Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato STEFANIA Parte_1 C.F._1
RAPAIOLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Coppino
n. 433, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GIOVANNA DI Parte_2 C.F._2
CASOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Boscoreale (NA), via
Panoramica n. 42, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione. Per l'effetto di quanto sopra, le Per_ decisioni più importanti nell'interesse di e , relative all'educazione, alla formazione Per_1 scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Per_ 2. Disporre che e abbiano residenza anagrafica e dimora permanente presso la Per_1 madre, attualmente in Massarosa (LU), via Primavera n. 63.
1
3. Disporre che il padre, al fine di non far perdere giorni di scuola ai minori, salirà in Toscana ogni mese per 3/4 giorni consecutivi, a seconda delle possibilità lavorative, da concordare almeno con due settimane di anticipo, ospitato presso l'abitazione della madre. In queste occasioni il padre, pur dimorando presso l'abitazione della SI.ra , dovrà occuparsi dei figli in via prevalente ed Pt_1 esclusiva e a tal fine munirsi di automobile, unico mezzo idoneo a poter loro permettere tutte le attività che quotidianamente svolgono con la madre.
Nei mesi in cui ci sarà la possibilità di scendere a casa del padre, senza perdere giorni di lezione, i minori resteranno con il genitore almeno per 4 giorni consecutivi. Dalla fine della scuola, nei mesi di giugno e luglio il padre potrà tenere con sé i minori presso la propria abitazione per 7 giorni consecutivi e per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, il tutto da concordare entro la prima settimana del mese di maggio di ogni anno.
In considerazione della diversa età dei minori e degli impegni crescenti soprattutto per il maggiore i genitori si danno atto che i figli potranno trascorrere con il padre anche momenti diversi Per_1 rispetto a quanto previsto, previo accordo tra gli stessi e sempre nel rispetto delle diverse esigenze dei figli.
In queste occasioni il padre, di norma, andrà a prendere i minori alla stazione ferroviaria di Firenze
Santa Maria Novella dove saranno accompagnati dalla madre, così come per il ritorno.
Le spese per il viaggio di andata e ritorno del sig. saranno sempre a suo esclusivo carico (per Pt_2 le spese dei minori punto 6). Per_ 4. Per quanto concerne le festività, e resteranno una settimana per Natale e una Per_1 settimana per Capodanno alternativamente con entrambi i genitori.
Quanto alle vacanze Pasquali, a causa del numero ridotto di giorni e la distanza tra i coniugi, i genitori concorderanno di anno in anno la migliore organizzazione comunque nell'interesse dei minori.
5. Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli versando a favore del genitore Pt_2 collocatario, mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro
600,00, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio 2025.
Dare atto che gli ex coniugi concordano che nell'eventualità l'indice superi la soglia del 4%,
l'adeguamento sarà comunque calcolato al 4%.
Dare atto che la SI.ra rinuncia all'adeguamento ISTAT degli anni precedenti. Pt_1
6. Disporre l'intero ammontare dell'assegno unico a favore del genitore collocatario che lo utilizzerà per tutte le spese straordinarie, da concordare e non (come da protocollo che si precisa di seguito) e sempre nel rispetto di quanto previsto al punto n. 1 sull'obbligo reciproco di informazione. Qualora ci sia un'eccedenza la madre provvederà ad accantonare le somme, diversamente il padre dovrà rimborsare il 50% delle spese che superino l'assegno unico e gli eventuali accantonamenti. La SI.ra
, al fine di rendere chiara e trasparente la gestione delle spese straordinarie e dell'assegno Pt_1 unico, si fornirà di una nuova carta che avrà come unica entrata l'assegno unico e come uniche uscite le spese straordinarie. In virtù di questa soluzione concordata, la fornirà le credenziali di Pt_1 accesso alla carta al SI. Quest'ultimo controllerà ogni mese gli estratti conto della carta e Pt_2 avrà diritto ad avere le ricevute o le giustificazioni di quelle voci che dalla carta non risultino con chiarezza perché generiche. La SI.ra sarà tenuta a fornirle solo per il mese di cui la verifica è Pt_1 in corso e non anche per i mesi precedenti che si danno per approvati qualora non contestati.
Per spese straordinarie sono da intendersi quelle disciplinate nel Protocollo sottoscritto in data
7.10.2020 e qui sinteticamente riportato: “A) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo
2 accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
-trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); -tickets e spese farmaceutiche;
-tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
-gite scolastiche didattiche;
-spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
-spese per progetti curriculari scolastici;
-spese per tempo prolungato o dopo scuola;
-spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
-spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
-bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
-spese per regali dei compagni di scuola. B) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); -ripetizioni; -stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); -spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; -scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
-viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
-attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); -attività ludico-ricreative
(centri estivi); -cellulare; -spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
-conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
-spese per Comunione, CR (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.)”.
I genitori stabiliscono che rientreranno tra le spese straordinarie da coprire con l'assegno unico i biglietti del treno per gli spostamenti da e per l'abitazione del padre».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Trecase (NA) il 19/4/2008, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
13/8/2008) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di
3 essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
in Trecase (NA) in data 19/4/2008, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Trecase (NA) all'Atto Numero 3, Parte I, dell'Anno 2008;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Trecase (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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