Art. 1.
L'Opera nazionale invalidi di guerra provvede all'assistenza sanitaria, per qualsiasi infermita' diversa da quelle di guerra, in favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per menomazioni dell'integrita' fisica ascrivibili alla 1ª categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , nonche' di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall' art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375 , siano stati dichiarati incollocabili ai sensi dell'art. 44, primo comma, della menzionata legge 10 agosto 1950, n. 648 , con la conseguente iscrizione alla 1ª categoria e fruiscano della pensione complessiva corrispondente.
L'assistenza sanitaria e' dovuta anche per le persone di famiglia dei suindicati invalidi.
L'Opera nazionale invalidi di guerra provvede all'assistenza sanitaria, per qualsiasi infermita' diversa da quelle di guerra, in favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per menomazioni dell'integrita' fisica ascrivibili alla 1ª categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , nonche' di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall' art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375 , siano stati dichiarati incollocabili ai sensi dell'art. 44, primo comma, della menzionata legge 10 agosto 1950, n. 648 , con la conseguente iscrizione alla 1ª categoria e fruiscano della pensione complessiva corrispondente.
L'assistenza sanitaria e' dovuta anche per le persone di famiglia dei suindicati invalidi.