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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2024, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3416/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Meroni Presidente rel. dr. SA Rossella Milone Consigliere dr. SA Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3416/2022 promoSA in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA VALENTINI, 23/A 59100 PRATO presso lo studio dell'avv. BOTTAI ALESSIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 11 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in VIA G. CALANDRIELLO, 1 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'avv.
RUSSO LUCIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
Oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, in rito ammesse le produzioni documentali indicate nel paragrafo nr. 37 della citazione, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in riforma dell'Ordinanza definitiva emeSA dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice OT. Carlo BARILE, in data 16/11/2022
R.G. nr. 2281/2022, ACCOGLIERE tutte le domande agite con il ricorso originario in primo grado dall'Appellante (che di seguito si trascrivono: “Che l'Ill.mo Giudice addetto al Tribunale adito voglia condannare , nato a [...], (BN), il 12 luglio, 1968, avente studio in Controparte_1
Benevento, (BN), Via T. Bucciano, 6 (C.A.P. 82100), C.F. , a pagare alla CodiceFiscale_3
Ricorrente , nata a [...], (BS), il 12 luglio, 1972, residente in [...]
Pietro Micca, 16, C.F. , la somma indebitamente pagata da quest'ultima al CodiceFiscale_4 primo di € 7.291,58 in data 18/12/2019, oltre agli interessi in misura di legge decorrenti dalla domanda e con vittoria delle spese e degli onorari di causa”). ovvero, in subordinata ipotesi, riformare la
Ordinanza appellata in punto di applicazione dell'art. 96 Co. 3 c.p.c. e, per l'effetto, CONDANNARE
, nato a [...], (BN), il 12 luglio, 1968, avente studio in Benevento, Controparte_1
(BN), Via T. Bucciano, 6 (C.A.P. 82100), C.F. a rimborsare alla Appellante CodiceFiscale_3 la somma indebitamente pagata da quest'ultima al primo di € 7.291,58 in data 18/12/2019 oltre alla somma di € 3.528,42 pagata in forza dell'Ordinanza impugnata, ovvero la minor somma che risulterà dovuta, oltre agli interessi in misura di legge decorrenti dalla domanda, REGOLANDO le spese di ambo i gradi”.
Per l'appellato : Controparte_1
pagina 2 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così decidere:
1) rigettare – se del caso mediante accoglimento delle domande ed eccezioni proposte da questa difesa in primo grado e rimaste assorbite dalla pronuncia favorevole - tutte le domande proposte nel procedimento per cui è causa nell'interesse della OR , in quanto le medesime Parte_1 sono improponibili, improcedibili, inammissibili, illegittime, nulle e comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) condannare la OR al pagamento, in favore del Dr. , delle Parte_1 Controparte_1 spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA come per legge, nonché al pagamento della somma risarcitoria che l'adita Corte riterrà giusta ed equa ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 96 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Decisione oggetto dell'impugnazione
Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16.11.2022 nel procedimento RG n. 2281/22 del Tribunale di Busto
Arsizio.
2) Il fatto
Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:
. ha incaricato il dott. di eseguire l'analisi tecnica del rapporto Parte_2 P_ intrattenuto dalla società con alcuni istituti bancari al fine di verificarne la correttezza (circostanza allegata da in primo grado e non contestata dalla controparte); PT
. ha eseguito l'incarico ricevuto, da cui era emerso un rilevante credito di P_ Parte_2
(circostanza allegata da in primo grado e non contestata dalla controparte);
[...] PT
. il 1.2.2017 ha trasmesso la relazione conclusiva della sua opera a (doc. P_ Parte_2
4 appellato);
. il 27.3.2017 ha trasmesso a l'avviso di parcella, indicando per ogni P_ Parte_2 singola voce e per il totale l'importo integrale e la quota del 40% dell'importo integrale (doc. 4 appellante;
doc. 6 appellato);
. il 9.5.2017 ha sollecitato a il pagamento della sua parcella (doc. 7 P_ Parte_2 appellato);
pagina 3 di 11 . in quanto socia di a sua volta socia unica di ha chiesto a PT Org_1 Parte_2
la consegna di una copia dell'elaborato in questione (circostanza allegata da e non P_ PT contestata dalla controparte);
. il 5.12.2019 ha nuovamente sollecitato a il pagamento della sua P_ Parte_2 parcella (doc. 9 appellato) e ha inviato a la Email del 5.12.2019 del seguente tenore: PT
“Gentilissima OT.SA , come da intese per vie brevi inoltro, in allegato, le pec inviate al L.R. PT
p.t. della società emarginata in oggetto. Le rimetto, anche, la pro forma dell'epoca con indicate accanto alle somme totali la percentuale da Lei proposta. Le coordinate bancarie sono indicate nel corpo del documento. Ovviamente a ricezione della contabile di bonifico, mi rendo disponibile ad inviare l'elaborato commissionato e non pagato, rappresento che l'ammontare delle somme ripetibili Part stimate, con il carteggio in mio possesso, è di € 1.705.551,93, Resto in attesa di e Parte_4
”; alla Email è allegato il suddetto doc. 4 nonché le pec di sollecito al pagamento già inviate
[...]
a (doc. 3 appellante;
doc. 8 appellata); Parte_2
. il 18.12.2019 ha pagato a con bonifico bancario la somma di € 7.291,58 con PT P_ causale “avviso di parcella” (doc. 2 appellante);
. il 19.12.2019 ha emesso nei confronti di la fattura n. 48, relativa al ricevuto P_ PT pagamento di € 7.291,58, con il seguente oggetto: “La presente per consulenza tecnica di parte relativamente ai conteggi operati, al fine di depurare i c/c dalle illegittimità a titolo di: interessi anatocistici, commissione massimo scoperto e valute fittizie, per i rapporti di c/c per le posizioni
[...] Org_
, , quota di competenza (40%)” Organizzazione_2 Org_3 Org_4 Org_6
(doc. 6 appellante;
doc. 10 appellato);
. con ordinanza ex art. 703 bis (divenuta definitiva) il Tribunale di Busto Arsizio nella causa RG
2352/21 ha respinto la domanda proposta da nei confronti di , diretta a ottenere la PT P_ condanna di questi a consegnare a lei l'elaborato, dallo stesso predisposto per da lui Parte_2 sottoscritto e con tutti gli allegati, in adempimento del contratto asseritamente concluso, tra lo stesso e in forza della Email inviata da a il 5.12.2019 (Email di cui al P_ PT P_ PT doc. 3 appellante e doc. 8 appellata) e del pagamento eseguito da in quanto ha accertato che PT nessun contratto autonomo era stato concluso tra e (doc. 14 appellato). PT P_
3) Lo svolgimento del processo di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 ter c.p.c., ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_5 davanti al Tribunale di Busto Arsizio Alfredo , allegando che: P_
. era socia di a sua volta socia unica di Org_1 Parte_2
. aveva commissionato a la verifica della correttezza del rapporto di Parte_2 P_ conto corrente intrattenuto dalla società con alcuni istituti bancari;
pagina 4 di 11 . aveva eseguito l'incarico ricevuto, da cui era emerso un rilevante credito di P_ Parte_2 nei confronti di alcune banche;
[...]
. aveva chiesto a la consegna di una copia dell'elaborato in questione;
PT P_
. aveva comunicato per iscritto il 5.12.2019 la sua disponibilità a consegnare l'elaborato P_ commissionato, previo pagamento della corrispondente fattura dallo stesso emeSA;
. il 18.12.2019 aveva pagato la richiesta somma di € 7.291,58, ma non aveva ottenuta la PT consegna dell'elaborato;
. aveva quindi promosso azione giudiziaria diretta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di PT
di consegnare la documentazione promeSA;
P_
. il Tribunale di Busto Arsizio, con decisione definitiva, aveva rigettato la domanda di PT sostenendo che non risultava concluso un autonomo contratto tra e , in forza della PT P_ comunicazione del secondo del 5.12.219 e del pagamento il 18.12.2019 da parte della prima della somma richiesta da;
P_
pertanto, nel presente giudizio, ha chiesto la condanna di alla restituzione della somma di € P_
7.291,58, da lei pagata, in quanto doveva ritenersi indebita alla luce di quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio nella causa RG 2352/21, che aveva accertato che non era stato concluso alcun contratto autonomo tra e . PT P_
, ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente. P_
Il Tribunale, senza svolgere alcuna attività istruttoria, ha pronunciato la sentenza, oggetto della presente impugnazione.
4) La decisione del Tribunale di Busto Arsizio
Il Tribunale di Busto Arsizio ha così deciso:
“1. rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 1696,00, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna , ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., al pagamento di una pena Parte_1 pecuniaria in favore di che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre interessi Controparte_1 legali dalla comunicazione della presente ordinanza e sino al soddisfo.”
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito riassuntivamente riportati per la parte che intereSA il presente giudizio.
pagina 5 di 11 Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo la restituzione (in quanto pagamento indebito ai sensi dell'articolo 2033 c.c.) della somma versata dalla steSA nei confronti del resistente in quanto all'esito di un precedente giudizio tra le parti è stato accertato con ordinanza paSAta in giudicato che tra le parti in causa non è stato stipulato alcun contratto.
Tuttavia, tale prospettazione è in realtà smentita dalle stesse affermazioni della parte ricorrente.
Ed infatti, il pagamento oggetto di giudizio è avvenuto a seguito del sollecito da parte del convenuto inviato in data 5.12.2019 alla parte ricorrente (socia della società ovvero di colei che Parte_2 aveva conferito l'incarico professionale al convenuto), con il quale ha inoltrato a Controparte_1
una mail di sollecito che era diretta alla società (doc. 8 di parte Parte_1 Parte_2 resistente).
A seguito di tale invio la ricorrente ha provveduto al pagamento dell'importo richiesto.
Così inquadrati i fatti si osserva, in maniera evidente, che non viene in rilievo la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. che fonda il diritto del solvens di ripetere quanto indebitamente pagato all'accipiens laddove l'obbligazione risulti oggettivamente inesistente per l'assenza di un valido titolo a giustificazione dello spostamento patrimoniale (c.d. indebito oggettivo).
Nel caso di specie, l'obbligazione c'è e non è neanche invalida.
In altri termini, la ricorrente ha adempiuto un'obbligazione pecuniaria esistente e fondata su un titolo valido ed efficace, ciò che esclude senz'altro la configurabilità di un indebito oggettivo.
Tale obbligazione era, in particolare, quella della società a socio unico nei confronti Parte_2 di . Controparte_1
La vicenda, dunque, deve essere ricondotta all'adempimento spontaneo del terzo del debito altrui che, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore (a meno che questi non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione).
Né può ritenersi sussistente l'ipotesi di cui all'art. 2036 c.c., per la quale, in presenza di un valido rapporto obbligatorio (che si ribadisce era sicuramente esistente) colui che ha effettuato il pagamento non vi era tenuto e può, a determinate condizioni ivi espreSAmente indicate, ottenerne la ripetizione.
Infatti, ai sensi del codice civile, è esclusa la ripetizione della prestazione effettuata dal soggetto che paghi nelle mani del creditore un debito non suo (indebito ex latere solventis) in tre casi: quando il pagamento sia stato effettuato scientemente;
quando il pagamento sia stato effettuato nell'erronea convinzione di adempiere un debito proprio;
qualora l'errore sia inescusabile.
Detta ipotesi di indebito soggettivo ex latere solventis non può trovare ingresso nella presente controversia in quanto difettano tutti i presupposti richiesti dalla norma per ottenere la restituzione.
pagina 6 di 11 ha scientemente pagato quanto richiesto da a seguito di una Parte_5 Controparte_1 comunicazione via mail che faceva espresso riferimento a un debito di dunque la Parte_2 steSA non ha effettuato il pagamento nell'erronea convinzione di adempiere un debito proprio e soprattutto non vi è alcun errore scusabile che legittimerebbe la steSA a ottenere la ripetizione richiesta.
La domanda di parte ricorrente deve pertanto essere rigettata.
Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, e della circostanza che sulla base delle mere prospettazioni di parte ricorrente (se non interpretate ad usum delphini) la parte ricorrente con il presente giudizio ha tentato di ottenere la restituzione di una somma per una prestazione effettuata dalla parte convenuta nell'interesse di una società, di cui la ricorrente è socia, e dunque con un tentativo di far ottenere a quest'ultima una prestazione (per la quale le parti avevano pattuito un compenso) a titolo, invece, gratuito, distorcendo il chiaro significato dell'articolo 2033 c.c. che fa riferimento all'inesistenza della obbligazione, la parte ricorrente va condannata ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. il quale prevede che: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
A tal proposito va osservato che l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato.
La ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Nel caso di specie risulta macroscopico il tentativo di interpretare in maniera distorta e contraria al tenore delle parole, una norma per ottenere un vantaggio economico in favore della società che ha usufruito della prestazione del resistente.
5) Le difese delle parti nel giudizio di appello
A) Nell'appello e nella comparsa conclusionale ha chiesto la riforma Parte_1 dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio per i motivi di seguito esposti.
1) motivo di appello n. 1: non sussiste un pagamento ad opera di terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., in quanto ha effettuato il pagamento in questione nella convinzione di pagare un debito proprio. PT
2) motivo di appello n. 2: non risulta accertata né l'esistenza, né la liquidità, né l'entità del preteso credito di nei confronti di P_ Parte_2
pagina 7 di 11 3) motivo di appello n. 3: non sussistono i fatti indicati dal Tribunale come giustificazione per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'appello per i motivi esposti nell'impugnata ordinanza del Tribunale.
6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi
La Corte d'appello ritiene di confermare l'impugnata decisione del Tribunale di Busto Arsizio.
Prima questione (motivo n. 2): sussistenza del credito di nei confronti di P_
Parte_2
Il motivo d'appello n. 2 è infondato.
Come sopra esposto, la steSA appellante nel presente giudizio ha allegato:
. che aveva incaricato il dott. di eseguire l'analisi tecnica del rapporto Parte_2 P_ intrattenuto dalla società con alcuni istituti bancari al fine di verificarne la correttezza;
. che aveva effettivamente eseguito l'incarico ricevuto, da cui era emerso un rilevante P_ credito di Parte_2
Dal doc. 4 di parte appellata risulta accertato che il 1.2.2017 aveva trasmesso la relazione P_ conclusiva della sua opera alla committente relazione, peraltro, prodotta in giudizio Parte_2 da anche nel precedente procedimento RG n. 2352/2021. P_
ha trasmesso sia a che a l'avviso di parcella del P_ Parte_2 Parte_5
27.3.2017, in cui risulta specificamente quantificato l'entità del compenso allo stesso spettante, e nessuno dei due soggetti (neppure ha mosso alcuna obiezione all'entità dell'importo indicato. PT
In ogni caso, nel giudizio di primo grado, a fronte dell'allegazione da parte di che lo stesso P_ vantava un credito nei confronti di nella misura indicata nel suo avviso di parcella e Parte_2 che la debitrice non aveva pagato tale debito, Ciocca nella prima difesa utile, cioè all'udienza del
15.11.2022 (fisata per la discussione della causa), non ha obiettato alcunché.
In definitiva risulta pienamente accertato che in data 18.12.2019 (quando cioè ha eseguito il PT pagamento oggetto della controversia) vantava nei confronti di un P_ Parte_2 credito quanto meno pari all'importo della somma pagata da PT
Seconda questione (motivo d'appello n. 1); asserito carattere indebito dell'importo pagato da
a il 18.12.2019. PT P_
Il motivo d'appello è infondato. pagina 8 di 11 Da quanto esposto nella Parte relativa al Fatto risulta accertato che:
. tra e era stato concluso un contratto d'opera professionale;
P_ Parte_2
. che il professionista aveva correttamente adempiuto l'obbligazione a suo carico, consegnandone il risultato alla committente;
. che, pertanto il credito di nei confronti di era effettivamente sussistente e P_ Parte_2 valido;
. che aveva chiesto la consegna proprio dell'opera oggetto di tale incarico;
PT
. che con il bonifico effettuato il 18.12.2019, aveva inteso pagare a proprio il PT P_ corrispettivo a lui dovuto per la suddetta opera professionale;
nel bonifico del 18.12.2019 è, infatti, apposta la causale “avviso di parcella”, con riferimento, quindi all'avviso di parcella – doc. 4 appellante – già trasmesso da a con indicato il compenso a lui spettante, di P_ Parte_2 cui ha chiesto il pagamento, e ritrasmesso a proprio con la Email del 5.12.2019; quindi, è del PT tutto evidente che ha inteso, consapevolmente, pagare proprio la quota del 40%, da lei proposta PT
e indicata da nell'avviso di parcella, trasmesso sia a che a , del P_ Parte_2 PT compenso che era obbligata a pagare . Parte_2 P_
Da ciò consegue che il pagamento di è oggettivamente il pagamento del debito di un terzo, PT debito effettivamente sussistente.
Ai sensi dell'art. 2036 c.c., tale pagamento è indebito solo se risulta che il solvens ha pagato nella convinzione di pagare un debito proprio o un debito di un terzo ma che, comunque, anche lui era obbligato a pagare, purché tale convinzione, oggettivamente erronea (come nella fattispecie in esame), sia stata causata da un errore scusabile, da un errore, cioè, che, anche usando l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto essere evitato.
Nella fattispecie in esame, quand'anche si ritenesse che il pagamento sia stato fatto da (come PT dalla steSA sostenuto nel giudizio d'appello) nella convinzione erronea di pagare un debito proprio
(circostanza che è, però, come detto, smentita dalla causale apposta al bonifico), in realtà risultato insussistente, vista la decisione nella causa RG n. 2352/21 del Tribunale di Busto Arsizio, con cui è stato definitivamente accertato che nessun contratto risultava concluso tra e e, per PT P_ conseguenza, nessun debito nei confronti di era sorto in capo a P_ PT
. da un lato, l'errore non sarebbe scusabile, atteso che nella Email del 5.12.2019 (cioè la comunicazione che avrebbe indotto in errore indica chiaramente ed allega le precedenti pec, da lui PT P_ trasmesse a per ottenere il pagamento del suo compenso, allega l'avviso di parcella già Parte_2 trasmesso a e precisa che avrebbe potuto pagare la quota del 40%, ivi indicata Parte_2 PT
(facendo riferimento a precedente proposta in tal senso ricevuta proprio da e che, all'esito di PT tale pagamento avrebbe messo a disposizione di l'elaborato dell'incarico a lui conferito da PT
pagina 9 di 11 a fronte di tale chiara comunicazione e dei documenti alla steSA allegati il fatto che Parte_2 sia caduta in errore e si sia convinta di adempiere, invece, un debito proprio e non già di PT sarebbe, con ogni evidenza, un errore del tutto inescusabile;
Parte_2
. dall'altro lato, il fatto che la fattura, relativa al pagamento ricevuto, sia stata emeSA da P_ nei confronti di anziché nei confronti di come sarebbe stato fiscalmente PT Parte_2 corretto, è del tutto irrilevante, posto che in tale fattura è indicato chiaramente che l'oggetto della prestazione fatturata era costituita dalla quota del 40%, di quanto a lui dovuto per la consulenza effettuata in favore di e quindi è del tutto escluso che l'accipiens avesse ritenuto di Parte_2 aver ricevuto il pagamento di un debito proprio di PT
Terza questione (Motivo n. 3): asserita insussistenza dei fatti posti dal Tribunale come giustificazione della condanna dell'appellante al pagamento della somma di cui all'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale ha condannato al pagamento della somma per responsabilità aggravata di cui PT all'art. 96 c.p.c., in quanto ha ritenuto che il complessivo comportamento di la quale aveva PT dapprima promosso la causa per ottenere la consegna dell'elaborato di e successivamente, P_ una volta, comunque ottenuto il suddetto elaborato, prodotto da in tale giudizio a sostegno P_ della sua domanda riconvenzionale, aveva promosso la presente causa per ottenere la restituzione di quanto pagato, fosse finalizzato a far avere a l'elaborato di senza Parte_2 P_ pagarne il relativo compenso.
Tale tesi, come evidenziato dall'appellante, non è sostenibile in quanto:
. aveva, in ogni caso, già avuto la consegna dell'elaborato di il 1.2.2017 Parte_2 P_
e non l'aveva pagato;
. è socia di minoranza di (come detto socia unica di in dissidio PT Org_1 Parte_2 con i soci di maggioranza, come provato dalle cause dalla steSA promosse, di cui ha fornito la prova in appello;
quindi, non poteva aver alcun interesse a tenere il comportamento menzionato dal Tribunale per favorire Parte_2
La Corte rileva, però, che la prima causa, promoSA davanti al Tribunale di Busto Arsizio, si era conclusa con piena soddisfazione delle istanze di (e con l'integrale compensazione delle spese PT di lite):
. da un lato, infatti, la steSA aveva avuto nel corso del giudizio la disponibilità dell'elaborato di
(da questi prodotto a sostegno della sua domanda riconvenzionale), che era oggetto della P_ sua domanda e per la quale riteneva corretto pagare la somma, di cui in questo giudizio ha chiesto la restituzione;
. dall'altro lato, la domanda riconvenzionale di nei suoi confronti era stata rigettata per il P_ medesimo motivo per cui era stata rigettata anche la sua domanda e il rigetto non era stato impugnato.
pagina 10 di 11 In definitiva, quindi, visto che il precedente giudizio si era concluso con la piena soddisfazione delle sue istanze sostanziali, la promozione della presente causa è del tutto pretestuosa, finalizzata cioè ad ottenere dalla controparte, avvalendosi di una pronuncia giudiziaria a lei sfavorevole, ma che nessun pregiudizio le aveva arrecato, più di quanto la steSA aveva ritenuto di aver diritto di ricevere PT con la promozione del primo giudizio.
La Corte, quindi, ritiene che sia corretta la condanna inflitta dal Tribunale a del pagamento di PT una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per le medesime ragioni ritiene che analoga condanna debba essere inflitta anche per la pretestuosa proposizione del presente giudizio d'appello, liquidando in via equitativa la somma dovuta per questo grado, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in € 2.000.
Regolamento delle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi dello scaglione da € 5.200 a € 26.000, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Respinge l'appello proposto da nei confronti dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Parte_5 pronunciata il 16.11.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento RG n. 2281/22.
2) Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da , che Parte_5 Controparte_1 liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 3.966, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
3) Condanna a corrispondere a ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la Parte_5 Controparte_1 somma di € 2.000.
4) Accerta la sussistenza a carico di dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater Parte_5
DPR 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano il 21.2.2024
Il Presidente est. Massimo Meroni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Meroni Presidente rel. dr. SA Rossella Milone Consigliere dr. SA Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3416/2022 promoSA in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA VALENTINI, 23/A 59100 PRATO presso lo studio dell'avv. BOTTAI ALESSIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 11 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in VIA G. CALANDRIELLO, 1 82100 BENEVENTO presso lo studio dell'avv.
RUSSO LUCIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLATO
Oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, in rito ammesse le produzioni documentali indicate nel paragrafo nr. 37 della citazione, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in riforma dell'Ordinanza definitiva emeSA dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice OT. Carlo BARILE, in data 16/11/2022
R.G. nr. 2281/2022, ACCOGLIERE tutte le domande agite con il ricorso originario in primo grado dall'Appellante (che di seguito si trascrivono: “Che l'Ill.mo Giudice addetto al Tribunale adito voglia condannare , nato a [...], (BN), il 12 luglio, 1968, avente studio in Controparte_1
Benevento, (BN), Via T. Bucciano, 6 (C.A.P. 82100), C.F. , a pagare alla CodiceFiscale_3
Ricorrente , nata a [...], (BS), il 12 luglio, 1972, residente in [...]
Pietro Micca, 16, C.F. , la somma indebitamente pagata da quest'ultima al CodiceFiscale_4 primo di € 7.291,58 in data 18/12/2019, oltre agli interessi in misura di legge decorrenti dalla domanda e con vittoria delle spese e degli onorari di causa”). ovvero, in subordinata ipotesi, riformare la
Ordinanza appellata in punto di applicazione dell'art. 96 Co. 3 c.p.c. e, per l'effetto, CONDANNARE
, nato a [...], (BN), il 12 luglio, 1968, avente studio in Benevento, Controparte_1
(BN), Via T. Bucciano, 6 (C.A.P. 82100), C.F. a rimborsare alla Appellante CodiceFiscale_3 la somma indebitamente pagata da quest'ultima al primo di € 7.291,58 in data 18/12/2019 oltre alla somma di € 3.528,42 pagata in forza dell'Ordinanza impugnata, ovvero la minor somma che risulterà dovuta, oltre agli interessi in misura di legge decorrenti dalla domanda, REGOLANDO le spese di ambo i gradi”.
Per l'appellato : Controparte_1
pagina 2 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così decidere:
1) rigettare – se del caso mediante accoglimento delle domande ed eccezioni proposte da questa difesa in primo grado e rimaste assorbite dalla pronuncia favorevole - tutte le domande proposte nel procedimento per cui è causa nell'interesse della OR , in quanto le medesime Parte_1 sono improponibili, improcedibili, inammissibili, illegittime, nulle e comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) condannare la OR al pagamento, in favore del Dr. , delle Parte_1 Controparte_1 spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA come per legge, nonché al pagamento della somma risarcitoria che l'adita Corte riterrà giusta ed equa ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 96 c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Decisione oggetto dell'impugnazione
Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16.11.2022 nel procedimento RG n. 2281/22 del Tribunale di Busto
Arsizio.
2) Il fatto
Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:
. ha incaricato il dott. di eseguire l'analisi tecnica del rapporto Parte_2 P_ intrattenuto dalla società con alcuni istituti bancari al fine di verificarne la correttezza (circostanza allegata da in primo grado e non contestata dalla controparte); PT
. ha eseguito l'incarico ricevuto, da cui era emerso un rilevante credito di P_ Parte_2
(circostanza allegata da in primo grado e non contestata dalla controparte);
[...] PT
. il 1.2.2017 ha trasmesso la relazione conclusiva della sua opera a (doc. P_ Parte_2
4 appellato);
. il 27.3.2017 ha trasmesso a l'avviso di parcella, indicando per ogni P_ Parte_2 singola voce e per il totale l'importo integrale e la quota del 40% dell'importo integrale (doc. 4 appellante;
doc. 6 appellato);
. il 9.5.2017 ha sollecitato a il pagamento della sua parcella (doc. 7 P_ Parte_2 appellato);
pagina 3 di 11 . in quanto socia di a sua volta socia unica di ha chiesto a PT Org_1 Parte_2
la consegna di una copia dell'elaborato in questione (circostanza allegata da e non P_ PT contestata dalla controparte);
. il 5.12.2019 ha nuovamente sollecitato a il pagamento della sua P_ Parte_2 parcella (doc. 9 appellato) e ha inviato a la Email del 5.12.2019 del seguente tenore: PT
“Gentilissima OT.SA , come da intese per vie brevi inoltro, in allegato, le pec inviate al L.R. PT
p.t. della società emarginata in oggetto. Le rimetto, anche, la pro forma dell'epoca con indicate accanto alle somme totali la percentuale da Lei proposta. Le coordinate bancarie sono indicate nel corpo del documento. Ovviamente a ricezione della contabile di bonifico, mi rendo disponibile ad inviare l'elaborato commissionato e non pagato, rappresento che l'ammontare delle somme ripetibili Part stimate, con il carteggio in mio possesso, è di € 1.705.551,93, Resto in attesa di e Parte_4
”; alla Email è allegato il suddetto doc. 4 nonché le pec di sollecito al pagamento già inviate
[...]
a (doc. 3 appellante;
doc. 8 appellata); Parte_2
. il 18.12.2019 ha pagato a con bonifico bancario la somma di € 7.291,58 con PT P_ causale “avviso di parcella” (doc. 2 appellante);
. il 19.12.2019 ha emesso nei confronti di la fattura n. 48, relativa al ricevuto P_ PT pagamento di € 7.291,58, con il seguente oggetto: “La presente per consulenza tecnica di parte relativamente ai conteggi operati, al fine di depurare i c/c dalle illegittimità a titolo di: interessi anatocistici, commissione massimo scoperto e valute fittizie, per i rapporti di c/c per le posizioni
[...] Org_
, , quota di competenza (40%)” Organizzazione_2 Org_3 Org_4 Org_6
(doc. 6 appellante;
doc. 10 appellato);
. con ordinanza ex art. 703 bis (divenuta definitiva) il Tribunale di Busto Arsizio nella causa RG
2352/21 ha respinto la domanda proposta da nei confronti di , diretta a ottenere la PT P_ condanna di questi a consegnare a lei l'elaborato, dallo stesso predisposto per da lui Parte_2 sottoscritto e con tutti gli allegati, in adempimento del contratto asseritamente concluso, tra lo stesso e in forza della Email inviata da a il 5.12.2019 (Email di cui al P_ PT P_ PT doc. 3 appellante e doc. 8 appellata) e del pagamento eseguito da in quanto ha accertato che PT nessun contratto autonomo era stato concluso tra e (doc. 14 appellato). PT P_
3) Lo svolgimento del processo di primo grado.
Con ricorso ex art. 702 ter c.p.c., ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_5 davanti al Tribunale di Busto Arsizio Alfredo , allegando che: P_
. era socia di a sua volta socia unica di Org_1 Parte_2
. aveva commissionato a la verifica della correttezza del rapporto di Parte_2 P_ conto corrente intrattenuto dalla società con alcuni istituti bancari;
pagina 4 di 11 . aveva eseguito l'incarico ricevuto, da cui era emerso un rilevante credito di P_ Parte_2 nei confronti di alcune banche;
[...]
. aveva chiesto a la consegna di una copia dell'elaborato in questione;
PT P_
. aveva comunicato per iscritto il 5.12.2019 la sua disponibilità a consegnare l'elaborato P_ commissionato, previo pagamento della corrispondente fattura dallo stesso emeSA;
. il 18.12.2019 aveva pagato la richiesta somma di € 7.291,58, ma non aveva ottenuta la PT consegna dell'elaborato;
. aveva quindi promosso azione giudiziaria diretta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di PT
di consegnare la documentazione promeSA;
P_
. il Tribunale di Busto Arsizio, con decisione definitiva, aveva rigettato la domanda di PT sostenendo che non risultava concluso un autonomo contratto tra e , in forza della PT P_ comunicazione del secondo del 5.12.219 e del pagamento il 18.12.2019 da parte della prima della somma richiesta da;
P_
pertanto, nel presente giudizio, ha chiesto la condanna di alla restituzione della somma di € P_
7.291,58, da lei pagata, in quanto doveva ritenersi indebita alla luce di quanto disposto nell'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio nella causa RG 2352/21, che aveva accertato che non era stato concluso alcun contratto autonomo tra e . PT P_
, ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente. P_
Il Tribunale, senza svolgere alcuna attività istruttoria, ha pronunciato la sentenza, oggetto della presente impugnazione.
4) La decisione del Tribunale di Busto Arsizio
Il Tribunale di Busto Arsizio ha così deciso:
“1. rigetta la domanda di parte ricorrente;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 1696,00, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna , ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., al pagamento di una pena Parte_1 pecuniaria in favore di che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre interessi Controparte_1 legali dalla comunicazione della presente ordinanza e sino al soddisfo.”
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito riassuntivamente riportati per la parte che intereSA il presente giudizio.
pagina 5 di 11 Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo la restituzione (in quanto pagamento indebito ai sensi dell'articolo 2033 c.c.) della somma versata dalla steSA nei confronti del resistente in quanto all'esito di un precedente giudizio tra le parti è stato accertato con ordinanza paSAta in giudicato che tra le parti in causa non è stato stipulato alcun contratto.
Tuttavia, tale prospettazione è in realtà smentita dalle stesse affermazioni della parte ricorrente.
Ed infatti, il pagamento oggetto di giudizio è avvenuto a seguito del sollecito da parte del convenuto inviato in data 5.12.2019 alla parte ricorrente (socia della società ovvero di colei che Parte_2 aveva conferito l'incarico professionale al convenuto), con il quale ha inoltrato a Controparte_1
una mail di sollecito che era diretta alla società (doc. 8 di parte Parte_1 Parte_2 resistente).
A seguito di tale invio la ricorrente ha provveduto al pagamento dell'importo richiesto.
Così inquadrati i fatti si osserva, in maniera evidente, che non viene in rilievo la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. che fonda il diritto del solvens di ripetere quanto indebitamente pagato all'accipiens laddove l'obbligazione risulti oggettivamente inesistente per l'assenza di un valido titolo a giustificazione dello spostamento patrimoniale (c.d. indebito oggettivo).
Nel caso di specie, l'obbligazione c'è e non è neanche invalida.
In altri termini, la ricorrente ha adempiuto un'obbligazione pecuniaria esistente e fondata su un titolo valido ed efficace, ciò che esclude senz'altro la configurabilità di un indebito oggettivo.
Tale obbligazione era, in particolare, quella della società a socio unico nei confronti Parte_2 di . Controparte_1
La vicenda, dunque, deve essere ricondotta all'adempimento spontaneo del terzo del debito altrui che, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore (a meno che questi non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione).
Né può ritenersi sussistente l'ipotesi di cui all'art. 2036 c.c., per la quale, in presenza di un valido rapporto obbligatorio (che si ribadisce era sicuramente esistente) colui che ha effettuato il pagamento non vi era tenuto e può, a determinate condizioni ivi espreSAmente indicate, ottenerne la ripetizione.
Infatti, ai sensi del codice civile, è esclusa la ripetizione della prestazione effettuata dal soggetto che paghi nelle mani del creditore un debito non suo (indebito ex latere solventis) in tre casi: quando il pagamento sia stato effettuato scientemente;
quando il pagamento sia stato effettuato nell'erronea convinzione di adempiere un debito proprio;
qualora l'errore sia inescusabile.
Detta ipotesi di indebito soggettivo ex latere solventis non può trovare ingresso nella presente controversia in quanto difettano tutti i presupposti richiesti dalla norma per ottenere la restituzione.
pagina 6 di 11 ha scientemente pagato quanto richiesto da a seguito di una Parte_5 Controparte_1 comunicazione via mail che faceva espresso riferimento a un debito di dunque la Parte_2 steSA non ha effettuato il pagamento nell'erronea convinzione di adempiere un debito proprio e soprattutto non vi è alcun errore scusabile che legittimerebbe la steSA a ottenere la ripetizione richiesta.
La domanda di parte ricorrente deve pertanto essere rigettata.
Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, e della circostanza che sulla base delle mere prospettazioni di parte ricorrente (se non interpretate ad usum delphini) la parte ricorrente con il presente giudizio ha tentato di ottenere la restituzione di una somma per una prestazione effettuata dalla parte convenuta nell'interesse di una società, di cui la ricorrente è socia, e dunque con un tentativo di far ottenere a quest'ultima una prestazione (per la quale le parti avevano pattuito un compenso) a titolo, invece, gratuito, distorcendo il chiaro significato dell'articolo 2033 c.c. che fa riferimento all'inesistenza della obbligazione, la parte ricorrente va condannata ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. il quale prevede che: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
A tal proposito va osservato che l'abuso del processo causa un danno indiretto all'erario (per l'allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi e, di conseguenza, l'insorgenza dell'obbligo al versamento dell'indennizzo ex lege 89/2001) e un danno diretto al litigante (per il ritardo nell'accertamento della verità) e va dunque contrastato.
La ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Nel caso di specie risulta macroscopico il tentativo di interpretare in maniera distorta e contraria al tenore delle parole, una norma per ottenere un vantaggio economico in favore della società che ha usufruito della prestazione del resistente.
5) Le difese delle parti nel giudizio di appello
A) Nell'appello e nella comparsa conclusionale ha chiesto la riforma Parte_1 dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio per i motivi di seguito esposti.
1) motivo di appello n. 1: non sussiste un pagamento ad opera di terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., in quanto ha effettuato il pagamento in questione nella convinzione di pagare un debito proprio. PT
2) motivo di appello n. 2: non risulta accertata né l'esistenza, né la liquidità, né l'entità del preteso credito di nei confronti di P_ Parte_2
pagina 7 di 11 3) motivo di appello n. 3: non sussistono i fatti indicati dal Tribunale come giustificazione per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'appello per i motivi esposti nell'impugnata ordinanza del Tribunale.
6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi
La Corte d'appello ritiene di confermare l'impugnata decisione del Tribunale di Busto Arsizio.
Prima questione (motivo n. 2): sussistenza del credito di nei confronti di P_
Parte_2
Il motivo d'appello n. 2 è infondato.
Come sopra esposto, la steSA appellante nel presente giudizio ha allegato:
. che aveva incaricato il dott. di eseguire l'analisi tecnica del rapporto Parte_2 P_ intrattenuto dalla società con alcuni istituti bancari al fine di verificarne la correttezza;
. che aveva effettivamente eseguito l'incarico ricevuto, da cui era emerso un rilevante P_ credito di Parte_2
Dal doc. 4 di parte appellata risulta accertato che il 1.2.2017 aveva trasmesso la relazione P_ conclusiva della sua opera alla committente relazione, peraltro, prodotta in giudizio Parte_2 da anche nel precedente procedimento RG n. 2352/2021. P_
ha trasmesso sia a che a l'avviso di parcella del P_ Parte_2 Parte_5
27.3.2017, in cui risulta specificamente quantificato l'entità del compenso allo stesso spettante, e nessuno dei due soggetti (neppure ha mosso alcuna obiezione all'entità dell'importo indicato. PT
In ogni caso, nel giudizio di primo grado, a fronte dell'allegazione da parte di che lo stesso P_ vantava un credito nei confronti di nella misura indicata nel suo avviso di parcella e Parte_2 che la debitrice non aveva pagato tale debito, Ciocca nella prima difesa utile, cioè all'udienza del
15.11.2022 (fisata per la discussione della causa), non ha obiettato alcunché.
In definitiva risulta pienamente accertato che in data 18.12.2019 (quando cioè ha eseguito il PT pagamento oggetto della controversia) vantava nei confronti di un P_ Parte_2 credito quanto meno pari all'importo della somma pagata da PT
Seconda questione (motivo d'appello n. 1); asserito carattere indebito dell'importo pagato da
a il 18.12.2019. PT P_
Il motivo d'appello è infondato. pagina 8 di 11 Da quanto esposto nella Parte relativa al Fatto risulta accertato che:
. tra e era stato concluso un contratto d'opera professionale;
P_ Parte_2
. che il professionista aveva correttamente adempiuto l'obbligazione a suo carico, consegnandone il risultato alla committente;
. che, pertanto il credito di nei confronti di era effettivamente sussistente e P_ Parte_2 valido;
. che aveva chiesto la consegna proprio dell'opera oggetto di tale incarico;
PT
. che con il bonifico effettuato il 18.12.2019, aveva inteso pagare a proprio il PT P_ corrispettivo a lui dovuto per la suddetta opera professionale;
nel bonifico del 18.12.2019 è, infatti, apposta la causale “avviso di parcella”, con riferimento, quindi all'avviso di parcella – doc. 4 appellante – già trasmesso da a con indicato il compenso a lui spettante, di P_ Parte_2 cui ha chiesto il pagamento, e ritrasmesso a proprio con la Email del 5.12.2019; quindi, è del PT tutto evidente che ha inteso, consapevolmente, pagare proprio la quota del 40%, da lei proposta PT
e indicata da nell'avviso di parcella, trasmesso sia a che a , del P_ Parte_2 PT compenso che era obbligata a pagare . Parte_2 P_
Da ciò consegue che il pagamento di è oggettivamente il pagamento del debito di un terzo, PT debito effettivamente sussistente.
Ai sensi dell'art. 2036 c.c., tale pagamento è indebito solo se risulta che il solvens ha pagato nella convinzione di pagare un debito proprio o un debito di un terzo ma che, comunque, anche lui era obbligato a pagare, purché tale convinzione, oggettivamente erronea (come nella fattispecie in esame), sia stata causata da un errore scusabile, da un errore, cioè, che, anche usando l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto essere evitato.
Nella fattispecie in esame, quand'anche si ritenesse che il pagamento sia stato fatto da (come PT dalla steSA sostenuto nel giudizio d'appello) nella convinzione erronea di pagare un debito proprio
(circostanza che è, però, come detto, smentita dalla causale apposta al bonifico), in realtà risultato insussistente, vista la decisione nella causa RG n. 2352/21 del Tribunale di Busto Arsizio, con cui è stato definitivamente accertato che nessun contratto risultava concluso tra e e, per PT P_ conseguenza, nessun debito nei confronti di era sorto in capo a P_ PT
. da un lato, l'errore non sarebbe scusabile, atteso che nella Email del 5.12.2019 (cioè la comunicazione che avrebbe indotto in errore indica chiaramente ed allega le precedenti pec, da lui PT P_ trasmesse a per ottenere il pagamento del suo compenso, allega l'avviso di parcella già Parte_2 trasmesso a e precisa che avrebbe potuto pagare la quota del 40%, ivi indicata Parte_2 PT
(facendo riferimento a precedente proposta in tal senso ricevuta proprio da e che, all'esito di PT tale pagamento avrebbe messo a disposizione di l'elaborato dell'incarico a lui conferito da PT
pagina 9 di 11 a fronte di tale chiara comunicazione e dei documenti alla steSA allegati il fatto che Parte_2 sia caduta in errore e si sia convinta di adempiere, invece, un debito proprio e non già di PT sarebbe, con ogni evidenza, un errore del tutto inescusabile;
Parte_2
. dall'altro lato, il fatto che la fattura, relativa al pagamento ricevuto, sia stata emeSA da P_ nei confronti di anziché nei confronti di come sarebbe stato fiscalmente PT Parte_2 corretto, è del tutto irrilevante, posto che in tale fattura è indicato chiaramente che l'oggetto della prestazione fatturata era costituita dalla quota del 40%, di quanto a lui dovuto per la consulenza effettuata in favore di e quindi è del tutto escluso che l'accipiens avesse ritenuto di Parte_2 aver ricevuto il pagamento di un debito proprio di PT
Terza questione (Motivo n. 3): asserita insussistenza dei fatti posti dal Tribunale come giustificazione della condanna dell'appellante al pagamento della somma di cui all'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale ha condannato al pagamento della somma per responsabilità aggravata di cui PT all'art. 96 c.p.c., in quanto ha ritenuto che il complessivo comportamento di la quale aveva PT dapprima promosso la causa per ottenere la consegna dell'elaborato di e successivamente, P_ una volta, comunque ottenuto il suddetto elaborato, prodotto da in tale giudizio a sostegno P_ della sua domanda riconvenzionale, aveva promosso la presente causa per ottenere la restituzione di quanto pagato, fosse finalizzato a far avere a l'elaborato di senza Parte_2 P_ pagarne il relativo compenso.
Tale tesi, come evidenziato dall'appellante, non è sostenibile in quanto:
. aveva, in ogni caso, già avuto la consegna dell'elaborato di il 1.2.2017 Parte_2 P_
e non l'aveva pagato;
. è socia di minoranza di (come detto socia unica di in dissidio PT Org_1 Parte_2 con i soci di maggioranza, come provato dalle cause dalla steSA promosse, di cui ha fornito la prova in appello;
quindi, non poteva aver alcun interesse a tenere il comportamento menzionato dal Tribunale per favorire Parte_2
La Corte rileva, però, che la prima causa, promoSA davanti al Tribunale di Busto Arsizio, si era conclusa con piena soddisfazione delle istanze di (e con l'integrale compensazione delle spese PT di lite):
. da un lato, infatti, la steSA aveva avuto nel corso del giudizio la disponibilità dell'elaborato di
(da questi prodotto a sostegno della sua domanda riconvenzionale), che era oggetto della P_ sua domanda e per la quale riteneva corretto pagare la somma, di cui in questo giudizio ha chiesto la restituzione;
. dall'altro lato, la domanda riconvenzionale di nei suoi confronti era stata rigettata per il P_ medesimo motivo per cui era stata rigettata anche la sua domanda e il rigetto non era stato impugnato.
pagina 10 di 11 In definitiva, quindi, visto che il precedente giudizio si era concluso con la piena soddisfazione delle sue istanze sostanziali, la promozione della presente causa è del tutto pretestuosa, finalizzata cioè ad ottenere dalla controparte, avvalendosi di una pronuncia giudiziaria a lei sfavorevole, ma che nessun pregiudizio le aveva arrecato, più di quanto la steSA aveva ritenuto di aver diritto di ricevere PT con la promozione del primo giudizio.
La Corte, quindi, ritiene che sia corretta la condanna inflitta dal Tribunale a del pagamento di PT una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per le medesime ragioni ritiene che analoga condanna debba essere inflitta anche per la pretestuosa proposizione del presente giudizio d'appello, liquidando in via equitativa la somma dovuta per questo grado, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in € 2.000.
Regolamento delle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi dello scaglione da € 5.200 a € 26.000, con esclusione della fase istruttoria - trattazione, che nel presente giudizio non si è tenuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Respinge l'appello proposto da nei confronti dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Parte_5 pronunciata il 16.11.2022 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento RG n. 2281/22.
2) Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da , che Parte_5 Controparte_1 liquida, per il presente giudizio, in complessivi € 3.966, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
3) Condanna a corrispondere a ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la Parte_5 Controparte_1 somma di € 2.000.
4) Accerta la sussistenza a carico di dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater Parte_5
DPR 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano il 21.2.2024
Il Presidente est. Massimo Meroni
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