primo punto, la società a partire dal mese di gennaio ha esternalizzato l'attività di pressofusione;
pertanto, ha ridotto notevolmente il consumo di energia, rendendo l'attività più redditizia.
Per quanto attiene la vendita dei macchinari e del fabbricato, non sono ancora prevenute delle offerte di acquisto. La società ha previsto un prezzo di realizzo del capannone pari a 300.000 euro di fronte ad una perizia di euro 522.720 euro e di 200.000 euro per i macchinari, sulla bese di una stima effettuata internamente.
Per quanto riguarda, invece, il terzo punto [riduzione del personale, ndr] il 9 gennaio
2025 la società ha avviato la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt 4 e
24 L. 223 /1991. A tal fine è stato raggiunto un accordo sindacale secondo il quale per gli otto dipendenti interessati, sarà attivata la cassa integrazione per 12 mesi a partire dal mese aprile 2025 per quattro dipendenti e dal mese di maggio 2025 per i restanti quattro. Alla conclusione della C.I.G. i lavoratori cesseranno il rapporto lavorativo. All'interno dell'accordo vengono altresì disciplinate le modalità di pagamento delle retribuzioni arretrate in 9 rate mensili e del trattamento di fine rapporto che verrà corrisposto in 12 rate mensili a partire dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto lavorativo. Per i debiti commerciali scaduti verrà proposto ai fornitori uno saldo e stralcio al 30% del debito con una previsione di pagamento totale entro la metà del 2026. L'entità del debito stralciato sarebbe di circa 550.000 euro. Inoltre, è stato previsto un piano di rateazione anche dei debiti fiscali e previdenziali, anche mediante la procedura che prevede la transazione fiscale ex art 23 del Codice della Crisi. Per quanto concerne i debiti verso banche verrà proposto un accordo per rimodulare le linee a scadenza e a revoca sulla base di una durata decennale, con un anno\18 mesi di preammortamento. Sono stati presi contatti con BC DI per verificare la disponibilità ad un accordo.
- quanto all'esito dei test pratici di sostenibilità dell'indebitamento, emerge che le aspettative di risanamento dipendono dall'esito delle trattative che l'imprenditore instaurerà con i propri creditori. Qualora le iniziative individuate dalla società per il risanamento dell'esposizione debitoria, dovessero dimostrarsi inefficaci o qualora si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti, l'imprenditore ha identificato quale piano alternativo quello di introdurre nuove iniziative commerciali per aumentare la base della clientela.
- quanto alle verifiche in punto di ragionevole perseguibilità del risanamento, la sostenibilità del medesimo è strettamente correlata al verificarsi delle assunzioni relative a: ✓
Incremento della redditività operativa ed il mantenimento di un sostanziale equilibrio del Capitale circolante netto (crediti e debiti operativi); ✓ Accordo di saldo e stralcio dei debiti verso fornitori, accordo per la rimodulazione dei debiti verso erario ed enti previdenziali e disponibilità finanziarie per fare fronte ai piani di rientro;
✓ Dismissione macchinari e capannone;
✓ Riequilibrio patrimoniale e ricostituzione del PN positivo mediante iscrizione di sopravvenienze attive ottenute dalle trattative con i fornitori;
✓
Eventualmente, ricerca di partner o business angel per il rafforzamento patrimoniale.
- Quanto alla convocazione delle parti interessate alle trattative, l'Esperto ha riferito che con i fornitori, a parte i contenziosi in essere, non sono ancora state avviate le trattative e nemmeno sono state ancora avviate le procedure per la transizione fiscale;
con i dipendenti la società ha raggiunto accordi di dilazionamento delle retribuzioni non pagate, del TFR al momento della cessazione del rapporto lavorativo e della cassa integrazione straordinaria;
l'esperto ha avuto modo di interfacciarsi con l'istituto di credito Banca di
Credito Cooperativo Laudense, il quale si è reso disponibile ad agevolare la società nel rimborso dei suoi debiti, che finora sta eseguendo regolarmente anche nei confronti degli altri due istituti bancari con cui ha in essere dei finanziamenti;
- quanto alle disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti, nel periodo marzo 2025 -marzo 2026, la stessa proviene dalla dimissione dei macchinari e del capannone di proprietà, mentre i flussi della gestione operativa vanno a ricoprire il fabbisogno finanziario corrente. Inoltre, con la rimodulazione dei debiti finanziari e con la possibilità di un preammortamento la società si concentrerà sul pagamento del debito scaduto e rinegoziato;
- quanto alle conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e il rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna: le misure protettive richieste dalla società con riguardo ai creditori commerciali risultano funzionali al buon esito del percorso di risanamento intrapreso e al corretto adempimento dei contratti pendenti ed il conseguente svolgimento dell'operatività aziendale. Tenuto conto dell'entità dei singoli debiti verso fornitori non pagati, anche se di numero non elevato, vi
è il rischio che le procedure di riscossione del credito, in parte già avviate, inficino il buon andamento della procedura e la continuità aziendale.
- Il piano di risanamento predisposto dalla società con i propri consulenti non prevede ulteriori concessioni di nuove linee di credito, ma la loro rimodulazione per permettere alla società di concentrare la liquidità sul pagamento dei debiti pregressi.
Rilevato che sussiste il presupposto soggettivo per la conferma delle misure protettive, in quanto il debitore
è un imprenditore che ha accesso alla procedura della composizione negoziata della crisi ex art 12
CCII e lo stesso si trova quantomeno in una situazione di squilibrio economico e finanziario, come emerge dal ricorso e dai bilanci depositati;
quanto ai presupposti oggettivi per la conferma delle misure ex art. 18 CCII, sebbene tale norma non precisi i presupposti o le finalità delle stesse, si osserva che l'art. 19, comma 4 prescrive che l'esperto debba relazionare sulla “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”, e che l'art. 19, comma 5, prevede che il Giudice possa prorogare tali misure “per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative”; a ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 19, co. 6, CCII, è possibile, su istanza di parte, revocare le misure concesse “quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”;
in primo luogo, quindi, la conferma delle misure deve garantire il buon esito delle trattative, sicché il Giudice è chiamato a verificare, da un lato, la concreta possibilità che le misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle stesse, sulla base dell'ipotesi di risanamento concretamente prospettata dal debitore stesso;
ciò posto, presupposto essenziale della composizione negoziata della crisi è che sia
"ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa" (art. 12, co. 1, CCII), e che tanto l'attività dell'Esperto quanto le trattative siano necessariamente finalizzate ad individuare una soluzione per il superamento della crisi;
dall'impianto normativo sopra richiamato può dunque desumersi che la conferma delle misure protettive sia subordinata all'accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa - al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali
- giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori;
tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficacie risanamento dell'impresa stessa;
ù nel caso di specie sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste, per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza in Camera di Commercio, conformemente al disposto dell'art. 19, comma 4, CCII, alla luce delle seguenti considerazioni:
- l'esperto, la cui relazione viene integralmente richiamata, ha attestato la funzionalità delle misure protettive richieste ad assicurare il buon esito delle trattative oltre alla ragionevole perseguibilità del risanamento della società come intrinsecamente correlata all'andamento delle trattative e alla dismissione dei macchinari per la pressofusione (attività oggi esternalizzata) e dell'immobile adibito a capannone;
- dalla relazione dell'esperto è emerso che i creditori interpellati hanno manifestato la propria disponibilità alle trattative;
- all'udienza del 23.04.2025 l'esperto ha riferito in merito alle buone probabilità di vendita fruttuosa dei beni della società, in vista del reperimento di liquidità, dando atto che l'immobile non risulta gravato da pesi.
Non sussistono, di contro, i presupposti per accordare alla società richiedente la misura cautelare richiesta, relativa al divieto, rivolto a BC DI, , CP_4 Controparte_7 [...]
e , di inviare alla Centrale Rischi della Banca CP_12 Controparte_9 CP_10
d'Italia ovvero alla Centrale Rischi Intermediari Finanziari (CRIF) la segnalazione di mancato o ritardato pagamento dei piani finanziari per l'intera durata delle trattative o per il diverso termine che sarà ritenuto di giustizia, in quanto inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 2 lett. q) CCII, le misure cautelari sono definite come quei provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza.
L'art. 19, comma 1, CCII meglio precisa, nell'ambito della composizione negoziata, che i provvedimenti cautelari devono essere “necessari per condurre a termine le trattative”. Trattasi quindi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di rito civile, se non fosse altro per la peculiare declinazione della strumentalità, che non richiede la successiva instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma 7, CCII).
Le misure cautelari devono quindi essere funzionali a tutelare le trattative, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato e non possono costituire strumenti attraverso i quali l'imprenditore ottenga risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione;
pertanto, deve escludersi, in assenza di una espressa previsione di legge, la possibilità di imporre un facere alla controparte coinvolta nelle trattative posto che, diversamente ragionando, l'imprenditore potrebbe ottenere tramite la negoziazione risultati non ottenibili nemmeno all'esito di un contenzioso o che comunque richiedono un contenzioso.
Ciò premesso in punto di diritto, ritiene questo Giudice non accoglibile la domanda cautelare di inibitoria per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari aventi rapporti in essere con la ricorrente di inviare la segnalazione alla Centrale Rischi di mancato o ritardato pagamento.
Ciò in quanto le banche e gli intermediari finanziari hanno un obbligo normativo di comunicare alla Centrale rischi della Banca d'Italia, introdotto con il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio
(CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663, la posizione di rischio di ciascun cliente. La natura di tale obbligo
è da rinvenirsi nella tutela dell'interesse pubblico alla stabilità e trasparenza del mercato creditizio, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi dell'art. 144 TUB, di tal chè un provvedimento giudiziale in senso contrario, di inibitoria o sospensiva di tale obbligo– anche se emesso nell'ambito di una procedura di composizione della crisi, sarebbe contra legem.
In tal senso si è espressa in tempi recenti la giurisprudenza di merito, ritenuta condivisibile da questo Tribunale, la quale ha chiarito come “non si ravvis[erebbe] alcuna funzionalità e strumentalità della misura rispetto alla procedura di composizione della crisi, anzi appare contrastare con la stessa. Si deve osservare, infatti, al riguardo, che qualunque negoziazione deve basarsi sulla massima trasparenza rispetto ai creditori e al mercato, che devono essere compiutamente edotti della situazione in cui versa la debitrice. Soltanto a fronte di un'informazione completa e tempestiva può formarsi correttamente la volontà conciliativa dei creditori e una vera adesione al progetto di risanamento, con i relativi sacrifici che la ricorrente domanderà loro” (Trib. Salerno 12.06.2023).
Sotto tale profilo deve altresì rilevarsi, nel caso di specie, la carenza di indicazioni precise relativamente alla strumentalità della misura richiesta al buon esito delle trattative, laddove il ricorrente si è limitato a paventare un – solo potenziale – rischio per la società di vedersi revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate, ovvero quello di non poter eventualmente accedere al credito sul mercato qualora si rendesse necessario per la realizzazione del piano industriale di risanamento.
Tuttavia, nel caso in esame, da un lato non emerge, al momento, l'esigenza di protezione da segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, tenuto conto che i soggetti che possono effettuare tale segnalazione sono le banche e gli intermediari finanziari, nei confronti dei quali non risultano posizioni debitorie della ricorrente e che il risanamento dell'impresa risulta del tutto svincolato dalla concessione di nuova finanza e, dall'altro, è altresì vero che ogni valutazione in ordine al potenziale impatto della segnalazione sulle possibilità di accesso al credito da parte della società risulta assorbita dal rilievo per cui la pubblicazione nel registro imprese della richiesta di misure protettive appare già di per sé circostanza idonea ad avvisare i finanziatori della situazione di difficoltà in cui versa la società (cfr. Trib. Firenze, ordinanza 12.12.2024; Trib. Modena, ordinanza
9.04.2025).
Da quanto precede emerge la carenza di interesse concreto e di utilità della cautela richiesta, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Nulla deve essere disposto in punto spese di lite, in assenza di domande provenienti dalle parti e attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
1) conferma le misure protettive erga omnes già in atto ex art. 18 CCII per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;
2) non concede la misura cautelare richiesta;
3) nulla sulle spese.
Manda all'esperto dott. Roberto Arghenini di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca la modifica o l'abbreviazione della durata della misura.
Manda alla per la comunicazione alla ricorrente, all'esperto e al registro delle CP_13
imprese.
DI, 5.06.2025
La Giudice Delegata
Luisa Dalla Via
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Prima
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.04.2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ex art. 19 CCII
letto il ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio e per la concessione di misure cautelari di cui agli artt. 18 e 19 CCII, depositato in data 25.03.2025 da
[...]
(C.F e P.IVA. ); Parte_1 P.IVA_1
sentiti all'udienza del 23.04.2025 il ricorrente con l'Avv. Giuseppe Russo, l'esperto dott.
Roberto Arghenini, l'advisor dott. Persona_1
rilevato che, in vista dell'udienza, si sono costituiti nel procedimento i seguenti creditori:
- precisando il proprio credito e rimettendosi alle valutazioni del Controparte_1
Tribunale quanto alla conferma delle misure protettive;
- Controparte_2
- chiedendo il rigetto del ricorso;
CP_3
- chiedendo il rigetto della misura cautelare relativa al divieto, rivolto agli istituti CP_4
di credito e agli intermediari finanziari, di inviare la segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia ovvero alla Centrale Rischi Intermediari Finanziari (CRIF) la segnalazione di mancato o ritardato pagamento dei piani finanziari in essere, in quanto inammissibile;
- , in qualità di titolare dell'omonima Ditta “Chem & Solutions di Controparte_5
IO Giorgio”. osservato che l'art.19, comma I, CCII radica la competenza relativa al procedimento di conferma delle misure protettive secondo i criteri indicati dall'art. 27 CCII il quale al comma secondo indica quale Tribunale competente quello “nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali”, locuzione definita dall'art. 2, comma 1, lettera m) CCII come “il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi” - mentre il comma 3 dell'art. 27 stabilisce che il centro degli interessi principali del debitore “si presume coincidente: [ ... ] c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese [ ... ]”;
ritenuto che possa, dunque, affermarsi la competenza di questo Tribunale, dal momento che dalla documentazione in atti risulta che la sede legale di è situata in DI, via Parte_1
dell'Industria n. 14/16;
verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso di cui all'art. 18, commi 1, 2
e 3, CCII;
rilevato, quanto al merito, che la società ricorrente ha chiesto la conferma delle seguenti misure protettive:
- il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di iniziare o proseguire azioni esecutive (ivi comprese quelle di sfratto) o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti attraverso i quali
è esercitata l'attività di impresa, ex art. 18, c.1, CCII;
- il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ex art. 18, c.1, CCII;
ferma restando la necessità che continuino ad operare gli effetti legali automaticamente conseguenti al deposito dell'istanza di nomina dell'Esperto con contestuale richiesta di misure protettive, ovvero:
- il riconoscimento e la conferma che dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, c.1, CCII e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
- il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali nei cui confronti operano le misure protettive, di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, nonché il divieto di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza, ex art. 18, c.5, CCII, compresi i contratti di affidamento, anticipazioni rilasciati dagli Istituti bancari;
rilevato, inoltre, che parte ricorrente ha chiesto l'adozione delle seguenti misure cautelari: - disporre a carico dei seguenti Istituti di credito e/o di intermediazione finanziaria:
- (P.VA con sede in Viale Milano, 25 Controparte_6 P.IVA_2
DI - 26900; (P.VA ) con sede in Viale Carlo Espinasse, 163, 20156, CP_4 P.IVA_3
Milano (MI); (P.VA , con sede in Milano, Via Bocchetto, 6, 20123; Controparte_7 P.IVA_4
(P.VA ) con sede in 20121, Milano (MI), Via san prospero 4; Controparte_8 P.IVA_5
(P.VA con sede legale Milano, Via Giorgio Stephenson n.43/a Controparte_9 P.IVA_6
nonché a (P.VA , con sede in 20156 Milano, Via Montefeltro 4; CP_10 P.IVA_7
il divieto di inviare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ovvero alla Centrale Rischi Intermediari
Finanziari (CRIF) la segnalazione di mancato o ritardato pagamento dei piani finanziari in essere con i predetti Istituti qualora la società esponente non dovesse riuscire a mantenere fede agli impegni presso con i predetti Istituti alle scadenze concordate, e ciò per l'intera durata delle trattative o per il diverso termine che sarà ritenuto di giustizia;
osservato che nel termine assegnato l'esperto dott. Roberto Arghenini ha depositato un parere favorevole alla conferma delle misure protettive e cautelari richieste da parte ricorrente, evidenziando:
- per quanto attiene alle cause della crisi, che debba attribuirsi rilievo ai debiti operativi, in particolare verso i fornitori di energia e gas, e ai debiti erariali, uniti ai rimborsi finanziari che assorbono flussi di cassa superiori alle capacità di rimborso del brea incidere negativamente sulla situazione finanziaria dell'impresa. Le cause esterne sono individuate nel core business della società, che è costituito dell'attività di pressofusione, che impiega una grande quantità di energia, unitamente all'innalzamento delle tariffe sulla materia energetica che ha causato un'impennata dei costi, che a sua volta ha causato l'insolvenza della società anche nei confronti degli altri creditori;
- relativamente al piano di risanamento che l'imprenditore intende attuare, esso prevede:
1. la dismissione del ramo di pressofusione e l'esternalizzazione della lavorazione presso terzi;
2. la vendita dei macchinari del reparto pressofusione e del fabbricato di proprietà;
3. la riduzione de personale dipendente impiegato nel reparto da dismettere;
4. proposta di saldo, stralcio e rateazione dei debiti verso fornitori;
5. allungamento piani di ammortamento debiti finanziari, con un eventuale moratoria o preammortamento;
6. accordo con l' e gli Istituti previdenziali e assistenziali per una rateazione dei CP_11
debiti. In merito al il primo punto, la società a partire dal mese di gennaio ha esternalizzato l'attività di pressofusione;
pertanto, ha ridotto notevolmente il consumo di energia, rendendo l'attività più redditizia.
Per quanto attiene la vendita dei macchinari e del fabbricato, non sono ancora prevenute delle offerte di acquisto. La società ha previsto un prezzo di realizzo del capannone pari a 300.000 euro di fronte ad una perizia di euro 522.720 euro e di 200.000 euro per i macchinari, sulla bese di una stima effettuata internamente.
Per quanto riguarda, invece, il terzo punto [riduzione del personale, ndr] il 9 gennaio
2025 la società ha avviato la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt 4 e
24 L. 223 /1991. A tal fine è stato raggiunto un accordo sindacale secondo il quale per gli otto dipendenti interessati, sarà attivata la cassa integrazione per 12 mesi a partire dal mese aprile 2025 per quattro dipendenti e dal mese di maggio 2025 per i restanti quattro. Alla conclusione della C.I.G. i lavoratori cesseranno il rapporto lavorativo. All'interno dell'accordo vengono altresì disciplinate le modalità di pagamento delle retribuzioni arretrate in 9 rate mensili e del trattamento di fine rapporto che verrà corrisposto in 12 rate mensili a partire dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto lavorativo. Per i debiti commerciali scaduti verrà proposto ai fornitori uno saldo e stralcio al 30% del debito con una previsione di pagamento totale entro la metà del 2026. L'entità del debito stralciato sarebbe di circa 550.000 euro. Inoltre, è stato previsto un piano di rateazione anche dei debiti fiscali e previdenziali, anche mediante la procedura che prevede la transazione fiscale ex art 23 del Codice della Crisi. Per quanto concerne i debiti verso banche verrà proposto un accordo per rimodulare le linee a scadenza e a revoca sulla base di una durata decennale, con un anno\18 mesi di preammortamento. Sono stati presi contatti con BC DI per verificare la disponibilità ad un accordo.
- quanto all'esito dei test pratici di sostenibilità dell'indebitamento, emerge che le aspettative di risanamento dipendono dall'esito delle trattative che l'imprenditore instaurerà con i propri creditori. Qualora le iniziative individuate dalla società per il risanamento dell'esposizione debitoria, dovessero dimostrarsi inefficaci o qualora si manifestassero scostamenti tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti, l'imprenditore ha identificato quale piano alternativo quello di introdurre nuove iniziative commerciali per aumentare la base della clientela.
- quanto alle verifiche in punto di ragionevole perseguibilità del risanamento, la sostenibilità del medesimo è strettamente correlata al verificarsi delle assunzioni relative a: ✓
Incremento della redditività operativa ed il mantenimento di un sostanziale equilibrio del Capitale circolante netto (crediti e debiti operativi); ✓ Accordo di saldo e stralcio dei debiti verso fornitori, accordo per la rimodulazione dei debiti verso erario ed enti previdenziali e disponibilità finanziarie per fare fronte ai piani di rientro;
✓ Dismissione macchinari e capannone;
✓ Riequilibrio patrimoniale e ricostituzione del PN positivo mediante iscrizione di sopravvenienze attive ottenute dalle trattative con i fornitori;
✓
Eventualmente, ricerca di partner o business angel per il rafforzamento patrimoniale.
- Quanto alla convocazione delle parti interessate alle trattative, l'Esperto ha riferito che con i fornitori, a parte i contenziosi in essere, non sono ancora state avviate le trattative e nemmeno sono state ancora avviate le procedure per la transizione fiscale;
con i dipendenti la società ha raggiunto accordi di dilazionamento delle retribuzioni non pagate, del TFR al momento della cessazione del rapporto lavorativo e della cassa integrazione straordinaria;
l'esperto ha avuto modo di interfacciarsi con l'istituto di credito Banca di
Credito Cooperativo Laudense, il quale si è reso disponibile ad agevolare la società nel rimborso dei suoi debiti, che finora sta eseguendo regolarmente anche nei confronti degli altri due istituti bancari con cui ha in essere dei finanziamenti;
- quanto alle disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti, nel periodo marzo 2025 -marzo 2026, la stessa proviene dalla dimissione dei macchinari e del capannone di proprietà, mentre i flussi della gestione operativa vanno a ricoprire il fabbisogno finanziario corrente. Inoltre, con la rimodulazione dei debiti finanziari e con la possibilità di un preammortamento la società si concentrerà sul pagamento del debito scaduto e rinegoziato;
- quanto alle conseguenze delle misure protettive sugli approvvigionamenti e il rischio che i fornitori pretendano pagamenti delle nuove forniture all'ordine o alla consegna: le misure protettive richieste dalla società con riguardo ai creditori commerciali risultano funzionali al buon esito del percorso di risanamento intrapreso e al corretto adempimento dei contratti pendenti ed il conseguente svolgimento dell'operatività aziendale. Tenuto conto dell'entità dei singoli debiti verso fornitori non pagati, anche se di numero non elevato, vi
è il rischio che le procedure di riscossione del credito, in parte già avviate, inficino il buon andamento della procedura e la continuità aziendale.
- Il piano di risanamento predisposto dalla società con i propri consulenti non prevede ulteriori concessioni di nuove linee di credito, ma la loro rimodulazione per permettere alla società di concentrare la liquidità sul pagamento dei debiti pregressi.
Rilevato che sussiste il presupposto soggettivo per la conferma delle misure protettive, in quanto il debitore
è un imprenditore che ha accesso alla procedura della composizione negoziata della crisi ex art 12
CCII e lo stesso si trova quantomeno in una situazione di squilibrio economico e finanziario, come emerge dal ricorso e dai bilanci depositati;
quanto ai presupposti oggettivi per la conferma delle misure ex art. 18 CCII, sebbene tale norma non precisi i presupposti o le finalità delle stesse, si osserva che l'art. 19, comma 4 prescrive che l'esperto debba relazionare sulla “funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative”, e che l'art. 19, comma 5, prevede che il Giudice possa prorogare tali misure “per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative”; a ciò si aggiunge che, ai sensi dell'art. 19, co. 6, CCII, è possibile, su istanza di parte, revocare le misure concesse “quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”;
in primo luogo, quindi, la conferma delle misure deve garantire il buon esito delle trattative, sicché il Giudice è chiamato a verificare, da un lato, la concreta possibilità che le misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle stesse, sulla base dell'ipotesi di risanamento concretamente prospettata dal debitore stesso;
ciò posto, presupposto essenziale della composizione negoziata della crisi è che sia
"ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa" (art. 12, co. 1, CCII), e che tanto l'attività dell'Esperto quanto le trattative siano necessariamente finalizzate ad individuare una soluzione per il superamento della crisi;
dall'impianto normativo sopra richiamato può dunque desumersi che la conferma delle misure protettive sia subordinata all'accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa - al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali
- giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori;
tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficacie risanamento dell'impresa stessa;
ù nel caso di specie sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste, per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza in Camera di Commercio, conformemente al disposto dell'art. 19, comma 4, CCII, alla luce delle seguenti considerazioni:
- l'esperto, la cui relazione viene integralmente richiamata, ha attestato la funzionalità delle misure protettive richieste ad assicurare il buon esito delle trattative oltre alla ragionevole perseguibilità del risanamento della società come intrinsecamente correlata all'andamento delle trattative e alla dismissione dei macchinari per la pressofusione (attività oggi esternalizzata) e dell'immobile adibito a capannone;
- dalla relazione dell'esperto è emerso che i creditori interpellati hanno manifestato la propria disponibilità alle trattative;
- all'udienza del 23.04.2025 l'esperto ha riferito in merito alle buone probabilità di vendita fruttuosa dei beni della società, in vista del reperimento di liquidità, dando atto che l'immobile non risulta gravato da pesi.
Non sussistono, di contro, i presupposti per accordare alla società richiedente la misura cautelare richiesta, relativa al divieto, rivolto a BC DI, , CP_4 Controparte_7 [...]
e , di inviare alla Centrale Rischi della Banca CP_12 Controparte_9 CP_10
d'Italia ovvero alla Centrale Rischi Intermediari Finanziari (CRIF) la segnalazione di mancato o ritardato pagamento dei piani finanziari per l'intera durata delle trattative o per il diverso termine che sarà ritenuto di giustizia, in quanto inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 2 lett. q) CCII, le misure cautelari sono definite come quei provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza.
L'art. 19, comma 1, CCII meglio precisa, nell'ambito della composizione negoziata, che i provvedimenti cautelari devono essere “necessari per condurre a termine le trattative”. Trattasi quindi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di rito civile, se non fosse altro per la peculiare declinazione della strumentalità, che non richiede la successiva instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma 7, CCII).
Le misure cautelari devono quindi essere funzionali a tutelare le trattative, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato e non possono costituire strumenti attraverso i quali l'imprenditore ottenga risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione;
pertanto, deve escludersi, in assenza di una espressa previsione di legge, la possibilità di imporre un facere alla controparte coinvolta nelle trattative posto che, diversamente ragionando, l'imprenditore potrebbe ottenere tramite la negoziazione risultati non ottenibili nemmeno all'esito di un contenzioso o che comunque richiedono un contenzioso.
Ciò premesso in punto di diritto, ritiene questo Giudice non accoglibile la domanda cautelare di inibitoria per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari aventi rapporti in essere con la ricorrente di inviare la segnalazione alla Centrale Rischi di mancato o ritardato pagamento.
Ciò in quanto le banche e gli intermediari finanziari hanno un obbligo normativo di comunicare alla Centrale rischi della Banca d'Italia, introdotto con il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio
(CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663, la posizione di rischio di ciascun cliente. La natura di tale obbligo
è da rinvenirsi nella tutela dell'interesse pubblico alla stabilità e trasparenza del mercato creditizio, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi dell'art. 144 TUB, di tal chè un provvedimento giudiziale in senso contrario, di inibitoria o sospensiva di tale obbligo– anche se emesso nell'ambito di una procedura di composizione della crisi, sarebbe contra legem.
In tal senso si è espressa in tempi recenti la giurisprudenza di merito, ritenuta condivisibile da questo Tribunale, la quale ha chiarito come “non si ravvis[erebbe] alcuna funzionalità e strumentalità della misura rispetto alla procedura di composizione della crisi, anzi appare contrastare con la stessa. Si deve osservare, infatti, al riguardo, che qualunque negoziazione deve basarsi sulla massima trasparenza rispetto ai creditori e al mercato, che devono essere compiutamente edotti della situazione in cui versa la debitrice. Soltanto a fronte di un'informazione completa e tempestiva può formarsi correttamente la volontà conciliativa dei creditori e una vera adesione al progetto di risanamento, con i relativi sacrifici che la ricorrente domanderà loro” (Trib. Salerno 12.06.2023).
Sotto tale profilo deve altresì rilevarsi, nel caso di specie, la carenza di indicazioni precise relativamente alla strumentalità della misura richiesta al buon esito delle trattative, laddove il ricorrente si è limitato a paventare un – solo potenziale – rischio per la società di vedersi revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate, ovvero quello di non poter eventualmente accedere al credito sul mercato qualora si rendesse necessario per la realizzazione del piano industriale di risanamento.
Tuttavia, nel caso in esame, da un lato non emerge, al momento, l'esigenza di protezione da segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, tenuto conto che i soggetti che possono effettuare tale segnalazione sono le banche e gli intermediari finanziari, nei confronti dei quali non risultano posizioni debitorie della ricorrente e che il risanamento dell'impresa risulta del tutto svincolato dalla concessione di nuova finanza e, dall'altro, è altresì vero che ogni valutazione in ordine al potenziale impatto della segnalazione sulle possibilità di accesso al credito da parte della società risulta assorbita dal rilievo per cui la pubblicazione nel registro imprese della richiesta di misure protettive appare già di per sé circostanza idonea ad avvisare i finanziatori della situazione di difficoltà in cui versa la società (cfr. Trib. Firenze, ordinanza 12.12.2024; Trib. Modena, ordinanza
9.04.2025).
Da quanto precede emerge la carenza di interesse concreto e di utilità della cautela richiesta, con conseguente rigetto della relativa domanda.
Nulla deve essere disposto in punto spese di lite, in assenza di domande provenienti dalle parti e attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
1) conferma le misure protettive erga omnes già in atto ex art. 18 CCII per la durata di 120 giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese;
2) non concede la misura cautelare richiesta;
3) nulla sulle spese.
Manda all'esperto dott. Roberto Arghenini di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca la modifica o l'abbreviazione della durata della misura.
Manda alla per la comunicazione alla ricorrente, all'esperto e al registro delle CP_13
imprese.
DI, 5.06.2025
La Giudice Delegata
Luisa Dalla Via