Sentenza 2 agosto 2023
Decreto presidenziale 29 agosto 2025
Inammissibile
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026REG.PROV.COLL.
N. 02696/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2696 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Auditore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 13001/2023, resa tra le parti.
Visto l’art. 72 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. EZ FE e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il decreto presidenziale n. 517 del 29 agosto 2025, “ rilevato che emerge una causa di immediata definizione in rito, che viene sottoposta al contraddittorio delle parti come segue: il ricorso appare irricevibile per tardivo deposito, posto che, a fronte di notifica dell’appello effettuata il 28.2.2024, il termine di deposito di 30 giorni scadeva il 29.3.2024, laddove l’appello risulta depositato il 3.4.2025 ” ( recte , 3.4.2024), è stata fissata l’odierna camera di consiglio per la decisione.
Ciò premesso, e dopo aver dato atto che nessuna deduzione difensiva è stata svolta dalle parti a seguito del citato decreto presidenziale, occorre rilevare, come con lo stesso anticipato, che il deposito del ricorso, notificato in data 28 febbraio 2024, è avvenuto solo in data 3 aprile 2024, in violazione del termine di cui all’art. 94 c.p.a., ai sensi del quale “ Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni ”, con la conseguente necessità di dichiararlo inammissibile.
L’entità dell’attività difensiva dell’Amministrazione appellata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SA De OL, Presidente
EZ FE, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EZ FE | SA De OL |
IL SEGRETARIO