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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3016/2022
Il giorno 16/01/2025, nella causa iscritta al n RG 3016 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3016/2022 promossa da:
), in persona del procuratore generale per l'Italia Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, con l'avv. RAFFAELA Parte_2
ROSSI GIRONDA ( ) e l'avv. GUIDO ROSSI GIRONDA, dai quali C.F._1 rappresentato e difeso giusta a margine del ricorso in opposizione
RICORRENTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Castro Pretorio n. 118, con l'avv. DI GIUGNO MARCO ( e l'avv. PAPI REA ELEONORA, dai quali C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 15.09.2022, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 821/2022, notificata in data 3.8.2022, con cui l CP_2 CP_1
2 di 8 per l' ) le ha ingiunto il pagamento della somma di € 8.635,00 per l'inosservanza di cui Controparte_1 all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, del medesimo Decreto, in quanto “in data
21.03.2022 la Compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo BA 550 proveniente da Parte_1
Londra Heathrow inviava erroneamente i dati relativi al passeggero Parte_3 nata il [...] di nazionalità italiana comunicando il numero del documento (passaporto
[...] ordinario) “ con scadenza 22.07.2019. Al suo arrivo il passeggero Numero_1 Parte_3
mostrava ai controlli documentali il documento (passaporto ordinario n. con
[...] Numero_2 scadenza 08.01.2029, documento chiaramente differente da quello comunicato dalla Compagnia British Airway”.
A sostegno dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: 1) mancata audizione dell'interessato in sede amministrativa;
2) distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera la quale non effettuava alcuna verifica sulla rispondenza dei dati dei passeggeri sopraggiunti da un volo di con quelli PNR/API inviati elettronicamente Parte_1 dalla Compagnia Aerea alla predetta banca dati ex decreto Legislativo n 53/18; 3) omessa indicazione nel verbale di contestazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata accertata l'infrazione, nonché dei motivi della mancata contestazione immediata della stessa;
4) insussistenza dell'illecito amministrativo sanzionato dal d. lgs. n. 53/2018 a fronte dell'irrilevanza della discrepanza dei documenti di identità del passeggero;
5) inesistenza del verbale di accertamento, in quanto irritualmente notificato a mezzo Pec al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nonché elevato nei confronti di una persona giuridica invece che al trasgressore;
6) violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento al quantum della sanzione irrogata.
Si è costituito l' contestando puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni e CP_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. L'opposizione non è fondata per i seguenti motivi.
Per quanto attiene al primo motivo di opposizione, è sufficiente richiamare il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr. Cass. S.U.
n. 1786/2010; Cass. civ. Ord. n. 21146/2019).
Pertanto, è priva di fondamento l'eccezione relativa alla nullità dell'ingiunzione opposta per
3 di 8 mancata audizione personale dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ex art. 18 della L. 689/1981.
3. Con il secondo motivo di opposizione, parte ricorrente ha contestato il distorto e antigiuridico utilizzo della normativa prevista dal d. lgs. n. 53/2018 sulla scorta di una pluralità di rilievi, che tuttavia risultano infondati.
Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 53/2018 “5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”.
Dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco, in modo da assicurarne l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera.
Deve, inoltre, osservarsi che secondo l'art. 6 comma 11 del d.lgs. n. 150/2011: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa.
L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I,
26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
Nel caso di specie, la violazione contestata all'opponente riguarda l'erronea indicazione, in relazione al volo BA 550 proveniente da Londra, del documento della passeggera
[...]
di nazionalità italiana, laddove la stessa veniva riportato Parte_3 in lista passeggeri con il passaporto n. scaduto il 22.07.2019, e pertanto differente da Numero_1 quello esibito successivamente ai controlli di frontiera e avente n. con scadenza Numero_2
4 di 8 08.01.2029, dovendosi peraltro ritenere che la passeggera abbia senz'altro utilizzato in fase di imbarco il passaporto poi esibito all'arrivo alla frontiera, atteso che il documento indicato dalla compagnia aerea risultava scaduto e dunque inutilizzabile alla data di trasmissione dei dati PNR/API.
Tale discrasia integra senz'altro la fattispecie prevista dall'art. 5 del D. lgs. n. 53/2018 in quanto la compagnia aerea ha omesso il controllo e l'aggiornamento dei dati del passeggero con quelli del passaporto esibito al momento dell'imbarco.
In tale contesto, non occorre neppure indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, atteso che la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri, anche allo scopo di prevenire eventuali atti di terrorismo, non potendo di contro ritenersi che l'interesse tutelato dalla norma sia violato solo allorquando consti in concreto nella totale omissione ovvero incompleta trasmissione dei dati richiesti.
Inoltre, la cancellazione dei dati personali dei passeggeri entro 24 ore dall'arrivo, in adempimento dell'obbligo risultante dalle norme, non può aver compromesso il diritto di difesa, atteso che la verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema informatico non è impedita dopo la cancellazione dei dati trasmessi, malfunzionamento che non è stato neppure dedotto dal vettore che, al contrario, ha confermato la comunicazione del passaporto numero “ nonostante lo Numero_1 stesso risultasse già scaduto.
4. Prive di fondamento sono altresì le contestazioni in ordine all'omessa specificazione dei motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione nonché in ordine alla mancata indicazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata commessa la violazione.
In primo luogo, deve richiamarsi il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (cfr. Cass. civ. sez. II, 12/12/2023, n. 36640).
L'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 prevede infatti che, qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, è necessario che gli estremi della violazione vengano notificati agli interessati entro i termini ivi specificamente indicati.
Nel caso di specie, dal verbale di accertamento n. 71/2022, notificato in data 28.3.2022 a fronte di una condotta integrata in data 21.3.2022 e dunque entro il termine assegnato dalla legge,
5 di 8 emergono i motivi alla base della non contestazione immediata dell'infrazione, costituiti dalla non individuazione del trasgressore e l'assenza o difficile reperibilità del responsabile legale della compagnia aerea.
L'accertamento, peraltro, si fonda per sua natura su una verifica documentale dei dati trasmessi dalla compagnia, in assenza di esponenti della compagnia medesima;
quindi, ricorre un'ipotesi di impossibilità nella quale, per espressa previsione della norma appena citata, la contestazione immediata non è richiesta.
Inoltre, il predetto verbale specifica le circostanze cui si riferisce la violazione contestata, individuando tanto la data in cui il ricorrente ha trasmesso i dati PNR/API errati (21.3.2022) quanto il numero identificativo del volo e la relativa tratta aerea (“volo BA0550 proveniente da Londra
Heathrow”).
5. Con riferimento all'asserita inesistenza della notifica tramite posta elettronica certificata del verbale presupposto, è sufficiente richiamare il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui “nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.” (da ultimo cfr. Cass. civ. sez. I, 21/05/2024, n. 14063).
Ciò posto, nel caso di specie, la consegna telematica del verbale da parte della Polizia di frontiera all'indirizzo di posta elettronica certifica di ha prodotto il risultato della Parte_1 conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale, atteso che la compagnia aerea ha potuto pienamente esercitare il suo diritto di difesa mediante il deposito di scritti difensivi.
Ne consegue che la notifica del verbale di accertamento tramite Pec non può considerarsi inesistente e, comunque, l'eventuale irregolarità nella modalità di notificazione deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo.
6. Parimenti priva di fondamento è la doglianza inerente all'esatta individuazione del destinatario della sanzione amministrativa.
Al riguardo, si evidenzia che il combinato disposto degli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 53/2018 individua, quale destinatario della sanzione in caso di inottemperanza all'obbligo di trasmissione dei dati PNR/API esclusivamente il vettore aereo.
Pertanto, l'autorità incaricata dei controlli di polizia ha correttamente identificato nella British
Airlines il destinatario del verbale di accertamento.
7. Infine, anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato non sussistendo i presupposti per
6 di 8 ridurre la sanzione irrogata.
Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresì, al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo”.
La previsione della norma è integrata tanto dall'invio difforme dei dati richiesti quanto dall'erroneo invio degli stessi, tra i quali rientra l'ipotesi di indicazione difforme del numero di passaporto, come nel caso di specie.
Come detto, la perfetta corrispondenza tra i dati tramessi e quelli accertati risulta infatti fondamentale per il corretto controllo dei flussi migratori, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi determinando, ogni disallineamento, il fallimento di ogni ricerca o, quantomeno, un rallentamento non compatibile con le finalità della norma.
La violazione posta in essere costituisce, infatti, presidio di un sistema articolato di controlli preventivi finalizzati alla protezione della collettività da gravi attentati all'incolumità individuale e alla stessa sicurezza nazionale.
Pertanto, nel caso di specie la sanzione irrogata, pari ad € 8.635,00, non appare sproporzionata tenuto conto del disvalore oggettivo e soggettivo della condotta posta in essere nonché dell'ampia cornice edittale prevista per la violazione posta in essere dal vettore (da € 5.000,00
a € 100.000,00).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato stante l'infondatezza dei motivi di doglianza.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 821/2022 emessa da CP_2
7 di 8 - condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida Parte_1 CP_2 in € 2.547,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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