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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 1924/2023; promossa da: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Emanuele Guarino;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Corrado Tortora;
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2 nonché contro
, in persona del legale rapp.te p.t, CP_3
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.01.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsiil proprio diritto all'inquadramento ,a far data dal 04/01/2019 al 31/12/2020 e dal 06/01/2021 al 10/08/2022, nel liv. 4 del CCNL igiene ambientale – e, per l'effetto, CP_4 condannarsi le società resistenti ,in solido tra loro e/o ognuna per quanto di ragione, al pagamento in proprio favore della somma di € 31.916,69, a titolo di differenze retributive maturate per l'errato inquadramento ricevuto e di TFR, intero per il primo periodo e per differenza nel secondo, in subordine accertarsi e dichiararsi il diritto al pagamento del TFR maturato alla luce del contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 04/01/2019 al 31/12/2020, pari ad € 2.220,56, chiedeva altresì accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'ultima quota di ANF di importo pari ad € 330,08 e conseguentemente condannarsi le resistenti in solido tra loro e/o ognuna per quanto di ragione al pagamento di tale somma in proprio favore. Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società a partire dal 04/01/2019 e fino al 31/12/2020, CP_1 con la stipula di più contratti di lavoro. Evidenziava, pertanto, che il primo contratto stipulato con la società resistente, ubicata in Ercolano presso il centro raccolta rifiuti solidi urbani in Via Benedetto Cozzolino, era a tempo determinato, con vigenza dal 04/01/2019 al 31/03/2019, e part – time al 90%, con inquadramento al liv. 1 del CCNL Multiservizi. Deduceva di essere stato assunto per espletare le mansioni di operatore ecologico dal 01/04/2019 e fino al 30/06/2019, data in cui gli veniva modificato il contratto di lavoro a tempo determinato, sempre part – time al 90%, ma con inquadramento al liv. 3 del CCNL multiservizi, dovendo espletare le mansioni di autista. Allegava che tale contratto era stato prorogato in data 01/07/2019, fino al 31/12/2020, data prevista per la scadenza dello stesso. Esponeva che il contratto evidenziato veniva nuovamente rinnovato con inquadramento sempre al 3 livello, poiché dopo un breve intervallo dal 31/12/2020 al 05/01/2021, in data 06/01/2021 era stato nuovamente assunto dalla resistente CP_1 con contratto a tempo determinato part time al 90% fino al 30/09/2021, con inquadramento al liv. 4 del CCNL Multiservizi. Dichiarava che tale contratto in data 01/10/2021, veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato part time al 95%. Evidenziava, dunque, che nei mesi intercorrenti da luglio 2021 ad ottobre 2021, non gli era stato riconosciuto l'adeguamento contrattuale decorrente dal 01/07/2021, per cui la paga base da € 774,11 sarebbe dovuta aumentare ad € 821,08 . Allegava che in data 30/04/2022 il proprio rapporto di lavoro con la cessava, poiché la società aveva ceduto il ramo di azienda, CP_1 alla dunque in data 01/05/2022, egli, ex art. Controparte_2
2112 c.c., transitava in capo alla suddetta società, che dunque subentrava alla nella gestione dell'appalto con il Comune di CP_1
Ercolano e di tu ltri cantieri. Esponeva che nel passaggio di cantiere con la , continuava ad CP_2 essere inquadrato nel 4 livello del CCNL Multiservizi ed era retribuito alla luce di tale inquadramento. Dichiarava che il proprio rapporto di lavoro con la si CP_2 interrompeva in data 10/08/2020 per licenziamento per la cessazione dell'appalto, e che la società provvedeva a versargli esclusivamente il TFR e le retribuzioni differite, relative al periodo intercorrente dal 06/01/2021 al 10/08/2022. Precisava, che con il presente giudizio, rivendicava una corretta applicazione del CCNL di settore, relativo alle funzioni concrete da lui espletate, poiché gli era stato applicato in modo illegittimo e discriminatorio il CCNL Multiservizi al posto di quello CCNL igiene ambientale, applicato dalle odierne resistenti a tutti i dipendenti del cantiere di appartenenza del ricorrente, così come previsto dal contratto di appalto. Precisava, altresì, di essere stato assunto in data 04/01/2019 in sostituzione di altro dipendente, entrato poi in stato di quiescenza, e che sin da tale data, fino alla cessazione della propria attività lavorativa , possedendo le patenti di guida cat. C e D, aveva svolto attività di autista di automezzi a 3 e/o 4 assi, e della spazzatrice, svolgendo in via residuale ed eccezionale le mansioni di operatore ecologico. Esponeva, che la svolgeva “attività di intermediazione CP_1 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche derivanti dalla raccolta differenziata, di rifiuti industriali, rifiuti tossici, nocivi, pericolosi e rifiuti in genere sia nei confronti di enti pubblici che privati, nel territorio nazionale ed internazionale;
raccolta, cernita, trasporto per conto proprio e/o di terzi, smaltimento e stoccaggio di rifiuti urbani solidi o provenienti da insediamenti civili, urbani, extraurbani, industriali e servizi affini, speciali, solidi o liquidi, ivi compresi quelli nocivi, rifiuti sanitari ospedalieri, rifiuti industriali, radioattivi, ingombranti assimilabili agli urbani, riciclabili, militari e bellici, nonché di rifiuti tossici, nocivi e speciali sia solidi che liquidi provenienti da navi ed imbarcazioni nazionali ed estere nei limiti delle norme vigenti del settore”, ed ha applicato ai lavoratori del cantiere di Ercolano il CCNL igiene ambientale, così come previsto dal capitolato speciale di appalto. Evidenziava, dunque, che per la mansione di autista da lui svolta, la società resistente avrebbe dovuto inquadrare la propria prestazione lavorativa al liv. 4 del CCNL Igiene - ambiente, poiché doveva condurre l'automezzo denominato “spazzatrice”, e gli automezzi a 3 e/o 4 assi. Dichiarava di aver svolto tali mansioni con autonomia e con responsabilità del buon funzionamento dell'automezzo, avendo maturato un'ampia competenza nel corso della sua attività lavorativa con le resistenti. Esponeva infatti che essendo addetto “alla guida di autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t;
motrici e/o automezzi di peso superiore a 10 t, di automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, autoarticolati, effettuava anche attività di carico, scarico e attività accessorie e complementari come operatore unico. Deduceva, altresì, che le odierne resistenti, applicando alla propria prestazione lavorativa il CCNL Multiservizi in luogo di quello Igiene ambientale, avevano violato l'art. 57 del contratto di appalto per il quinquennio 2016 – 2021, stipulato da con il CP_1 CP_5
.
[...]
Deduceva, infine, di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze delle resistenti dal lunedì al sabato, lavorando su turni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 o dalle ore 12.00 alle ore 18.00, recandosi presso il Centro di raccolta di Ercolano, ubicato in Via Benedetto Cozzolino, per condurre i mezzi descritti dal Centro di raccolta di Ercolano alla discarica e/o centro di stoccaggio per lo smaltimento dei rifiuti, oppure doveva guidare la spazzatrice. Allegava, infine, che con domanda amministrativa del 31/08/2021, aveva ottenuto dall' il riconoscimento degli ANF, relativi al CP_3 periodo intercorrente dal 01/07/2021 al 28/02/2022, per un importo mensile di € 330,08. Deduceva che la aveva corrisposto tali CP_1 detti assegni fino al mese di novembre 2021 per un importo complessivo pari alla somma di € 1.650,40, e nel mese di dicembre per un importo complessivo pari € 660,00, ma non gli aveva corrisposto l'ultimo importo di € 330,08. Inoltre, esponeva che le odierne resistenti, applicando in modo errato il CCNL Multiservizi in luogo di quello Igiene Ambientale, non gli corrispondevano quanto a lui dovuto a titolo di E.G.R. , pari alla somma di € 150,00 annui da corrispondersi con la mensilità di marzo;
non gli corrispondevano l'indennità giornaliera lavaggio indumenti, pari ad € 0,26 per ogni giorno di lavoro;
ne la indennità integrativa mensile ex art. 33, lettera G, pari ad € 50,00 per ogni mensilità; ne l'indennità di pasto ex art. 36, pari ad € 1,00 per ogni giorno di effettivo lavoro, dunque agiva nel presente giudizio per ottenere la corresponsione di quanto a lui dovuto e non corrisposto.
In data 13.12.2023 la ritualmente costituitasi, contestava CP_1 la fondatezza della p ersaria, chiedendo il rigetto della domanda. La società non si costituiva. Controparte_2
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 5.6.2024, veniva escusso in qualità di testimone , collega del ricorrente;
Testimone_1 mentre all'udienza del 27. sentiti e Testimone_2
, entrambi colleghi del . Testimone_3 Pt_1
Infine, all'udienza del 8.11.2024, veniva escusso il teste Tes_4 collega del ricorrente. All'esito dell'istruttoria, disposto lo scambio di brevi note conclusive, la causa veniva decisa. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della
[...]
poiché la stessa seppur correttamente citata dal CP_2 si è costituita in giudizio. La domanda non può trovare accoglimento. Occorre, altresì precisare che sui diritti oggetto di causa è intervenuta una transazione ex art.414 cpc, con l'assistenza della sigla sindacale CISAL Campania, sottoscritta in data 30.12.2020 dallo stesso ricorrente con l' odierna resistente. Nel verbale di conciliazione, versato in atti, parte ricorrente dichiara di voler rinunciare ad ogni pretesa nei confronti della società per tutto ciò che derivava dal rapporto di lavoro con la fino alla data CP_1 di sottoscrizione. Tale verbale di conciliazione è valido e vincolante tra le parti, poiché risulta essere stato sottoscritto dal ricorrente, che in udienza ha riconosciuto la firma da lui apposta, limitandosi esclusivamente a contestare la mancata sottoscrizione in sede protetta, senza tuttavia fornire alcuna prova in merito a tali circostanze. Come precisato dalla Cassazione, infatti, :”Sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede
“protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale.” Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito elementi di fatto idonei a provare di non aver ricevuto una effettiva assistenza sindacale, dunque non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante. Detto verbale, inoltre, non è stato oggetto di alcuna impugnazione da parte del ricorrente, che avrebbe potuto, ex art. 2113 primo e secondo comma cc, nei sei mesi dalla sottoscrizione, contestarne il contenuto e la legittimità. Occorre, altresì, valutare se la abbia applicato al ricorrente CP_1 in modo “discriminatorio e illegittimo” il CCNL Multiservizi al posto del CCNL Igiene Ambientale FISE, che la società resistente applicava a tutti i dipendenti del cantiere di Ercolano in cui lavorava il ricorrente, secondo le previsioni del capitolato speciale di appalto del Comune di Ercolano. A tal punto giova precisare che l'art 57 del summenzionato capitolato speciale di appalto imponeva alla l'inquadramento del CP_1 personale in servizio alla luce del CCNL igiene ambientale FISE. L'art.6 del capitolato speciale di appalto prevedeva che fosse garantita la continuità del servizio da parte del personale impiegato, attraverso l'introduzione della c.d. “clausola sociale”, secondo cui
“l'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 60, lett. C) del vigente CCNL – addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto. Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato”. Secondo tale clausola alla cessazione dell'appalto i lavoratori
“cantierizzati” non avrebbero perso il lavoro, ma sarebbero stati assunti ex novo dall'impresa subentrante nel servizio in occasione del passaggio diretto ed immediato di cantiere. Inoltre, l'art. 57 capo 1) prevedeva che : “Applicare quanto disposto dall'articolo 6 del CCNL per l'impresa società esercenti servizi Igiene ambientale in materia di passaggi di cantiere. Inoltre, in ossequio a quanto disposto dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 3 del 26/01/2016, precisa che “l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza in servizio di personale numero 107 unità e che, se nel corso dell'esercizio dovesse venire a mancare, per qualsiasi motivazione, una o più unità, la necessità di sostituzione dovrà essere decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base di una proposta tecnica dell'affidatario che dovrà garantire il servizio anche in ragione del ridotto numero del personale. In ogni caso, gli incrementi di livello professionale andranno sempre autorizzati espressamente dall'Amministrazione Comunale, essendo gli stessi direttamente incidenti sull'equilibrio dei costi e delle funzioni specifiche del servizio. Riconoscere integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona della quale si svolgono i servizi e verificare sempre la rispondenza dei servizi a livelli professionali e personale utilizzo. “ Dalla lettura di tali norme si evidenzia che l'articolo 57 del capitolato speciale di appalto riportato prevede esclusivamente che la ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio a lei affidato deve utilizzare almeno 107 unità lavorative, e che in caso di sostituzione di personale, la stazione appaltante debbano sempre essere autorizzare i sostituti. Da tale articolo, dunque, non emerge alcun obbligo di applicazione ai del CCNL Igiene Ambientale ai sostituti, l'ultimo comma di tale articolo, infatti, prevede esclusivamente che al personale sia garantito il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona della quale si svolgono i servizi, verificando la rispondenza dei servizi a livelli professionali e personale utilizzo. Nel caso di specie, come è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, il ricorrente era stato assunto dalla come personale CP_1 aggiuntivo per porre rimedio alle gravi carenze di organico dei vari cantieri. La società resistente pertanto procedeva ad inquadrare il ricorrente, per cui non sarebbe mai avvenuta la stabilizzazione sul cantiere, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, nel CCNL Multiservizi. I lavoratori, che come il ricorrente erano assunti per colmare le carenze di personale, venivano utilizzati sui vari cantieri con mansioni diverse, non direttamente collegate alla raccolta dei rifiuti sul singolo cantiere. Occorre, a tal proposito, precisare che il ricorrente, come emerge dai documenti versati in atti, aveva svolto la propria attività lavorativa presso i vari cantieri in cui era necessario personale di supporto, e segnatamente presso il cantiere di Afragola, presso il Comune di Melito di Napoli e sul cantiere di Torre del Greco. Dalle dichiarazioni rese dai testi, infatti, è emerso che: “Io ho lavorato con la e ora sono passato, con passaggio di cantiere, CP_1 alle dipendenze della . Sono sempre stato responsabile CP_2 operativo presso il cantiere di Melito di Napoli. Nel 2021 avevamo, presso il nostro cantiere, carenza di personale. Pertanto, chiamai
(credo sia il figlio del proprietario della Persona_1 CP_1
e gli chiesi di mandarmi del personale. C'era infatti carenza di autisti e quindi arrivò il signor , che fu addetto sia alla guida degli Pt_1 autocompattatori che alla guida dei tre assi. Per la guida di tutti questi mezzi è necessario possedere la patente C, requisito posseduto dal . Che io ricordi il rimase presso il Pt_1 Pt_1 cantiere di Melito a svolgere le funzioni di autista per pochi mesi( inferiori a 6) a cavallo tra il 2021 e il 2022. Ricordo che era prassi consueta rivolgersi all'azienda per farci mandare personale in caso di carenza dello stesso. ADR. Avevo sentito dire che il Pt_1 proveniva dal cantiere di Ercolano, cui era precedentemente addetto.“ ( Orta); “Ho lavorato per la dal 2017 fino al 30 aprile CP_1
2022, data in cui vi fu il passaggio di cantiere alla . Premetto CP_2 che la aveva acquisito il cantiere di Ercolano n 16 da altra CP_1 ditta. I ricorrenti, però, non erano passati insieme al cantiere, come di solito avviene, ma erano stati presi con assunzione diretta dalla insieme ad altre unità, in quanto la aveva pensato, per CP_1 CP_1 ire ad esigenze di personale in sso il cantiere di Ercolano o altri cantieri, ad assumere personale in via diretta onde creare una sorte di squadra di supporto. Ciò perché vi erano spesso carenze dovute ad incidenti e malattie. Io mi occupavo della gestione del personale. I ricorrenti furono assunti come operatori ecologici, e poi passarono ad essere inquadrati come autisti. Per guidare i mezzi di piccole dimensioni, bastava la patente B, mente per guidare i camion a 3 assi ci voleva la patente I ricorrenti, li ricordo, per la maggior parte del periodo in cui hanno lavorato con noi, addetti alla spazzatrice ed anche alla raccolta, solo raramente ricordo che hanno guidato i camion a 3 assi,…forse la aveva da prima Pt_1 invece. I ricorrenti passarono poi di cantiere con la , preciso che CP_2 con la non ci fu un passaggio di cantiere ma una cessione del CP_2 ramo di azienda. Ricordo, che ero io stessa, dal cantiere di Ercolano, ad occuparmi degli ordini di servizio per inviare lavoratori su altri cantieri. Ricordo, pertanto, che il fu mandato anche presso i cantieri Pt_1 di Melito, Torre del Greco e Sessa Aurunca…Che io ricordi i ricorrenti non furono assunti per andare presso uno specifico cantiere ma, come per tutti i dipendenti, si cercava, se possibile, di farli andare nel cantiere più vicino a casa loro. fu mandato presso Parte_2 cantieri diversi da Ercolano tra il 2021 e il 2022… Se ben ricordo l'assunzione diretta di lavoratori, tra cui e…, per sopperire Pt_1 alle cennate esigenze di carenze varie, comprese 90 unità lavorative.” ( ) Tes_3
Da tali dichiarazioni è emerso dunque che il ricorrente era stato assunto per colmare le gravi carenze di organico dei vari cantieri e che lo stesso dunque aveva prestato la propria attività lavorativa su più cantieri. Orbene, si precisa che la facoltà di scelta del contratto collettivo da applicare ai rapporti di lavoro è una decisione insindacabile del datore di lavoro. Pertanto, quest'ultimo potrebbe scegliere qualsiasi contratto collettivo anche dunque non collegato all'attività esercitata dall'impresa, attesa l'assenza di una norma che disciplini tale scelta. Dunque, in tal caso il datore di lavoro è libero di applicare il CCNL correlato all'esecuzione della propria attività alla luce delle diverse attività elencate nella visura camerale, dovendo scegliere esclusivamente i CCNL nazionali, territoriali o aziendali stipulati associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli unici limiti, infatti, previsti alla scelta datoriale del Ccnl da applicare ai propri lavoratori sono costituiti dall'iscrizione del datore di lavoro ad una associazione stipulante il CCNL, per cui lo stesso è obbligato ad applicare il contratto sottoscritto da tale associazione, e il rispetto dei parametri indicati dall' art.36 della Costituzione. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, sia pure soltanto in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento di adeguatezza di una determinata retribuzione, non possa farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti): l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall'art. 36 Cost., "esterno" rispetto al contratto (Cass. 16 maggio 2006, n. 11437; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889; Cass. 4 luglio 2018, n. 17421); pure il giudice potendo, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale (Cass.sez. lav 20 gennaio 2021, n. 944); Dunque, occorre precisare che il CCNL Multiservizi per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/ MULTISERVIZI, presenta tutti i requisisti richiesti, poiché tutte le sigle sindacali maggiormente rappresentative del settore alla sua redazione hanno partecipato alla redazione e alla sua sottoscrizione e presentano una retribuzione corrispondente alle previsioni dell'art. 36 Cost. Inoltre, occorre precisare che, come emerge dalle allegazioni di parte resistente, il ricorrente ha percepito tutto ciò che gli era dovuto a titolo di TFR e di assegni familiari. Non essendo stati dimostrati i fatti di causa dedotti in giudizio, il ricorso non può essere accolto. Si compensano integralmente le spese, attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
-Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 27/3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'esito di scambio di note tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 1924/2023; promossa da: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Emanuele Guarino;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Corrado Tortora;
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2 nonché contro
, in persona del legale rapp.te p.t, CP_3
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.01.2023, il ricorrente in epigrafe chiedeva accertarsiil proprio diritto all'inquadramento ,a far data dal 04/01/2019 al 31/12/2020 e dal 06/01/2021 al 10/08/2022, nel liv. 4 del CCNL igiene ambientale – e, per l'effetto, CP_4 condannarsi le società resistenti ,in solido tra loro e/o ognuna per quanto di ragione, al pagamento in proprio favore della somma di € 31.916,69, a titolo di differenze retributive maturate per l'errato inquadramento ricevuto e di TFR, intero per il primo periodo e per differenza nel secondo, in subordine accertarsi e dichiararsi il diritto al pagamento del TFR maturato alla luce del contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 04/01/2019 al 31/12/2020, pari ad € 2.220,56, chiedeva altresì accertarsi e dichiararsi il proprio diritto all'ultima quota di ANF di importo pari ad € 330,08 e conseguentemente condannarsi le resistenti in solido tra loro e/o ognuna per quanto di ragione al pagamento di tale somma in proprio favore. Esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società a partire dal 04/01/2019 e fino al 31/12/2020, CP_1 con la stipula di più contratti di lavoro. Evidenziava, pertanto, che il primo contratto stipulato con la società resistente, ubicata in Ercolano presso il centro raccolta rifiuti solidi urbani in Via Benedetto Cozzolino, era a tempo determinato, con vigenza dal 04/01/2019 al 31/03/2019, e part – time al 90%, con inquadramento al liv. 1 del CCNL Multiservizi. Deduceva di essere stato assunto per espletare le mansioni di operatore ecologico dal 01/04/2019 e fino al 30/06/2019, data in cui gli veniva modificato il contratto di lavoro a tempo determinato, sempre part – time al 90%, ma con inquadramento al liv. 3 del CCNL multiservizi, dovendo espletare le mansioni di autista. Allegava che tale contratto era stato prorogato in data 01/07/2019, fino al 31/12/2020, data prevista per la scadenza dello stesso. Esponeva che il contratto evidenziato veniva nuovamente rinnovato con inquadramento sempre al 3 livello, poiché dopo un breve intervallo dal 31/12/2020 al 05/01/2021, in data 06/01/2021 era stato nuovamente assunto dalla resistente CP_1 con contratto a tempo determinato part time al 90% fino al 30/09/2021, con inquadramento al liv. 4 del CCNL Multiservizi. Dichiarava che tale contratto in data 01/10/2021, veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato part time al 95%. Evidenziava, dunque, che nei mesi intercorrenti da luglio 2021 ad ottobre 2021, non gli era stato riconosciuto l'adeguamento contrattuale decorrente dal 01/07/2021, per cui la paga base da € 774,11 sarebbe dovuta aumentare ad € 821,08 . Allegava che in data 30/04/2022 il proprio rapporto di lavoro con la cessava, poiché la società aveva ceduto il ramo di azienda, CP_1 alla dunque in data 01/05/2022, egli, ex art. Controparte_2
2112 c.c., transitava in capo alla suddetta società, che dunque subentrava alla nella gestione dell'appalto con il Comune di CP_1
Ercolano e di tu ltri cantieri. Esponeva che nel passaggio di cantiere con la , continuava ad CP_2 essere inquadrato nel 4 livello del CCNL Multiservizi ed era retribuito alla luce di tale inquadramento. Dichiarava che il proprio rapporto di lavoro con la si CP_2 interrompeva in data 10/08/2020 per licenziamento per la cessazione dell'appalto, e che la società provvedeva a versargli esclusivamente il TFR e le retribuzioni differite, relative al periodo intercorrente dal 06/01/2021 al 10/08/2022. Precisava, che con il presente giudizio, rivendicava una corretta applicazione del CCNL di settore, relativo alle funzioni concrete da lui espletate, poiché gli era stato applicato in modo illegittimo e discriminatorio il CCNL Multiservizi al posto di quello CCNL igiene ambientale, applicato dalle odierne resistenti a tutti i dipendenti del cantiere di appartenenza del ricorrente, così come previsto dal contratto di appalto. Precisava, altresì, di essere stato assunto in data 04/01/2019 in sostituzione di altro dipendente, entrato poi in stato di quiescenza, e che sin da tale data, fino alla cessazione della propria attività lavorativa , possedendo le patenti di guida cat. C e D, aveva svolto attività di autista di automezzi a 3 e/o 4 assi, e della spazzatrice, svolgendo in via residuale ed eccezionale le mansioni di operatore ecologico. Esponeva, che la svolgeva “attività di intermediazione CP_1 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche derivanti dalla raccolta differenziata, di rifiuti industriali, rifiuti tossici, nocivi, pericolosi e rifiuti in genere sia nei confronti di enti pubblici che privati, nel territorio nazionale ed internazionale;
raccolta, cernita, trasporto per conto proprio e/o di terzi, smaltimento e stoccaggio di rifiuti urbani solidi o provenienti da insediamenti civili, urbani, extraurbani, industriali e servizi affini, speciali, solidi o liquidi, ivi compresi quelli nocivi, rifiuti sanitari ospedalieri, rifiuti industriali, radioattivi, ingombranti assimilabili agli urbani, riciclabili, militari e bellici, nonché di rifiuti tossici, nocivi e speciali sia solidi che liquidi provenienti da navi ed imbarcazioni nazionali ed estere nei limiti delle norme vigenti del settore”, ed ha applicato ai lavoratori del cantiere di Ercolano il CCNL igiene ambientale, così come previsto dal capitolato speciale di appalto. Evidenziava, dunque, che per la mansione di autista da lui svolta, la società resistente avrebbe dovuto inquadrare la propria prestazione lavorativa al liv. 4 del CCNL Igiene - ambiente, poiché doveva condurre l'automezzo denominato “spazzatrice”, e gli automezzi a 3 e/o 4 assi. Dichiarava di aver svolto tali mansioni con autonomia e con responsabilità del buon funzionamento dell'automezzo, avendo maturato un'ampia competenza nel corso della sua attività lavorativa con le resistenti. Esponeva infatti che essendo addetto “alla guida di autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t;
motrici e/o automezzi di peso superiore a 10 t, di automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, autoarticolati, effettuava anche attività di carico, scarico e attività accessorie e complementari come operatore unico. Deduceva, altresì, che le odierne resistenti, applicando alla propria prestazione lavorativa il CCNL Multiservizi in luogo di quello Igiene ambientale, avevano violato l'art. 57 del contratto di appalto per il quinquennio 2016 – 2021, stipulato da con il CP_1 CP_5
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[...]
Deduceva, infine, di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze delle resistenti dal lunedì al sabato, lavorando su turni dalle ore 06.00 alle ore 12.00 o dalle ore 12.00 alle ore 18.00, recandosi presso il Centro di raccolta di Ercolano, ubicato in Via Benedetto Cozzolino, per condurre i mezzi descritti dal Centro di raccolta di Ercolano alla discarica e/o centro di stoccaggio per lo smaltimento dei rifiuti, oppure doveva guidare la spazzatrice. Allegava, infine, che con domanda amministrativa del 31/08/2021, aveva ottenuto dall' il riconoscimento degli ANF, relativi al CP_3 periodo intercorrente dal 01/07/2021 al 28/02/2022, per un importo mensile di € 330,08. Deduceva che la aveva corrisposto tali CP_1 detti assegni fino al mese di novembre 2021 per un importo complessivo pari alla somma di € 1.650,40, e nel mese di dicembre per un importo complessivo pari € 660,00, ma non gli aveva corrisposto l'ultimo importo di € 330,08. Inoltre, esponeva che le odierne resistenti, applicando in modo errato il CCNL Multiservizi in luogo di quello Igiene Ambientale, non gli corrispondevano quanto a lui dovuto a titolo di E.G.R. , pari alla somma di € 150,00 annui da corrispondersi con la mensilità di marzo;
non gli corrispondevano l'indennità giornaliera lavaggio indumenti, pari ad € 0,26 per ogni giorno di lavoro;
ne la indennità integrativa mensile ex art. 33, lettera G, pari ad € 50,00 per ogni mensilità; ne l'indennità di pasto ex art. 36, pari ad € 1,00 per ogni giorno di effettivo lavoro, dunque agiva nel presente giudizio per ottenere la corresponsione di quanto a lui dovuto e non corrisposto.
In data 13.12.2023 la ritualmente costituitasi, contestava CP_1 la fondatezza della p ersaria, chiedendo il rigetto della domanda. La società non si costituiva. Controparte_2
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 5.6.2024, veniva escusso in qualità di testimone , collega del ricorrente;
Testimone_1 mentre all'udienza del 27. sentiti e Testimone_2
, entrambi colleghi del . Testimone_3 Pt_1
Infine, all'udienza del 8.11.2024, veniva escusso il teste Tes_4 collega del ricorrente. All'esito dell'istruttoria, disposto lo scambio di brevi note conclusive, la causa veniva decisa. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della
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poiché la stessa seppur correttamente citata dal CP_2 si è costituita in giudizio. La domanda non può trovare accoglimento. Occorre, altresì precisare che sui diritti oggetto di causa è intervenuta una transazione ex art.414 cpc, con l'assistenza della sigla sindacale CISAL Campania, sottoscritta in data 30.12.2020 dallo stesso ricorrente con l' odierna resistente. Nel verbale di conciliazione, versato in atti, parte ricorrente dichiara di voler rinunciare ad ogni pretesa nei confronti della società per tutto ciò che derivava dal rapporto di lavoro con la fino alla data CP_1 di sottoscrizione. Tale verbale di conciliazione è valido e vincolante tra le parti, poiché risulta essere stato sottoscritto dal ricorrente, che in udienza ha riconosciuto la firma da lui apposta, limitandosi esclusivamente a contestare la mancata sottoscrizione in sede protetta, senza tuttavia fornire alcuna prova in merito a tali circostanze. Come precisato dalla Cassazione, infatti, :”Sul piano del riparto degli oneri probatori, se la conciliazione è stata conclusa nella sede
“protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale.” Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha fornito elementi di fatto idonei a provare di non aver ricevuto una effettiva assistenza sindacale, dunque non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante. Detto verbale, inoltre, non è stato oggetto di alcuna impugnazione da parte del ricorrente, che avrebbe potuto, ex art. 2113 primo e secondo comma cc, nei sei mesi dalla sottoscrizione, contestarne il contenuto e la legittimità. Occorre, altresì, valutare se la abbia applicato al ricorrente CP_1 in modo “discriminatorio e illegittimo” il CCNL Multiservizi al posto del CCNL Igiene Ambientale FISE, che la società resistente applicava a tutti i dipendenti del cantiere di Ercolano in cui lavorava il ricorrente, secondo le previsioni del capitolato speciale di appalto del Comune di Ercolano. A tal punto giova precisare che l'art 57 del summenzionato capitolato speciale di appalto imponeva alla l'inquadramento del CP_1 personale in servizio alla luce del CCNL igiene ambientale FISE. L'art.6 del capitolato speciale di appalto prevedeva che fosse garantita la continuità del servizio da parte del personale impiegato, attraverso l'introduzione della c.d. “clausola sociale”, secondo cui
“l'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 60, lett. C) del vigente CCNL – addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto. Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato”. Secondo tale clausola alla cessazione dell'appalto i lavoratori
“cantierizzati” non avrebbero perso il lavoro, ma sarebbero stati assunti ex novo dall'impresa subentrante nel servizio in occasione del passaggio diretto ed immediato di cantiere. Inoltre, l'art. 57 capo 1) prevedeva che : “Applicare quanto disposto dall'articolo 6 del CCNL per l'impresa società esercenti servizi Igiene ambientale in materia di passaggi di cantiere. Inoltre, in ossequio a quanto disposto dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 3 del 26/01/2016, precisa che “l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza in servizio di personale numero 107 unità e che, se nel corso dell'esercizio dovesse venire a mancare, per qualsiasi motivazione, una o più unità, la necessità di sostituzione dovrà essere decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base di una proposta tecnica dell'affidatario che dovrà garantire il servizio anche in ragione del ridotto numero del personale. In ogni caso, gli incrementi di livello professionale andranno sempre autorizzati espressamente dall'Amministrazione Comunale, essendo gli stessi direttamente incidenti sull'equilibrio dei costi e delle funzioni specifiche del servizio. Riconoscere integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona della quale si svolgono i servizi e verificare sempre la rispondenza dei servizi a livelli professionali e personale utilizzo. “ Dalla lettura di tali norme si evidenzia che l'articolo 57 del capitolato speciale di appalto riportato prevede esclusivamente che la ditta appaltatrice nell'esecuzione del servizio a lei affidato deve utilizzare almeno 107 unità lavorative, e che in caso di sostituzione di personale, la stazione appaltante debbano sempre essere autorizzare i sostituti. Da tale articolo, dunque, non emerge alcun obbligo di applicazione ai del CCNL Igiene Ambientale ai sostituti, l'ultimo comma di tale articolo, infatti, prevede esclusivamente che al personale sia garantito il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona della quale si svolgono i servizi, verificando la rispondenza dei servizi a livelli professionali e personale utilizzo. Nel caso di specie, come è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, il ricorrente era stato assunto dalla come personale CP_1 aggiuntivo per porre rimedio alle gravi carenze di organico dei vari cantieri. La società resistente pertanto procedeva ad inquadrare il ricorrente, per cui non sarebbe mai avvenuta la stabilizzazione sul cantiere, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, nel CCNL Multiservizi. I lavoratori, che come il ricorrente erano assunti per colmare le carenze di personale, venivano utilizzati sui vari cantieri con mansioni diverse, non direttamente collegate alla raccolta dei rifiuti sul singolo cantiere. Occorre, a tal proposito, precisare che il ricorrente, come emerge dai documenti versati in atti, aveva svolto la propria attività lavorativa presso i vari cantieri in cui era necessario personale di supporto, e segnatamente presso il cantiere di Afragola, presso il Comune di Melito di Napoli e sul cantiere di Torre del Greco. Dalle dichiarazioni rese dai testi, infatti, è emerso che: “Io ho lavorato con la e ora sono passato, con passaggio di cantiere, CP_1 alle dipendenze della . Sono sempre stato responsabile CP_2 operativo presso il cantiere di Melito di Napoli. Nel 2021 avevamo, presso il nostro cantiere, carenza di personale. Pertanto, chiamai
(credo sia il figlio del proprietario della Persona_1 CP_1
e gli chiesi di mandarmi del personale. C'era infatti carenza di autisti e quindi arrivò il signor , che fu addetto sia alla guida degli Pt_1 autocompattatori che alla guida dei tre assi. Per la guida di tutti questi mezzi è necessario possedere la patente C, requisito posseduto dal . Che io ricordi il rimase presso il Pt_1 Pt_1 cantiere di Melito a svolgere le funzioni di autista per pochi mesi( inferiori a 6) a cavallo tra il 2021 e il 2022. Ricordo che era prassi consueta rivolgersi all'azienda per farci mandare personale in caso di carenza dello stesso. ADR. Avevo sentito dire che il Pt_1 proveniva dal cantiere di Ercolano, cui era precedentemente addetto.“ ( Orta); “Ho lavorato per la dal 2017 fino al 30 aprile CP_1
2022, data in cui vi fu il passaggio di cantiere alla . Premetto CP_2 che la aveva acquisito il cantiere di Ercolano n 16 da altra CP_1 ditta. I ricorrenti, però, non erano passati insieme al cantiere, come di solito avviene, ma erano stati presi con assunzione diretta dalla insieme ad altre unità, in quanto la aveva pensato, per CP_1 CP_1 ire ad esigenze di personale in sso il cantiere di Ercolano o altri cantieri, ad assumere personale in via diretta onde creare una sorte di squadra di supporto. Ciò perché vi erano spesso carenze dovute ad incidenti e malattie. Io mi occupavo della gestione del personale. I ricorrenti furono assunti come operatori ecologici, e poi passarono ad essere inquadrati come autisti. Per guidare i mezzi di piccole dimensioni, bastava la patente B, mente per guidare i camion a 3 assi ci voleva la patente I ricorrenti, li ricordo, per la maggior parte del periodo in cui hanno lavorato con noi, addetti alla spazzatrice ed anche alla raccolta, solo raramente ricordo che hanno guidato i camion a 3 assi,…forse la aveva da prima Pt_1 invece. I ricorrenti passarono poi di cantiere con la , preciso che CP_2 con la non ci fu un passaggio di cantiere ma una cessione del CP_2 ramo di azienda. Ricordo, che ero io stessa, dal cantiere di Ercolano, ad occuparmi degli ordini di servizio per inviare lavoratori su altri cantieri. Ricordo, pertanto, che il fu mandato anche presso i cantieri Pt_1 di Melito, Torre del Greco e Sessa Aurunca…Che io ricordi i ricorrenti non furono assunti per andare presso uno specifico cantiere ma, come per tutti i dipendenti, si cercava, se possibile, di farli andare nel cantiere più vicino a casa loro. fu mandato presso Parte_2 cantieri diversi da Ercolano tra il 2021 e il 2022… Se ben ricordo l'assunzione diretta di lavoratori, tra cui e…, per sopperire Pt_1 alle cennate esigenze di carenze varie, comprese 90 unità lavorative.” ( ) Tes_3
Da tali dichiarazioni è emerso dunque che il ricorrente era stato assunto per colmare le gravi carenze di organico dei vari cantieri e che lo stesso dunque aveva prestato la propria attività lavorativa su più cantieri. Orbene, si precisa che la facoltà di scelta del contratto collettivo da applicare ai rapporti di lavoro è una decisione insindacabile del datore di lavoro. Pertanto, quest'ultimo potrebbe scegliere qualsiasi contratto collettivo anche dunque non collegato all'attività esercitata dall'impresa, attesa l'assenza di una norma che disciplini tale scelta. Dunque, in tal caso il datore di lavoro è libero di applicare il CCNL correlato all'esecuzione della propria attività alla luce delle diverse attività elencate nella visura camerale, dovendo scegliere esclusivamente i CCNL nazionali, territoriali o aziendali stipulati associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli unici limiti, infatti, previsti alla scelta datoriale del Ccnl da applicare ai propri lavoratori sono costituiti dall'iscrizione del datore di lavoro ad una associazione stipulante il CCNL, per cui lo stesso è obbligato ad applicare il contratto sottoscritto da tale associazione, e il rispetto dei parametri indicati dall' art.36 della Costituzione. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, sia pure soltanto in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite (con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento di adeguatezza di una determinata retribuzione, non possa farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti): l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall'art. 36 Cost., "esterno" rispetto al contratto (Cass. 16 maggio 2006, n. 11437; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25889; Cass. 4 luglio 2018, n. 17421); pure il giudice potendo, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, utilizzare quale parametro di raffronto la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale (Cass.sez. lav 20 gennaio 2021, n. 944); Dunque, occorre precisare che il CCNL Multiservizi per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/ MULTISERVIZI, presenta tutti i requisisti richiesti, poiché tutte le sigle sindacali maggiormente rappresentative del settore alla sua redazione hanno partecipato alla redazione e alla sua sottoscrizione e presentano una retribuzione corrispondente alle previsioni dell'art. 36 Cost. Inoltre, occorre precisare che, come emerge dalle allegazioni di parte resistente, il ricorrente ha percepito tutto ciò che gli era dovuto a titolo di TFR e di assegni familiari. Non essendo stati dimostrati i fatti di causa dedotti in giudizio, il ricorso non può essere accolto. Si compensano integralmente le spese, attesa la diversa condizione delle parti.
PQM
-Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 27/3/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio