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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3704 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...]nella via
Feronia n. 120 Sant'Antioco, C.F C.F. 1 elettivamente domiciliato in Quartu
Sant'Elena (Ca) presso lo studio dell'Avv. Roberta Melas, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
ricorrente contro
,nata a [...] il [...], C.F C.F._2 elettivamente CP_1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via principale: ferma restando la pronuncia sullo status, già emessa con sentenza parziale nell'ambito del procedimento,
nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra CP_1 ;
In via di subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale,
determinare l'assegno divorzile in favore della Sig.ra CP_1 nella misura pari ad euro 200,00
mensili, ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia. Ogni altra precedente statuizione confermata."
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) In via principale, confermare a carico del sig. Parte_1 un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 non inferiore ad € 1.300 mensili;
1a) In via subordinata, porre a carico del sig. Parte 1 un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 non inferiore ad per il mantenimento e le
€ 900 mensili;
2) Stabilire che nulla sia dovuto dalla sig.ra CP_1
spese straordinarie della figlia ER, posto che non ne sussistono più i presupposti. Con vittoria di spese e competenze."
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2019, il sig. Parte_2 ha adito questo Tribunale,
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1 senza previsione di un assegno divorzile in favore della resistente, ovvero, in via subordinata, con la determinazione dello stesso nella misura mensile di euro 300,00.
Il ricorrente ha inoltre domandato che fosse posto a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia ER, maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, in misura proporzionale alle rispettive risorse.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in data 1° giugno 1991 nel Comune di Quartu Sant'Elena, unione dalla quale è nata la figlia ER,
in data 18 agosto 1993.
A seguito del progressivo deteriorarsi del rapporto coniugale, i coniugi hanno formalizzato la separazione personale con modalità consensuali, omologata da questo Tribunale con decreto in data
4 maggio 2018.
In tale sede, le parti hanno raggiunto un accordo che prevedeva, tra l'altro:
- che la sig.ra CP_1 corrispondesse direttamente alla figlia ER un contributo mensile pari ad euro 580,00, da trarsi dai proventi della locazione di un immobile di sua proprietà sito in Quartu
Sant'Elena;
- che il sig. Pt_1 versasse alla resistente un assegno mensile di euro 1.300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
- nonché il trasferimento in favore della resistente della quota di ½ di alcuni immobili siti nei
Comuni di Quartu Sant'Elena e Cagliari.
Il ricorrente ha evidenziato un peggioramento della propria situazione reddituale, derivante dalla crisi della società I.M.B.I., della quale è socio amministratore, a fronte di un incremento patrimoniale della resistente, la quale - dopo aver rassegnato le dimissioni dalla medesima società –
avrebbe percepito euro 95.000,00 a titolo di conguaglio per gli immobili ceduti dal Pt_1 ed acquisito la piena proprietà di sei unità immobiliari (di cui alcune a destinazione commerciale),
oltre ad un ulteriore immobile ereditato in Quartu Sant'Elena.
*****
Con memoria depositata in data 16 ottobre 2019, la sig.ra CP_1 si è costituita in giudizio,
non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo la liquidazione di un assegno divorzile in suo favore non inferiore a euro 2.000,00 mensili e la conferma delle condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione per quanto concerne il mantenimento della figlia ER.
La resistente ha dedotto che gli immobili ceduti in sede di separazione sarebbero locali di deposito e sgombero, difficilmente locabili e soggetti a manutenzioni;
che durante il matrimonio, durato 28 anni, si è dedicata alla cura della famiglia e della figlia, rinunciando alla propria carriera lavorativa per sostenere quella del coniuge;
che il ricorrente è stato spesso assente per motivi di lavoro all'estero;
che assunta dalla società I.M.B.I. amministrata dal coniuge, ha rassegnato le dimissioni su richiesta dello stesso in sede di separazione, con pregiudizio per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e della posizione previdenziale;
di aver acquistato, per esigenze abitative, un immobile soggetto a mutuo e a lavori di ristrutturazione.
****
Con ordinanza del 17 febbraio 2020, il Presidente f.f., sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha confermato, in via provvisoria e d'urgenza, le condizioni economiche già concordate in sede di separazione consensuale. Nella successiva fase contenziosa del giudizio, con sentenza non definitiva n. 1448 del 6 maggio
2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Successivamente, con istanze del 3 novembre 2020 e del 20 ottobre 2021, il ricorrente ha richiesto la modifica delle condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale, deducendo un ulteriore aggravamento della propria situazione economico-patrimoniale.
Con ordinanze del 5 ottobre 2021 e del 9 dicembre 2021, il Giudice ha rigettato le suddette richieste, disponendo contestualmente la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento del 31 marzo 2022, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti, ritenendole inammissibili in quanto irrilevanti o vertenti su circostanze suscettibili di prova documentale.
All'udienza del 14 settembre 2023, il Giudice ha disposto il deposito della documentazione afferente al trattamento di fine mandato (TFM) percepito dal ricorrente presso la società I.M.B.I.,
nonché di quella relativa al trattamento pensionistico erogato o erogando dall' CP_2.
Ha, infine, fissato udienza per la precisazione delle conclusioni;
la causa istruita con le produzioni documentali delle parti è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
*****
Richiamata la sentenza n. 1448 del 6.05.2021, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rileva in via preliminare che il ricorrente ha rinunciato alla richiesta di assegno di mantenimento per la figlia ER, divenuta nel corso del giudizio economicamente autosufficiente.
Prima di affrontare nel merito le questioni accessorie, va rilevato che la resistente ha riproposto,
nelle proprie conclusioni, le istanze istruttorie precedentemente rigettate dal Giudice Istruttore. Il Collegio ritiene tali istanze infondate, condividendo le motivazioni esposte nell'ordinanza di rigetto,
che qui si intendono integralmente richiamate.
La resistente ha quindi insistito per il riconoscimento di un assegno divorzile. A tal proposito,
occorre premettere che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale possa disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che risulti privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive.
L'accertamento della spettanza dell'assegno deve avvenire alla luce dei criteri indicati nella norma:
le condizioni e i redditi delle parti, le ragioni della cessazione del matrimonio, il contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, sia personale che comune, tenendo conto anche della durata del vincolo coniugale.
In particolare, la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite ha definitivamente superato l'orientamento fondato sul mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La
Corte Suprema ha chiarito che l'assegno divorzile non ha solo una funzione assistenziale, ma anche perequativa e compensativa, richiedendo una valutazione unitaria e integrata di tutti i parametri previsti dalla legge, con particolare attenzione alla storia coniugale e alle conseguenze delle scelte familiari condivise. La determinazione dell'assegno va quindi effettuata in una prospettiva concreta,
prendendo in considerazione l'età e lo stato di salute del richiedente, la durata del matrimonio, e il nesso causale tra le scelte endofamiliari e la situazione patrimoniale attuale del richiedente.
Alla luce di tali principi, è necessario comparare le rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti. Qualora il coniuge richiedente risulti privo di mezzi adeguati o oggettivamente impossibilitato a procurarseli, occorre verificare se ciò sia riconducibile al contributo fornito alla famiglia, con sacrificio della propria realizzazione personale e professionale. La durata del matrimonio e l'età del coniuge assumono rilevanza ai fini della valutazione. In applicazione di tale criterio integrato (cd. criterio assistenziale-compensativo), il giudice deve tener conto del modello familiare adottato, del contesto sociale e delle condizioni individuali del richiedente, specie in caso di relazioni di lunga durata caratterizzate da squilibri nella realizzazione personale. Il profilo assistenziale, pertanto, deve essere valutato anche in chiave perequativa e compensativa rispetto alla fase post-matrimoniale.
Con riguardo alla situazione economico-patrimoniale della resistente, attualmente cinquantottenne,
si evidenzia l'assenza di redditi da attività lavorativa. I redditi complessivamente dichiarati all'erario negli ultimi esercizi fiscali, al netto dell'assegno di mantenimento corrisposto dal ricorrente, risultano derivare unicamente da modesti canoni di locazione, per un importo lordo pari ad euro 12.343,00, come risultante dal modello 730/2023.
Risulta pacifico che la resistente sia proprietaria, oltre dell'abitazione sita in Via Lisbona n. 70 in
Quartu S. Elena, di ulteriori immobili, tra cui:
la quota di 9/20 di un'area edificabile sita in Cagliari, Via Is Trincas snc (bene ricevuto per ereditaria); successione una casa in Quartu S. Elena, Via Palma Fiorita n. 21 e Via Bouganville n. 30.
Inoltre, a seguito di una permuta definita in sede di separazione consensuale, la resistente è divenuta proprietaria di ulteriori beni:
- immobile sito in Via Polonia, Quartu S. Elena;
- locale di sgombero di mq 55 e posto auto in Via San Benedetto n. 134, Quartu S. Elena;
- locale commerciale di mq 62 in Via Vittorio Emanuele nn. 44-46, Quartu S. Elena;
unità abitativa di mq 61 in Via Balilla n. 4, Quartu S. Elena;
- due locali di sgombero (mq 45 e mq 52) in Via Asfodelo, Quartu S. Elena.
La resistente è attualmente gravata dal pagamento di un mutuo mensile di euro 630,00 per l'acquisto della casa in cui dimora, con scadenza nel febbraio 2029. Nel corso del giudizio è emerso che, durante il matrimonio, la resistente ha cessato la propria attività presso uno studio contabile per iniziare una collaborazione con la società I.M.B.I.,
maturando compensi e contributi previdenziali. Ha dichiarato di essere stata indotta a dimettersi, in occasione della separazione, dal coniuge, perdendo così il diritto all'indennità di disoccupazione e interrompendo la propria posizione previdenziale. Tuttavia, ha ricevuto dal coniuge a titolo di conguaglio una somma pari a euro 95.000, utilizzata per l'acquisto dell'attuale abitazione.
Per quanto riguarda il ricorrente, si evidenzia che lo stesso è stato socio e amministratore della società Parte_3 detenendone il 45% delle quote, sino al novembre 2022, quando ha cessato volontariamente la carica. La cessazione è avvenuta con cessione in parte mediante permuta (locale commerciale in Cagliari, Via Ticca n. 17, del valore di euro 185.000) e in parte con la liquidazione delle quote per un controvalore lordo pari a euro 645.000,00.
Il ricorrente ha dichiarato che, al netto della tassazione del 26% sulla somma eccedente la permuta
(euro 460.000), nonché dell'imposta di trasferimento relativa all'immobile ceduto, ha percepito una somma netta pari a circa euro 275.000.
Dagli atti risulta che il ricorrente è iscritto come lavoratore parasubordinato e, pertanto, non ha diritto a trattamento di fine rapporto né di fine mandato. La certificazione unica 2022 conferma la natura del suo rapporto di lavoro. I redditi dichiarati dal ricorrente sono pari a:
euro 88.251,00 per l'anno d'imposta 2021;
euro 78.515,00 per il 2022 (dichiarazione presentata nel 2023);
euro 30.400,00 per l'anno 2023 (modello PF 2023).
La resistente ha eccepito che l'ultima dichiarazione del ricorrente non sarebbe stata regolarmente depositata presso l'Agenzia delle Entrate e risulterebbe incompleta nella parte riepilogativa,
omettendo di indicare i redditi percepiti per la cessione delle quote. Tuttavia, nel rigo RT21 della sezione "Plusvalenze soggette a imposta sostitutiva del 26%" risulta denunciato un corrispettivo di euro 318.333,00.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente CP_1 di un assegno divorzile a carico del ricorrente Pt 1 nella misura che sarà di seguito determinata, secondo i criteri consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 18287/2018 e successive).
In primo luogo, è pacifico che il rapporto coniugale tra le parti ha avuto una durata particolarmente estesa oltre ventotto anni di convivenza nel corso dei quali la resistente ha rinunciato, in via di fatto, ad un percorso lavorativo stabile, dedicandosi alla cura della casa e al sostegno della carriera imprenditoriale del coniuge, che ha gestito con profitto la società IMBI presso la quale anche la ricorrente ha prestato attività lavorativa. Tali circostanze integrano, secondo l'ormai consolidato orientamento, un contributo non solo alla vita familiare, ma anche alla formazione del patrimonio comune e personale del coniuge, meritevole di adeguata compensazione.
La resistente, ad oggi cinquatanovenne, si trova in uno stato di comprovata difficoltà economica,
non percependo redditi stabili e potendo contare soltanto su entrate saltuarie, nonché sulla titolarità
di immobili poco redditizi o gravati da oneri (tra cui un mutuo in corso), mentre il ricorrente, pur non percependo ancora trattamento pensionistico (e dunque non potendosi accogliere la deduzione della resistente circa un reddito da pensione mensile di euro 5.000,00), dispone nondimeno di un canone locativo mensile di euro 2.100,00 derivante dalla locazione dell'immobile sito in Cagliari,
via Ticca n. 17, nonché della proprietà dell'immobile in cui attualmente vive (Quartu Sant'Elena,
via Feronia n. 52), oltre che del possesso di risorse mobiliari e immobiliari e di una attività
imprenditoriale ancora attiva.
Appare quindi evidente l'attuale strutturale divario tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, riconducibile in larga misura alle scelte condivise nel corso della convivenza e al ruolo di cura, sostegno e collaborazione, anche lavorativa, svolto dalla resistente nell'ambito dell'impresa familiare. Ruolo che ha comportato, per la stessa, la rinuncia a una realizzazione professionale in autonomia, a beneficio della carriera del marito.
Quanto alla possibilità di ricollocazione lavorativa della resistente, pur non essendo allegata una condizione di invalidità o inabilità specifica, si ritiene ragionevole escludere, in base a criteri di comune esperienza e alla sua attuale età (59 anni), che ella possa oggi reperire una stabile e adeguata occupazione, tenuto conto anche del contesto sociale ed economico generale. La sua condizione va pertanto valutata alla luce di un'oggettiva non autosufficienza economica, che permane in modo durevole.
Parimenti, non può ritenersi che la somma di euro 95.000,00 versata in sede di separazione dal qualificata come conguaglio per il trasferimento delle quote immobiliari alla sig.ramarito
- esaurisca o sostituisca la funzione propria dell'assegno divorzile. Al contrario, lo stesso CP_1
ricorrente, in sede di separazione, aveva riconosciuto la necessità di contribuire al mantenimento della moglie mediante un assegno mensile pari a euro 1.300,00.
Inoltre, trattandosi di un'erogazione una tantum, finalizzata all'acquisto di un immobile (peraltro soggetto a mutuo), detta somma non può ritenersi idonea né a garantire un'adeguata stabilità
economica, né a colmare l'attuale squilibrio reddituale tra le parti.
L'assegno divorzile, nella sua moderna funzione compensativa e perequativa, mira a riequilibrare le conseguenze economiche delle scelte coniugali di lungo periodo e a garantire al coniuge economicamente più debole un'esistenza dignitosa, in coerenza con i principi di solidarietà post-
coniugale e con l'art. 5 della legge n. 898/1970.
Quanto alla relazione investigativa prodotta in atti, finalizzata a dimostrare l'esistenza di una stabile convivenza tra la resistente, sig.ra CP_1 e il sig. CP_3 deve rilevarsi che la stessa risale all'anno 2017, risultando pertanto antecedente alla data della separazione personale tra i coniugi. Ne consegue che tale documentazione non risulta idonea a rappresentare la situazione attuale.
Del resto, la separazione tra le parti è avvenuta con modalità consensuali, nell'ambito delle quali il ricorrente ha riconosciuto alla resistente un assegno di mantenimento, confermando così
implicitamente l'assenza, al momento, di elementi ostativi a tale attribuzione.
Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene equo determinare l'assegno divorzile in favore di
CP_1 nella misura mensile di euro 900,00 annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della presente sentenza.
Le spese di lite liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza parziale n. n. 1448 del 6.05.2021 con la quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunziando disattesa o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione così statuisce:
Parte_11) Pone a carico di con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'importo di euro 900,00 quale assegno divorzile in favore di CP_1 somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
2) condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 5000,00, oltre iva e cpa come per legge
Così deciso in Cagliari in data 24.07.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3704 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...]nella via
Feronia n. 120 Sant'Antioco, C.F C.F. 1 elettivamente domiciliato in Quartu
Sant'Elena (Ca) presso lo studio dell'Avv. Roberta Melas, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
ricorrente contro
,nata a [...] il [...], C.F C.F._2 elettivamente CP_1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: " Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via principale: ferma restando la pronuncia sullo status, già emessa con sentenza parziale nell'ambito del procedimento,
nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della Sig.ra CP_1 ;
In via di subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale,
determinare l'assegno divorzile in favore della Sig.ra CP_1 nella misura pari ad euro 200,00
mensili, ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia. Ogni altra precedente statuizione confermata."
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) In via principale, confermare a carico del sig. Parte_1 un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 non inferiore ad € 1.300 mensili;
1a) In via subordinata, porre a carico del sig. Parte 1 un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 non inferiore ad per il mantenimento e le
€ 900 mensili;
2) Stabilire che nulla sia dovuto dalla sig.ra CP_1
spese straordinarie della figlia ER, posto che non ne sussistono più i presupposti. Con vittoria di spese e competenze."
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2019, il sig. Parte_2 ha adito questo Tribunale,
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra CP_1 senza previsione di un assegno divorzile in favore della resistente, ovvero, in via subordinata, con la determinazione dello stesso nella misura mensile di euro 300,00.
Il ricorrente ha inoltre domandato che fosse posto a carico di entrambi i coniugi l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia ER, maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, in misura proporzionale alle rispettive risorse.
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in data 1° giugno 1991 nel Comune di Quartu Sant'Elena, unione dalla quale è nata la figlia ER,
in data 18 agosto 1993.
A seguito del progressivo deteriorarsi del rapporto coniugale, i coniugi hanno formalizzato la separazione personale con modalità consensuali, omologata da questo Tribunale con decreto in data
4 maggio 2018.
In tale sede, le parti hanno raggiunto un accordo che prevedeva, tra l'altro:
- che la sig.ra CP_1 corrispondesse direttamente alla figlia ER un contributo mensile pari ad euro 580,00, da trarsi dai proventi della locazione di un immobile di sua proprietà sito in Quartu
Sant'Elena;
- che il sig. Pt_1 versasse alla resistente un assegno mensile di euro 1.300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento;
- nonché il trasferimento in favore della resistente della quota di ½ di alcuni immobili siti nei
Comuni di Quartu Sant'Elena e Cagliari.
Il ricorrente ha evidenziato un peggioramento della propria situazione reddituale, derivante dalla crisi della società I.M.B.I., della quale è socio amministratore, a fronte di un incremento patrimoniale della resistente, la quale - dopo aver rassegnato le dimissioni dalla medesima società –
avrebbe percepito euro 95.000,00 a titolo di conguaglio per gli immobili ceduti dal Pt_1 ed acquisito la piena proprietà di sei unità immobiliari (di cui alcune a destinazione commerciale),
oltre ad un ulteriore immobile ereditato in Quartu Sant'Elena.
*****
Con memoria depositata in data 16 ottobre 2019, la sig.ra CP_1 si è costituita in giudizio,
non opponendosi alla domanda di divorzio, ma chiedendo la liquidazione di un assegno divorzile in suo favore non inferiore a euro 2.000,00 mensili e la conferma delle condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione per quanto concerne il mantenimento della figlia ER.
La resistente ha dedotto che gli immobili ceduti in sede di separazione sarebbero locali di deposito e sgombero, difficilmente locabili e soggetti a manutenzioni;
che durante il matrimonio, durato 28 anni, si è dedicata alla cura della famiglia e della figlia, rinunciando alla propria carriera lavorativa per sostenere quella del coniuge;
che il ricorrente è stato spesso assente per motivi di lavoro all'estero;
che assunta dalla società I.M.B.I. amministrata dal coniuge, ha rassegnato le dimissioni su richiesta dello stesso in sede di separazione, con pregiudizio per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e della posizione previdenziale;
di aver acquistato, per esigenze abitative, un immobile soggetto a mutuo e a lavori di ristrutturazione.
****
Con ordinanza del 17 febbraio 2020, il Presidente f.f., sentite le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha confermato, in via provvisoria e d'urgenza, le condizioni economiche già concordate in sede di separazione consensuale. Nella successiva fase contenziosa del giudizio, con sentenza non definitiva n. 1448 del 6 maggio
2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Successivamente, con istanze del 3 novembre 2020 e del 20 ottobre 2021, il ricorrente ha richiesto la modifica delle condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale, deducendo un ulteriore aggravamento della propria situazione economico-patrimoniale.
Con ordinanze del 5 ottobre 2021 e del 9 dicembre 2021, il Giudice ha rigettato le suddette richieste, disponendo contestualmente la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento del 31 marzo 2022, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti, ritenendole inammissibili in quanto irrilevanti o vertenti su circostanze suscettibili di prova documentale.
All'udienza del 14 settembre 2023, il Giudice ha disposto il deposito della documentazione afferente al trattamento di fine mandato (TFM) percepito dal ricorrente presso la società I.M.B.I.,
nonché di quella relativa al trattamento pensionistico erogato o erogando dall' CP_2.
Ha, infine, fissato udienza per la precisazione delle conclusioni;
la causa istruita con le produzioni documentali delle parti è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
*****
Richiamata la sentenza n. 1448 del 6.05.2021, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rileva in via preliminare che il ricorrente ha rinunciato alla richiesta di assegno di mantenimento per la figlia ER, divenuta nel corso del giudizio economicamente autosufficiente.
Prima di affrontare nel merito le questioni accessorie, va rilevato che la resistente ha riproposto,
nelle proprie conclusioni, le istanze istruttorie precedentemente rigettate dal Giudice Istruttore. Il Collegio ritiene tali istanze infondate, condividendo le motivazioni esposte nell'ordinanza di rigetto,
che qui si intendono integralmente richiamate.
La resistente ha quindi insistito per il riconoscimento di un assegno divorzile. A tal proposito,
occorre premettere che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale possa disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che risulti privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive.
L'accertamento della spettanza dell'assegno deve avvenire alla luce dei criteri indicati nella norma:
le condizioni e i redditi delle parti, le ragioni della cessazione del matrimonio, il contributo fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, sia personale che comune, tenendo conto anche della durata del vincolo coniugale.
In particolare, la sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite ha definitivamente superato l'orientamento fondato sul mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La
Corte Suprema ha chiarito che l'assegno divorzile non ha solo una funzione assistenziale, ma anche perequativa e compensativa, richiedendo una valutazione unitaria e integrata di tutti i parametri previsti dalla legge, con particolare attenzione alla storia coniugale e alle conseguenze delle scelte familiari condivise. La determinazione dell'assegno va quindi effettuata in una prospettiva concreta,
prendendo in considerazione l'età e lo stato di salute del richiedente, la durata del matrimonio, e il nesso causale tra le scelte endofamiliari e la situazione patrimoniale attuale del richiedente.
Alla luce di tali principi, è necessario comparare le rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti. Qualora il coniuge richiedente risulti privo di mezzi adeguati o oggettivamente impossibilitato a procurarseli, occorre verificare se ciò sia riconducibile al contributo fornito alla famiglia, con sacrificio della propria realizzazione personale e professionale. La durata del matrimonio e l'età del coniuge assumono rilevanza ai fini della valutazione. In applicazione di tale criterio integrato (cd. criterio assistenziale-compensativo), il giudice deve tener conto del modello familiare adottato, del contesto sociale e delle condizioni individuali del richiedente, specie in caso di relazioni di lunga durata caratterizzate da squilibri nella realizzazione personale. Il profilo assistenziale, pertanto, deve essere valutato anche in chiave perequativa e compensativa rispetto alla fase post-matrimoniale.
Con riguardo alla situazione economico-patrimoniale della resistente, attualmente cinquantottenne,
si evidenzia l'assenza di redditi da attività lavorativa. I redditi complessivamente dichiarati all'erario negli ultimi esercizi fiscali, al netto dell'assegno di mantenimento corrisposto dal ricorrente, risultano derivare unicamente da modesti canoni di locazione, per un importo lordo pari ad euro 12.343,00, come risultante dal modello 730/2023.
Risulta pacifico che la resistente sia proprietaria, oltre dell'abitazione sita in Via Lisbona n. 70 in
Quartu S. Elena, di ulteriori immobili, tra cui:
la quota di 9/20 di un'area edificabile sita in Cagliari, Via Is Trincas snc (bene ricevuto per ereditaria); successione una casa in Quartu S. Elena, Via Palma Fiorita n. 21 e Via Bouganville n. 30.
Inoltre, a seguito di una permuta definita in sede di separazione consensuale, la resistente è divenuta proprietaria di ulteriori beni:
- immobile sito in Via Polonia, Quartu S. Elena;
- locale di sgombero di mq 55 e posto auto in Via San Benedetto n. 134, Quartu S. Elena;
- locale commerciale di mq 62 in Via Vittorio Emanuele nn. 44-46, Quartu S. Elena;
unità abitativa di mq 61 in Via Balilla n. 4, Quartu S. Elena;
- due locali di sgombero (mq 45 e mq 52) in Via Asfodelo, Quartu S. Elena.
La resistente è attualmente gravata dal pagamento di un mutuo mensile di euro 630,00 per l'acquisto della casa in cui dimora, con scadenza nel febbraio 2029. Nel corso del giudizio è emerso che, durante il matrimonio, la resistente ha cessato la propria attività presso uno studio contabile per iniziare una collaborazione con la società I.M.B.I.,
maturando compensi e contributi previdenziali. Ha dichiarato di essere stata indotta a dimettersi, in occasione della separazione, dal coniuge, perdendo così il diritto all'indennità di disoccupazione e interrompendo la propria posizione previdenziale. Tuttavia, ha ricevuto dal coniuge a titolo di conguaglio una somma pari a euro 95.000, utilizzata per l'acquisto dell'attuale abitazione.
Per quanto riguarda il ricorrente, si evidenzia che lo stesso è stato socio e amministratore della società Parte_3 detenendone il 45% delle quote, sino al novembre 2022, quando ha cessato volontariamente la carica. La cessazione è avvenuta con cessione in parte mediante permuta (locale commerciale in Cagliari, Via Ticca n. 17, del valore di euro 185.000) e in parte con la liquidazione delle quote per un controvalore lordo pari a euro 645.000,00.
Il ricorrente ha dichiarato che, al netto della tassazione del 26% sulla somma eccedente la permuta
(euro 460.000), nonché dell'imposta di trasferimento relativa all'immobile ceduto, ha percepito una somma netta pari a circa euro 275.000.
Dagli atti risulta che il ricorrente è iscritto come lavoratore parasubordinato e, pertanto, non ha diritto a trattamento di fine rapporto né di fine mandato. La certificazione unica 2022 conferma la natura del suo rapporto di lavoro. I redditi dichiarati dal ricorrente sono pari a:
euro 88.251,00 per l'anno d'imposta 2021;
euro 78.515,00 per il 2022 (dichiarazione presentata nel 2023);
euro 30.400,00 per l'anno 2023 (modello PF 2023).
La resistente ha eccepito che l'ultima dichiarazione del ricorrente non sarebbe stata regolarmente depositata presso l'Agenzia delle Entrate e risulterebbe incompleta nella parte riepilogativa,
omettendo di indicare i redditi percepiti per la cessione delle quote. Tuttavia, nel rigo RT21 della sezione "Plusvalenze soggette a imposta sostitutiva del 26%" risulta denunciato un corrispettivo di euro 318.333,00.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente CP_1 di un assegno divorzile a carico del ricorrente Pt 1 nella misura che sarà di seguito determinata, secondo i criteri consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 18287/2018 e successive).
In primo luogo, è pacifico che il rapporto coniugale tra le parti ha avuto una durata particolarmente estesa oltre ventotto anni di convivenza nel corso dei quali la resistente ha rinunciato, in via di fatto, ad un percorso lavorativo stabile, dedicandosi alla cura della casa e al sostegno della carriera imprenditoriale del coniuge, che ha gestito con profitto la società IMBI presso la quale anche la ricorrente ha prestato attività lavorativa. Tali circostanze integrano, secondo l'ormai consolidato orientamento, un contributo non solo alla vita familiare, ma anche alla formazione del patrimonio comune e personale del coniuge, meritevole di adeguata compensazione.
La resistente, ad oggi cinquatanovenne, si trova in uno stato di comprovata difficoltà economica,
non percependo redditi stabili e potendo contare soltanto su entrate saltuarie, nonché sulla titolarità
di immobili poco redditizi o gravati da oneri (tra cui un mutuo in corso), mentre il ricorrente, pur non percependo ancora trattamento pensionistico (e dunque non potendosi accogliere la deduzione della resistente circa un reddito da pensione mensile di euro 5.000,00), dispone nondimeno di un canone locativo mensile di euro 2.100,00 derivante dalla locazione dell'immobile sito in Cagliari,
via Ticca n. 17, nonché della proprietà dell'immobile in cui attualmente vive (Quartu Sant'Elena,
via Feronia n. 52), oltre che del possesso di risorse mobiliari e immobiliari e di una attività
imprenditoriale ancora attiva.
Appare quindi evidente l'attuale strutturale divario tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, riconducibile in larga misura alle scelte condivise nel corso della convivenza e al ruolo di cura, sostegno e collaborazione, anche lavorativa, svolto dalla resistente nell'ambito dell'impresa familiare. Ruolo che ha comportato, per la stessa, la rinuncia a una realizzazione professionale in autonomia, a beneficio della carriera del marito.
Quanto alla possibilità di ricollocazione lavorativa della resistente, pur non essendo allegata una condizione di invalidità o inabilità specifica, si ritiene ragionevole escludere, in base a criteri di comune esperienza e alla sua attuale età (59 anni), che ella possa oggi reperire una stabile e adeguata occupazione, tenuto conto anche del contesto sociale ed economico generale. La sua condizione va pertanto valutata alla luce di un'oggettiva non autosufficienza economica, che permane in modo durevole.
Parimenti, non può ritenersi che la somma di euro 95.000,00 versata in sede di separazione dal qualificata come conguaglio per il trasferimento delle quote immobiliari alla sig.ramarito
- esaurisca o sostituisca la funzione propria dell'assegno divorzile. Al contrario, lo stesso CP_1
ricorrente, in sede di separazione, aveva riconosciuto la necessità di contribuire al mantenimento della moglie mediante un assegno mensile pari a euro 1.300,00.
Inoltre, trattandosi di un'erogazione una tantum, finalizzata all'acquisto di un immobile (peraltro soggetto a mutuo), detta somma non può ritenersi idonea né a garantire un'adeguata stabilità
economica, né a colmare l'attuale squilibrio reddituale tra le parti.
L'assegno divorzile, nella sua moderna funzione compensativa e perequativa, mira a riequilibrare le conseguenze economiche delle scelte coniugali di lungo periodo e a garantire al coniuge economicamente più debole un'esistenza dignitosa, in coerenza con i principi di solidarietà post-
coniugale e con l'art. 5 della legge n. 898/1970.
Quanto alla relazione investigativa prodotta in atti, finalizzata a dimostrare l'esistenza di una stabile convivenza tra la resistente, sig.ra CP_1 e il sig. CP_3 deve rilevarsi che la stessa risale all'anno 2017, risultando pertanto antecedente alla data della separazione personale tra i coniugi. Ne consegue che tale documentazione non risulta idonea a rappresentare la situazione attuale.
Del resto, la separazione tra le parti è avvenuta con modalità consensuali, nell'ambito delle quali il ricorrente ha riconosciuto alla resistente un assegno di mantenimento, confermando così
implicitamente l'assenza, al momento, di elementi ostativi a tale attribuzione.
Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene equo determinare l'assegno divorzile in favore di
CP_1 nella misura mensile di euro 900,00 annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della presente sentenza.
Le spese di lite liquidate nel dispositivo seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, richiamata la sentenza parziale n. n. 1448 del 6.05.2021 con la quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente pronunziando disattesa o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione così statuisce:
Parte_11) Pone a carico di con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'importo di euro 900,00 quale assegno divorzile in favore di CP_1 somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
2) condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 5000,00, oltre iva e cpa come per legge
Così deciso in Cagliari in data 24.07.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti