Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2602/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2026 dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso in opposizione ex artt.170 DPR n.115/2002 e 15 D. Lgs 150/2011 avverso decreto di liquidazione emesso il 16.02.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del processo penale n.2551/19 RG Trib (n.1339/19 RGNR)
TRA avv. rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il proprio studio in Vico Equense (NA) n.49 ricorrente attore
CONTRO
in persona del rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dalla Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia alla Via A. Diaz n.11 resistente convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies il 17.5.23 (notificato il successivo 22.05.23) contro il
, l'avv. chiedeva la riforma del decreto di Controparte_1 Parte_1 Par liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, emesso il 16.02.2023 dal presso il
Tribunale di Torre Annunziata dott. reso a seguito dell'istanza di liquidazione del CP_3
6.09.2022 (nel processo di cui in epigrafe) e comunicato a mezzo PEC in data 21.04 2023
Affermava il ricorrente che nell'udienza del 15.07.2021 del su menzionato giudizio, veniva nominato difensore d'ufficio di e che il processo si concludeva il Controparte_4
16.07.2021 con la sentenza n.1691/21 del depositata il 6.09.2021.
Conclusosi il processo l'avv. , per veder retribuita l'attività professionale Pt_1 svolta inviava in data 19.07.2021 a , a mezzo raccomandata AR, la Controparte_4 richiesta di pagamento e la messa in mora per le proprie spettanze, quantificandone l'importo in € 1,363,44 comprensivi di iva e cap.
Trascorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle suddette somme,
l'avv. proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi all'Ufficio Del Giudice Di Pt_1
Pace, (RG n.8263/21) ed ottenuto il provvedimento monitorio esecutivo (n.1232/21), lo notificava a unitamente all'atto di precetto. Controparte_4
Risultato infruttuoso il successivo pignoramento mobiliare (verbale del 23/08/2022), il 03/09/2022 presentava istanza al GM del Tribunale di Torre Annunziata per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio, chiedendone la liquidazione secondo i parametri indicati nel nuovo protocollo d'intesa sottoscritto il 18.06.2018 dai
Presidenti del Tribunale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale per la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed applicabile anche alle difese d'ufficio.
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Con l'impugnato Decreto di Liquidazione dell'onorario (depositato il 16.02.2023) il G.O. Dott. liquidava al ricorrente, in relazione all'opera effettivamente prestata CP_3 nell'ambito del sopra citato processo penale la somma di € 300,00 oltre accessori come per legge, da imputarsi al capitolo di bilancio 1360 del Ministero della Giustizia.
Il ricorrente eccepiva quindi che nell'effettuare il calcolo delle spettanze liquidate nel
Decreto impugnato, il Giudice non aveva fatto riferimento a nessun protocollo d'intesa né alla nota specifica allegata all'istanza, non motivando le ragioni per le quali si fosse discostato dalla quantificazione ivi riportata.
Eccepiva inoltre che nel suddetto Decreto non era stato indicato lo scaglione di riferimento per valore adoperato per il calcolo degli onorari, nè i motivi della liquidazione degli stessi in misura inferiore a quella prevista per le fattispecie analoghe dal DM 55/2014 ed infine che nulla era stato calcolato per la fase esecutiva.
Chiedeva quindi la riforma del decreto impugnato con conseguente liquidazione in favore del ricorrente del compenso calcolato secondo la direttiva del Protocollo d'Intesa del 29.11.2022 nei valori previsti dalla "IPOTESI nella misura di € 1.008,00 oltre Pt_3 aumento del 15% ed € 362,00 per l'attività svolta per il recupero del credito oltre spese documentate e quelle del presente giudizio per un totale complessivo di € 1.370,00 oltre rimborso forfettario e C.P.A ed euro 76,00 quali spese esenti. Instauratosi regolarmente il contraddittorio il resistente non si costituiva CP_1 pertanto viste le note presentate dal solo ricorrente (il quale reiterando le richieste già formulate nel ricorso introduttivo ne chiedeva l'accoglimento) la causa veniva rinviata per le conclusioni.
Acquisita quindi documentazione varia e sulle rinnovate conclusioni del ricorrente la causa veniva assegnata sentenza a norma dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, ed il calcolo dei compensi spettanti all'avv. va rivisto alla luce di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa su menzionato. Pt_1
La documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente testimonia che, oltre alla dell'attività difensiva prestata per nel processo che lo vedeva imputato, il Controparte_4 ricorrente avv. , nel rispetto di quanto previsto dall'art.9 del menzionato Protocollo Pt_1 abbia esperito ogni mezzo idoneo al recupero anche coattivo del proprio credito.
Sono presenti infatti, nella documentazione esibita in giudizio, oltre al verbale di udienza del 10.07.2021, la sentenza emessa nel giudizio n RGNR 1339/2019 (Procura di Torre Annunziata)/RG DIB n. 2551/19, la raccomandata AR, del 19.07.2021 indirizzata a contenente la richiesta di pagamento e la messa in mora per le spettanze Controparte_4 del difensore, quantificate in € 1,363,44 comprensivi di iva e cap. Risulta anche effettuato il tentativo del recupero delle suddette somme attraverso la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi all'Ufficio Del Giudice di Pace con ricorso depositato il 11.10.2021, (RG n.8263/21), con conseguente notifica a del provvedimento monitorio esecutivo ottenuto (D.I.n.1232/21), Controparte_4 avvenuta il 10.01.2022, con successiva notifica dell'atto di precetto del 5.07.2022.
Iniziata la fase esecutiva con il successivo pignoramento mobiliare (verbale del
23/08/2022), risultato infruttuoso, il ricorrente il 06/09/2022 presentava istanza al GM del Tribunale di Torre Annunziata per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore d'ufficio, chiedendone la liquidazione secondo i parametri indicati nel nuovo protocollo d'intesa sottoscritto il 18.06.2018 dai Presidenti del Tribunale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale per la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
2 R.G.A.C. n. 2602/2023
Non osta alla presentazione della suddetta istanza quanto previsto dall'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa che stabilisce, per l'avvocato che abbia dichiarato di aderire al protocollo in sede di richiesta di liquidazione, la rinuncia preventiva all'opposizione al decreto di pagamento.
Nel caso di specie infatti la liquidazione operata dal giudice nel decreto di pagamento impugnato, non può dirsi totalmente conforme per voci ed importi ai valori concordati.
Dalla lettura del Decreto di Liquidazione, non risulta che nel calcolo degli importi da corrispondere all'avv. si sia tenuto conto dei parametri stabiliti nel Protocollo d'Intesa Pt_1 del 29.11.2022, in vigore al momento del deposito dell'istanza di liquidazione avvenuto il
6.09.2022.
Manca nel suddetto computo la voce prevista dall'art.9 del Protocollo relativa alla liquidazione forfettaria per l'attività svolta per il recupero crediti svolta innanzi al GdP ed alla successiva fase esecutiva.
Risulta dunque applicabile, per la liquidazione dei compensi professionali in oggetto,
l'ipotesi di liquidazione BASE F della tabella standardizzata per il Tribunale Monocratico contenuta nel Protocollo d'Intesa in parola.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto di liquidazione ex art. 170 DPR n.115/2002 e art. 15 D.Lgs 150/2011 presentato dall'avv.
, nei confronti del in persona del Ministro p.t., così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- accoglie il ricorso;
- in riforma del decreto di liquidazione emesso il 16.02.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del processo penale n.2551/19 RG TRIB e n.1339/19 RGNR, ex art..170 DPR n.115/2002 e art. 15 D.Lgs 150/2011 liquida in favore del ricorrente avv.
le somme di € 1.008,00 per onorari;
€ 362,00 quale liquidazione forfettaria Parte_1 per l'attività di recupero credito, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute;
- condanna il in persona del p.t. al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese di lite in favore dell'avv. che si quantificano in € 500,00 oltre Parte_1 accessori di legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 31.3.2025.
Il Giudice
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