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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9363 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 23458/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DI GENOVA Controparte_1 C.F._1 ES e FA CICCARELLI, con elezione di domicilio in VIA DICEARCHIA 1, POZZUOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA CP_2 ALCIDE DE GASPERI,55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31-10-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 4-1-2023; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la erronea valutazione del deficit cognitivo, per avere omesso di considerare le ricadute sulla capacità di gestire le cure necessarie al suo mantenimento. Ha dedotto, altresì, l'ulteriore aggravamento delle patologie già accertate ex art. 149 disp. att. cpc. E le censure, nel merito, a seguito dei chiarimenti chiesti al CTU, dott. , Persona_1 sono risultate fondate. Il ctu, premesso che il periziando è affetto da:” Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo di grado moderato-severo; Depressione senile;
Cardiopatia ischemico- ipertensiva con pregressa PTCA e stenting coronarico;
Pregressa endoarteriectomia carotidea sinistra;
Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale” ha ritenuto che:
alla luce della nuova documentazione prodotta e del nuovo esame clinico ed anamnestico, rispetto alla precedente visita effettuata il 12/02/2024, la condizione del ricorrente è peggiorata per quanto concerne la vasculopatia cerebrale cronica;
che, come già specificato nella precedente relazione, la vasculopatia cerebrale cronica, è una condizione molto frequente in soggetti anziani, che può avere diverse manifestazioni cliniche che vanno dal semplice deficit della memoria fino alla demenza;
che il ricorrente, al precedente esame clinico effettuato il 12/02/2024, si presentava con un deficit della memoria ed un rallentamento ideomotorio, mentre alla visita effettuata il 20/10/2025, a distanza di un anno ed otto mesi, risulta un progressivo aggravamento fino a configurare un quadro di deterioramento cognitivo di grado moderato-severo; che le restanti patologie, già valutate nella fase di atp, sono rimaste pressocchè invariate nella loro gravità ed incidenza invalidante.
Ha, precisato, altresì, che, globalmente il complesso patologico esaminato configura una condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave al 100%, ai sensi del DM febbraio 1992; che il ricorrente, presenta una compromissione moderata delle attività legate alla sfera motoria: deambula lentamente ma senza necessità di appoggio;
i passaggi posturali avvengono lentamente ma in maniera autonoma;
per altro aspetto, invece, le attività di cura del Sé non avvengono in autonomia: egli non si lava e non si veste da solo, non perché non ne sia capace ma perché è fortemente scemato l'aspetto volitivo a causa del deterioramento cognitivo;
per quanto concerne tutte le attività legate all'integrità dell'apparato psichico, è presente un deterioramento cognitivo di grado moderato- severo con disorientamento nel tempo e nello spazio;
sono, altresì, presenti deficit della memoria e dell'attenzione; in simile condizione non è in grado di chiedere aiuto autonomamente in caso di necessità. Ha, quindi, concluso nel senso che il ricorrente risulta globalmente non autonomo nello svolgimento delle attività quotidiane della vita e, pertanto, necessita di assistenza nello svolgimento di tali attività; che tale condizione può essere considerata nell'attualità e a far data dal 15/07/2025, poiché solo in questa data viene accertato un deterioramento di grado moderato-severo, come evidenziato nella certificazione geriatrica del 15/07/2025. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione. In ragione dello spostamento dell'accertamento del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso del giudizio di opposizione, si ritiene di compensare per due terzi le spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia e dell'attività processuale svolta dalle parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini dell'indennità di Controparte_1 CP_ accompagnamento dalla data dell'1-8-2025; condanna l' alla rifusione, per un terzo, delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv. antistatari in solido.
2 Così deciso in data 17/12/2025 .
3
il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 23458/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DI GENOVA Controparte_1 C.F._1 ES e FA CICCARELLI, con elezione di domicilio in VIA DICEARCHIA 1, POZZUOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in VIA CP_2 ALCIDE DE GASPERI,55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: opp ATPO CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31-10-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 4-1-2023; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la erronea valutazione del deficit cognitivo, per avere omesso di considerare le ricadute sulla capacità di gestire le cure necessarie al suo mantenimento. Ha dedotto, altresì, l'ulteriore aggravamento delle patologie già accertate ex art. 149 disp. att. cpc. E le censure, nel merito, a seguito dei chiarimenti chiesti al CTU, dott. , Persona_1 sono risultate fondate. Il ctu, premesso che il periziando è affetto da:” Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo di grado moderato-severo; Depressione senile;
Cardiopatia ischemico- ipertensiva con pregressa PTCA e stenting coronarico;
Pregressa endoarteriectomia carotidea sinistra;
Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale” ha ritenuto che:
alla luce della nuova documentazione prodotta e del nuovo esame clinico ed anamnestico, rispetto alla precedente visita effettuata il 12/02/2024, la condizione del ricorrente è peggiorata per quanto concerne la vasculopatia cerebrale cronica;
che, come già specificato nella precedente relazione, la vasculopatia cerebrale cronica, è una condizione molto frequente in soggetti anziani, che può avere diverse manifestazioni cliniche che vanno dal semplice deficit della memoria fino alla demenza;
che il ricorrente, al precedente esame clinico effettuato il 12/02/2024, si presentava con un deficit della memoria ed un rallentamento ideomotorio, mentre alla visita effettuata il 20/10/2025, a distanza di un anno ed otto mesi, risulta un progressivo aggravamento fino a configurare un quadro di deterioramento cognitivo di grado moderato-severo; che le restanti patologie, già valutate nella fase di atp, sono rimaste pressocchè invariate nella loro gravità ed incidenza invalidante.
Ha, precisato, altresì, che, globalmente il complesso patologico esaminato configura una condizione di invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave al 100%, ai sensi del DM febbraio 1992; che il ricorrente, presenta una compromissione moderata delle attività legate alla sfera motoria: deambula lentamente ma senza necessità di appoggio;
i passaggi posturali avvengono lentamente ma in maniera autonoma;
per altro aspetto, invece, le attività di cura del Sé non avvengono in autonomia: egli non si lava e non si veste da solo, non perché non ne sia capace ma perché è fortemente scemato l'aspetto volitivo a causa del deterioramento cognitivo;
per quanto concerne tutte le attività legate all'integrità dell'apparato psichico, è presente un deterioramento cognitivo di grado moderato- severo con disorientamento nel tempo e nello spazio;
sono, altresì, presenti deficit della memoria e dell'attenzione; in simile condizione non è in grado di chiedere aiuto autonomamente in caso di necessità. Ha, quindi, concluso nel senso che il ricorrente risulta globalmente non autonomo nello svolgimento delle attività quotidiane della vita e, pertanto, necessita di assistenza nello svolgimento di tali attività; che tale condizione può essere considerata nell'attualità e a far data dal 15/07/2025, poiché solo in questa data viene accertato un deterioramento di grado moderato-severo, come evidenziato nella certificazione geriatrica del 15/07/2025. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione. In ragione dello spostamento dell'accertamento del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso del giudizio di opposizione, si ritiene di compensare per due terzi le spese di lite che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia e dell'attività processuale svolta dalle parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini dell'indennità di Controparte_1 CP_ accompagnamento dalla data dell'1-8-2025; condanna l' alla rifusione, per un terzo, delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv. antistatari in solido.
2 Così deciso in data 17/12/2025 .
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il Giudice Dott. Giovanna Picciotti