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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/10/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2144/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2144/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRETA Parte_1 C.F._1
FIAMMA
e
AN NO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO LAI C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e IN GI ordinandone all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione Parte_1
a margine dell'atto di matrimonio, e autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. Disporre che il minore sia affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, e abbia collocazione prevalente presso la madre, della quale seguirà la residenza.
3. Le decisioni più importanti nell'interesse del minore figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
4. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Relativamente alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figlio, disporre che: possa stare Per_1 con il padre quando lo desidera;
in caso di mancato accordo, a garanzia del diritto-dovere del padre di avere rapporti continuativi ed equilibrati con il figlio, tenuto conto dell'età e degli impegni di nonché delle esigenze lavorative del sig. GI, disporre che stia con il padre
Per_1 Per_1 almeno un giorno a settimana (in coincidenza con il giorno di riposo settimanale del genitore). Il padre potrà vedere e tenere con sé dall'uscita di scuola (cena e pernottamento presso di lui)
Per_1 fino all'indomani mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola. farà rientro a casa della
Per_1 madre il giorno seguente.
6. Salvi diversi accordi fra genitori e fatta salva la regolamentazione di cui al punto che precede, durante il periodo extra scolastico coincidente con la fine delle lezioni scolastiche (giugno) e l'inizio del nuovo anno scolastico (settembre), il padre terrà con sé il figlio almeno 15 giorni consecutivi. starà con il padre anche durante il periodo di ferie del sig.
Per_1
GI almeno per dieci giorni consecutivi.
7. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative di ciascun genitore, i signori e GI potranno Pt_1 concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze di Per_1 siano tutelate al meglio.
8. Salvo diverso e migliorativo accordo tra le parti, durante le principali festività nazionali si seguirà il principio dell'alternanza. Per l'effetto, il primo anno Per_1 trascorrerà: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 dicembre col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, mentre il secondo anno trascorrerà: il 24 Per_1 dicembre con la madre il 25 dicembre col padre, il 26 dicembre con la madre;
il 31 dicembre col padre, il primo gennaio con la madre e l'Epifania con il padre;
il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre. Sempre fatte salve diverse intese, il compleanno di dovrà Per_1 essere trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre.
9. A prescindere dalla regolamentazione stabilita ai punti che precedono, potrà stare con la madre Per_1 durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà. 10. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative al figlio di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi il minore. 11. Assegnare la casa familiare, di proprietà di terzi, sita ad Alghero in via Di Vittorio n. 16, alla sig.ra la quale la abiterà con il figlio Parte_1 minore . 12. Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, Per_1 questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza del figlio secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il sig. IN GI contribuisca al mantenimento di versando entro il Per_1 giorno 10 (dieci) di ogni mese, l'importo mensile di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente – solo in aumento - secondo gli indici ISTAT, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. 13. L'assegno unico universale, attualmente pari a circa €235 euro mensili, così come ogni altra provvidenza erogata nell'interesse di , verrà percepito nella misura del 50% da ciascun Per_1 genitore, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. 14. Disporre che il sig. IN GI versi l'ulteriore somma di €250,00 mensili a titolo di contributo per il canone di locazione relativo alla casa familiare, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. 15. Disporre che tutte le spese straordinarie concernenti il minore figlio vengano assunte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del 29/11/2017, a far data dalla sottoscrizione del ricorso per separazione. 16. Il sig. IN GI si obbliga a trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre venti giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. 17. Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.06.2025 ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., Parte_1
e IN GI esponevano di aver contratto matrimonio civile in Alghero il 6 dicembre 1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 1999, Atto n. 47, Parte I), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli, il 18.10.1999, residente in provincia Per_2 di Modena e da tempo economicamente indipendente, e il 9.10.2010, oggi quindicenne. Per_1
Assumevano che a causa di alcune incomprensioni caratteriali, l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi erano venute meno, ragion per cui gli stessi avevano interrotto la convivenza e domandavano dichiararsi la separazione coniugale.
All'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il collegio, preso atto della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare, provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe. In particolare, si dà atto della congiunta decisione di assegnare la casa familiare, di proprietà di terzi, sita in Alghero, in via G. Di Vittorio n. 16, alla sig.ra
, che continuerà a risiedervi unitamente al figlio , mentre il GI risiederà Pt_1 Per_1 nella casa di cui è proprietario pro quota, sita in Alghero, in Reg. n. 18. Persona_3
Il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre Per_1
e vedrà regolarmente il padre, potendo quindi mantenere rapporti proficui e continuativi con entrambi. Anche le condizioni concordate in riferimento agli aspetti economici risultano adeguate e proporzionate rispetto alla situazione patrimoniale delle parti, garantendo al minore un adeguato mantenimento.
La domanda delle parti può pertanto essere accolta, essendo indiscussa la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e GI IN alle Parte_1 condizioni di cui al ricorso;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 47, Parte I, Anno 1999);
3. compensa interamente le spese.
Sassari, 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2144/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRETA Parte_1 C.F._1
FIAMMA
e
AN NO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLO LAI C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e IN GI ordinandone all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione Parte_1
a margine dell'atto di matrimonio, e autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. Disporre che il minore sia affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, e abbia collocazione prevalente presso la madre, della quale seguirà la residenza.
3. Le decisioni più importanti nell'interesse del minore figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
4. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. Relativamente alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figlio, disporre che: possa stare Per_1 con il padre quando lo desidera;
in caso di mancato accordo, a garanzia del diritto-dovere del padre di avere rapporti continuativi ed equilibrati con il figlio, tenuto conto dell'età e degli impegni di nonché delle esigenze lavorative del sig. GI, disporre che stia con il padre
Per_1 Per_1 almeno un giorno a settimana (in coincidenza con il giorno di riposo settimanale del genitore). Il padre potrà vedere e tenere con sé dall'uscita di scuola (cena e pernottamento presso di lui)
Per_1 fino all'indomani mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola. farà rientro a casa della
Per_1 madre il giorno seguente.
6. Salvi diversi accordi fra genitori e fatta salva la regolamentazione di cui al punto che precede, durante il periodo extra scolastico coincidente con la fine delle lezioni scolastiche (giugno) e l'inizio del nuovo anno scolastico (settembre), il padre terrà con sé il figlio almeno 15 giorni consecutivi. starà con il padre anche durante il periodo di ferie del sig.
Per_1
GI almeno per dieci giorni consecutivi.
7. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative di ciascun genitore, i signori e GI potranno Pt_1 concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze di Per_1 siano tutelate al meglio.
8. Salvo diverso e migliorativo accordo tra le parti, durante le principali festività nazionali si seguirà il principio dell'alternanza. Per l'effetto, il primo anno Per_1 trascorrerà: il 24 dicembre col padre, il 25 dicembre con la madre, il 26 dicembre col padre;
il 31 dicembre con la madre, il primo gennaio col padre e l'Epifania con la madre;
il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, mentre il secondo anno trascorrerà: il 24 Per_1 dicembre con la madre il 25 dicembre col padre, il 26 dicembre con la madre;
il 31 dicembre col padre, il primo gennaio con la madre e l'Epifania con il padre;
il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre. Sempre fatte salve diverse intese, il compleanno di dovrà Per_1 essere trascorso, ad anni alterni, una volta col padre ed una volta con la madre e così tutte le altre festività, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1°novembre e l'8 dicembre.
9. A prescindere dalla regolamentazione stabilita ai punti che precedono, potrà stare con la madre Per_1 durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà. 10. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative al figlio di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi il minore. 11. Assegnare la casa familiare, di proprietà di terzi, sita ad Alghero in via Di Vittorio n. 16, alla sig.ra la quale la abiterà con il figlio Parte_1 minore . 12. Premesso che, in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, Per_1 questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza del figlio secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il sig. IN GI contribuisca al mantenimento di versando entro il Per_1 giorno 10 (dieci) di ogni mese, l'importo mensile di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente – solo in aumento - secondo gli indici ISTAT, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. 13. L'assegno unico universale, attualmente pari a circa €235 euro mensili, così come ogni altra provvidenza erogata nell'interesse di , verrà percepito nella misura del 50% da ciascun Per_1 genitore, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. 14. Disporre che il sig. IN GI versi l'ulteriore somma di €250,00 mensili a titolo di contributo per il canone di locazione relativo alla casa familiare, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. 15. Disporre che tutte le spese straordinarie concernenti il minore figlio vengano assunte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quelle che sono le indicazioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del 29/11/2017, a far data dalla sottoscrizione del ricorso per separazione. 16. Il sig. IN GI si obbliga a trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre venti giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. 17. Le parti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.06.2025 ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., Parte_1
e IN GI esponevano di aver contratto matrimonio civile in Alghero il 6 dicembre 1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune (Anno 1999, Atto n. 47, Parte I), adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Aggiungevano che dalla loro unione erano nati due figli, il 18.10.1999, residente in provincia Per_2 di Modena e da tempo economicamente indipendente, e il 9.10.2010, oggi quindicenne. Per_1
Assumevano che a causa di alcune incomprensioni caratteriali, l'unione e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi erano venute meno, ragion per cui gli stessi avevano interrotto la convivenza e domandavano dichiararsi la separazione coniugale.
All'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il collegio, preso atto della conferma della comune volontà di non volersi riconciliare, provvede in conformità agli accordi trascritti in epigrafe. In particolare, si dà atto della congiunta decisione di assegnare la casa familiare, di proprietà di terzi, sita in Alghero, in via G. Di Vittorio n. 16, alla sig.ra
, che continuerà a risiedervi unitamente al figlio , mentre il GI risiederà Pt_1 Per_1 nella casa di cui è proprietario pro quota, sita in Alghero, in Reg. n. 18. Persona_3
Il figlio è affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre Per_1
e vedrà regolarmente il padre, potendo quindi mantenere rapporti proficui e continuativi con entrambi. Anche le condizioni concordate in riferimento agli aspetti economici risultano adeguate e proporzionate rispetto alla situazione patrimoniale delle parti, garantendo al minore un adeguato mantenimento.
La domanda delle parti può pertanto essere accolta, essendo indiscussa la situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e GI IN alle Parte_1 condizioni di cui al ricorso;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 47, Parte I, Anno 1999);
3. compensa interamente le spese.
Sassari, 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Stefania Deiana