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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro,previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. Dott. Caterina Greco Consigliere
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 1623 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Migliorino, con studio Parte_1 sito in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 41 ed ivi elettivamente domiciliato.
Appellante
CONTRO con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3 – torre A, Controparte_1 in persona dei procuratori e rappresentata e CP_2 Controparte_3 difesa dagli avv.ti Fabrizio Daverio, Salvatore Florio e David Spinelli e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Giovanni Amendola n.31.
Appellata
All'udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno concluso come dai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.3669/2023, emessa in data 21 luglio 2023, il Tribunale di
Palermo Sezione III civile, ha respinto la domanda con la quale Parte_1 aveva convenuto in giudizio l' chiedendo di: CP_1
“Annullare per vizio ex artt. 1427, 1428 e 1439 c.c. il verbale di concilia-zione sottoscritto in data 10 aprile 2012, per dolo omissivo da parte della convenuta ed errore volitivo di parte attrice;
− Ritenere e dichiarare la convenuta responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniale subiti da parte attrice in ragione dell'intervenuta cessa-zione del rapporto lavorativo, che si quantificano in complessivi euro 100.000,00 ovvero in altra maggiore o minore misura che il Giudice adito vorrà quantificare, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e di compensi legali”. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con Parte_1 citazione notificata il 4 febbraio 2020.
L si è costituito in giudizio resistendo al gravame con memoria Controparte_1 del 7 febbraio 2024.
La causa, assegnata a questa sezione con decreto del Presidente della Corte
d'Appello di Palermo n. 234/2024, del 23 aprile 2024 e, con decreto del 24.04.2024, al giudice istruttore ai sensi dell'art.349 bis c.p.c., per essere trattata con il rito civile ordinario, rimessa al collegio ai sensi dell'art.350 bis c.p.c. con decreto del 4.02.25, all'udienza del 27 marzo 2025 è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
*****
Ciò premesso, in via preliminare ed esaustiva di ogni altra considerazione, deve prendersi atto del fatto che parte appellante, con le note depositate il 17 gennaio
225, ha rinunciato al gravame.
Secondo la Suprema Corte, “la rinuncia agli atti del giudizio – ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. – va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (così in parte motiva Cassazione, Civile, sezione VI,
6.3.2018 n.5250).
A differenza, dunque, della rinuncia agli atti - la quale può essere fatta solo dalla parte personalmente e richiede la accettazione degli altri attori processuali - la rinuncia all'appello rientra nei poteri del difensore, ed è considerata manifestazione di volontà equiparabile ad un sostanziale riconoscimento dell'infondatezza della formulata impugnazione, preclusiva all'interesse del resistente alla definizione del gravame.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, l'appello di Parte_1 deve dichiararsi estinto per rinuncia.
Le spese del doppio grado possono essere compensate, considerato che all'udienza odierna l'Avv. Spinelli difensore di non si è opposto alla Controparte_1 richiesta in tal senso formulata dall'appellante con l'atto di rinuncia.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara estinto, per rinuncia al gravame, il giudizio di appello avverso la sentenza n.3369/2023 emessa in data 21 luglio 2023 dal Tribunale di Palermo Sezione III civile.
Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, il 27 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo