TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11980 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16264/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa UL SI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16264 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
, C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'Avv. Carmine Russo,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 giusta procura in atti
- attrice
E
, C.F. Controparte_1 C.F._1
- convenuta contumace
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, parte attrice ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare la sig.ra , occupante senza titolo dell'immobile Controparte_1 sito in Via di Valle Aurelia n. 137 sc. D in. 32 matricola 1210189478 e per l'effetto condannare Pt_1 la sig.ra a pagare in favore dell' , a titolo di indennità di occupazione Controparte_1 Parte_2 e/o risarcimento danni per l'illegittimo godimento dell'immobile sito in Via di Valle Aurelia n. Pt_1 137 sc. D in. 32 matricola 1210189478, la somma complessiva di € 42.108,31, oltre interessi di mora pari ad € 856,31, e oltre le successive somme maturate e maturande fino all'effettivo rilascio dell'immobile in favore di o a pagare la maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà Pt_2 congrua. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”. pagina 1 di 4 Ha esposto: - di essere proprietaria ed ente gestore dell'alloggio di e.r.p. sito in Viale di Valle Pt_1 Aurelia n. 137 sc. D int. 32 matricola 1210189478; - che l'alloggio predetto era stato assegnato e concesso in locazione al sig. e successivamente riconsegnato all' in data Controparte_2 Pt_2 12.09.2016; - che, il giorno 08.08.2017, il personale di Polizia Giudiziaria di Roma Capitale aveva riscontrato nell'immobile in oggetto la presenza abusiva della signora , unitamente al Controparte_1 nucleo familiare della stessa. Ha, dunque, rappresentato: - di aver notificato alla signora CP_1 dapprima la diffida al rilascio ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 1035/1972, in data 06.03.2018 con prot. n. 31351, e poi il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica con prot. n. 73698 del 11.07.2018; - di aver altresì inviato alla convenuta alcune diffide di pagamento e/o costituzione in mora (diffida al pagamento dell'importo pari ad € 4.274,08, prot. n. 53434 in data 04.05.2018; diffida e costituzione in mora con prot. n. 15455 per il pagamento delle morosità pregresse per l'importo di € 19.519,46 in data 04.05.2020; diffida e costituzione in mora con prot. n. 37454 per il pagamento di € 22.186,38 in data 30.09.2020). Ha, infine, esposto: - che la signora aveva presentato in data CP_1 16.11.2020 domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio per cui è causa, respinta per insussistenza dei requisiti;
- che l'occupante non aveva provveduto a rilasciare l'immobile di proprietà dell' né corrisposto la somma dovuta per il godimento illegittimo dell'alloggio; - che del tutto Pt_2 vanamente era stata esperita la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo attesa la mancata partecipazione della signora . CP_1
Tanto premesso, ha dedotto che il danno da illegittima occupazione è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene da parte del legittimo proprietario e dall'impossibilità per questi di conseguire l'utilità potenziale ricavabile dall'immobile; ha, inoltre, specificato che alla data del 16.02.2023 l'importo complessivamente dovuto dalla convenuta a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni era pari ad € 42.108,31, oltre interessi di mora per € 856,31, e ha concluso ribadendo l'interesse dell' ad ottenere dalla signora il pagamento delle somme dovute a Pt_1 CP_1 titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento del danno, protrattasi dal 2017 e a tutt'oggi ancora in essere.
La convenuta è rimasta contumace.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie, con ordinanza del 09.01.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.06.2024 (poi differita d'ufficio al 22.11.2024 e, successivamente, al 06.02.2025) per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza predetta, con ordinanza del 27.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Nella comparsa conclusionale, parte attrice ha chiesto di: “accertare e dichiarare la sig.ra CP_1
, occupante senza titolo dell'immobile sito in Via di Valle Aurelia n. 137 sc. D in. 32
[...] Pt_1 matricola 1210189478 e per l'effetto condannare la sig.ra a pagare in favore Controparte_1 dell' , a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni per l'illegittimo Parte_2 godimento dell'immobile sito in Via di Valle Aurelia n. 137 sc. D in. 32 matricola 1210189478, Pt_1 la somma complessiva di €. 66.058,61, di cui 61.498,63 a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni ed €. 4.559,98 per interessi, dovuta a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni per l'illegittimo godimento dell'immobile sito in Via di Valle Aurelia n. 137, Pt_1 Sc. D, Int. 32 matricola 1210189478 per il periodo dall' 11.10.2017 al 30.04.2025 come da situazione contabile aggiornata che si deposita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
2. La causa è stata istruita documentalmente, in assenza di istanze istruttorie della parte attrice – unica costituita – diverse dalla CTU. In proposito, si conferma quanto già deciso nell'ordinanza del pagina 2 di 4 09.01.2024 circa la non necessità di disporre una CTU, peraltro richiesta in via subordinata dalla parte attrice, sull'ammontare della somma dovuta a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni.
Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità del documento prodotto dall'Ater con la comparsa conclusionale (situazione contabile aggiornata al 30.04.2025), trattandosi di deposito non autorizzato e avvenuto in spregio delle preclusioni processuali.
Nel merito, le domande proposte non meritano accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La legittimazione dell'attrice all'azione esercitata non è supportata, quanto alla proprietà e all'individuazione del bene, dalla documentazione prodotta.
Nella specie, parte attrice ha agito, sul presupposto dell'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della convenuta, per ottenere la condanna della controparte medesima – previo accertamento dell'illegittimità dell'occupazione – al pagamento dell'indennità di occupazione/risarcimento del danno, ma non ha fornito prova adeguata del suo diritto di proprietà, vale a dire del diritto a fondamento dell'azione spiegata, né ha indicato elementi idonei all'esatta identificazione del bene immobile in questione.
In proposito, va evidenziato che l'Ater non ha fatto riferimento all'esistenza di un pregresso rapporto di locazione o di comodato o, comunque, contrattuale con la controparte, ma ha dedotto solamente l'abusività del godimento dell'immobile da parte di quest'ultima, ossia l'insussistenza di un valido titolo da parte della signora a sostegno della permanenza all'interno dell'immobile oggetto di CP_1 causa.
Più in dettaglio, parte attrice – nell'affermare di essere proprietaria ed ente gestore dell'immobile del quale ha dedotto l'illegittima occupazione da parte della convenuta – non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare la situazione dominicale di cui ha lamentato la violazione, né ad individuare in dettaglio il bene immobile di cui ha affermato di essere proprietaria, limitandosi a depositare, in allegato alla citazione, il verbale di accertamento della violazione, le diffide di pagamento, le diffide e il decreto di rilascio, la domanda di assegnazione in regolarizzazione, la scheda contabile e il prospetto di calcolo dell'indennità e, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la sentenza penale di condanna, la conferma di rigetto del parare sfavore all'assegnazione, il censimento al 2021 – tutti documenti, quindi, deputati alla prova del fatto dell'occupazione e non probanti la titolarità dominicale e/o di possesso sull'immobile.
Né può rilevare in senso opposto la mancata costituzione in giudizio della convenuta, che non vale come non contestazione dei fatti posti dall'attrice a fondamento del diritto dalla medesima azionato, considerato che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice, fra l'altro, deve porre a fondamento della decisone “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” ed aggiunto che, in ogni caso, la non contestazione non è idonea a supplire alle radicali omissioni documentali di parte attrice.
Ciò posto, ancorché potrebbero astrattamente ravvisarsi profili di illegittimità nell'occupazione dell'immobile da parte della signora alla luce della produzione documentale dell'Ater di cui si è CP_1 detto (cfr., in particolare, verbale di accertamento della violazione da parte del corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in data 08.08.2017; sentenza penale di condanna del Tribunale di Roma depositata il 28.05.2021 per le fattispecie di cui agli artt. 633, 639bis, 61 n. 2, 635, c. 2 n. 1 c.p.; conferma del rigetto del parere sfavorevole all'assegnazione dell'alloggio del 21.10.2022), riveste valutazione assorbente la mancata prova della proprietà e dell'esatta individuazione del bene da parte dell'attrice per le ragioni sopra esposte, sì da impedire l'accoglimento delle domande promosse.
pagina 3 di 4 3. Nulla sulle spese, vista la soccombenza di parte attrice e la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
-rigetta le domande di parte attrice;
-nulla sulle spese.
Roma, 25.08.2025
Il Giudice
UL SI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa UL SI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16264 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
, C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'Avv. Carmine Russo,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 giusta procura in atti
- attrice
E
, C.F. Controparte_1 C.F._1
- convenuta contumace
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, parte attrice ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare la sig.ra , occupante senza titolo dell'immobile Controparte_1 sito in Via di Valle Aurelia n. 137 sc. D in. 32 matricola 1210189478 e per l'effetto condannare Pt_1 la sig.ra a pagare in favore dell' , a titolo di indennità di occupazione Controparte_1 Parte_2 e/o risarcimento danni per l'illegittimo godimento dell'immobile sito in Via di Valle Aurelia n. Pt_1 137 sc. D in. 32 matricola 1210189478, la somma complessiva di € 42.108,31, oltre interessi di mora pari ad € 856,31, e oltre le successive somme maturate e maturande fino all'effettivo rilascio dell'immobile in favore di o a pagare la maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà Pt_2 congrua. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”. pagina 1 di 4 Ha esposto: - di essere proprietaria ed ente gestore dell'alloggio di e.r.p. sito in Viale di Valle Pt_1 Aurelia n. 137 sc. D int. 32 matricola 1210189478; - che l'alloggio predetto era stato assegnato e concesso in locazione al sig. e successivamente riconsegnato all' in data Controparte_2 Pt_2 12.09.2016; - che, il giorno 08.08.2017, il personale di Polizia Giudiziaria di Roma Capitale aveva riscontrato nell'immobile in oggetto la presenza abusiva della signora , unitamente al Controparte_1 nucleo familiare della stessa. Ha, dunque, rappresentato: - di aver notificato alla signora CP_1 dapprima la diffida al rilascio ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 1035/1972, in data 06.03.2018 con prot. n. 31351, e poi il decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica con prot. n. 73698 del 11.07.2018; - di aver altresì inviato alla convenuta alcune diffide di pagamento e/o costituzione in mora (diffida al pagamento dell'importo pari ad € 4.274,08, prot. n. 53434 in data 04.05.2018; diffida e costituzione in mora con prot. n. 15455 per il pagamento delle morosità pregresse per l'importo di € 19.519,46 in data 04.05.2020; diffida e costituzione in mora con prot. n. 37454 per il pagamento di € 22.186,38 in data 30.09.2020). Ha, infine, esposto: - che la signora aveva presentato in data CP_1 16.11.2020 domanda di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio per cui è causa, respinta per insussistenza dei requisiti;
- che l'occupante non aveva provveduto a rilasciare l'immobile di proprietà dell' né corrisposto la somma dovuta per il godimento illegittimo dell'alloggio; - che del tutto Pt_2 vanamente era stata esperita la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo attesa la mancata partecipazione della signora . CP_1
Tanto premesso, ha dedotto che il danno da illegittima occupazione è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene da parte del legittimo proprietario e dall'impossibilità per questi di conseguire l'utilità potenziale ricavabile dall'immobile; ha, inoltre, specificato che alla data del 16.02.2023 l'importo complessivamente dovuto dalla convenuta a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni era pari ad € 42.108,31, oltre interessi di mora per € 856,31, e ha concluso ribadendo l'interesse dell' ad ottenere dalla signora il pagamento delle somme dovute a Pt_1 CP_1 titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento del danno, protrattasi dal 2017 e a tutt'oggi ancora in essere.
La convenuta è rimasta contumace.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie, con ordinanza del 09.01.2024, la causa è stata rinviata all'udienza del 13.06.2024 (poi differita d'ufficio al 22.11.2024 e, successivamente, al 06.02.2025) per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza predetta, con ordinanza del 27.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
Nella comparsa conclusionale, parte attrice ha chiesto di: “accertare e dichiarare la sig.ra CP_1
, occupante senza titolo dell'immobile sito in Via di Valle Aurelia n. 137 sc. D in. 32
[...] Pt_1 matricola 1210189478 e per l'effetto condannare la sig.ra a pagare in favore Controparte_1 dell' , a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni per l'illegittimo Parte_2 godimento dell'immobile sito in Via di Valle Aurelia n. 137 sc. D in. 32 matricola 1210189478, Pt_1 la somma complessiva di €. 66.058,61, di cui 61.498,63 a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni ed €. 4.559,98 per interessi, dovuta a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni per l'illegittimo godimento dell'immobile sito in Via di Valle Aurelia n. 137, Pt_1 Sc. D, Int. 32 matricola 1210189478 per il periodo dall' 11.10.2017 al 30.04.2025 come da situazione contabile aggiornata che si deposita. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
2. La causa è stata istruita documentalmente, in assenza di istanze istruttorie della parte attrice – unica costituita – diverse dalla CTU. In proposito, si conferma quanto già deciso nell'ordinanza del pagina 2 di 4 09.01.2024 circa la non necessità di disporre una CTU, peraltro richiesta in via subordinata dalla parte attrice, sull'ammontare della somma dovuta a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni.
Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità del documento prodotto dall'Ater con la comparsa conclusionale (situazione contabile aggiornata al 30.04.2025), trattandosi di deposito non autorizzato e avvenuto in spregio delle preclusioni processuali.
Nel merito, le domande proposte non meritano accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La legittimazione dell'attrice all'azione esercitata non è supportata, quanto alla proprietà e all'individuazione del bene, dalla documentazione prodotta.
Nella specie, parte attrice ha agito, sul presupposto dell'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della convenuta, per ottenere la condanna della controparte medesima – previo accertamento dell'illegittimità dell'occupazione – al pagamento dell'indennità di occupazione/risarcimento del danno, ma non ha fornito prova adeguata del suo diritto di proprietà, vale a dire del diritto a fondamento dell'azione spiegata, né ha indicato elementi idonei all'esatta identificazione del bene immobile in questione.
In proposito, va evidenziato che l'Ater non ha fatto riferimento all'esistenza di un pregresso rapporto di locazione o di comodato o, comunque, contrattuale con la controparte, ma ha dedotto solamente l'abusività del godimento dell'immobile da parte di quest'ultima, ossia l'insussistenza di un valido titolo da parte della signora a sostegno della permanenza all'interno dell'immobile oggetto di CP_1 causa.
Più in dettaglio, parte attrice – nell'affermare di essere proprietaria ed ente gestore dell'immobile del quale ha dedotto l'illegittima occupazione da parte della convenuta – non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare la situazione dominicale di cui ha lamentato la violazione, né ad individuare in dettaglio il bene immobile di cui ha affermato di essere proprietaria, limitandosi a depositare, in allegato alla citazione, il verbale di accertamento della violazione, le diffide di pagamento, le diffide e il decreto di rilascio, la domanda di assegnazione in regolarizzazione, la scheda contabile e il prospetto di calcolo dell'indennità e, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la sentenza penale di condanna, la conferma di rigetto del parare sfavore all'assegnazione, il censimento al 2021 – tutti documenti, quindi, deputati alla prova del fatto dell'occupazione e non probanti la titolarità dominicale e/o di possesso sull'immobile.
Né può rilevare in senso opposto la mancata costituzione in giudizio della convenuta, che non vale come non contestazione dei fatti posti dall'attrice a fondamento del diritto dalla medesima azionato, considerato che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice, fra l'altro, deve porre a fondamento della decisone “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” ed aggiunto che, in ogni caso, la non contestazione non è idonea a supplire alle radicali omissioni documentali di parte attrice.
Ciò posto, ancorché potrebbero astrattamente ravvisarsi profili di illegittimità nell'occupazione dell'immobile da parte della signora alla luce della produzione documentale dell'Ater di cui si è CP_1 detto (cfr., in particolare, verbale di accertamento della violazione da parte del corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in data 08.08.2017; sentenza penale di condanna del Tribunale di Roma depositata il 28.05.2021 per le fattispecie di cui agli artt. 633, 639bis, 61 n. 2, 635, c. 2 n. 1 c.p.; conferma del rigetto del parere sfavorevole all'assegnazione dell'alloggio del 21.10.2022), riveste valutazione assorbente la mancata prova della proprietà e dell'esatta individuazione del bene da parte dell'attrice per le ragioni sopra esposte, sì da impedire l'accoglimento delle domande promosse.
pagina 3 di 4 3. Nulla sulle spese, vista la soccombenza di parte attrice e la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
-rigetta le domande di parte attrice;
-nulla sulle spese.
Roma, 25.08.2025
Il Giudice
UL SI
pagina 4 di 4