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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 21.11.2024, visti gli atti, lette le note depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3619/2020 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Angelo Parte_1
Carbone, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore p.t. Controparte_2
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2020, la parte ricorrente in epigrafe deduceva : - di essere dipendente del , in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado Controparte_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 03/11/1992; - di prestare servizio, sin dall'anno scolastico 1994/1995, presso la S.M.S.S. di 1° grado “Ammendola – De
Amicis” di San Giuseppe Vesuviano (Na); - di aver ricevuto in data 22/01/2015 comunicazione dell'avvio del procedimento per il recupero del credito erariale di € 21.067,01, per aver percepito degli emolumenti non dovuti per errato inquadramento retributivo, e della trattenuta stipendiale, in via cautelativa, a partire dal mese di gennaio 2015, per l'importo di € 389,72; - che, in
1 particolare, gli emolumenti corrisposti e non dovuti oggetto di recupero afferivano alle mensilità dal 04.11.1992 al 31.12.2014 per un importo di circa € 21.067,01; - di aver richiesto, con memoria ex art. 10 bis legge n. 241/90, l'archiviazione del procedimento di recupero del credito erariale;
- di aver formulato richiesta di accesso agli atti, a cui veniva dato seguito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 11.03.2015; - di aver appreso, dal cedolino della mensilità di marzo 2015, della modifica del trattamento stipendiale a far data dal mese di gennaio
2015, con attribuzione della qualifica di docente di scuola media inferiore, senza tenere conto degli anni di pre-ruolo, in mancanza della ricostruzione definitiva della carriera;
- di aver notificato in data 19.02.2015 atto di diffida, contestando la pretesa creditoria eccependo la prescrizione delle differenze relative agli anni 1992 al 2009 ex art. 2948 c.c.; - che a detto atto seguiva provvedimento del 15.07.2015 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, preso atto dell'intervenuto decreto di ricostruzione di carriera, rettificava l'ammontare del credito erariale in € 14.580,08, comprensivi dell'importo di € 6.234,24, già trattenuti in via cautelativa a far data dal 01.01.2015.
Deduceva, altresì, che l'importo quantificato dal Ministero non teneva conto della intervenuta prescrizione quinquennale per il periodo gli anni 1992 – 2009, e che pertanto il danno erariale, relativo al periodo dal 2010 al 2014 era da quantificarsi in euro € 5.232,45. Precisava di aver depositato, in data 22.03.2017, ricorso innanzi al Tribunale di Nola che, con sentenza n.1901/2018, rigettava la domanda compensando le spese.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il nonché l' per sentir Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare ammissibile, procedibile, nonché fondato il presente ricorso e pertanto accogliere la domanda ivi formulata.
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 cc delle presunte differenze retributive a far data dal mese di novembre 1992 al mese di dicembre
2009, pertanto accertare e dichiarare che l'ammontare del danno erariale corrisponde alla somma di € 5.232,45 quale differenza fra € 14.593,29, importo determinato a seguito della ricostruzione della carriera dell'insegnante ricorrente, ed € 9.360,84 quale somma orami prescritta ex art. 2948 cc.
3. Pertanto accertare e dichiarare
l'ingiusto arricchimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto in virtù delle trattenute fiscali disposte dal MEF dal gennaio 2015 la docente ha già versato al Ministero dell'Economia e Parte_1 delle Finanze la complessiva somma richiesta indebitamente, in virtù della prescrizione intervenuta per le somme che vanno dal 1992 al 2009. 4. Conseguentemente condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dagli stipendi della docente ovvero di quella diversa Pt_1 somma maturata fino al soddisfo della presente domanda.
5. Chiedere la nomina di CTU contabile per la determinazione dell'esatto ammontare delle somme da restituire alla sig.ra .
6. Vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, in rigida applicazione del criterio della
2 soccombenza.”
Alla prima udienza del 11.11.2021 questo Giudice, rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo - in ragione della mancata indicazione nella relata di notifica del registro da cui era stato estratto l'indirizzo pec del destinatario, utilizzato per la notifica, così come richiesto dall'art. 3 bis c.5 lettera e) ed f) L. 53/94 – autorizzava parte ricorrente alla rinotifica del ricorso, con rinvio, a tal fine, alla udienza del 28.04.2022.
All'udienza del 28.04.2022, questo Giudice, vista la rinotifica a mezzo pec, ritenuta la necessità, onerava parte ricorrente al deposito dell'estratto del registro PP.AA. dal quale erano stati estratti gli indirizzi pec utilizzati per la rinotifica, rinviando a tal fine all'udienza del 21.09.2022, poi differita d'ufficio al 25.01.2023, a sua volta differita a quella del 9.5.2024. Questo magistrato era infatti assente per maternità dal 5.10.2022, rientrando in servizio il 2.10.2023, e nelle more il ruolo era assegnato alla supplenza dei GOP.
Alla udienza del 9.5.202024, tenutasi con “trattazione scritta”, rilevato l'erroneo deposito da parte della ricorrente dell'estratto dell'indice IPA, in luogo del già indicato registro PPAA, questo giudice rinviava all'udienza 21.11.2024, onerando nuovamente parte ricorrente al deposito di quanto richiesto.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, il difensore di parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
È noto che, per espressa previsione normativa, il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 ha natura perentoria ( cfr.
Cassazione civile 1483/2015), e che dunque, per giurisprudenza pacifica, il mancato rispetto del termine, anche nel rito del lavoro, determina le conseguenze previste dal terzo comma dell'art. 291 cpc e quindi la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo a norma dell'art. 307, III co., cpc (Cass. lav., 10.4.2000, n. 4529; Cass. sez. III, 9.7.99, n. 7209; Cass. lav.,
17.10.1998, n. 10295).
Deve poi rilevarsi che il meccanismo suvvisto opera sia nel caso di mancata rinnovazione, che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità
(Cass. sez. II, 5.10.2000, n. 13285, cassazione 2001 n. 13285; cassazione 1226/2013) ed a prescindere dall'eccezione di parte (Cass. lav., 5.5.2001, n. 6346), con esclusione della possibilità di concedere un altro termine per il medesimo adempimento, non avendo il giudice il potere di prorogarlo, né prima né dopo la sua scadenza, neppure su accordo delle parti (Cass. sez. III,
3 5.7.2001, n. 9090).
Ed invero secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi del primo comma dell'articolo 291 c.p.c. non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma dello stesso articolo 153 c.p.c. (cfr., da ultimo Cass. 20255/18, in motivazione).
Ed ancora, la Suprema Corte, con Ordinanza n. 24474/19, ha ribadito il divieto di “doppia rimessione in termini” anche nel caso in cui la notificazione a mezzo PEC effettuata in rinnovazione risulti nulla per causa imputabile al notificante.
Venendo al caso in esame, come visto, la parte ricorrente veniva autorizzata alla rinotifica nei confronti dei convenuti stante la nullità della notifica del ricorso per mancata indicazione, nelle rispettive relate di notifica, del registro da cui erano stati estratti gli indirizzi pec utilizzati.
Tuttavia, anche la ri-notifica del ricorso nei confronti dei convenuti deve ritenersi nulla, atteso che gli indirizzi pec utilizzati dalla parte ricorrente (segnatamente
[...]
e truzione. it) non sono stati tratti dal Registro Email_1 Email_2
PP.AA., ma dall'indice IPA, come emerge dagli estratti di tale Indice depositati dal difensore di parte ricorrente(v.si fasc.tel, allegati alla nota di deposito del 4.7.22). Peraltro i predetti indirizzi sono diversi da quelli istituiti per il processo telematico e inseriti nel Registro PA (v.si relativo estratto depositato da parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del
21.11.24)
Giova infatti rammentare che, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale, la stessa deve esser eseguita presso gli indirizzi ricavati dagli elenchi di cui all'art. 16- ter del D.L. 179/2012, tra i quali non rientra, ratione temporis, l'Indice PA, l'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (iPA), previsto dall'art. 6-ter del CAD (ed in passato dell'art. 57-bis del medesimo codice).
In particolare per la notifica ad una amministrazione pubblica, deve utilizzarsi l'indirizzo PEC inserito nell'elenco tenuto dal , di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. Controparte_3
179 del 2012(registro PP.AA.), che contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale le pubbliche amministrazioni – di cui all'art 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 – dotate di autonoma soggettività processuale, hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica;
unicamente nel caso in cui la PA interessata non abbia comunicato il proprio indirizzo
4 Pec nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012 (registro PP.AA.), si potrà fare riferimento al registro IPA.( il comma 1ter dell'art. 16 ter del decreto legge 179 del 2012, introdotto a mezzo dell'art. 28 comma 1 lett. C) del d.l. 76 del 2020 , ha infatti previsto che:
“Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria”).
Ne discende la nullità della rinotifica effettuata in data 24.11.2021 (cfr. deposito telematico del
01.04.2022).
In conclusione, alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, ritiene il giudicante che non possa essere concesso alcun ulteriore rinvio con termine per rinotifica dal momento che, come già evidenziato, il termine per la rinotifica previsto dall'art. 291 C.P.C. deve considerarsi perentorio, e la parte gravata di tale onere entro il termine all'uopo concesso, deve attivarsi in tempo al fine di completare l'iter notificatorio secondo quanto previsto dalla legge.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina il verificarsi di una decadenza di carattere processuale, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Soltanto nel caso di assoluta e comprovata assenza di colpa da parte del notificante, secondo un orientamento meno rigoroso espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. N° 1180\2006; Cass. N°
4310\2007; Cass. N° 3818\2009, ove si parla di impossibilità” per caso fortuito o forza maggiore”) nel caso di mancata o non tempestiva rinnovazione della notifica, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della notificazione stessa, è possibile l'assegnazione di un ulteriore termine per l'adempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, enunciato dall'art. 153 cod. proc. civ., e ciò nel caso in cui, secondo la Suprema
Corte, “avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri”, fermo restando, tuttavia, che “la verifica dell'accadimento legittimante la concessione del nuovo termine - vale a dire della dipendenza del mancato completamento del procedimento notificatorio da un fatto che
5 esula oggettivamente dai poteri di impulso della parte interessata - esige una dimostrazione puntuale e rigorosa, stante l'eccezionalità della fattispecie derogatoria”.
Nel caso di specie, pur volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, mancano i presupposti per disporre una ulteriore rinnovazione della notifica, peraltro nemmeno richiesta dalla parte ricorrente.
Né, infine, può tenersi conto della seconda ri-notifica, effettuata su mero impulso della parte ricorrente nei confronti degli Enti resistenti, questa volta utilizzando gli indirizzi pec estratti dal
Registro PPAA. (cfr. note sostitutive dell'udienza del 21.11.24), poiché effettuata in data
13.5.2024 (v.si allegati alle note di trattazione scritta), ossia già era decorso il termine Pt_2 perentorio concesso dal Giudice all'udienza del 11.11.2021, e comunque in assenza di preventiva autorizzazione;
a tal proposito si rileva che “nel caso di notifica di atto processuale all'interno del processo, non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante e per la quale era previsto il compimento entro un termine perentorio, il notificante ha l'onere di chiedere al giudice ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c. di essere rimesso in termini, dimostrando di essere incorso in decadenza per causa ad egli non imputabile, se fra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparazione deve essere rispettato un termine in favore della parte cui
l'atto deve essere notificato” (Cass. civ., sez. III, ord., 29 marzo 2022, n. 10142).
Ne consegue che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve statuirsi in relazione alle spese di lite, atteso che i convenuti non si sono costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- Nulla per le spese.
Si comunichi.
Nola, 22.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dr.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 21.11.2024, visti gli atti, lette le note depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3619/2020 del ruolo generale affari contenziosi
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Angelo Parte_1
Carbone, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore p.t. Controparte_2
MOTIVAZIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2020, la parte ricorrente in epigrafe deduceva : - di essere dipendente del , in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado Controparte_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 03/11/1992; - di prestare servizio, sin dall'anno scolastico 1994/1995, presso la S.M.S.S. di 1° grado “Ammendola – De
Amicis” di San Giuseppe Vesuviano (Na); - di aver ricevuto in data 22/01/2015 comunicazione dell'avvio del procedimento per il recupero del credito erariale di € 21.067,01, per aver percepito degli emolumenti non dovuti per errato inquadramento retributivo, e della trattenuta stipendiale, in via cautelativa, a partire dal mese di gennaio 2015, per l'importo di € 389,72; - che, in
1 particolare, gli emolumenti corrisposti e non dovuti oggetto di recupero afferivano alle mensilità dal 04.11.1992 al 31.12.2014 per un importo di circa € 21.067,01; - di aver richiesto, con memoria ex art. 10 bis legge n. 241/90, l'archiviazione del procedimento di recupero del credito erariale;
- di aver formulato richiesta di accesso agli atti, a cui veniva dato seguito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 11.03.2015; - di aver appreso, dal cedolino della mensilità di marzo 2015, della modifica del trattamento stipendiale a far data dal mese di gennaio
2015, con attribuzione della qualifica di docente di scuola media inferiore, senza tenere conto degli anni di pre-ruolo, in mancanza della ricostruzione definitiva della carriera;
- di aver notificato in data 19.02.2015 atto di diffida, contestando la pretesa creditoria eccependo la prescrizione delle differenze relative agli anni 1992 al 2009 ex art. 2948 c.c.; - che a detto atto seguiva provvedimento del 15.07.2015 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, preso atto dell'intervenuto decreto di ricostruzione di carriera, rettificava l'ammontare del credito erariale in € 14.580,08, comprensivi dell'importo di € 6.234,24, già trattenuti in via cautelativa a far data dal 01.01.2015.
Deduceva, altresì, che l'importo quantificato dal Ministero non teneva conto della intervenuta prescrizione quinquennale per il periodo gli anni 1992 – 2009, e che pertanto il danno erariale, relativo al periodo dal 2010 al 2014 era da quantificarsi in euro € 5.232,45. Precisava di aver depositato, in data 22.03.2017, ricorso innanzi al Tribunale di Nola che, con sentenza n.1901/2018, rigettava la domanda compensando le spese.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il nonché l' per sentir Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare ammissibile, procedibile, nonché fondato il presente ricorso e pertanto accogliere la domanda ivi formulata.
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 cc delle presunte differenze retributive a far data dal mese di novembre 1992 al mese di dicembre
2009, pertanto accertare e dichiarare che l'ammontare del danno erariale corrisponde alla somma di € 5.232,45 quale differenza fra € 14.593,29, importo determinato a seguito della ricostruzione della carriera dell'insegnante ricorrente, ed € 9.360,84 quale somma orami prescritta ex art. 2948 cc.
3. Pertanto accertare e dichiarare
l'ingiusto arricchimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto in virtù delle trattenute fiscali disposte dal MEF dal gennaio 2015 la docente ha già versato al Ministero dell'Economia e Parte_1 delle Finanze la complessiva somma richiesta indebitamente, in virtù della prescrizione intervenuta per le somme che vanno dal 1992 al 2009. 4. Conseguentemente condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dagli stipendi della docente ovvero di quella diversa Pt_1 somma maturata fino al soddisfo della presente domanda.
5. Chiedere la nomina di CTU contabile per la determinazione dell'esatto ammontare delle somme da restituire alla sig.ra .
6. Vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, in rigida applicazione del criterio della
2 soccombenza.”
Alla prima udienza del 11.11.2021 questo Giudice, rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo - in ragione della mancata indicazione nella relata di notifica del registro da cui era stato estratto l'indirizzo pec del destinatario, utilizzato per la notifica, così come richiesto dall'art. 3 bis c.5 lettera e) ed f) L. 53/94 – autorizzava parte ricorrente alla rinotifica del ricorso, con rinvio, a tal fine, alla udienza del 28.04.2022.
All'udienza del 28.04.2022, questo Giudice, vista la rinotifica a mezzo pec, ritenuta la necessità, onerava parte ricorrente al deposito dell'estratto del registro PP.AA. dal quale erano stati estratti gli indirizzi pec utilizzati per la rinotifica, rinviando a tal fine all'udienza del 21.09.2022, poi differita d'ufficio al 25.01.2023, a sua volta differita a quella del 9.5.2024. Questo magistrato era infatti assente per maternità dal 5.10.2022, rientrando in servizio il 2.10.2023, e nelle more il ruolo era assegnato alla supplenza dei GOP.
Alla udienza del 9.5.202024, tenutasi con “trattazione scritta”, rilevato l'erroneo deposito da parte della ricorrente dell'estratto dell'indice IPA, in luogo del già indicato registro PPAA, questo giudice rinviava all'udienza 21.11.2024, onerando nuovamente parte ricorrente al deposito di quanto richiesto.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024, il difensore di parte ricorrente ha depositato note scritte, consultabili nel fascicolo telematico.
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
È noto che, per espressa previsione normativa, il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291 ha natura perentoria ( cfr.
Cassazione civile 1483/2015), e che dunque, per giurisprudenza pacifica, il mancato rispetto del termine, anche nel rito del lavoro, determina le conseguenze previste dal terzo comma dell'art. 291 cpc e quindi la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo a norma dell'art. 307, III co., cpc (Cass. lav., 10.4.2000, n. 4529; Cass. sez. III, 9.7.99, n. 7209; Cass. lav.,
17.10.1998, n. 10295).
Deve poi rilevarsi che il meccanismo suvvisto opera sia nel caso di mancata rinnovazione, che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità
(Cass. sez. II, 5.10.2000, n. 13285, cassazione 2001 n. 13285; cassazione 1226/2013) ed a prescindere dall'eccezione di parte (Cass. lav., 5.5.2001, n. 6346), con esclusione della possibilità di concedere un altro termine per il medesimo adempimento, non avendo il giudice il potere di prorogarlo, né prima né dopo la sua scadenza, neppure su accordo delle parti (Cass. sez. III,
3 5.7.2001, n. 9090).
Ed invero secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi del primo comma dell'articolo 291 c.p.c. non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art. 153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal secondo comma dello stesso articolo 153 c.p.c. (cfr., da ultimo Cass. 20255/18, in motivazione).
Ed ancora, la Suprema Corte, con Ordinanza n. 24474/19, ha ribadito il divieto di “doppia rimessione in termini” anche nel caso in cui la notificazione a mezzo PEC effettuata in rinnovazione risulti nulla per causa imputabile al notificante.
Venendo al caso in esame, come visto, la parte ricorrente veniva autorizzata alla rinotifica nei confronti dei convenuti stante la nullità della notifica del ricorso per mancata indicazione, nelle rispettive relate di notifica, del registro da cui erano stati estratti gli indirizzi pec utilizzati.
Tuttavia, anche la ri-notifica del ricorso nei confronti dei convenuti deve ritenersi nulla, atteso che gli indirizzi pec utilizzati dalla parte ricorrente (segnatamente
[...]
e truzione. it) non sono stati tratti dal Registro Email_1 Email_2
PP.AA., ma dall'indice IPA, come emerge dagli estratti di tale Indice depositati dal difensore di parte ricorrente(v.si fasc.tel, allegati alla nota di deposito del 4.7.22). Peraltro i predetti indirizzi sono diversi da quelli istituiti per il processo telematico e inseriti nel Registro PA (v.si relativo estratto depositato da parte ricorrente unitamente alle note di trattazione scritta per l'udienza del
21.11.24)
Giova infatti rammentare che, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale, la stessa deve esser eseguita presso gli indirizzi ricavati dagli elenchi di cui all'art. 16- ter del D.L. 179/2012, tra i quali non rientra, ratione temporis, l'Indice PA, l'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (iPA), previsto dall'art. 6-ter del CAD (ed in passato dell'art. 57-bis del medesimo codice).
In particolare per la notifica ad una amministrazione pubblica, deve utilizzarsi l'indirizzo PEC inserito nell'elenco tenuto dal , di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. Controparte_3
179 del 2012(registro PP.AA.), che contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale le pubbliche amministrazioni – di cui all'art 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 – dotate di autonoma soggettività processuale, hanno comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica;
unicamente nel caso in cui la PA interessata non abbia comunicato il proprio indirizzo
4 Pec nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012 (registro PP.AA.), si potrà fare riferimento al registro IPA.( il comma 1ter dell'art. 16 ter del decreto legge 179 del 2012, introdotto a mezzo dell'art. 28 comma 1 lett. C) del d.l. 76 del 2020 , ha infatti previsto che:
“Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria”).
Ne discende la nullità della rinotifica effettuata in data 24.11.2021 (cfr. deposito telematico del
01.04.2022).
In conclusione, alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, ritiene il giudicante che non possa essere concesso alcun ulteriore rinvio con termine per rinotifica dal momento che, come già evidenziato, il termine per la rinotifica previsto dall'art. 291 C.P.C. deve considerarsi perentorio, e la parte gravata di tale onere entro il termine all'uopo concesso, deve attivarsi in tempo al fine di completare l'iter notificatorio secondo quanto previsto dalla legge.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina il verificarsi di una decadenza di carattere processuale, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Soltanto nel caso di assoluta e comprovata assenza di colpa da parte del notificante, secondo un orientamento meno rigoroso espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. N° 1180\2006; Cass. N°
4310\2007; Cass. N° 3818\2009, ove si parla di impossibilità” per caso fortuito o forza maggiore”) nel caso di mancata o non tempestiva rinnovazione della notifica, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della notificazione stessa, è possibile l'assegnazione di un ulteriore termine per l'adempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, enunciato dall'art. 153 cod. proc. civ., e ciò nel caso in cui, secondo la Suprema
Corte, “avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri”, fermo restando, tuttavia, che “la verifica dell'accadimento legittimante la concessione del nuovo termine - vale a dire della dipendenza del mancato completamento del procedimento notificatorio da un fatto che
5 esula oggettivamente dai poteri di impulso della parte interessata - esige una dimostrazione puntuale e rigorosa, stante l'eccezionalità della fattispecie derogatoria”.
Nel caso di specie, pur volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, mancano i presupposti per disporre una ulteriore rinnovazione della notifica, peraltro nemmeno richiesta dalla parte ricorrente.
Né, infine, può tenersi conto della seconda ri-notifica, effettuata su mero impulso della parte ricorrente nei confronti degli Enti resistenti, questa volta utilizzando gli indirizzi pec estratti dal
Registro PPAA. (cfr. note sostitutive dell'udienza del 21.11.24), poiché effettuata in data
13.5.2024 (v.si allegati alle note di trattazione scritta), ossia già era decorso il termine Pt_2 perentorio concesso dal Giudice all'udienza del 11.11.2021, e comunque in assenza di preventiva autorizzazione;
a tal proposito si rileva che “nel caso di notifica di atto processuale all'interno del processo, non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante e per la quale era previsto il compimento entro un termine perentorio, il notificante ha l'onere di chiedere al giudice ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c. di essere rimesso in termini, dimostrando di essere incorso in decadenza per causa ad egli non imputabile, se fra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparazione deve essere rispettato un termine in favore della parte cui
l'atto deve essere notificato” (Cass. civ., sez. III, ord., 29 marzo 2022, n. 10142).
Ne consegue che deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Nulla deve statuirsi in relazione alle spese di lite, atteso che i convenuti non si sono costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- Nulla per le spese.
Si comunichi.
Nola, 22.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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