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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/10/2024, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo Mele - Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
2) Dott. Virginia Zuppetta - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.201 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023.
TRA
(p.iva: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via de Cesare n.37, presso lo studio dell'avv. Paolo Nicola Tarantini, che la rappresenta e difende, giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv.to Ivan Paladini, ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carmiano (Le), alla Via dei Messapi n.26, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATO -
All'udienza cartolare del 21/3/24, il Consigliere istruttore, preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo concesso loro, hanno depositato memorie difensive e note di trattazione scritta, ha riservato per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto d'interesse, con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: CP_1
di essere venuto a conoscenza, in data 29.12.2020, in occasione di una visura effettuata in vista della stipula di un preliminare, dell'esistenza di un'ipoteca iscritta il 14.6.2019 da su immobile in Lecce, in Catasto Fabbricati al fgl. 249, Parte_1
p.lla 1110, sub. 105; di non avere ricevuto alcuna notifica né della comunicazione preventiva di ipoteca né della successiva iscrizione ipotecaria;
di aver inoltrato - in data 04.01.2021 -
istanza di sgravio dei titoli sottesi all'iscrizione ipotecaria, rigettata dal concessionario -
mediante comunicazione pec del 05.01.2021 - in considerazione dell'omessa allegazione del documento che consentisse di individuare l'atto richiesto;
tanto premesso, eccepiva l'attore opponente: - la giuridica inesistenza dell'iscrizione ipotecaria in quanto mai comunicatagli;
-
l'inesistenza della notifica in luogo della presunta nullità per aver raggiunto lo scopo;
- la nullità dell'iscrizione ipotecaria, stante l'omesso invio della comunicazione preventiva;
- la nullità per difetto di motivazione dell'atto opposto;
- l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione della legge n. 228/2012. Evidenziava, inoltre, che l'atto opposto non indicasse né il numero del ruolo né la data in cui lo stesso sarebbe stato reso esecutivo. Concludeva il
CP_ per la declaratoria di inesistenza e/o di nullità dell'iscrizione ipotecaria, con conseguente condanna del concessionario al pagamento delle spese e competenze di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , evidenziando la piena Parte_1
regolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'infondatezza delle eccezioni di controparte riguardanti il difetto di motivazione e la violazione dell'obbligo di invio al debitore di una comunicazione scritta riportante il termine entro il quale lo stesso avrebbe potuto proporre opposizione. Insisteva poi l'Ente concessionario per l'efficacia sanante dell'impugnazione
CP_ effettuata dal dell'atto di iscrizione di ipoteca, e tanto per eventuali e denegate nullità delle notifiche. Concludeva per il rigetto di ogni avversa richiesta. Con sentenza n. 2856 del 14/10/2022, il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiarava la nullità, disponendone la cancellazione, dell'ipoteca iscritta contro lo stesso CP_1
in data 14.06.2019 da [Reg. gen. 20494 – Reg. part. 2392 – Parte_1
presentazione n. 55 del 14.6.2019]; mandava al Responsabile al Servizio di Pubblicità Immobiliare
dell' Ufficio Provinciale di Lecce - per gli adempimenti conseguenti alla presente Parte_1
sentenza; condannava a rifondere a le spese di lite. Pt_1 Parte_1 CP_1
Con atto di appello del 02.03.2023, l'ente per la riscossione conveniva in giudizio , CP_1
instando acchè, in riforma della predetta sentenza, (1) fosse rigettata la domanda proposta dal
[...]
con atto di citazione notificato in data 05.01.2021, perché inammissibile, oltre che CP_1
infondata in fatto e in diritto;
(2) rigettata ogni avversa richiesta in quanto inammissibile, tardiva,
infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova alcuna;
(3)con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, il eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza di opposizione agli atti, ex art.618 c.p.c., non impugnabile;
nel merito instava per la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza cartolare del 21/3/24, il Consigliere istruttore, preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo concesso loro, hanno depositato memorie difensive e note di trattazione scritta, ha riservato per la decisione collegiale.
2. L'appello è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza non appellabile.
La decisione impugnata è stata resa in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
la qualificazione risulta pacificamente dall'oggetto del giudizio indicato in sentenza e dal contenuto della pronuncia;
il
CP_ primo giudice ha esaminato i motivi articolati dal nella opposizione - dallo stesso opponente qualificata agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - proposta per contestare la omessa notifica della comunicazione preventiva e la omessa notifica dell'iscrizione ipotecaria. Ed invero, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione,
espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso (cfr. Cass. n.
26294/2007; Cass. n. 32833/2021).
La decisione riscontra formalmente e nel contenuto la qualificazione ex art 617 c.p.c., secondo il costante indirizzo interpretativo che individua nella opposizione agli atti esecutivi il solo rimedio per far valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti al pignoramento oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduto, ed è, peraltro, conforme a quella impressa dalle parti alla iniziativa giudiziale.
Ed invero, l'iscrizione ipotecaria - assimilata dalla giurisprudenza di legittimità al fermo amministrativo - non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva. (cfr. per tutte, Cass. n. 9553/2014)
In tal senso si è espressa la S.C. a Sezioni Unite con sentenza n. 2053 del 31 gennaio 2006, secondo cui l'iscrizione d'ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione forata e, dunque, è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito".
In senso conforme si è pronunciata la successiva Cass. 19 marzo 2009, n. 6594. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, non di atti iniziali dell'esecuzione forzata, ma di atti aventi natura cautelare, al pari del sequestro conservativo, con finalità di conservazione della garanzia patrimoniale.
In una fattispecie quale quella in esame, relativa ad iscrizione ipotecaria in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile non può che realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c..
Sennonché le sentenze che definiscono le opposizioni agli atti esecutivi non sono impugnabili, per espressa previsione dell'art. 618 c.p.c., dette sentenze sono soggette al solo ricorso per Cassazione per violazione di legge ex art. 111 co. 7 Cost., nonché al regolamento di competenza come testualmente previsto dall'art. 187 disp. att. c.p.c.
L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione nell'appello, in luogo del ricorso per cassazione,
avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c. impedisce, altresì, che insorga l'obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.
(cfr., ex multis, Cass. n.25078/2016 e Cass n. 10419/2020).
3. In virtù delle precedenti considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, con conseguente assorbimento delle questioni di merito e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte appellata, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , in persona del Parte_2
l.r.p.t., nei confronti di , avverso la sentenza n.2856/2022 del Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater t.u. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.13.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo Mele - Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
2) Dott. Virginia Zuppetta - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.201 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023.
TRA
(p.iva: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via de Cesare n.37, presso lo studio dell'avv. Paolo Nicola Tarantini, che la rappresenta e difende, giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv.to Ivan Paladini, ed CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carmiano (Le), alla Via dei Messapi n.26, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATO -
All'udienza cartolare del 21/3/24, il Consigliere istruttore, preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo concesso loro, hanno depositato memorie difensive e note di trattazione scritta, ha riservato per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Per quanto d'interesse, con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: CP_1
di essere venuto a conoscenza, in data 29.12.2020, in occasione di una visura effettuata in vista della stipula di un preliminare, dell'esistenza di un'ipoteca iscritta il 14.6.2019 da su immobile in Lecce, in Catasto Fabbricati al fgl. 249, Parte_1
p.lla 1110, sub. 105; di non avere ricevuto alcuna notifica né della comunicazione preventiva di ipoteca né della successiva iscrizione ipotecaria;
di aver inoltrato - in data 04.01.2021 -
istanza di sgravio dei titoli sottesi all'iscrizione ipotecaria, rigettata dal concessionario -
mediante comunicazione pec del 05.01.2021 - in considerazione dell'omessa allegazione del documento che consentisse di individuare l'atto richiesto;
tanto premesso, eccepiva l'attore opponente: - la giuridica inesistenza dell'iscrizione ipotecaria in quanto mai comunicatagli;
-
l'inesistenza della notifica in luogo della presunta nullità per aver raggiunto lo scopo;
- la nullità dell'iscrizione ipotecaria, stante l'omesso invio della comunicazione preventiva;
- la nullità per difetto di motivazione dell'atto opposto;
- l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione della legge n. 228/2012. Evidenziava, inoltre, che l'atto opposto non indicasse né il numero del ruolo né la data in cui lo stesso sarebbe stato reso esecutivo. Concludeva il
CP_ per la declaratoria di inesistenza e/o di nullità dell'iscrizione ipotecaria, con conseguente condanna del concessionario al pagamento delle spese e competenze di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , evidenziando la piena Parte_1
regolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'infondatezza delle eccezioni di controparte riguardanti il difetto di motivazione e la violazione dell'obbligo di invio al debitore di una comunicazione scritta riportante il termine entro il quale lo stesso avrebbe potuto proporre opposizione. Insisteva poi l'Ente concessionario per l'efficacia sanante dell'impugnazione
CP_ effettuata dal dell'atto di iscrizione di ipoteca, e tanto per eventuali e denegate nullità delle notifiche. Concludeva per il rigetto di ogni avversa richiesta. Con sentenza n. 2856 del 14/10/2022, il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'opposizione proposta da , dichiarava la nullità, disponendone la cancellazione, dell'ipoteca iscritta contro lo stesso CP_1
in data 14.06.2019 da [Reg. gen. 20494 – Reg. part. 2392 – Parte_1
presentazione n. 55 del 14.6.2019]; mandava al Responsabile al Servizio di Pubblicità Immobiliare
dell' Ufficio Provinciale di Lecce - per gli adempimenti conseguenti alla presente Parte_1
sentenza; condannava a rifondere a le spese di lite. Pt_1 Parte_1 CP_1
Con atto di appello del 02.03.2023, l'ente per la riscossione conveniva in giudizio , CP_1
instando acchè, in riforma della predetta sentenza, (1) fosse rigettata la domanda proposta dal
[...]
con atto di citazione notificato in data 05.01.2021, perché inammissibile, oltre che CP_1
infondata in fatto e in diritto;
(2) rigettata ogni avversa richiesta in quanto inammissibile, tardiva,
infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova alcuna;
(3)con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, il eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza di opposizione agli atti, ex art.618 c.p.c., non impugnabile;
nel merito instava per la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza cartolare del 21/3/24, il Consigliere istruttore, preso atto che le parti costituite, entro il termine all'uopo concesso loro, hanno depositato memorie difensive e note di trattazione scritta, ha riservato per la decisione collegiale.
2. L'appello è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza non appellabile.
La decisione impugnata è stata resa in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
la qualificazione risulta pacificamente dall'oggetto del giudizio indicato in sentenza e dal contenuto della pronuncia;
il
CP_ primo giudice ha esaminato i motivi articolati dal nella opposizione - dallo stesso opponente qualificata agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - proposta per contestare la omessa notifica della comunicazione preventiva e la omessa notifica dell'iscrizione ipotecaria. Ed invero, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione,
espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso (cfr. Cass. n.
26294/2007; Cass. n. 32833/2021).
La decisione riscontra formalmente e nel contenuto la qualificazione ex art 617 c.p.c., secondo il costante indirizzo interpretativo che individua nella opposizione agli atti esecutivi il solo rimedio per far valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti al pignoramento oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduto, ed è, peraltro, conforme a quella impressa dalle parti alla iniziativa giudiziale.
Ed invero, l'iscrizione ipotecaria - assimilata dalla giurisprudenza di legittimità al fermo amministrativo - non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva. (cfr. per tutte, Cass. n. 9553/2014)
In tal senso si è espressa la S.C. a Sezioni Unite con sentenza n. 2053 del 31 gennaio 2006, secondo cui l'iscrizione d'ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione forata e, dunque, è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito".
In senso conforme si è pronunciata la successiva Cass. 19 marzo 2009, n. 6594. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, non di atti iniziali dell'esecuzione forzata, ma di atti aventi natura cautelare, al pari del sequestro conservativo, con finalità di conservazione della garanzia patrimoniale.
In una fattispecie quale quella in esame, relativa ad iscrizione ipotecaria in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile non può che realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c..
Sennonché le sentenze che definiscono le opposizioni agli atti esecutivi non sono impugnabili, per espressa previsione dell'art. 618 c.p.c., dette sentenze sono soggette al solo ricorso per Cassazione per violazione di legge ex art. 111 co. 7 Cost., nonché al regolamento di competenza come testualmente previsto dall'art. 187 disp. att. c.p.c.
L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione nell'appello, in luogo del ricorso per cassazione,
avverso sentenza definitoria di una opposizione ex art. 617 c.p.c. impedisce, altresì, che insorga l'obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.
(cfr., ex multis, Cass. n.25078/2016 e Cass n. 10419/2020).
3. In virtù delle precedenti considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, con conseguente assorbimento delle questioni di merito e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte appellata, liquidate come da dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , in persona del Parte_2
l.r.p.t., nei confronti di , avverso la sentenza n.2856/2022 del Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa,
nella misura del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater t.u. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art.13.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele