TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 38725/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 38725/2023 R.G. il 6.11.2023, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 26.10.2023, promossa da:
, C.F.: , titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale, P.I. , con sede in TO (CH), via Luci 1, di seguito, per brevità: P.IVA_1
“ , Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi DEL CASALE del foro di TO e con lo stesso elettivamente domiciliato in TO (CH), via Marco Polo 22, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione in opposizione;
-Attore opponente- contro
.F. , corrente in Milano, via Edmondo De Amicis n. 53, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ ”, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ferruccio PAPI ROSSI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via San Damiano 4, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
-Convenuta opposta-
* * * Udienza di trattenimento della causa in decisione: 5.12.2024.
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili.
* * * CONCLUSIONI per parte Attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis:
pagina 1 di 12 1) Nel merito: Dichiarare ammissibile e fondata l'opposizione per le ragioni tutte sopra esposte in atti tanto in fatto quanto in diritto, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 11391/2023 del Tribunale di Milano emesso in favore della nell'ambito del CP_1 procedimento n. 24301/23 R.G. Tribunale di Milano, inammissibile, improcedibile, improponibile, nullo oltre che erroneo ed infondato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto alla per difetto di prova del CP_1 credito, per difetto di prova della consegna del materiale e per tutte le causali di cui alla presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo esposto;
3) Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla per le spese di CP_1 procedura della fase monitoria;
4) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese CP_1 di lite, come da separata nota spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
* * * CONCLUSIONI per parte Convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni in fatto ed in diritto contenute in atti, a costituire parte integrante delle presenti conclusioni, anche per quanto non ritrascritto, previa ogni declaratoria del caso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche nuova, sulla quale si dichiara sin da ora di non accettare il contradditorio, accogliere tutte le domande formulate e, comunque, così giudicare: Nel merito, in ogni caso: rigettare l'opposizione avversaria giacché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 11391/2023, per tutto quanto esposto;
In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze formulate in atti e non ammesse. In particolare, formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. CP_1 chiedendo la comparazione delle firme contestate con quella apposta sulla procura alle liti e sulla ricevuta di invio delle raccomandate contenenti gli assegni (doc. 7) e si richiede la redazione di una scrittura di comparazione ai sensi dell'art. 219 c.p.c. e/o una perizia calligrafica volta ad accertare la paternità delle firme apposte sugli assegni protestati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”
FATTO E DIRITTO 1. Verifica di ufficio della tempestività dell'opposizione. Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue:
- a seguito di conforme ricorso di , il Tribunale di Milano ha emesso il CP_1
28.06.2023 a carico di il decreto ingiuntivo telematico n. 11391, Parte_1 pubblicato il 3.07.2023, notificato da a il 21.09.2023 tramite Ufficiale CP_1 Pt_1
Giudiziario;
pagina 2 di 12 - ha, a sua volta, notificato via PEC a l'atto di citazione in Pt_1 CP_1 opposizione avverso detto decreto il 26.10.2023 e si è costituito in giudizio il medesimo giorno. L'opposizione, pertanto, risulta procedibile ex artt. 165 e 647 cpc, posto che l'Attore opponente l'ha promossa entro il quarantesimo giorno dalla ricezione della notificazione dell'ingiunzione e si è costituito in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, di talché risultano rispettati i doppi termini di cui agli artt. 165 e 647 cpc.
2. Allegazioni delle parti
ha chiesto con ricorso monitorio e ottenuto, mediante l'emissione del decreto CP_1 ingiuntivo n. 11391/2023, la condanna di a pagare la somma di € 10.140,04 Pt_1 oltre interessi e spese, a titolo di prezzo di merce venduta, come portato da due fatture emesse nel 2023 (fatt. n. 443/2023 del 28.02.2023 dell'importo di € 3.817,41 e fatt. n. 604/2023 del 17.03.2023 dell'importo di € 6.323,26, cfr. docc. 12-13 Opposta) e da due assegni sottoscritti da a favore di per il complessivo importo dovuto Pt_1 CP_1 pari a € 10.140,04 (n. 0022267691-04 del 30.03.2023 e n. 0022267693-06 del 30.04.2023, cfr. docc.
4-5 fasc. monitorio). ha opposto il suddetto decreto ingiuntivo, concludendo come sopra, eccependo: Pt_1
- l'inesistenza del contratto di vendita inter partes dedotto in giudizio, in quanto non ha mai richiesto né ordinato alcunché da;
Pt_1 CP_1
- è vittima del reato di sostituzione di persona e/o truffa, per il quale ha Pt_1 già sporto querela in epoca antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. docc. 2-3);
- il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 cpc della firma e del timbro apposti sugli assegni prodotti da per non essere in alcun modo riconducibili a CP_1 Pt_1 inoltre, come risulta dalla relazione di protesto prodotta dalla Convenuta opposta quale doc. 4, i detti assegni sono tratti su un conto corrente intestato a tale “ , Persona_1 soggetto terzo e sconosciuto all'Attrice opponente;
- peraltro, dai messaggi di posta elettronica prodotti da , recanti in allegato CP_1 immagine degli assegni e dell'invio a mezzo raccomandata dei predetti, prodotti dall'Opposta quali docc. 7-8, si ricava che le raccomandate sono state spedite l'una dall'ufficio postale di OT (provincia di Teramo) e l'altra dall'ufficio postale di Ascoli, tutti luoghi molto distanti da TO (CH), ove esercita la propria attività Pt_1
d'impresa;
- anche tali bollettini di invio di raccomandata riportano delle sottoscrizioni apocrife, che sono espressamente disconosciute ai sensi dell'art. 214 cpc;
- il disconoscimento dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria di cui al messaggio di posta del 12.04.2023 (cfr. doc. 16 Opposta), con cui avrebbe asseritamente Pt_1 concordato con il pagamento a mezzo bonifico in luogo dell'assegno oggetto di CP_1 protesto;
infatti, tale messaggio di posta è stato inviato da un indirizzo di posta elettronica sconosciuto, non riconducibile in alcun modo a e firmata da tale Pt_1 Per_2
pagina 3 di 12 , anch'esso sconosciuto e del tutto estraneo all'impresa dell'Opponente, che Per_3 peraltro è priva di dipendenti, come risulta dalla visura camerale (cfr. doc. 5);
- inoltre, tale messaggio di posta è visibilmente fraudolento, in quanto contiene l'indicazione di un indirizzo PEC e di un sito internet inesistenti, nonché un numero di cellullare non riferibile a che la Convenuta opposta avrebbe dovuto verificare;
Pt_1
- i documenti di trasposto prodotti da , privi della sottoscrizione del CP_1 destinatario e dell'indicazione del soggetto a cui sarebbe stata consegnata la merce, riportano quale luogo di consegna un cantiere sito in San Benedetto del Tronto, via Ricci n. 39, ove non si è mai recato né ha mai eseguito alcun lavoro e che, a seguito Pt_1 di ricerche, è risultato del tutto inesistente (non esiste alcuna via Ricci nel Comune di San Benedetto del Tronto);
- inoltre, anche in tali d.d.t. è stato riportato il medesimo numero di cellulare indicato nel messaggio di posta elettronica del 12.04.2023, da preavvisare prima della consegna, in alcun modo riferibile a (cfr. doc. 6 fasc. monitorio). Pt_1
ha resistito all'opposizione e concluso come sopra, deducendo: CP_1
- il 2.02.2023 ha contattato a mezzo posta elettronica , Pt_1 CP_1 richiedendo il preventivo per l'acquisto di “30 Latte impermeabilizzazioni nuova star flex ultra” e, a seguito di interlocuzioni per posta elettronica, ha effettuato due ordini, da pagarsi mediante emissione di assegno a 30 (trenta) giorni;
- una volta ricevuta la copia degli assegni, il 16.02.2023 e il 6.03.2023, ha CP_1 spedito e consegnato a la merce ordinata, secondo le indicazioni ricevute dallo Pt_1 stesso (cfr. docc.
4-11 Opposta);
- il 3.04.2023 e il 10.05.2023, ha scoperto che gli assegni di non CP_1 Pt_1 potevano essere incassati poiché recanti “una firma di traenza illeggibile e non conforme allo specimen” e ha dovuto sopportare ulteriori spese di incasso e protesto pari a € 154,73 (cfr. docc. 14-15); a fronte del protesto del primo assegno, aveva promesso il Pt_1 pagamento dell'insoluto tramite un bonifico, mai ricevuto (cfr. doc. 16);
- pertanto, l'esistenza del rapporto contrattuale risulta dal fitto scambio di corrispondenza elettronica avvenuto tra le parti nel febbraio 2023 (cfr. docc. 5-.8);
- stante il disconoscimento della firma e del timbro apposti sugli assegni, ha CP_1 formulato istanza di verificazione ex art. 216 cpc, utilizzando quali scritture comparative la firma apposta da sulla procura alle liti e sulla ricevuta di invio delle Pt_1 raccomandate contenenti gli assegni o, in subordine, ha chiesto la redazione di una scrittura di comparazione ex art. 219 cpc e/o una perizia calligrafica.
- il disconoscimento dell'indirizzo di posta elettronica del 12.04.2023 è del tutto generico e non circostanziato e pertanto non idoneo a paralizzare l'efficacia ricognitiva di tali messaggi di posta, con riguardo sia all'esistenza del rapporto contrattuale sia dell'esistenza del debito di nei confronti di;
Pt_1 CP_1
- i d.d.t. forniscono piena prova dell'avvenuta consegna in quanto sottoscritti dal vettore, con conseguente esonero di responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1510 cc;
- inoltre, la circostanza che sia stato indicato un indirizzo inesistente è dovuto al fatto che consapevole di tanto, ha chiesto di essere contattato prima della Pt_1 consegna al numero di cellulare indicato dallo stesso, così da consentire, tramite tale pagina 4 di 12 espediente, che la consegna fosse effettuata in un luogo sconosciuto ma al contempo regolarmente nelle mani del destinatario.
3. Trattazione del processo Il Giudice, all'udienza ex art. 183 cpc, tenuta il 10.07.2024, (i) ha accolto l'istanza ex art. 649 cpc di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto proposta dall'opponente (ii) ha rigettato l'istanza di verificazione e la CTU grafologica richiesta dalla Convenuta opposta perché esplorativa e (iii) ha rinviato la causa al 5.12.2024 per discussione orale e precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc, con termine alle parti sino al 21.11.2024 per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, della memoria conclusiva, della visura camerale e dell'eventuale nota spese, evidenziandosi che la sola Convenuta opposta ha depositato la memoria conclusiva. A tale udienza, sentita la discussione e ritenuta la necessità di un maggiore approfondimento della decisione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti e l'istruzione svolta è idonea a decidere la lite. Tra gli altri, sono stati versati in causa i seguenti documenti:
- corrispondenza elettronica tra e l'indirizzo CP_1 nfo, nel periodo febbraio-marzo 2023 (docc.
4-8 fasc. Email_1
Opposta), e messaggio di posta elettronica inviato il 12.04.2023 da nfo a firma di indirizza a Email_1 Testimone_1
, contenente promessa di pagamento a mezzo bonifico bancario dell'importo di € CP_1
3.817,14, pari al primo assegno oggetto di protesto (doc. 16 Opposta); si precisa che ha disconosciuto la riferibilità a sé di tale indirizzo di posta elettronica Pt_1 ordinaria
- conferme d'ordine n. 412/2023 del 16.02.2023 e n. 613/2023 del 6.03.2023, emesse da , che indicano come acquirente e come indirizzo di CP_1 Pt_1 destinazione della merce un cantiere sito in San Benedetto del Tronto, via Ricci n. 39 (docc.
9-10 Opposta);
- due D.D.T. (n. 448/V del 27.02.2023 e n. 603/V del 9.03.2023), sottoscritti dal vettore, che indicano come destinatario e come indirizzo di destinazione della Pt_1 merce un cantiere sito in San Benedetto del Tronto, via Ricci n. 39 e con l'indicazione di
“preavvisare prima della consegna 348/1622902” ( doc. 11 Opposta);
- due fatture emesse da a carico di nel febbraio-marzo 2023 e CP_1 Pt_1 azionate nell'ambito del procedimento monitorio, segnatamente: n. 443 del 28.02.2023 e n. 604 del 17.03.2023 (docc. 12-13 Opposta);
- scansione digitale dei due protesti di assegno bancario rilasciate da Banco BPM l'8.05.2023 e il 13.06.2023 relativi ai due assegni in tesi timbrati e sottoscritti da a favore di , con copia di tali assegni (segnatamente assegno n. Pt_1 CP_1
0022267691 per € 3.817,14 del 30.03.2023 e assegno n. 0022267693 per € 6.323,26 del 30.04.2023) con la specificazione che sono stati presentati per il pagamento pagina 5 di 12 rispettivamente il 3.04.2023 e il 10.05.2023 e che vi è stata comunicazione di non pagamento il 4.04.2023 e l'11.05.2023 con causale 32 “assegno recante una firma di traenza illeggibile e non conforme allo specimen”, con ulteriore indicazione che gli assegni erano tratti sul conto corrente intestato a tale Persona_1
- verbale di querela sporta da il 19.09.2023 presso la Legione dei Pt_1
Carabinieri Abruzzo e Molise, sezione TO, contro ignoti, che hanno “utilizzato a loro insaputa, i propri dati personali, nell'attivazione di conti correnti postali, nella compravendita di uova pasquali e del mancato pagamento di contributi all' ” e CP_2 successiva integrazione di querela datata 5.10.2023 nella quale ha denunciato che “ignoti hanno eseguito ordini di materiali utilizzando i miei dati personali e la partita iva a me intestata dell'impresa individuale e probabilmente ricevendo il Parte_1 materiale ordinato sempre con il medesimo intento delittuoso e garantendo l'operazione con la mia firma contraffatta.” (docc.
2-3 Opponente);
- visura storica camerale dell'impresa individuale di aggiornata al Pt_1
23.06.2023, da cui risulta che l'impresa non aveva alcun dipendente all'epoca dei fatti di causa (doc. 5, pag. 3).
5. Thema decidendum
ha svolto contro in via monitoria una domanda contrattuale di CP_1 Pt_1 adempimento, diretta alla condanna della stessa di pagare il prezzo per vendita di merce consegnata nel 2023. ha proposto opposizione, eccependo: (i) l'inesistenza del rapporto contrattuale, Pt_1 per non aver mai effettuato alcun ordine di merce a;
(ii) ha disconosciuto la CP_1 riferibilità a sé delle firme e del timbro apposti sugli assegni prodotti dall'Opposta (evidenziando che tali assegni sono tratti su conto corrente di soggetto mai conosciuti) e le sottoscrizioni in calce ai bollettini postali di invio di raccomandate recanti detti due assegni;
(iii) ha disconosciuto la riferibilità a sé dell'indirizzo di posta elettronica nfo da cui sono partiti a suo nome gli ordini di merce e la Email_1 promessa di pagamento del 12.04.2023 indirizzata a , peraltro in tesi proveniente CP_1 da tale soggetto sconosciuto a (iv) ha negato di avere Testimone_1 Pt_1 ricevuto la merce di cui ai DDT, evidenziando che l'indirizzo di TO, via Ricci 39 è inesistente;
(v) ha negato la riferibilità a sé del numero di telefonia mobile indicato nei messaggi di posta elettronica disconosciuti e nei d.d.t..
ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e/o la condanna dell'Opponente a pagare la somma di € 10.140,40 oltre interessi commerciali moratori: (i) svolgendo istanza di verificazione di tutte le sottoscrizioni disconosciute, indicando come scritture comparative la procura alle liti e un saggio grafico ex art. 219 cpc;
(ii)
contro
-eccependo che i d.d.t. sottoscritti dal vettore provano la consegna della merce.
6. Diritto Il Tribunale osserva che, come sancito da consolidate pronunce di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non riguarda tanto la legittimità dell'emanazione del pagina 6 di 12 decreto, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, ma, piuttosto, l'esistenza e consistenza del credito azionato dall'Opposta alla data della sentenza: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali…”1. Altresì, quanto al criterio di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione2.
Orbene, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, svolta da contro è quello derivante dal combinato CP_1 Pt_1 disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto3.
I criteri sopra esposti debbono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato4. In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”5. Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore6. Disciplina consimile è prevista per le fatture: “Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e 1 Cass. civ. sez. 3 del 23.07.2014 n. 16767; conf.: Cass. civ.
8.03.2012 n. 3649; 2 in tal senso: Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del
30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. civ. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448 3 ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629 4 ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594; 5 Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701; 6 Cass. civ., sez. L, del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ., sez. 2, del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ., sez. 6-3, del
26.11.2020 n. 26908; Cass. civ., sez. 2, del 29.09.2020 n. 20525; pagina 7 di 12 non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' “an” o sul “quantum debeatur”, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità”7. Circa il valore probatorio dei messaggi di posta elettronica, la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici il messaggio di posta elettronica (c.d. email) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”8. Quanto poi al disconoscimento della sottoscrizione, a mente dell'artt. 214 co. 1 cpc colui contro cui è prodotta una scrittura è tenuto a negarne la riferibilità a sé della sottoscrizione nella prima difesa successiva utile. In tema di istanza di verificazione della scrittura la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta o non riconosciuta, prevista dall'art. 216 cpc, la Corte di Cassazione ha in più pronunce chiarito che non vi sono forme sacramentali da rispettare ma è necessaria tuttavia la produzione o l'indicazione delle scritture comparative: “la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione;
né evidentemente tale onere può essere assolto mediante l'allegazione di tali scritture ad una perizia di parte, tale fase del procedimento attenendo all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che comunque, oltre che eventuale, è in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione”9. La parte che sia nel possesso dell'originale del documento recante firma disconosciuta deve necessariamente produrre l'originale al fine di svolgere la consulenza tecnica di ufficio grafologica: “In tema di disconoscimento, la parte che -intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata- ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale.” (Cass. civ., sez. 3, n. 2777 del 4.02.2025; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 3603 dell'8.02.2024). La produzione dell'originale deve avvenire entro i termini di legge: “In tema di appello, costituisce nuovo documento, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione dell'originale di un documento depositato in copia nel giudizio di primo grado, in quanto la “novità” cui allude la citata disposizione attiene al documento nella sua consistenza rappresentativa e non al solo contenuto. Fattispecie relativa alla copia di una scrittura disconosciuta nella sua corrispondenza all'originale e sulla quale, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espletata una c.t.u. grafologica” (Cass. civ., sez. 3, n. 34025 del 18.11.2022).
5. Merito: decisione Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, non ha fornito sufficiente prova dell'esistenza del CP_1 contratto inter partes e dunque dell'obbligazione di pagare il prezzo a carico dell'Opponente dedotta in giudizio, onde l'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi. A sostegno dell'esistenza del contratto dedotto in giudizio e della consegna della merce,
ha prodotto: (i) gli ordini di acquisto, privi di sottoscrizione;
(ii) le fatture;
(iii) CP_1 copia dei due protesti e dei due assegni in tesi sottoscritti da (con firma Pt_1 disconosciuta) per il pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione;
(iv) messaggi di posta elettronica provenienti da commerciale@palmerorlando.info recanti gli ordini, avviso dell'invio di raccomandata con l'assegno in pagamento, messaggio del 12.04.2023 recante la promessa di pagamento della prima fattura emessa (n. 443 del 28.02.2023) pari a € 3.817,14 mediante bonifico bancario;
(v) i d.d.t. sottoscritti dal vettore. Orbene, l'Attore opponente ha tempestivamente e validamente disconosciuto la firma e il timbro apposti sugli assegni prodotti dall'Opposta, nonché ha contestato la riferibilità a sé dell'indirizzo di posta nfo. Email_1
Il Tribunale osserva che i disconoscimenti della sottoscrizione e del timbro sono stati ambedue tempestivi, atteso che il disconoscimento della sottoscrizione e del timbro presenti in calce ai due assegni, prodotti da in allegato al ricorso monitorio, è CP_1 avvenuto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;
altresì il disconoscimento delle sottoscrizioni e del timbro in calce ai bollettini postali, prodotti da in allegato alla comparsa di costituzione, è avvenuto nella memoria ex art. 171ter CP_1
n. 1 cpc (pag. 4), ovvero la prima difesa utile. Detti disconoscimenti della firma e del timbro sono altresì validi ed efficaci, atteso che sono entrambi espliciti, chiari e circostanziati, in quanto sostenuto da elementi specifici, posto che ha dedotto che: a) il timbro è stato artefatto e la firma non è Pt_1 leggibile;
b) gli assegni erano tratti su un conto corrente intestato ad una terza persona, tale sconosciuto alle parti;
c) è stato vittima di furto Persona_1 Pt_1
d'identità e di truffa da terzi. Orbene, ha documentato che: a) la firma in calce Pt_1 agli assegni obiettivamente non è leggibile, come si ricava dai detti assegni e come s legge nella lettera di protesto della Banca, che ha rifiutato l'incasso dell'assegno poiché recava una firma di traenza illeggibile (docc.
4-5 fasc. monitorio); b) gli assegni sono stati tratti su conto corrente di tale soggetto sconosciuto alle parti, come Persona_1
pagina 9 di 12 risulta dalle lettere di protesto di Banco BPM;
c) ha denunciato furto Pt_2
d'identità e truffa a carico di ignoti ai Carabinieri della Stazione di TO, in epoca anteriore alla ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo opposto. Parimenti tempestivo, esplicito, chiaro e circostanziato, in quanto sostenuto da elementi specifici, è il disconoscimento della riferibilità a sé dei messaggi di posta elettronica prodotti da in allegato al ricorso monitorio ed altri in allegato alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, con cui avrebbe asseritamente ordinato la merce, Pt_1 concordato le modalità di pagamento e consegna e infine promesso il pagamento dell'importo di € 3.817,14 a seguito della comunicazione di dell'impossibilità di CP_1 incassare l'assegno. Infatti, l'Attrice opponente, sin dall'atto di citazione in opposizione ha sostenuto, e poi ha ribadito nella memoria ex art. 171ter n. 1 cpc, che: a) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria nfo non è in alcun modo Email_1 riconducibile allo stesso;
b) molti messaggi di posta riportano in calce il nome di tale
“ , soggetto sconosciuto e del tutto estraneo all'impresa Testimone_1 Pt_1 che, peraltro, non ha alcun dipendente, come risultante della visura storica camerale prodotta;
c) i messaggi riportano altresì in calce un indirizzo PEC ( Email_2
) e un sito internet (www.palmerorlando.net) inesistenti, nonché un numero di
[...] cellulare (+39 3481622902) in alcun modo riferibile all'Opponente. Orbene, a fronte di tali tempestivi ed efficaci disconoscimenti, ha svolto istanza CP_1 di verificazione dei documenti recanti in calce sottoscrizioni disconosciute, senza tuttavia produrre gli originali degli assegni controversi, originali che ha dichiarato essere in suo possesso, senza allegare né provare di avere ricevuto la consegna degli originali in data successiva al decorso del termine per memoria istruttoria, senza chiedere l'esibizione dei bollettini postali oggetto della sua istanza di verificazione e, infine, senza neanche produrre una consulenza di parte grafologica sulla conformità. In aggiunta, a fronte dell'ulteriore deduzione difensiva di circa il fatto che via Pt_1
Ricci di San Benedetto del Tronto, indicata da nei d.d.t., sia una strada inesistente CP_1 in quel Comune, non solo non ha provato di avere consegnato la merce in un luogo esistente e riferibile a ma addirittura ha ammesso, o comunque non ha
Pt_1 contestato specificamente quanto allegato da con i conseguenti effetti di cui
Pt_1 all'art. 115 cpc. In conclusione, può affermarsi che i d.d.t. prodotti da , sono privi di sottoscrizione CP_1 del destinatario e recano come indirizzo di consegna un luogo inesistente. Pertanto, non solo non ha provato l'esistenza di un rapporto contrattuale inter CP_1 partes di compravendita, avente ad oggetto la merce d cui alle fatture ma, altresì la Convenuta opposta neppure ha fornito prova di avere consegnato la merce a né
Pt_1 di averla consegnata in un luogo o ad un soggetto riferibile a
Pt_1
In definitiva, ha formulato tempestiva istanza di verificazione delle sottoscrizioni CP_1 degli assegni ma da un lato non ha prodotto l'originale degli assegni onde poter verificare, con l'ausilio di una CTU grafologica, l'autenticità delle sottoscrizioni, senza tralasciare il fatto che l'unica firma di di comparazione disponibile, ovvero quella apposta Pt_1 sulla procura alle liti, appare ictu oculi alquanto diversa da quelle apposte in calce agli assegni, per il poco che si intravede delle stesse;
dall'altro, non ha neppure formulato pagina 10 di 12 istanze di prova volte a provare l'esistenza del contratto e/o l'avvenuta consegna della merce all'Opponente o a persona a lui riferibile. Inoltre, come scritto, le ulteriori circostanze emerse in causa depongono a favore dell'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'Opposta: infatti, è emerso che (i) ben prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, l'Opponente aveva proposto denuncia-querela per furto d'identità; (ii) gli asseriti assegni emessi da a Pt_1 pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione sono tratti su un conto corrente intestato ad una terza persona, estranea e sconosciuta alle due parti;
(iii) i d.d.t. e gli ordini di acquisto riportano un indirizzo di destinazione della merce inesistente, nonché significativamente distante dal luogo in cui esercita l'attività d'impresa l'Attrice opponente;
(iv) la presunta promessa di pagamento di cui al messaggio di posta elettronica del 12.04.2023, oltre a provenire da indirizzo di posta non riferibile all'Attrice opponente, appare proveniente da un soggetto terzo, anch'esso sconosciuto e non riferibile a Pt_1
In conclusione, all'esito dei disconoscimenti effettuati dall'Attore opponente, CP_1 non ha fornito evidenza del credito azionato in quanto gli assegni e i messaggi di posta elettronica prodotti a sostegno dell'esistenza del contratto inter partes non sono utilizzabili a tale fine, in quanto disconosciuti, e non è stata fornita altra prova documentale né sono state richieste istanze istruttorie orali. Deve dunque concludersi che la Convenuta opposta non ha fornito idonea prova del credito azionato in via monitoria, onde l'opposizione è risultata fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 11391/2023, emesso il 28.06.2023 e pubblicato il 3.07.2023, con cui è stato ingiunto a di pagare a Pt_1 favore di a titolo di prezzo per merce venduta la somma di € 10.140,04 per sorte, CP_1 oltre interessi moratori commerciali. Nulla deve provvedersi in punto di restituzione degli importi pagati in esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo non sia stato pagato dalla persona ingiunta.
6. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza di , che deve quindi CP_1 essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di Pt_1
Quanto alla liquidazione delle spese di le stesse si liquidano come da Pt_1 dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, dimezzati per la fase istruttoria (svolta senza istruzione orale) e decisionale (svolta in modalità semplificata, senza deposito di memorie conclusive da parte di e con il Pt_1 deposito di una sola memoria conclusiva da parte della Convenuta opposta), previsti dal pagina 11 di 12 citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e, quindi, in complessivi € 3.386,50 per compenso, oltre € 145,40 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 11391/2023, emesso il 28.06.2023, pubblicato il 3.07.2023, a carico di , titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, e a favore di per l'effetto, CP_1 revoca l'anzi detto decreto ingiuntivo n. 11391/2023, emesso a carico di , Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, e a favore di CP_1 letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore dell'avv. Luigi DEL CASALE, dichiaratosi difensore CP_1 antistatario per , a titolo di refusione integrale delle spese della causa di Parte_1 opposizione, la somma di € 3.386,50 per compenso, oltre € 145,50 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 31.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 Tribunale Monza, sez. II, 04/05/2016, n. 1222; conformi, ex permultis, Cass. civ., sez. 2, 10.10.2011 n. 20802;
Cass. civ., sez. 6, 11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. 21.10.2010 n. 21599; Cass. civ. sez. 3 3.03.2009 n. 5071; Cass. civ., sez. 2, 3.03.1994 n. 2108; Cass. civ. sez. 2 11.05.2007 n. 10860; Cass. civ. sez. 2 8.06.2004 n. 10830; 8 Cass. civ., sez. 6, 14.05.2018, n. 11606; 9 Cass. civ., sez. 2, 17.10.2014, n. 22078; pagina 8 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I MILANO
- Sezione Quarta Civile -
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria Gentile, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado, iscritta al n. 38725/2023 R.G. il 6.11.2023, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 26.10.2023, promossa da:
, C.F.: , titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale, P.I. , con sede in TO (CH), via Luci 1, di seguito, per brevità: P.IVA_1
“ , Pt_1 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi DEL CASALE del foro di TO e con lo stesso elettivamente domiciliato in TO (CH), via Marco Polo 22, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata all'atto di citazione in opposizione;
-Attore opponente- contro
.F. , corrente in Milano, via Edmondo De Amicis n. 53, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito, per brevità: “ ”, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ferruccio PAPI ROSSI del foro di Milano e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via San Damiano 4, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
-Convenuta opposta-
* * * Udienza di trattenimento della causa in decisione: 5.12.2024.
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili.
* * * CONCLUSIONI per parte Attrice opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis:
pagina 1 di 12 1) Nel merito: Dichiarare ammissibile e fondata l'opposizione per le ragioni tutte sopra esposte in atti tanto in fatto quanto in diritto, dichiarare il decreto ingiuntivo n. 11391/2023 del Tribunale di Milano emesso in favore della nell'ambito del CP_1 procedimento n. 24301/23 R.G. Tribunale di Milano, inammissibile, improcedibile, improponibile, nullo oltre che erroneo ed infondato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto alla per difetto di prova del CP_1 credito, per difetto di prova della consegna del materiale e per tutte le causali di cui alla presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo esposto;
3) Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla per le spese di CP_1 procedura della fase monitoria;
4) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle spese CP_1 di lite, come da separata nota spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
* * * CONCLUSIONI per parte Convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni in fatto ed in diritto contenute in atti, a costituire parte integrante delle presenti conclusioni, anche per quanto non ritrascritto, previa ogni declaratoria del caso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche nuova, sulla quale si dichiara sin da ora di non accettare il contradditorio, accogliere tutte le domande formulate e, comunque, così giudicare: Nel merito, in ogni caso: rigettare l'opposizione avversaria giacché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 11391/2023, per tutto quanto esposto;
In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle istanze formulate in atti e non ammesse. In particolare, formula istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. CP_1 chiedendo la comparazione delle firme contestate con quella apposta sulla procura alle liti e sulla ricevuta di invio delle raccomandate contenenti gli assegni (doc. 7) e si richiede la redazione di una scrittura di comparazione ai sensi dell'art. 219 c.p.c. e/o una perizia calligrafica volta ad accertare la paternità delle firme apposte sugli assegni protestati. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”
FATTO E DIRITTO 1. Verifica di ufficio della tempestività dell'opposizione. Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue:
- a seguito di conforme ricorso di , il Tribunale di Milano ha emesso il CP_1
28.06.2023 a carico di il decreto ingiuntivo telematico n. 11391, Parte_1 pubblicato il 3.07.2023, notificato da a il 21.09.2023 tramite Ufficiale CP_1 Pt_1
Giudiziario;
pagina 2 di 12 - ha, a sua volta, notificato via PEC a l'atto di citazione in Pt_1 CP_1 opposizione avverso detto decreto il 26.10.2023 e si è costituito in giudizio il medesimo giorno. L'opposizione, pertanto, risulta procedibile ex artt. 165 e 647 cpc, posto che l'Attore opponente l'ha promossa entro il quarantesimo giorno dalla ricezione della notificazione dell'ingiunzione e si è costituito in giudizio entro il decimo giorno dal perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, di talché risultano rispettati i doppi termini di cui agli artt. 165 e 647 cpc.
2. Allegazioni delle parti
ha chiesto con ricorso monitorio e ottenuto, mediante l'emissione del decreto CP_1 ingiuntivo n. 11391/2023, la condanna di a pagare la somma di € 10.140,04 Pt_1 oltre interessi e spese, a titolo di prezzo di merce venduta, come portato da due fatture emesse nel 2023 (fatt. n. 443/2023 del 28.02.2023 dell'importo di € 3.817,41 e fatt. n. 604/2023 del 17.03.2023 dell'importo di € 6.323,26, cfr. docc. 12-13 Opposta) e da due assegni sottoscritti da a favore di per il complessivo importo dovuto Pt_1 CP_1 pari a € 10.140,04 (n. 0022267691-04 del 30.03.2023 e n. 0022267693-06 del 30.04.2023, cfr. docc.
4-5 fasc. monitorio). ha opposto il suddetto decreto ingiuntivo, concludendo come sopra, eccependo: Pt_1
- l'inesistenza del contratto di vendita inter partes dedotto in giudizio, in quanto non ha mai richiesto né ordinato alcunché da;
Pt_1 CP_1
- è vittima del reato di sostituzione di persona e/o truffa, per il quale ha Pt_1 già sporto querela in epoca antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. docc. 2-3);
- il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 cpc della firma e del timbro apposti sugli assegni prodotti da per non essere in alcun modo riconducibili a CP_1 Pt_1 inoltre, come risulta dalla relazione di protesto prodotta dalla Convenuta opposta quale doc. 4, i detti assegni sono tratti su un conto corrente intestato a tale “ , Persona_1 soggetto terzo e sconosciuto all'Attrice opponente;
- peraltro, dai messaggi di posta elettronica prodotti da , recanti in allegato CP_1 immagine degli assegni e dell'invio a mezzo raccomandata dei predetti, prodotti dall'Opposta quali docc. 7-8, si ricava che le raccomandate sono state spedite l'una dall'ufficio postale di OT (provincia di Teramo) e l'altra dall'ufficio postale di Ascoli, tutti luoghi molto distanti da TO (CH), ove esercita la propria attività Pt_1
d'impresa;
- anche tali bollettini di invio di raccomandata riportano delle sottoscrizioni apocrife, che sono espressamente disconosciute ai sensi dell'art. 214 cpc;
- il disconoscimento dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria di cui al messaggio di posta del 12.04.2023 (cfr. doc. 16 Opposta), con cui avrebbe asseritamente Pt_1 concordato con il pagamento a mezzo bonifico in luogo dell'assegno oggetto di CP_1 protesto;
infatti, tale messaggio di posta è stato inviato da un indirizzo di posta elettronica sconosciuto, non riconducibile in alcun modo a e firmata da tale Pt_1 Per_2
pagina 3 di 12 , anch'esso sconosciuto e del tutto estraneo all'impresa dell'Opponente, che Per_3 peraltro è priva di dipendenti, come risulta dalla visura camerale (cfr. doc. 5);
- inoltre, tale messaggio di posta è visibilmente fraudolento, in quanto contiene l'indicazione di un indirizzo PEC e di un sito internet inesistenti, nonché un numero di cellullare non riferibile a che la Convenuta opposta avrebbe dovuto verificare;
Pt_1
- i documenti di trasposto prodotti da , privi della sottoscrizione del CP_1 destinatario e dell'indicazione del soggetto a cui sarebbe stata consegnata la merce, riportano quale luogo di consegna un cantiere sito in San Benedetto del Tronto, via Ricci n. 39, ove non si è mai recato né ha mai eseguito alcun lavoro e che, a seguito Pt_1 di ricerche, è risultato del tutto inesistente (non esiste alcuna via Ricci nel Comune di San Benedetto del Tronto);
- inoltre, anche in tali d.d.t. è stato riportato il medesimo numero di cellulare indicato nel messaggio di posta elettronica del 12.04.2023, da preavvisare prima della consegna, in alcun modo riferibile a (cfr. doc. 6 fasc. monitorio). Pt_1
ha resistito all'opposizione e concluso come sopra, deducendo: CP_1
- il 2.02.2023 ha contattato a mezzo posta elettronica , Pt_1 CP_1 richiedendo il preventivo per l'acquisto di “30 Latte impermeabilizzazioni nuova star flex ultra” e, a seguito di interlocuzioni per posta elettronica, ha effettuato due ordini, da pagarsi mediante emissione di assegno a 30 (trenta) giorni;
- una volta ricevuta la copia degli assegni, il 16.02.2023 e il 6.03.2023, ha CP_1 spedito e consegnato a la merce ordinata, secondo le indicazioni ricevute dallo Pt_1 stesso (cfr. docc.
4-11 Opposta);
- il 3.04.2023 e il 10.05.2023, ha scoperto che gli assegni di non CP_1 Pt_1 potevano essere incassati poiché recanti “una firma di traenza illeggibile e non conforme allo specimen” e ha dovuto sopportare ulteriori spese di incasso e protesto pari a € 154,73 (cfr. docc. 14-15); a fronte del protesto del primo assegno, aveva promesso il Pt_1 pagamento dell'insoluto tramite un bonifico, mai ricevuto (cfr. doc. 16);
- pertanto, l'esistenza del rapporto contrattuale risulta dal fitto scambio di corrispondenza elettronica avvenuto tra le parti nel febbraio 2023 (cfr. docc. 5-.8);
- stante il disconoscimento della firma e del timbro apposti sugli assegni, ha CP_1 formulato istanza di verificazione ex art. 216 cpc, utilizzando quali scritture comparative la firma apposta da sulla procura alle liti e sulla ricevuta di invio delle Pt_1 raccomandate contenenti gli assegni o, in subordine, ha chiesto la redazione di una scrittura di comparazione ex art. 219 cpc e/o una perizia calligrafica.
- il disconoscimento dell'indirizzo di posta elettronica del 12.04.2023 è del tutto generico e non circostanziato e pertanto non idoneo a paralizzare l'efficacia ricognitiva di tali messaggi di posta, con riguardo sia all'esistenza del rapporto contrattuale sia dell'esistenza del debito di nei confronti di;
Pt_1 CP_1
- i d.d.t. forniscono piena prova dell'avvenuta consegna in quanto sottoscritti dal vettore, con conseguente esonero di responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1510 cc;
- inoltre, la circostanza che sia stato indicato un indirizzo inesistente è dovuto al fatto che consapevole di tanto, ha chiesto di essere contattato prima della Pt_1 consegna al numero di cellulare indicato dallo stesso, così da consentire, tramite tale pagina 4 di 12 espediente, che la consegna fosse effettuata in un luogo sconosciuto ma al contempo regolarmente nelle mani del destinatario.
3. Trattazione del processo Il Giudice, all'udienza ex art. 183 cpc, tenuta il 10.07.2024, (i) ha accolto l'istanza ex art. 649 cpc di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto proposta dall'opponente (ii) ha rigettato l'istanza di verificazione e la CTU grafologica richiesta dalla Convenuta opposta perché esplorativa e (iii) ha rinviato la causa al 5.12.2024 per discussione orale e precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc, con termine alle parti sino al 21.11.2024 per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, della memoria conclusiva, della visura camerale e dell'eventuale nota spese, evidenziandosi che la sola Convenuta opposta ha depositato la memoria conclusiva. A tale udienza, sentita la discussione e ritenuta la necessità di un maggiore approfondimento della decisione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
4. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati in causa dalle parti e l'istruzione svolta è idonea a decidere la lite. Tra gli altri, sono stati versati in causa i seguenti documenti:
- corrispondenza elettronica tra e l'indirizzo CP_1 nfo, nel periodo febbraio-marzo 2023 (docc.
4-8 fasc. Email_1
Opposta), e messaggio di posta elettronica inviato il 12.04.2023 da nfo a firma di indirizza a Email_1 Testimone_1
, contenente promessa di pagamento a mezzo bonifico bancario dell'importo di € CP_1
3.817,14, pari al primo assegno oggetto di protesto (doc. 16 Opposta); si precisa che ha disconosciuto la riferibilità a sé di tale indirizzo di posta elettronica Pt_1 ordinaria
- conferme d'ordine n. 412/2023 del 16.02.2023 e n. 613/2023 del 6.03.2023, emesse da , che indicano come acquirente e come indirizzo di CP_1 Pt_1 destinazione della merce un cantiere sito in San Benedetto del Tronto, via Ricci n. 39 (docc.
9-10 Opposta);
- due D.D.T. (n. 448/V del 27.02.2023 e n. 603/V del 9.03.2023), sottoscritti dal vettore, che indicano come destinatario e come indirizzo di destinazione della Pt_1 merce un cantiere sito in San Benedetto del Tronto, via Ricci n. 39 e con l'indicazione di
“preavvisare prima della consegna 348/1622902” ( doc. 11 Opposta);
- due fatture emesse da a carico di nel febbraio-marzo 2023 e CP_1 Pt_1 azionate nell'ambito del procedimento monitorio, segnatamente: n. 443 del 28.02.2023 e n. 604 del 17.03.2023 (docc. 12-13 Opposta);
- scansione digitale dei due protesti di assegno bancario rilasciate da Banco BPM l'8.05.2023 e il 13.06.2023 relativi ai due assegni in tesi timbrati e sottoscritti da a favore di , con copia di tali assegni (segnatamente assegno n. Pt_1 CP_1
0022267691 per € 3.817,14 del 30.03.2023 e assegno n. 0022267693 per € 6.323,26 del 30.04.2023) con la specificazione che sono stati presentati per il pagamento pagina 5 di 12 rispettivamente il 3.04.2023 e il 10.05.2023 e che vi è stata comunicazione di non pagamento il 4.04.2023 e l'11.05.2023 con causale 32 “assegno recante una firma di traenza illeggibile e non conforme allo specimen”, con ulteriore indicazione che gli assegni erano tratti sul conto corrente intestato a tale Persona_1
- verbale di querela sporta da il 19.09.2023 presso la Legione dei Pt_1
Carabinieri Abruzzo e Molise, sezione TO, contro ignoti, che hanno “utilizzato a loro insaputa, i propri dati personali, nell'attivazione di conti correnti postali, nella compravendita di uova pasquali e del mancato pagamento di contributi all' ” e CP_2 successiva integrazione di querela datata 5.10.2023 nella quale ha denunciato che “ignoti hanno eseguito ordini di materiali utilizzando i miei dati personali e la partita iva a me intestata dell'impresa individuale e probabilmente ricevendo il Parte_1 materiale ordinato sempre con il medesimo intento delittuoso e garantendo l'operazione con la mia firma contraffatta.” (docc.
2-3 Opponente);
- visura storica camerale dell'impresa individuale di aggiornata al Pt_1
23.06.2023, da cui risulta che l'impresa non aveva alcun dipendente all'epoca dei fatti di causa (doc. 5, pag. 3).
5. Thema decidendum
ha svolto contro in via monitoria una domanda contrattuale di CP_1 Pt_1 adempimento, diretta alla condanna della stessa di pagare il prezzo per vendita di merce consegnata nel 2023. ha proposto opposizione, eccependo: (i) l'inesistenza del rapporto contrattuale, Pt_1 per non aver mai effettuato alcun ordine di merce a;
(ii) ha disconosciuto la CP_1 riferibilità a sé delle firme e del timbro apposti sugli assegni prodotti dall'Opposta (evidenziando che tali assegni sono tratti su conto corrente di soggetto mai conosciuti) e le sottoscrizioni in calce ai bollettini postali di invio di raccomandate recanti detti due assegni;
(iii) ha disconosciuto la riferibilità a sé dell'indirizzo di posta elettronica nfo da cui sono partiti a suo nome gli ordini di merce e la Email_1 promessa di pagamento del 12.04.2023 indirizzata a , peraltro in tesi proveniente CP_1 da tale soggetto sconosciuto a (iv) ha negato di avere Testimone_1 Pt_1 ricevuto la merce di cui ai DDT, evidenziando che l'indirizzo di TO, via Ricci 39 è inesistente;
(v) ha negato la riferibilità a sé del numero di telefonia mobile indicato nei messaggi di posta elettronica disconosciuti e nei d.d.t..
ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e/o la condanna dell'Opponente a pagare la somma di € 10.140,40 oltre interessi commerciali moratori: (i) svolgendo istanza di verificazione di tutte le sottoscrizioni disconosciute, indicando come scritture comparative la procura alle liti e un saggio grafico ex art. 219 cpc;
(ii)
contro
-eccependo che i d.d.t. sottoscritti dal vettore provano la consegna della merce.
6. Diritto Il Tribunale osserva che, come sancito da consolidate pronunce di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non riguarda tanto la legittimità dell'emanazione del pagina 6 di 12 decreto, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, ma, piuttosto, l'esistenza e consistenza del credito azionato dall'Opposta alla data della sentenza: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali…”1. Altresì, quanto al criterio di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione2.
Orbene, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento, svolta da contro è quello derivante dal combinato CP_1 Pt_1 disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto3.
I criteri sopra esposti debbono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato4. In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c”5. Ancora, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore6. Disciplina consimile è prevista per le fatture: “Le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e 1 Cass. civ. sez. 3 del 23.07.2014 n. 16767; conf.: Cass. civ.
8.03.2012 n. 3649; 2 in tal senso: Cass. civ. sez. 1 del 31.05.2007 n. 12765; Cass. civ. sez. 1 del 3.02.2006 n. 2421; Cass. civ. sez. 2 del
30.07.2004 n. 14556; Cass. civ. sez. 3 del 17.11.2003, n. 17371; Cass. civ. sez. 2 del 4.04.2003 n. 5321; Cass. civ. SS.UU. del 7.07.1993 n. 7448 3 ex multis: Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. del 5.10.1999 n. 11629 4 ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594; 5 Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701; 6 Cass. civ., sez. L, del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ., sez. 2, del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ., sez. 6-3, del
26.11.2020 n. 26908; Cass. civ., sez. 2, del 29.09.2020 n. 20525; pagina 7 di 12 non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull' “an” o sul “quantum debeatur”, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità”7. Circa il valore probatorio dei messaggi di posta elettronica, la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici il messaggio di posta elettronica (c.d. email) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”8. Quanto poi al disconoscimento della sottoscrizione, a mente dell'artt. 214 co. 1 cpc colui contro cui è prodotta una scrittura è tenuto a negarne la riferibilità a sé della sottoscrizione nella prima difesa successiva utile. In tema di istanza di verificazione della scrittura la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta o non riconosciuta, prevista dall'art. 216 cpc, la Corte di Cassazione ha in più pronunce chiarito che non vi sono forme sacramentali da rispettare ma è necessaria tuttavia la produzione o l'indicazione delle scritture comparative: “la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione;
né evidentemente tale onere può essere assolto mediante l'allegazione di tali scritture ad una perizia di parte, tale fase del procedimento attenendo all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che comunque, oltre che eventuale, è in ogni caso successiva alla proposizione dell'istanza di verificazione”9. La parte che sia nel possesso dell'originale del documento recante firma disconosciuta deve necessariamente produrre l'originale al fine di svolgere la consulenza tecnica di ufficio grafologica: “In tema di disconoscimento, la parte che -intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia incontestata o comunque accertata- ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili. Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo d'ufficio andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale.” (Cass. civ., sez. 3, n. 2777 del 4.02.2025; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 3603 dell'8.02.2024). La produzione dell'originale deve avvenire entro i termini di legge: “In tema di appello, costituisce nuovo documento, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione dell'originale di un documento depositato in copia nel giudizio di primo grado, in quanto la “novità” cui allude la citata disposizione attiene al documento nella sua consistenza rappresentativa e non al solo contenuto. Fattispecie relativa alla copia di una scrittura disconosciuta nella sua corrispondenza all'originale e sulla quale, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espletata una c.t.u. grafologica” (Cass. civ., sez. 3, n. 34025 del 18.11.2022).
5. Merito: decisione Il Tribunale osserva che, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, non ha fornito sufficiente prova dell'esistenza del CP_1 contratto inter partes e dunque dell'obbligazione di pagare il prezzo a carico dell'Opponente dedotta in giudizio, onde l'opposizione è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi. A sostegno dell'esistenza del contratto dedotto in giudizio e della consegna della merce,
ha prodotto: (i) gli ordini di acquisto, privi di sottoscrizione;
(ii) le fatture;
(iii) CP_1 copia dei due protesti e dei due assegni in tesi sottoscritti da (con firma Pt_1 disconosciuta) per il pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione;
(iv) messaggi di posta elettronica provenienti da commerciale@palmerorlando.info recanti gli ordini, avviso dell'invio di raccomandata con l'assegno in pagamento, messaggio del 12.04.2023 recante la promessa di pagamento della prima fattura emessa (n. 443 del 28.02.2023) pari a € 3.817,14 mediante bonifico bancario;
(v) i d.d.t. sottoscritti dal vettore. Orbene, l'Attore opponente ha tempestivamente e validamente disconosciuto la firma e il timbro apposti sugli assegni prodotti dall'Opposta, nonché ha contestato la riferibilità a sé dell'indirizzo di posta nfo. Email_1
Il Tribunale osserva che i disconoscimenti della sottoscrizione e del timbro sono stati ambedue tempestivi, atteso che il disconoscimento della sottoscrizione e del timbro presenti in calce ai due assegni, prodotti da in allegato al ricorso monitorio, è CP_1 avvenuto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;
altresì il disconoscimento delle sottoscrizioni e del timbro in calce ai bollettini postali, prodotti da in allegato alla comparsa di costituzione, è avvenuto nella memoria ex art. 171ter CP_1
n. 1 cpc (pag. 4), ovvero la prima difesa utile. Detti disconoscimenti della firma e del timbro sono altresì validi ed efficaci, atteso che sono entrambi espliciti, chiari e circostanziati, in quanto sostenuto da elementi specifici, posto che ha dedotto che: a) il timbro è stato artefatto e la firma non è Pt_1 leggibile;
b) gli assegni erano tratti su un conto corrente intestato ad una terza persona, tale sconosciuto alle parti;
c) è stato vittima di furto Persona_1 Pt_1
d'identità e di truffa da terzi. Orbene, ha documentato che: a) la firma in calce Pt_1 agli assegni obiettivamente non è leggibile, come si ricava dai detti assegni e come s legge nella lettera di protesto della Banca, che ha rifiutato l'incasso dell'assegno poiché recava una firma di traenza illeggibile (docc.
4-5 fasc. monitorio); b) gli assegni sono stati tratti su conto corrente di tale soggetto sconosciuto alle parti, come Persona_1
pagina 9 di 12 risulta dalle lettere di protesto di Banco BPM;
c) ha denunciato furto Pt_2
d'identità e truffa a carico di ignoti ai Carabinieri della Stazione di TO, in epoca anteriore alla ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo opposto. Parimenti tempestivo, esplicito, chiaro e circostanziato, in quanto sostenuto da elementi specifici, è il disconoscimento della riferibilità a sé dei messaggi di posta elettronica prodotti da in allegato al ricorso monitorio ed altri in allegato alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, con cui avrebbe asseritamente ordinato la merce, Pt_1 concordato le modalità di pagamento e consegna e infine promesso il pagamento dell'importo di € 3.817,14 a seguito della comunicazione di dell'impossibilità di CP_1 incassare l'assegno. Infatti, l'Attrice opponente, sin dall'atto di citazione in opposizione ha sostenuto, e poi ha ribadito nella memoria ex art. 171ter n. 1 cpc, che: a) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria nfo non è in alcun modo Email_1 riconducibile allo stesso;
b) molti messaggi di posta riportano in calce il nome di tale
“ , soggetto sconosciuto e del tutto estraneo all'impresa Testimone_1 Pt_1 che, peraltro, non ha alcun dipendente, come risultante della visura storica camerale prodotta;
c) i messaggi riportano altresì in calce un indirizzo PEC ( Email_2
) e un sito internet (www.palmerorlando.net) inesistenti, nonché un numero di
[...] cellulare (+39 3481622902) in alcun modo riferibile all'Opponente. Orbene, a fronte di tali tempestivi ed efficaci disconoscimenti, ha svolto istanza CP_1 di verificazione dei documenti recanti in calce sottoscrizioni disconosciute, senza tuttavia produrre gli originali degli assegni controversi, originali che ha dichiarato essere in suo possesso, senza allegare né provare di avere ricevuto la consegna degli originali in data successiva al decorso del termine per memoria istruttoria, senza chiedere l'esibizione dei bollettini postali oggetto della sua istanza di verificazione e, infine, senza neanche produrre una consulenza di parte grafologica sulla conformità. In aggiunta, a fronte dell'ulteriore deduzione difensiva di circa il fatto che via Pt_1
Ricci di San Benedetto del Tronto, indicata da nei d.d.t., sia una strada inesistente CP_1 in quel Comune, non solo non ha provato di avere consegnato la merce in un luogo esistente e riferibile a ma addirittura ha ammesso, o comunque non ha
Pt_1 contestato specificamente quanto allegato da con i conseguenti effetti di cui
Pt_1 all'art. 115 cpc. In conclusione, può affermarsi che i d.d.t. prodotti da , sono privi di sottoscrizione CP_1 del destinatario e recano come indirizzo di consegna un luogo inesistente. Pertanto, non solo non ha provato l'esistenza di un rapporto contrattuale inter CP_1 partes di compravendita, avente ad oggetto la merce d cui alle fatture ma, altresì la Convenuta opposta neppure ha fornito prova di avere consegnato la merce a né
Pt_1 di averla consegnata in un luogo o ad un soggetto riferibile a
Pt_1
In definitiva, ha formulato tempestiva istanza di verificazione delle sottoscrizioni CP_1 degli assegni ma da un lato non ha prodotto l'originale degli assegni onde poter verificare, con l'ausilio di una CTU grafologica, l'autenticità delle sottoscrizioni, senza tralasciare il fatto che l'unica firma di di comparazione disponibile, ovvero quella apposta Pt_1 sulla procura alle liti, appare ictu oculi alquanto diversa da quelle apposte in calce agli assegni, per il poco che si intravede delle stesse;
dall'altro, non ha neppure formulato pagina 10 di 12 istanze di prova volte a provare l'esistenza del contratto e/o l'avvenuta consegna della merce all'Opponente o a persona a lui riferibile. Inoltre, come scritto, le ulteriori circostanze emerse in causa depongono a favore dell'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto dall'Opposta: infatti, è emerso che (i) ben prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, l'Opponente aveva proposto denuncia-querela per furto d'identità; (ii) gli asseriti assegni emessi da a Pt_1 pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione sono tratti su un conto corrente intestato ad una terza persona, estranea e sconosciuta alle due parti;
(iii) i d.d.t. e gli ordini di acquisto riportano un indirizzo di destinazione della merce inesistente, nonché significativamente distante dal luogo in cui esercita l'attività d'impresa l'Attrice opponente;
(iv) la presunta promessa di pagamento di cui al messaggio di posta elettronica del 12.04.2023, oltre a provenire da indirizzo di posta non riferibile all'Attrice opponente, appare proveniente da un soggetto terzo, anch'esso sconosciuto e non riferibile a Pt_1
In conclusione, all'esito dei disconoscimenti effettuati dall'Attore opponente, CP_1 non ha fornito evidenza del credito azionato in quanto gli assegni e i messaggi di posta elettronica prodotti a sostegno dell'esistenza del contratto inter partes non sono utilizzabili a tale fine, in quanto disconosciuti, e non è stata fornita altra prova documentale né sono state richieste istanze istruttorie orali. Deve dunque concludersi che la Convenuta opposta non ha fornito idonea prova del credito azionato in via monitoria, onde l'opposizione è risultata fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 11391/2023, emesso il 28.06.2023 e pubblicato il 3.07.2023, con cui è stato ingiunto a di pagare a Pt_1 favore di a titolo di prezzo per merce venduta la somma di € 10.140,04 per sorte, CP_1 oltre interessi moratori commerciali. Nulla deve provvedersi in punto di restituzione degli importi pagati in esecuzione del decreto ingiuntivo, essendo pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo non sia stato pagato dalla persona ingiunta.
6. Spese Le spese debbono essere decise a mente degli artt. 91 e ss cpc: in forza di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, in forza del quale la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, la causa si è conclusa con la soccombenza di , che deve quindi CP_1 essere condannata a rifondere integralmente le spese di lite di Pt_1
Quanto alla liquidazione delle spese di le stesse si liquidano come da Pt_1 dispositivo, con applicazione del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 e, segnatamente, dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, dimezzati per la fase istruttoria (svolta senza istruzione orale) e decisionale (svolta in modalità semplificata, senza deposito di memorie conclusive da parte di e con il Pt_1 deposito di una sola memoria conclusiva da parte della Convenuta opposta), previsti dal pagina 11 di 12 citato d.m. per lo scaglione di valore applicabile (compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e, quindi, in complessivi € 3.386,50 per compenso, oltre € 145,40 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA se e come dovute.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 11391/2023, emesso il 28.06.2023, pubblicato il 3.07.2023, a carico di , titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, e a favore di per l'effetto, CP_1 revoca l'anzi detto decreto ingiuntivo n. 11391/2023, emesso a carico di , Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale, e a favore di CP_1 letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore dell'avv. Luigi DEL CASALE, dichiaratosi difensore CP_1 antistatario per , a titolo di refusione integrale delle spese della causa di Parte_1 opposizione, la somma di € 3.386,50 per compenso, oltre € 145,50 per rimborso spese vive ex actis, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 31.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 7 Tribunale Monza, sez. II, 04/05/2016, n. 1222; conformi, ex permultis, Cass. civ., sez. 2, 10.10.2011 n. 20802;
Cass. civ., sez. 6, 11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. 21.10.2010 n. 21599; Cass. civ. sez. 3 3.03.2009 n. 5071; Cass. civ., sez. 2, 3.03.1994 n. 2108; Cass. civ. sez. 2 11.05.2007 n. 10860; Cass. civ. sez. 2 8.06.2004 n. 10830; 8 Cass. civ., sez. 6, 14.05.2018, n. 11606; 9 Cass. civ., sez. 2, 17.10.2014, n. 22078; pagina 8 di 12