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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3178/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3178/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIOGGIA Parte_1 C.F._1
MARTINO, elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI, 19 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. PIOGGIA MARTINO
ATTRICE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTOLI ALBERTO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA MAZZINI N.53/2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTOLI ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Non è stata depositata memoria ex art.189, co.1 n.1, c.p.c.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di NA, disattesa ogni istanza, deduzione e conclusione avversa, In via preliminare e pregiudiziale:
- preso atto del valore della domanda proposta dalla Dott.ssa pari ad € 1.638,00, Parte_1 dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito trattandosi di causa che rientra nella competenza del Giudice di Pace;
In via principale:
- respingersi e rigettarsi ogni domanda azionata e formulata dalla Dott.ssa nei Parte_1 confronti dell' di NA in quanto Controparte_1 infondata, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Salvis iuribus.”
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione -notificata a mezzo PEC il 23.2.2024 ed iscritta a ruolo il 1.3.2024- la dott.ssa Parte_1
(medico chirurgo) ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_1 di NA (d'ora in poi anche solo o l'Ordine) per sentirlo condannare al
[...] CP_2 risarcimento dei danni patiti per effetto del provvedimento di sospensione notificatole in data
26.5.2022, previo accertamento della sua illegittimità, per mancata sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria COVID, in quanto soggetto guarito e come tale esente fino al 17.2.2023.
Parte attrice ha premesso:
- di aver proposto ricorso davanti al TAR Emilia-Romagna, notificato in data 22.07.2022, con cui chiedeva l'annullamento -previa sospensiva- del provvedimento emesso dall'ordine dei medici di
NA, in data 25-26.05.2022, con il quale “a seguito del decorso dei termini relativi al differimento dell'obbligo vaccinale per avvenuta contrazione dell'infezione da Covid-19, ha ripreso piena efficacia e vigenza ex lege il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione adottato a Suo carico in data 01.03.2022”;
- in fatto, veniva specificato che, in data 28.12.2021, l'Ordine professionale le aveva notificato un documento con cui la informava che, a seguito dell'atto di accertamento della mancata evasione dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. n. 44/2021 e delle conseguenti condizioni limitative dell'esercizio Parte professionale, non risultava pervenuto all'ordine alcun atto di revoca o rettifica da parte dell' né altre notizie circa l'assolvimento del ciclo vaccinale primario. Dunque, l'attrice veniva resa edotta che, Parte in caso di adempimento, avrebbe dovuto notificare l'evento all'ordine stesso, succeduto alla nel compito di gestione delle posizioni vaccinali.
- in data 7.2.2022 la contraeva Covid-19, da cui guariva 10 giorni dopo, il 17 febbraio;
Pt_1
- il 21.2.2022 presentava istanza di revoca del provvedimento di sospensione;
conseguentemente, in data 2.3.2022 l'Ordine le notificava la delibera di atto di accertamento dell'obbligo vaccinale, dichiarando la sospensione della stessa con annotazione nell'albo;
- in data 31.3.2022, l'Ordine di appartenenza revocava la sospensione della per intervenuta Pt_1 guarigione, disponendo la cessazione temporanea (90 gg) della sospensione adottata, in forza del D.L.
44/2021;
- in data 26.5.2022 la riceveva un provvedimento con il quale l'ordine, a seguito del decorso Pt_1 del termine relativo al differimento dell'obbligo vaccinale (90gg) faceva riprendere piena efficacia ex lege al provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione a suo carico adottato;
- contro tale provvedimento ella presentava istanza di revoca in autotutela il 13.6.2022, in cui eccepiva che il termine fosse da ravvisarsi in 12 mesi dalla guarigione, come previsto dalla circolare 21 luglio
2021 n. 32884.
Per tali motivi, chiedeva in via cautelare, in virtù dell'estrema necessità ed urgenza, la sospensione, inaudita altera parte, del provvedimento;
in via pregiudiziale, sollevava questione di legittimità costituzionale;
in via principale nel merito, domandava l'annullamento del provvedimento di sospensione dalla professione nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente. In vista dell'udienza, allegava inoltre recente giurisprudenza a sostegno della sussistenza del periculum in mora derivante dalla sospensione della retribuzione, la quale rappresentava la principale forma di sostentamento e di vita e la cui mancanza avrebbe determinato un pregiudizio grave ed irreparabile.
pagina 2 di 9 Il TAR adito, con ordinanza n.00491/2022, non accoglieva la domanda cautelare proposta;
tale provvedimento veniva impugnato davanti al Consiglio di Stato, il quale, con un primo provvedimento reso inaudita altera parte, richiamava i suoi precedenti, da cui si desumeva l'avvenuto ampliamento, con la sopra citata circolare, del termine per la vaccinazione a seguito della guarigione, mentre, a seguito dell'udienza cautelare, accertava e dichiarava la domanda cautelare improcedibile per difetto di interesse, senza pronunciarsi nel merito nè dichiarare la cessazione della materia del contendere;
dunque, la causa veniva proseguita nel merito davanti al TAR Emilia-Romagna anche ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, giudizio che si concludeva con la sentenza n. 704/2023 del
27.11.2023 che pronunciava il difetto di giurisdizione.
In diritto l'attrice faceva leva sui seguenti aspetti:
I) interesse della ricorrente alla riassunzione: la ricorrente evidenziava il suo interesse a veder dichiarata l'illegittimità del provvedimento di sospensione, poiché emesso per esenzione dall'obbligo vaccinale a seguito di guarigione, per soli 90 giorni, anziché fino a 12 mesi, come previsto dalla circolare 21.7.2021 n. 32884.
II) orientamento del Consiglio di Stato: rilevava che lo stesso Consiglio di Stato riconosceva l'applicazione della suddetta circolare in merito al periodo di esenzione per guarigione da Covid, come riportato nel decreto inaudita altera parte emesso a favore della in data 24.10.2022. Pt_1 concludeva, domandando, nel merito, la declaratoria d'illegittimità del provvedimento e il Pt_1 risarcimento del danno, quantificato €1.638,00, o, in via equitativa, nella misura maggiore che sarebbe stata dimostrata a seguito della consulenza contabile, oltre ad interessi e rivalutazione monitoria;
in via istruttoria, chiedeva ammettersi consulenza tecnica contabile per determinare il pregiudizio economico patito per effetto del mancato esercizio della professione, allegando a tal fine le dichiarazioni dei redditi anni 2020, 2021 e 2022.
L di NA si costituiva con comparsa Controparte_3 depositata il 18.4.2024.
In via pregiudiziale di rito, eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito, in forza del disposto dell'art. 7 c.p.c., trattandosi di controversia avente ad oggetto il risarcimento di un danno quantificato in € 1638,00, rientrante nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace.
Nel merito, rilevava l'infondatezza ed inconsistenza delle argomentazioni e istanze di parte attrice: quanto all'infondatezza, il convenuto richiamava l'ordinanza del TAR con cui veniva respinta la domanda cautelare proposta dalla affermando che il provvedimento di sospensione gravato Pt_1 risultava immune da vizi di legittimità, stante la congruità del termine di 90gg di durata della cessazione temporanea del precedente provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico della ricorrente, adottato dall'ordine, per accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale. Sottolineava dunque che il TAR avesse già statuito sulla questione, ritenendo congruo il termine di 3 mesi dalla guarigione dal Covid, quale durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico della ricorrente.
In merito alle allegazioni attoree circa il differente periodo massimo di 12 mesi, come da circolare richiamata, in luogo dei 3 mesi previsti dal DL 44/2021, l'ordine evidenziava che la circolare richiamata dall'attrice prescindeva del tutto dalla speciale normativa di cui all'art. 4 del DL 44/2021, avendo come riferimento una vaccinazione non obbligatoria, se non con riferimento all'accesso dei cittadini ad una serie di attività regolate dal c.d. green pass.
pagina 3 di 9 Le previsioni della circolare, dunque, andavano interpretate alla luce del contenuto del DL 44/2021, che stabiliva l'obbligatorietà vaccinale a carico del personale sanitario;
a tal proposito, veniva allegata l'ordinanza n. 28429/2022 della Suprema Corte, in cui si statuiva che l'ordine professionale, in qualità di organo sussidiario dello Stato, deputato a tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, dovesse soltanto dare mera attuazione alla sospensione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni di legge, dunque soggetto ad attività vincolata e privo di qualsivoglia potere autoritativo o discrezionale.
Veniva affrontata altresì la questione della non debenza in capo al sanitario, nel periodo di sospensione, della retribuzione o di altro compenso, sulla scorta della sentenza n. 15/2023 della Consulta, in cui veniva statuito che, in caso di inadempimento dell'obbligo di vaccinazione, elevato a requisito obbligatorio per l'esercizio della professione medica, obbligo al quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 18 Dlgs. 81/2008, era legittima la non erogazione, al lavoratore sospeso, neppure dell'assegno alimentare, considerato che trattavasi di libera scelta del lavoratore.
Veniva dunque sostenuto che la pretesa di ristoro dei danni richiesti fosse priva di substrato motivazionale e probatorio, in virtù del carattere di requisito essenziale della vaccinazione per l'esercizio delle professioni sanitarie, come da disposto normativo e da giurisprudenza della Consulta.
Si opponeva, inoltre, alla richiesta di CTU contabile, poiché esplorativa.
Concludeva per la declaratoria di incompetenza per valore ed il rigetto della domanda attorea.
Depositate le memorie ex art.171 ter c.p.c., alla prima udienza del 27.6.2024 le parti si riportavano alle suddette;
la causa veniva istruita soltanto documentalmente e, concessi i termini ex art.189 c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.5.2025.
1. Incompetenza per valore
1.1 L'eccezione è fondata.
Si riportano le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
-in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data 26.05.2022, con il quale l' di NA ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1 professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto che la dott.ssa in quanto soggetto guarito dal Pt_1
Covid è esente dalla campagna vaccinale e in ogni caso in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo che va tra i 6 e i 12 mesi, nel caso di specie sino al 17 febbraio 2023, - conseguentemente condannare l' Controparte_1 di NA a risarcire la dott.ssa dei danni causati dal provvedimento illegittimo, quantificati Pt_1 nella misura di Euro € 1.638,00 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- in via subordinata: qualora non venisse accolta la richiesta di cui sopra si chiede in ogni caso la tutela risarcitoria, chiedendo che, previo accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, venga condannata la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di Euro € 1.638,00
o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo
pagina 4 di 9 Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- In via istruttoria: si chiede ammettersi CTU contabile al fine di quantificare il danno economico subito dalla ricorrente per il mancato esercizio della professione, a seguito della sospensione dell'Ordine dei medici per il periodo indicato nel ricorso.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'attrice precisava come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
-in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data 26.05.2022, con il quale l' di NA ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1 professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto che la dott.ssa in quanto soggetto guarito dal Pt_1
Covid era esentato dalla vaccinazione e in ogni caso in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo che va tra i 6 e i 12 mesi, nel caso di specie sino al 17 febbraio 2023,
- conseguentemente condannare l' a risarcire la dott.ssa dei Controparte_1 Pt_1 danni causati dal provvedimento illegittimo, quantificati nella misura di € 7.862,55 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data 26.05.2022, con il quale l' di NA ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1 professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto che la dott.ssa in quanto soggetto guarito dal Pt_1
Covid era esentato dalla vaccinazione e in ogni caso in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo che va tra i 6 e i 12 mesi, nel caso di specie sino al 17 febbraio 2023,
- conseguentemente condannare l' di NA a risarcire la dott.ssa dei Controparte_1 Pt_1 danni causati dal provvedimento illegittimo, quantificati nella misura di € 1.638,00 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- In via ancora subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data 26.05.2022, con il quale l' di NA ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1 professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo di 6 mesi, dalla guarigione (cfr. Consiglio di Stato Sent. n. 2923 del 28.03.2024 sez. III) - conseguentemente condannare l' Controparte_1
a risarcire la dott.ssa dei danni causati dal provvedimento illegittimo, quantificati
[...] Pt_1 nella misura di € 4054.90 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice anche in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare. pagina 5 di 9 - In via ulteriormente subordinata: qualora non venisse accolta la richiesta di cui sopra si chiede in ogni caso la tutela risarcitoria, chiedendo che, previo accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, venga condannata la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 7.862,55 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- Richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. - condannare l' , ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati alla dott.ssa lasciando alla Pt_1 valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno;
- In via istruttoria: si chiede ammettersi CTU contabile al fine di quantificare il danno economico subito dalla ricorrente per il mancato esercizio della professione, a seguito della sospensione dell'Ordine dei medici per il periodo indicato nel ricorso.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Non avendo l'attrice depositato la memoria contenente le conclusioni ex art.189 c.p.c., occorre necessariamente decidere sulle domande rassegnate nella prima memoria ex art.171 ter c.p.c., pur con le precisazioni che seguono.
1.2 Nell'ordinanza n.23430/2013, con cui è stato accolto il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Napoli Nord a seguito di dichiarazione d'incompetenza per valore da parte del giudice di Pace di Torre del Greco (in causa di risarcimento del danno alla salute promossa nei confronti di un ente pubblico territoriale), la Suprema Corte ha precisato che “la non sottoponibilità a stima economica del diritto e in particolare dei diritti della personalità, mancando peraltro un'apposita norma che detti un criterio al riguardo, comporta l'indeterminabilità del valore della domanda e, quindi, l'applicazione del principio residuale della competenza per valore del tribunale soltanto quando la domanda abbia ad oggetto l'accertamento del diritto come tale, a prescindere dalla richiesta di una somma di denaro;
qualora, invece, l'accertamento del diritto della personalità viene richiesto con una domanda volta ad ottenere il risarcimento per equivalente delle conseguenze della sua lesione, la domanda è riconducibile all'ambito dell'art. 14 cod. proc. civ. e ai criteri di stima ivi indicati (Cass. ord. 30 ottobre 2007, n. 22943). Ciò in quanto il nostro ordinamento, in relazione alle domande aventi ad oggetto somme di danaro in genere, attribuisce rilievo - non già alla natura della situazione giuridica oggetto della domanda — bensì alla stima economica che ha il petitum mediato, cioè la somma richiesta per la ragione giustificativa riferibile alla situazione giuridica. L'unico criterio di stima del valore è quello della somma indicata o, in difetto, presunta, corrispondente a quella che individua il massimo della competenza per valore del giudice adito (art. 14 cod. proc. civ.). Ne consegue che, quando viene domandata una somma di danaro in relazione alla lesione di un diritto della persona il valore della controversia si correla alla somma. Nella specie la lamentata lesione del diritto all'integrità personale è stata dedotta con la domanda di pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'equivalente monetario, che è stata espressamente contenuto entro il limite di valore di € 5.000,00 della competenza generale del Giudice di pace ai sensi del comma 1 dell'art. 7 cod. proc. civ..
1.3 La circostanza che il danno derivi da un atto illegittimo adottato dall' Controparte_1
nella qualità di organo sussidiario dello Stato (Ministero della Sanità-ASL), è stato
[...] valutato dal TAR Emilia-Romagna come inerente alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto risente della natura vincolata del potere amministrativo esercitato.
La decisione amministrativa richiama, a tal proposito, le Sezioni Unite n.28429/2022, laddove Pt_3 pagina 6 di 9 hanno affermato che amministrazione nella conformazione del diritto all'esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento - e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (D.L. n. 44 del 2021, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 76 del 2021), le quali (come innanzi illustrato: cfr. p.
2.1. che precede e al quale si rinvia integralmente) stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica Parte amministrazione - anzitutto la e, quindi, residualmente (per la comunicazione all'interessato della misura sospensiva) l'Ordine professionale (quale ente pubblico non economico, che agisce come organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale: cfr. Corte Cost., sent. n. 259 del 2019) - deve soltanto dare mera attuazione. È la legge che, nella specie, ha risolto, di per sè, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e -soprattutto - collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell'azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere Parte pubblico. La è tenuta unicamente ad accertare il compimento di una fattispecie legale specificamente regolata, ossia che - nei termini stabiliti dalle stesse disposizioni di legge - si sia determinato il "fatto" dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e darne, quindi, attestazione e comunicazione ("all'interessato,... e all'Ordine professionale")>>.
Prosegue il TAR osservando che “Anche là dove la legge consente l'esonero dall'obbligo vaccinale o il suo differimento non trova evidenza l'esercizio del potere autoritativo discrezionale, bensì - come rilevato dal pubblico ministero nelle proprie conclusioni scritte - una "mera discrezionalità tecnica necessaria per riscontrare se sussista o meno l'unica causa codificata di esonero dall'obbligo vaccinale
(id est l'accertato pericolo per la salute)", la cui certificazione, sollecitata dall'interessato, deve provenire, peraltro, non direttamente dalla medesima amministrazione agente, ma dal medico di medicina generale (e, nella formulazione novellata del D.L. n. 44 del 2021, art. 4, comma 2, anche dal medico vaccinatore)”.
Pertanto, la carenza di giurisdizione sulla controversia relativa alla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria dichiarata dal TAR "discende, in modo automatico" dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, configurato come "requisito essenziale" imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure.
1.4. Il mero riferimento al Giudice Ordinario indicato nel capo della pronuncia che impone alla parte ricorrente la riassunzione -nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11 del Codice del processo amministrativo- non comporta affatto che l'unico giudice competente sia il Tribunale.
Infatti, la citata disposizione prescrive soltanto che, nel declinare la giurisdizione, il giudice amministrativo indichi quale giudice ne sia munito, che nel caso di specie è individuato nel giudice ordinario;
appartengono, in linea generale, al giudice ordinario di primo grado il Giudice di Pace ed il
Tribunale, la cui competenza va individuata per materia e per valore.
Trattandosi di controversia avente per oggetto un fatto illecito, cioè contra legem, produttivo di pregiudizio patrimoniale, asseritamente commesso dall' ai danni di un sanitario, la Controparte_1 competenza va decisa sulla base del petitum diretto (risarcimento del pregiudizio patrimoniale), non essendo stata dedotta dalla (nel ricorso davanti al TAR e poi nell'atto di riassunzione, Pt_1 contenente pedissequa trascrizione del primo) altra lesione di carattere morale o non patrimoniale in genere, quale conseguenza ulteriore della sospensione dall'esercizio della professione. Tant'è che nella pagina 7 di 9 dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002 si indicava un importo netto di € 1638,00.
La modifica apportata nella prima memoria ex art.171 ter c.p.c., dopo il rilievo dell'incompetenza per valore sollevato dal convenuto, avrebbe dovuto comportare, secondo l'attrice, un aumento della quantificazione del danno, dagli iniziali € 1638,00 (o in via equitativa nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile) contenuto nell'atto di citazione, al maggior ammontare indicato nell'importo di € 7.862,55, fatta sempre salva la somma maggiore che dovesse essere determinata in via equitativa, utilizzando il criterio del triplo della pensione sociale.
Tuttavia, non può sostenersi che la lesione patita dalla Dott.ssa sia consistita nella limitazione Pt_1 della capacità lavorativa per poter far rientrare nel valore indeterminato la domanda, in quanto aspetto fattuale mai dedotto dalla medesima prima della memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c. (con conseguente mutatio libelli).
Anche la richiesta della somma maggiore che il giudice ritenesse di liquidare in via equitativa non comporta la considerazione del valore della domanda come indeterminato, a fronte di una specifica richiesta quantitativa già operata dall'attrice nell'atto introduttivo, atto nel quale nulla si allega in ordine al rapporto di lavoro intercorrente all'epoca dei fatti e che vede soltanto nelle produzioni documentali (dichiarazione dei redditi) un criterio indicativo per la determinazione del danno.
1.5. In ogni caso, va rilevato che la traslatio judicii che si realizza attraverso la riassunzione proposta dall'attrice consente alla parte di assicurarsi che la domanda giudiziaria proposta innanzi ad un giudice privo di giurisdizione conservi i suoi effetti sostanziali e processuali presso il giudice munito della giurisdizione.
Infatti, in caso di “riassunzione” davanti al giudice ordinario, si applicano le norme sulla competenza per valore in vigore al momento della notifica dell'atto davanti al giudice amministrativo, una volta rispettato il criterio di individuazione dell'organo di giustizia avente giurisdizione, pur non trattandosi dello stesso processo dinanzi ad altro giudice, ma di un distinto processo.
Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 2, legge n. 69 del 2009, nonché dell'art. 11 c.p.a., nei rapporti tra giurisdizioni diverse, non si verifica mai la "riassunzione" dello stesso processo dinanzi a un altro giudice, ma si ha sempre la "riproposizione della domanda" medesima in un distinto processo, sicché solo il giudicato implicito sulla giurisdizione può avere, a certe condizioni, efficacia
“panprocessuale” (in tal senso Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 27/07/2023, n.468).
La Suprema Corte ha tuttavia chiarito che: In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., assume rilievo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda, senza che rilevino i mutamenti successivi.(Nella specie, in relazione ad una controversia di pubblico impiego, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva declinato la propria competenza poiché aveva preso in considerazione la sede di lavoro in atto al momento della riassunzione, mutata in epoca anteriore alla declaratoria di difetto di giurisdizione, e non, invece, l'originario luogo di lavoro esistente al momento della proposizione del ricorso al TAR) (Cass. sez. VI 21.2.2013 n.4484).
L'art. 5 c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo ex art. 39 c.p.a., impone di fare applicazione della disciplina vigente al momento della introduzione del giudizio soltanto con riferimento alla giurisdizione ed alla competenza (c.d. perpetuatio iurisdictionis), dovendo il giudice applicare la pagina 8 di 9 disciplina legislativa sopravvenuta in tutti gli altri casi (e, pertanto, anche con riferimento alle condizioni dell'azione).
Pertanto, posto che al momento della proposizione della domanda innanzi a questo Tribunale successivamente alla sentenza di difetto di giurisdizione del T.A.R. Emilia-Romagna, il valore della causa (come quantificato da parte attrice) era di € 1.638,00, restano irrilevanti – ai fini della determinazione della competenza – tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni della quantificazione del danno operate da parte attrice successivamente all'eccezione di parte convenuta.
Infatti, a norma dell'art. 14 c.p.c., la determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche (Cass. sez. III 12.06.2024 n.16404).
Considerato dunque che il valore della controversia rientra nella competenza per valore del Giudice di
Pace ex art. 7 c.p.c. (sia nella versione attuale sia in quella vigente al momento della proposizione della domanda), la causa va quindi decisa in rito, dichiarando il difetto di competenza per valore del
Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace di NA.
Va conseguentemente assegnato il termine di cui all'art.50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio davanti a tale organo.
2. Le spese di lite
La strenua resistenza dell'attrice di fronte all'eccezione di incompetenza attraverso i vari stratagemmi utilizzati impone di ravvisarne la soccombenza, cui consegue la condanna al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta.
La liquidazione è operata sulla scorta delle tabelle di cui D.M. 147/2022 in relazione al valore della lite, pari ad € 1638,00; i compensi sono calcolati secondi i valori minimi per tutte le fasi del giudizio per complessivi € 1278,00 oltre accessori e spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale per essere competente il Giudice di Pace di NA;
Assegna il termine di legge per la riassunzione davanti al giudice competente;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1278,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
NA, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3178/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIOGGIA Parte_1 C.F._1
MARTINO, elettivamente domiciliato in VIALE PANZACCHI, 19 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. PIOGGIA MARTINO
ATTRICE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTOLI ALBERTO, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliato in VIA MAZZINI N.53/2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. SANTOLI ALBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Non è stata depositata memoria ex art.189, co.1 n.1, c.p.c.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di NA, disattesa ogni istanza, deduzione e conclusione avversa, In via preliminare e pregiudiziale:
- preso atto del valore della domanda proposta dalla Dott.ssa pari ad € 1.638,00, Parte_1 dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito trattandosi di causa che rientra nella competenza del Giudice di Pace;
In via principale:
- respingersi e rigettarsi ogni domanda azionata e formulata dalla Dott.ssa nei Parte_1 confronti dell' di NA in quanto Controparte_1 infondata, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Salvis iuribus.”
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione -notificata a mezzo PEC il 23.2.2024 ed iscritta a ruolo il 1.3.2024- la dott.ssa Parte_1
(medico chirurgo) ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_1 di NA (d'ora in poi anche solo o l'Ordine) per sentirlo condannare al
[...] CP_2 risarcimento dei danni patiti per effetto del provvedimento di sospensione notificatole in data
26.5.2022, previo accertamento della sua illegittimità, per mancata sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria COVID, in quanto soggetto guarito e come tale esente fino al 17.2.2023.
Parte attrice ha premesso:
- di aver proposto ricorso davanti al TAR Emilia-Romagna, notificato in data 22.07.2022, con cui chiedeva l'annullamento -previa sospensiva- del provvedimento emesso dall'ordine dei medici di
NA, in data 25-26.05.2022, con il quale “a seguito del decorso dei termini relativi al differimento dell'obbligo vaccinale per avvenuta contrazione dell'infezione da Covid-19, ha ripreso piena efficacia e vigenza ex lege il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione adottato a Suo carico in data 01.03.2022”;
- in fatto, veniva specificato che, in data 28.12.2021, l'Ordine professionale le aveva notificato un documento con cui la informava che, a seguito dell'atto di accertamento della mancata evasione dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. n. 44/2021 e delle conseguenti condizioni limitative dell'esercizio Parte professionale, non risultava pervenuto all'ordine alcun atto di revoca o rettifica da parte dell' né altre notizie circa l'assolvimento del ciclo vaccinale primario. Dunque, l'attrice veniva resa edotta che, Parte in caso di adempimento, avrebbe dovuto notificare l'evento all'ordine stesso, succeduto alla nel compito di gestione delle posizioni vaccinali.
- in data 7.2.2022 la contraeva Covid-19, da cui guariva 10 giorni dopo, il 17 febbraio;
Pt_1
- il 21.2.2022 presentava istanza di revoca del provvedimento di sospensione;
conseguentemente, in data 2.3.2022 l'Ordine le notificava la delibera di atto di accertamento dell'obbligo vaccinale, dichiarando la sospensione della stessa con annotazione nell'albo;
- in data 31.3.2022, l'Ordine di appartenenza revocava la sospensione della per intervenuta Pt_1 guarigione, disponendo la cessazione temporanea (90 gg) della sospensione adottata, in forza del D.L.
44/2021;
- in data 26.5.2022 la riceveva un provvedimento con il quale l'ordine, a seguito del decorso Pt_1 del termine relativo al differimento dell'obbligo vaccinale (90gg) faceva riprendere piena efficacia ex lege al provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione a suo carico adottato;
- contro tale provvedimento ella presentava istanza di revoca in autotutela il 13.6.2022, in cui eccepiva che il termine fosse da ravvisarsi in 12 mesi dalla guarigione, come previsto dalla circolare 21 luglio
2021 n. 32884.
Per tali motivi, chiedeva in via cautelare, in virtù dell'estrema necessità ed urgenza, la sospensione, inaudita altera parte, del provvedimento;
in via pregiudiziale, sollevava questione di legittimità costituzionale;
in via principale nel merito, domandava l'annullamento del provvedimento di sospensione dalla professione nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente. In vista dell'udienza, allegava inoltre recente giurisprudenza a sostegno della sussistenza del periculum in mora derivante dalla sospensione della retribuzione, la quale rappresentava la principale forma di sostentamento e di vita e la cui mancanza avrebbe determinato un pregiudizio grave ed irreparabile.
pagina 2 di 9 Il TAR adito, con ordinanza n.00491/2022, non accoglieva la domanda cautelare proposta;
tale provvedimento veniva impugnato davanti al Consiglio di Stato, il quale, con un primo provvedimento reso inaudita altera parte, richiamava i suoi precedenti, da cui si desumeva l'avvenuto ampliamento, con la sopra citata circolare, del termine per la vaccinazione a seguito della guarigione, mentre, a seguito dell'udienza cautelare, accertava e dichiarava la domanda cautelare improcedibile per difetto di interesse, senza pronunciarsi nel merito nè dichiarare la cessazione della materia del contendere;
dunque, la causa veniva proseguita nel merito davanti al TAR Emilia-Romagna anche ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, giudizio che si concludeva con la sentenza n. 704/2023 del
27.11.2023 che pronunciava il difetto di giurisdizione.
In diritto l'attrice faceva leva sui seguenti aspetti:
I) interesse della ricorrente alla riassunzione: la ricorrente evidenziava il suo interesse a veder dichiarata l'illegittimità del provvedimento di sospensione, poiché emesso per esenzione dall'obbligo vaccinale a seguito di guarigione, per soli 90 giorni, anziché fino a 12 mesi, come previsto dalla circolare 21.7.2021 n. 32884.
II) orientamento del Consiglio di Stato: rilevava che lo stesso Consiglio di Stato riconosceva l'applicazione della suddetta circolare in merito al periodo di esenzione per guarigione da Covid, come riportato nel decreto inaudita altera parte emesso a favore della in data 24.10.2022. Pt_1 concludeva, domandando, nel merito, la declaratoria d'illegittimità del provvedimento e il Pt_1 risarcimento del danno, quantificato €1.638,00, o, in via equitativa, nella misura maggiore che sarebbe stata dimostrata a seguito della consulenza contabile, oltre ad interessi e rivalutazione monitoria;
in via istruttoria, chiedeva ammettersi consulenza tecnica contabile per determinare il pregiudizio economico patito per effetto del mancato esercizio della professione, allegando a tal fine le dichiarazioni dei redditi anni 2020, 2021 e 2022.
L di NA si costituiva con comparsa Controparte_3 depositata il 18.4.2024.
In via pregiudiziale di rito, eccepiva l'incompetenza per valore del giudice adito, in forza del disposto dell'art. 7 c.p.c., trattandosi di controversia avente ad oggetto il risarcimento di un danno quantificato in € 1638,00, rientrante nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace.
Nel merito, rilevava l'infondatezza ed inconsistenza delle argomentazioni e istanze di parte attrice: quanto all'infondatezza, il convenuto richiamava l'ordinanza del TAR con cui veniva respinta la domanda cautelare proposta dalla affermando che il provvedimento di sospensione gravato Pt_1 risultava immune da vizi di legittimità, stante la congruità del termine di 90gg di durata della cessazione temporanea del precedente provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico della ricorrente, adottato dall'ordine, per accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale. Sottolineava dunque che il TAR avesse già statuito sulla questione, ritenendo congruo il termine di 3 mesi dalla guarigione dal Covid, quale durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di medico della ricorrente.
In merito alle allegazioni attoree circa il differente periodo massimo di 12 mesi, come da circolare richiamata, in luogo dei 3 mesi previsti dal DL 44/2021, l'ordine evidenziava che la circolare richiamata dall'attrice prescindeva del tutto dalla speciale normativa di cui all'art. 4 del DL 44/2021, avendo come riferimento una vaccinazione non obbligatoria, se non con riferimento all'accesso dei cittadini ad una serie di attività regolate dal c.d. green pass.
pagina 3 di 9 Le previsioni della circolare, dunque, andavano interpretate alla luce del contenuto del DL 44/2021, che stabiliva l'obbligatorietà vaccinale a carico del personale sanitario;
a tal proposito, veniva allegata l'ordinanza n. 28429/2022 della Suprema Corte, in cui si statuiva che l'ordine professionale, in qualità di organo sussidiario dello Stato, deputato a tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, dovesse soltanto dare mera attuazione alla sospensione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni di legge, dunque soggetto ad attività vincolata e privo di qualsivoglia potere autoritativo o discrezionale.
Veniva affrontata altresì la questione della non debenza in capo al sanitario, nel periodo di sospensione, della retribuzione o di altro compenso, sulla scorta della sentenza n. 15/2023 della Consulta, in cui veniva statuito che, in caso di inadempimento dell'obbligo di vaccinazione, elevato a requisito obbligatorio per l'esercizio della professione medica, obbligo al quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 18 Dlgs. 81/2008, era legittima la non erogazione, al lavoratore sospeso, neppure dell'assegno alimentare, considerato che trattavasi di libera scelta del lavoratore.
Veniva dunque sostenuto che la pretesa di ristoro dei danni richiesti fosse priva di substrato motivazionale e probatorio, in virtù del carattere di requisito essenziale della vaccinazione per l'esercizio delle professioni sanitarie, come da disposto normativo e da giurisprudenza della Consulta.
Si opponeva, inoltre, alla richiesta di CTU contabile, poiché esplorativa.
Concludeva per la declaratoria di incompetenza per valore ed il rigetto della domanda attorea.
Depositate le memorie ex art.171 ter c.p.c., alla prima udienza del 27.6.2024 le parti si riportavano alle suddette;
la causa veniva istruita soltanto documentalmente e, concessi i termini ex art.189 c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8.5.2025.
1. Incompetenza per valore
1.1 L'eccezione è fondata.
Si riportano le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
-in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data 26.05.2022, con il quale l' di NA ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1 professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto che la dott.ssa in quanto soggetto guarito dal Pt_1
Covid è esente dalla campagna vaccinale e in ogni caso in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo che va tra i 6 e i 12 mesi, nel caso di specie sino al 17 febbraio 2023, - conseguentemente condannare l' Controparte_1 di NA a risarcire la dott.ssa dei danni causati dal provvedimento illegittimo, quantificati Pt_1 nella misura di Euro € 1.638,00 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- in via subordinata: qualora non venisse accolta la richiesta di cui sopra si chiede in ogni caso la tutela risarcitoria, chiedendo che, previo accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, venga condannata la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di Euro € 1.638,00
o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo
pagina 4 di 9 Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- In via istruttoria: si chiede ammettersi CTU contabile al fine di quantificare il danno economico subito dalla ricorrente per il mancato esercizio della professione, a seguito della sospensione dell'Ordine dei medici per il periodo indicato nel ricorso.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'attrice precisava come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
-in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data 26.05.2022, con il quale l' di NA ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1 professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto che la dott.ssa in quanto soggetto guarito dal Pt_1
Covid era esentato dalla vaccinazione e in ogni caso in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo che va tra i 6 e i 12 mesi, nel caso di specie sino al 17 febbraio 2023,
- conseguentemente condannare l' a risarcire la dott.ssa dei Controparte_1 Pt_1 danni causati dal provvedimento illegittimo, quantificati nella misura di € 7.862,55 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- In via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data 26.05.2022, con il quale l' di NA ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1 professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto che la dott.ssa in quanto soggetto guarito dal Pt_1
Covid era esentato dalla vaccinazione e in ogni caso in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo che va tra i 6 e i 12 mesi, nel caso di specie sino al 17 febbraio 2023,
- conseguentemente condannare l' di NA a risarcire la dott.ssa dei Controparte_1 Pt_1 danni causati dal provvedimento illegittimo, quantificati nella misura di € 1.638,00 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- In via ancora subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento notificato in data 26.05.2022, con il quale l' di NA ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della Controparte_1 professione, nonché annullare ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente per tutte le ragioni dedotte in narrativa, in virtù del fatto, che in quanto soggetto guarito dal Covid, la vaccinazione poteva essere effettuata in un periodo di tempo di 6 mesi, dalla guarigione (cfr. Consiglio di Stato Sent. n. 2923 del 28.03.2024 sez. III) - conseguentemente condannare l' Controparte_1
a risarcire la dott.ssa dei danni causati dal provvedimento illegittimo, quantificati
[...] Pt_1 nella misura di € 4054.90 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice anche in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare. pagina 5 di 9 - In via ulteriormente subordinata: qualora non venisse accolta la richiesta di cui sopra si chiede in ogni caso la tutela risarcitoria, chiedendo che, previo accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato, venga condannata la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 7.862,55 o come ritenuto dall'Ill.mo Giudice in via equitativa, o nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese che questo Ill.mo Giudice adito ritenga congruo liquidare.
- Richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. - condannare l' , ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati alla dott.ssa lasciando alla Pt_1 valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno;
- In via istruttoria: si chiede ammettersi CTU contabile al fine di quantificare il danno economico subito dalla ricorrente per il mancato esercizio della professione, a seguito della sospensione dell'Ordine dei medici per il periodo indicato nel ricorso.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Non avendo l'attrice depositato la memoria contenente le conclusioni ex art.189 c.p.c., occorre necessariamente decidere sulle domande rassegnate nella prima memoria ex art.171 ter c.p.c., pur con le precisazioni che seguono.
1.2 Nell'ordinanza n.23430/2013, con cui è stato accolto il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Napoli Nord a seguito di dichiarazione d'incompetenza per valore da parte del giudice di Pace di Torre del Greco (in causa di risarcimento del danno alla salute promossa nei confronti di un ente pubblico territoriale), la Suprema Corte ha precisato che “la non sottoponibilità a stima economica del diritto e in particolare dei diritti della personalità, mancando peraltro un'apposita norma che detti un criterio al riguardo, comporta l'indeterminabilità del valore della domanda e, quindi, l'applicazione del principio residuale della competenza per valore del tribunale soltanto quando la domanda abbia ad oggetto l'accertamento del diritto come tale, a prescindere dalla richiesta di una somma di denaro;
qualora, invece, l'accertamento del diritto della personalità viene richiesto con una domanda volta ad ottenere il risarcimento per equivalente delle conseguenze della sua lesione, la domanda è riconducibile all'ambito dell'art. 14 cod. proc. civ. e ai criteri di stima ivi indicati (Cass. ord. 30 ottobre 2007, n. 22943). Ciò in quanto il nostro ordinamento, in relazione alle domande aventi ad oggetto somme di danaro in genere, attribuisce rilievo - non già alla natura della situazione giuridica oggetto della domanda — bensì alla stima economica che ha il petitum mediato, cioè la somma richiesta per la ragione giustificativa riferibile alla situazione giuridica. L'unico criterio di stima del valore è quello della somma indicata o, in difetto, presunta, corrispondente a quella che individua il massimo della competenza per valore del giudice adito (art. 14 cod. proc. civ.). Ne consegue che, quando viene domandata una somma di danaro in relazione alla lesione di un diritto della persona il valore della controversia si correla alla somma. Nella specie la lamentata lesione del diritto all'integrità personale è stata dedotta con la domanda di pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'equivalente monetario, che è stata espressamente contenuto entro il limite di valore di € 5.000,00 della competenza generale del Giudice di pace ai sensi del comma 1 dell'art. 7 cod. proc. civ..
1.3 La circostanza che il danno derivi da un atto illegittimo adottato dall' Controparte_1
nella qualità di organo sussidiario dello Stato (Ministero della Sanità-ASL), è stato
[...] valutato dal TAR Emilia-Romagna come inerente alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto risente della natura vincolata del potere amministrativo esercitato.
La decisione amministrativa richiama, a tal proposito, le Sezioni Unite n.28429/2022, laddove Pt_3 pagina 6 di 9 hanno affermato che amministrazione nella conformazione del diritto all'esercizio della professione sanitaria, il cui svolgimento - e, dunque, il suo pieno dispiegarsi come posizione soggettiva piena e immediatamente tutelabile - viene sospeso temporaneamente in ipotesi di inadempimento dell'obbligo vaccinale in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa (D.L. n. 44 del 2021, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 76 del 2021), le quali (come innanzi illustrato: cfr. p.
2.1. che precede e al quale si rinvia integralmente) stabiliscono una scansione procedimentale alla quale la stessa pubblica Parte amministrazione - anzitutto la e, quindi, residualmente (per la comunicazione all'interessato della misura sospensiva) l'Ordine professionale (quale ente pubblico non economico, che agisce come organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale: cfr. Corte Cost., sent. n. 259 del 2019) - deve soltanto dare mera attuazione. È la legge che, nella specie, ha risolto, di per sè, il conflitto tra gli interessi in gioco, di eminente rilievo costituzionale, dando prevalenza al diritto alla salute (individuale e -soprattutto - collettiva) rispetto a quello al lavoro e, al tempo stesso, dettato termini, modalità ed effetti dell'azione amministrativa, la quale deve esercitarsi, quindi, su un binario che non consente scelte discrezionali espressione del potere Parte pubblico. La è tenuta unicamente ad accertare il compimento di una fattispecie legale specificamente regolata, ossia che - nei termini stabiliti dalle stesse disposizioni di legge - si sia determinato il "fatto" dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e darne, quindi, attestazione e comunicazione ("all'interessato,... e all'Ordine professionale")>>.
Prosegue il TAR osservando che “Anche là dove la legge consente l'esonero dall'obbligo vaccinale o il suo differimento non trova evidenza l'esercizio del potere autoritativo discrezionale, bensì - come rilevato dal pubblico ministero nelle proprie conclusioni scritte - una "mera discrezionalità tecnica necessaria per riscontrare se sussista o meno l'unica causa codificata di esonero dall'obbligo vaccinale
(id est l'accertato pericolo per la salute)", la cui certificazione, sollecitata dall'interessato, deve provenire, peraltro, non direttamente dalla medesima amministrazione agente, ma dal medico di medicina generale (e, nella formulazione novellata del D.L. n. 44 del 2021, art. 4, comma 2, anche dal medico vaccinatore)”.
Pertanto, la carenza di giurisdizione sulla controversia relativa alla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria dichiarata dal TAR "discende, in modo automatico" dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, configurato come "requisito essenziale" imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure.
1.4. Il mero riferimento al Giudice Ordinario indicato nel capo della pronuncia che impone alla parte ricorrente la riassunzione -nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11 del Codice del processo amministrativo- non comporta affatto che l'unico giudice competente sia il Tribunale.
Infatti, la citata disposizione prescrive soltanto che, nel declinare la giurisdizione, il giudice amministrativo indichi quale giudice ne sia munito, che nel caso di specie è individuato nel giudice ordinario;
appartengono, in linea generale, al giudice ordinario di primo grado il Giudice di Pace ed il
Tribunale, la cui competenza va individuata per materia e per valore.
Trattandosi di controversia avente per oggetto un fatto illecito, cioè contra legem, produttivo di pregiudizio patrimoniale, asseritamente commesso dall' ai danni di un sanitario, la Controparte_1 competenza va decisa sulla base del petitum diretto (risarcimento del pregiudizio patrimoniale), non essendo stata dedotta dalla (nel ricorso davanti al TAR e poi nell'atto di riassunzione, Pt_1 contenente pedissequa trascrizione del primo) altra lesione di carattere morale o non patrimoniale in genere, quale conseguenza ulteriore della sospensione dall'esercizio della professione. Tant'è che nella pagina 7 di 9 dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002 si indicava un importo netto di € 1638,00.
La modifica apportata nella prima memoria ex art.171 ter c.p.c., dopo il rilievo dell'incompetenza per valore sollevato dal convenuto, avrebbe dovuto comportare, secondo l'attrice, un aumento della quantificazione del danno, dagli iniziali € 1638,00 (o in via equitativa nella misura maggiore che sarà dimostrata a seguito della CTU contabile) contenuto nell'atto di citazione, al maggior ammontare indicato nell'importo di € 7.862,55, fatta sempre salva la somma maggiore che dovesse essere determinata in via equitativa, utilizzando il criterio del triplo della pensione sociale.
Tuttavia, non può sostenersi che la lesione patita dalla Dott.ssa sia consistita nella limitazione Pt_1 della capacità lavorativa per poter far rientrare nel valore indeterminato la domanda, in quanto aspetto fattuale mai dedotto dalla medesima prima della memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c. (con conseguente mutatio libelli).
Anche la richiesta della somma maggiore che il giudice ritenesse di liquidare in via equitativa non comporta la considerazione del valore della domanda come indeterminato, a fronte di una specifica richiesta quantitativa già operata dall'attrice nell'atto introduttivo, atto nel quale nulla si allega in ordine al rapporto di lavoro intercorrente all'epoca dei fatti e che vede soltanto nelle produzioni documentali (dichiarazione dei redditi) un criterio indicativo per la determinazione del danno.
1.5. In ogni caso, va rilevato che la traslatio judicii che si realizza attraverso la riassunzione proposta dall'attrice consente alla parte di assicurarsi che la domanda giudiziaria proposta innanzi ad un giudice privo di giurisdizione conservi i suoi effetti sostanziali e processuali presso il giudice munito della giurisdizione.
Infatti, in caso di “riassunzione” davanti al giudice ordinario, si applicano le norme sulla competenza per valore in vigore al momento della notifica dell'atto davanti al giudice amministrativo, una volta rispettato il criterio di individuazione dell'organo di giustizia avente giurisdizione, pur non trattandosi dello stesso processo dinanzi ad altro giudice, ma di un distinto processo.
Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 2, legge n. 69 del 2009, nonché dell'art. 11 c.p.a., nei rapporti tra giurisdizioni diverse, non si verifica mai la "riassunzione" dello stesso processo dinanzi a un altro giudice, ma si ha sempre la "riproposizione della domanda" medesima in un distinto processo, sicché solo il giudicato implicito sulla giurisdizione può avere, a certe condizioni, efficacia
“panprocessuale” (in tal senso Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 27/07/2023, n.468).
La Suprema Corte ha tuttavia chiarito che: In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, il processo, tempestivamente riassunto innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è nuovo ma costituisce, per effetto della "translatio judicii", la naturale prosecuzione dell'unico giudizio.
Ne consegue che, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ., assume rilievo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente, la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione dell'originaria domanda, senza che rilevino i mutamenti successivi.(Nella specie, in relazione ad una controversia di pubblico impiego, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva declinato la propria competenza poiché aveva preso in considerazione la sede di lavoro in atto al momento della riassunzione, mutata in epoca anteriore alla declaratoria di difetto di giurisdizione, e non, invece, l'originario luogo di lavoro esistente al momento della proposizione del ricorso al TAR) (Cass. sez. VI 21.2.2013 n.4484).
L'art. 5 c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo ex art. 39 c.p.a., impone di fare applicazione della disciplina vigente al momento della introduzione del giudizio soltanto con riferimento alla giurisdizione ed alla competenza (c.d. perpetuatio iurisdictionis), dovendo il giudice applicare la pagina 8 di 9 disciplina legislativa sopravvenuta in tutti gli altri casi (e, pertanto, anche con riferimento alle condizioni dell'azione).
Pertanto, posto che al momento della proposizione della domanda innanzi a questo Tribunale successivamente alla sentenza di difetto di giurisdizione del T.A.R. Emilia-Romagna, il valore della causa (come quantificato da parte attrice) era di € 1.638,00, restano irrilevanti – ai fini della determinazione della competenza – tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni della quantificazione del danno operate da parte attrice successivamente all'eccezione di parte convenuta.
Infatti, a norma dell'art. 14 c.p.c., la determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche (Cass. sez. III 12.06.2024 n.16404).
Considerato dunque che il valore della controversia rientra nella competenza per valore del Giudice di
Pace ex art. 7 c.p.c. (sia nella versione attuale sia in quella vigente al momento della proposizione della domanda), la causa va quindi decisa in rito, dichiarando il difetto di competenza per valore del
Tribunale, per essere competente il Giudice di Pace di NA.
Va conseguentemente assegnato il termine di cui all'art.50 c.p.c. per la riassunzione del giudizio davanti a tale organo.
2. Le spese di lite
La strenua resistenza dell'attrice di fronte all'eccezione di incompetenza attraverso i vari stratagemmi utilizzati impone di ravvisarne la soccombenza, cui consegue la condanna al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta.
La liquidazione è operata sulla scorta delle tabelle di cui D.M. 147/2022 in relazione al valore della lite, pari ad € 1638,00; i compensi sono calcolati secondi i valori minimi per tutte le fasi del giudizio per complessivi € 1278,00 oltre accessori e spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale per essere competente il Giudice di Pace di NA;
Assegna il termine di legge per la riassunzione davanti al giudice competente;
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1278,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
NA, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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