Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
nata a [...] il [...]; Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. Federica Moretti
e
, nato a [...] il [...]; CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Moretti
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
1) omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate, ed in particolare:
2) Il minore resterà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale per tutte le questioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. I genitori concerteranno tra di loro tutte le questioni relative all'istruzione, all'educazione e all'indirizzo di vita del minore, privilegiando comunque le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dello stesso. I coniugi si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione del figlio. Pertanto, concordano, nell'esclusivo interesse del minore, di farsi carico di tutte le sue esigenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della loro concomitante presenza nel mondo relazionale del figlio stesso. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente in modo
e straordinarie relative all'immobile familiare, nonché al rateo del mutuo nella misura del 50% ciascuno. 4) Stante la scelta effettuata dell'affido condiviso, la collocazione paritetica alternata, in applicazione del principio di bigenitorialità, il figlio minore trascorrerà pari tempi ed orari con entrambi i genitori. Per_1
1. Solo al fine di disciplinare una regolam one volta a prevenire futuri contrasti, si conviene fra i genitori che i signori e vedranno e terranno con sé il figlio in forza delle seguenti modalità CP_1 Pt_1 e tempi, alternando l a la settimana due: a) settimana uno: - con la madre, lunedì dall'uscita di scuola (ovvero durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo entro le ore 8:00 prelevando il figlio presso l'abitazione paterna) fino al mercoledì mattina riaccompagnandolo a scuola ovvero, durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo, presso l'abitazione paterna, con pernottamento quindi del minore presso di sé; - con il padre, mercoledì dall'uscita di scuola (ovvero durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo entro le ore 8:00 prelevando il figlio presso l'abitazione materna) fino al venerdì mattina riaccompagnandolo a scuola ovvero, durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo, presso l'abitazione materna, con pernottamento quindi del minore presso di sé; - con la madre, venerdì dall'uscita di scuola (ovvero durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo entro le ore 8:00 prelevando il figlio presso l'abitazione paterna) fino al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola ovvero, durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo entro le ore 8:00, presso l'abitazione paterna, con pernottamento quindi del minore presso di sé; b) settimana due: - con il padre, lunedì dall'uscita di scuola (ovvero durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo entro le ore 8:00 prelevando il figlio presso l'abitazione materna) fino al mercoledì mattina riaccompagnandolo a scuola ovvero, durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo, presso l'abitazione materna entro le ore 8:00, con pernottamento quindi del minore presso di sé; - con la madre, mercoledì dall'uscita di scuola (ovvero durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo entro le ore 8:00 prelevando il figlio presso l'abitazione paterna) fino al venerdì mattina riaccompagnandolo a scuola ovvero, durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo, presso l'abitazione paterna entro le ore 8:00, con pernottamento quindi del minore presso di sé;
3 - con il padre, venerdì dall'uscita di scuola (ovvero durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo entro le ore 8:00 prelevando le figlie presso l'abitazione materna) fino al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola ovvero, durante le vacanze scolastiche o nel caso di un giorno festivo, presso l'abitazione materna entro le ore 8:00, con pernottamento quindi del minore presso di sé;
2. il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le principali festività: il 24, 25 e il 26 dicembre, dal 31 dicembre al 1 gennaio e dal 5 al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
3. le restanti festività o ponti (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, festa del patrono, 1 novembre, 8 dicembre) verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore;
4. per il giorno del compleanno del minore, così come la Cresima, ove non sia possibile trascorrerlo in compagnia di entrambi i genitori, il minore trascorrerà, previo accordo, con il padre/la madre il pranzo e con la madre/il padre la cena e/o viceversa. Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio, così come il giorno della Festa del Papà e della Mamma, fatte salve eventuali esigenze di salute o di lavoro;
5. il minore trascorrerà un periodo di vacanza estiva con ciascun genitore della durata di due settimane anche non consecutive, nonché un periodo di sette giorni consecutivi per le vacanze invernali da individuarsi previo accordo tra i genitori entro la data del 30 maggio di ogni anno. Tali vacanze non potranno riguardare i periodi delle festività natalizie e pasquali relativi all'altro genitore. Ciascun genitore si assume l'obbligo di comunicare all'altro località, indirizzo, recapito telefonico della struttura e/o dell'abitazione in cui intende recarsi o sostare durante le vacanze estive o invernali insieme al figlio. I mutamenti relativi alle vacanze estive e invernali dovranno essere comunicati con le modalità sopra indicate, tranne che si tratti di evento imputabile a improvvisi motivi di salute documentati da idoneo certificato medico. Questo per permettere a ciascun genitore di poter organizzare al meglio le proprie ferie con e senza il figlio. Ferie extra vanno comunicate e concordate di volta in volta.
5) il minore continuerà a frequentare l'attuale istituto di istruzione;
6) ciascun genitore potrà sentire telefonicamente o tramite videochiamata almeno una volta al giorno il figlio che si trova presso l'altro. I genitori si obbligano a comunicarsi immediatamente e, comunque, senza ritardo, l'eventuale variazione della propria utenza telefonica fissa o mobile.
7) vista la collocazione paritetica alternata i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio per le spese ordinarie provvedendo a versare ciascuno € 200,00 mensili entro il 5 di ogni mese su un c/c cointestato tra i signori e con obbligo di documentare le spese e i prelievi sostenuti CP_1 Pt_1 nell'esclusivo interesse del minore. L'assegno unico verrà percepito al 50% tra i signori e . CP_1 Pt_1 I genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie inerenti a protocollo del CNF, debitamente documentate e previamente concordate. I genitori alla fine di ogni mese redigeranno un elenco con l'indicazione delle spese straordinarie, che avranno previamente concordato, tutte corredate da idonea documentazione e procederanno ai relativi conguagli e rimborsi. Ciascun genitore potrà portare in detrazione la spesa nei limiti del pagamento effettuato. Le detrazioni IRPEF per figli a carico spetteranno a ciascuno dei genitori nella misura del 50 %.
8) Le spese legali della separazione sono interamente compensate tra le parti.
9) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 23.04.25
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso