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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/10/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1490 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2020, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
(C.F.: , e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione, dall'avv. Salvatore Laguardia con studio in Potenza al P.le Luigi Rizzo n. 12, presso il quale sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
(già ) (C.F. e P.I.: ) in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Gennaro
Arcucci, ed elettivamente domiciliata in Potenza al Piazzale Luigi Rizzo n. 12 presso lo studio dell'avv. Rosa Fasulo, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la al fine di sentire Pt_2 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o la risoluzione per inadempimento sia del “contratto disciplinante il servizio di collocamento e negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini mediazione e consulenza” nonché di tutti i singoli contratti di acquisto dei titoli illiquidi emessi da Parte_3
in considerazione delle eccezioni di cui ai punti 1), 2),3), 4), 5), 6), di cui in
[...]
premessa. B) in via subordinata, dichiarare e dare atto che la Soc.
[...] sempre per i motivi di cui in premessa – nell'attività di collocamento Parte_3
e vendita dei titoli per cui è causa ha violato una molteplicità di norme imperative ed obblighi in materia di intermediazione finanziaria (art. 21 TUF, Com. Consob n.
9019104/2009, art. 39, 40, 41,42 e 42 reg. Consob n. 16190/2007) nonché i principi generali di diligenza, correttezza e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. C) per l'effetto, ed in entrambi i casi condannare la Soc. Parte_3
in persona del L.R. p.t., nella qualità ut supra, alla restituzione degli importi
[...]
investiti e/o in subordine, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali subiti, nonché alla rifusione delle spese a vario titolo sostenute e meglio specificate in narrativa, ed a quant'altro previsto dalla legge, nella misura e mediante il pagamento
a favore degli attori dell'importo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) o di quello che sarà determinato in corso di causa e ritenuto congruo sulla base dei parametri risarcitori applicabili in materia finanziaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario”.
A sostengo deducevano che dall'anno 2010 all'anno 2014 avevano acquistato vari pacchetti di titoli illiquidi emessi da per un valore nominale Parte_3 complessivo di € 35.000,00. Tutti i contratti di acquisto venivano stipulati nei locali commerciali della stessa emittente nella filiale di Filiano. Pt_3
Gli attori, con l'azione intrapresa chiedevano l'annullamento dei contratti di acquisto dei titoli azionari di per violazione delle norme in materia di Controparte_2 intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario/emittente quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi. Quindi, evidenziavano la documentazione inadeguata degli acquisti delle azioni, più in particolare nell'informativa relativa all'operazione, veniva evidenziato il conflitto di interesse, mentre nulla veniva riportato sulla natura illiquida dei titoli. Pertanto,
l'investitore non veniva messo a conoscenza del rischio che l'operazione comportava, legato alla natura illiquida delle azioni;
eccepivano la violazione da parte dell'intermediario della regola di diversificazione del portafoglio;
la violazione degli obblighi informativi connessi al carattere illiquido dei titoli;
eccepivano la mancata vendita delle azioni a fronte di rituale domanda degli investitori ed infine, violazione della normativa sul prospetto ex art. 94 TUF. A fronte di ciò, gli attori hanno evocato in giudizio per conseguire la caducazione (per nullità, illegittimità, Controparte_2
inefficacia e/o risoluzione) dei relativi contratti (sia quello quadro, sia i singoli ordini di acquisto dei pacchetti azionari di e l'emissione delle Controparte_2
consequenziali statuizioni (sia restitutorie degli importi investiti, sia risarcitorie per i danni patrimoniali patiti).
2) Si costituiva in giudizio la convenuta, che chiedeva all'adito Tribunale di voler “… dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa, diritto o azione, nonché delle domande avversarie, nei limiti e per i motivi illustrati in atti … rigettare le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto … nella denegata
e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare
l'esatto ammontare delle somme versate … e disporne la restituzione entro i suddetti limiti detratto il valore delle azioni assegnate agli attori a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme investitore a titolo di frutti civili, condannando in ogni Cont caso la controparte alla restituzione in favore della titoli per cui è causa CP_3
… quantificare le somme in ipotesi dovute al sig. e alla sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni
[...]
Cont
ed il controvalore delle azioni al momento della proposizione del presente
Cont giudizio, al netto delle azioni agli stessi assegnati a titolo gratuito, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c. … in relazione alla Cont vendita delle obbligazioni , quantificare il risarcimento in ipotesi dovuto in favore degli attori in una somma pari alla differenza fra le somme effettivamente investite dagli
Cont attori per l'acquisto delle obbligazioni ed il loro controvalore residuo attuale, detratte in ogni caso: (i) le somme già incassate dagli attori a titolo di cedole obbligazionarie maturate, nonché (ii) il valore attualizzato delle cedole maturande sino all'effettiva scadenza del titolo e, in ogni caso, (iii) ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in favore degli attori ai sensi dell'art. 1227m I c., c.c. per i motivi illustrati … con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge”.
Eccepiva la parziale prescrizione quinquennale dei diritti azionati dagli attori. Deduceva
Cont che gli investimenti nei titoli per cui è causa, erano sorretti da validi contratti quadro di intermediazione finanziaria, sottoscritti dagli attori e dalla tra il 1994 e Pt_3
il 2012. Inoltre, sottolineava il corretto adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla per cui nessuna violazione si era configurata nella condotta tenuta Pt_3 dall'odierna opponente. Evidenziava che l'informativa resa dalla circa il rischio Pt_3 di liquidità dei titoli, era contenuta all'interna della documentazione tempo per tempo adoperata dalla e che sarebbe stato fuorviante considerare le azioni per cui è causa Pt_3
con un profilo di rischio superiore al grado medio.
Sosteneva, inoltre, che le profilature rilasciate dagli attori, attestavano un profilo di esperienza e una conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari adeguato all'operazione conclusa.
Infine, ed in caso di accoglimento della domanda la somma da riconoscersi, avrebbe dovuto essere al netto dei frutti civili percepiti nel corso del rapporto di € 2.097,33 a titolo di dividendi ed € 8.680,18 a titolo di cedole.
3) La causa istruita per via documentale e prova orale all'udienza del 02/05/2025 precisate le conclusioni è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per memoria conclusionale e repliche ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente va affrontata l'eccepita prescrizione del diritto di esercitare l'azione di restituzione e risarcimento del danno.
La pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli azionari non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Tale prescrizione matura, infatti, nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere, infatti, secondo la Suprema Corte “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento”
(Cass. civ. sent. n. 6386/2018).
Nella fattispecie gli ordini di investimento recano la data dal 2010 al 2014 e l'inadempimento dell'obbligo informativo specifico per le azioni illiquide, si è consumato a quelle stesse date. Pertanto, alla data di instaurazione del presente giudizio, con cui il corso della prescrizione è stato interrotto (art. 2943 comma 1 n. 1 c.c.), il termine decennale a partire dalla data dei singoli ordini di acquisto non era decorso, con conseguente infondatezza dell'eccezione in esame.
Comunque, richiamando i recenti orientamenti della Suprema Corte, da ultimo Cass. civ. n. 29328/2024, che ha sostenuto, in particolare (e con particolare vigore), che la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe avuto conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (Cass., n. 1263/2012) non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extra, vale ossia anche in caso di responsabilità contrattuale (Cass. civ., n. 2066/2023).
5) In atti sono prodotti i contratti quadro disciplinante la prestazione dei servizi di intermediazione e consulenza in investimenti finanziari concernente la negoziazione e deposito titoli, con le profilature dei clienti.
I contratti sopra specificati affidano il servizio a la Controparte_2
convenuta a tal uopo non ha mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza allegata da parte attrice, anzi ha confermato gli ordini di acquisto sottoscritti dagli attori con Controparte_2
Pacifico, quindi, è il ruolo oltre che di emittente anche di intermediario assunto da
[...]
nell'esecuzione dei contratti, in relazione agli ordini di investimento Controparte_2 sopra riportati per l'acquisto dei titoli di , per il controvalore Controparte_2 di € 35.000,00 come confermato dalla parte convenuta con i propri scritti difensivi non avendolo contestato e, comunque, risultante anche dagli estratti conto allegati in atti.
Avendo dato esecuzione al contratto quadro sottoscritto dagli Controparte_2
attori, deve ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
6) Da evidenziare che in materia, ed in fattispecie similare a quella che ci occupa, avente ad oggetto sempre l'acquisto di titoli illiquidi di Controparte_2
Contr l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ( , si è pronunciato più volte a seguito di ricorso presentato dai vari acquirenti dei titoli illiquidi, al fine di ottenere il risarcimento danni.
Contr A tal uopo si evidenzia la decisione dell' n. 5073 del 8/02/2022, nella quale si legge che “… È fondata la domanda di risarcimento del danno, sotto l'assorbente profilo dell'inadeguatezza delle operazioni proposte dal resistente. Infatti, dal questionario
MiFID risulta che la ricorrente aveva un profilo "media". Di contra, si deve ritenere che, nonostante il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio "media", essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità "alta", trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato. Inoltre, dagli estratti canto risulta che la ricorrente aveva investito l'intero proprio patrimonio mobiliare detenuto presso il resistente in azioni emesse dallo stesso resistente. Tanto basta, allora, per ritenere che l'operatività oggetto del presente giudizio arbitrale fosse inadeguata rispetto al profilo della cliente odierna ricorrente. È avviso del Collegio che nel caso in esame il danno possa essere liquidato al ricorrente in misura pari a quanta investito dal ricorrente nelle operazioni contestate nel ricorso, ... Tale esito è conseguenza del fatto che - come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) - con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell'intermediario. Una misura, questa,
a cui ha poi fatto seguito la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti
i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario. Tale circostanza preclude, allora, la possibilità di continuare a fare applicazione del criterio adottato fino a dicembre 2019 per controversie analoghe che hanno coinvolto il resistente, vale a dire impedisce di detrarre dal capitale investito il valore di scambio delle azioni come potenzialmente realizzabile appunto attraverso la vendita tramite detti sistemi. Gli è, infatti, che con la sospensione delle negoziazioni quella possibilità e, almeno a oggi, azzerata, ne sussiste, sempre a oggi, alcun altro mezzo per gli azionisti per recuperare almeno parte del valore investito …”. Quindi, il Collegio con la pronuncia sopra specificata accoglieva il ricorso e dichiarava l'intermediario, , tenuto a corrispondere Controparte_2
alla ricorrente, per l'inadempimento descritto in narrativa, la somma investita, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo.
7) Ciò detto, dalla documentazione prodotta in atti risulta provato l'acquisto delle azioni, non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata da parte attrice;
pacifico, risulta il duplice ruolo di Controparte_2
di emittente dei titoli e di intermediario, assunto nell'esecuzione dei contratti,
[...]
in relazione gli ordini di acquisto dei titoli di come Controparte_2
confermato dalla parte convenuta con i propri scritti difensivi non avendolo contestato. Avendo dato esecuzione al contratto sottoscritto, deve Controparte_2
ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
8) Fondata, è da ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni di intercorsa tra gli attori e la stessa Controparte_2 Controparte_2
[...]
Va premesso che in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare,
l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e come d'altronde previsto dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.
Gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non sono ritenuti assolti dalla varia e copiosa documentazione consegnata all'attore, consistente in prospetti informativi, scheda di adesione etc., ma devono essere fornite oralmente in sede di acquisto in ossequio alla previsione del regolamento anche perché i questionari MIFID CP_6
prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza e la pregressa conoscenza di titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento.
Peraltro, la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID). In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).
L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria assume i contorni di un servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi (le società prodotto, gli emittenti). È richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico “prodotto” commercializzato ad una logica incentrata sul “servizio” reso al cliente.
Come risulta dalla documentazione agli atti, le azioni per cui è causa sono state emesse da ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi Controparte_2
come titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrativi deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Già con il ricorso in sede di arbitrato irrituale e successivamente con il ricorso monitorio e la comparsa di costituzione e risposta parte convenuta-opposta ha lamentato l'inadempimento di Controparte_2
quale intermediario che ha curato l'investimento in azioni dalla medesima
[...] emesse, rispetto all'obbligo di informare la clientela circa la peculiare rischiosità delle azioni illiquide in questione, rischiosità che lamenta taciuta. La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. N. 58/1998 e 28 Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici (così Cass. Civ. sent. n. 18122/2020), ma richiede una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario (così Cass. civ. sent. n.
10099/2020).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
4620 del 06/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 19/04/2012).
Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (così Cass. civ. sent. n. 9018/2020), infatti con la citata sentenza
è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento n. 11522 del 1998, la segnalazione di CP_6 inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” ( così anche Cass. civ. sent. n. 10111 del 24/04/2018)”.
Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento. Giova rammentare che la Suprema Corte con sentenza nr. 9018/2020, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe, comunque, accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. n. 4727 del 28/02/2018; vedi anche Cass. n. 3773 del
17/02/2009; Cass. n. 810 del 19/01/2016; Cass. n. 10111 del 24/04/2018; Cass. n. 14335 del 24/05/2019).
Avendo parte opposta lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni era onere di provare di aver fornito Controparte_2 detta informazione, e di aver spiegato al cliente che si trattava di azioni altamente rischiose, per la capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine di consentire il formarsi di una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. A tal uopo sussiste, come detto, lo specifico obbligo dell'intermediario, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti di prestare particolare attenzione ai presidi di divulgazione nella relazione con la clientela.
Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza ex post, cui è dedicato il punto 1.7).
Con la comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 la dettava la condotta CP_6
che l'intermediario doveva tenere in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ispirati alla correttezza e trasparenza. Infatti, fissava le seguenti linee: “Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato. In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per “tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario
o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”. Quindi, come sopra evidenziato, l'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge e dalle raccomandazioni nel caso in cui oggetto della intermediazione siano azioni illiquide.
La Suprema Corte, sul presupposto che l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dai regolamenti medio tempore vigenti, tende a CP_6 consentire all'investitore di addivenire ad una scelta effettivamente consapevole, ha precisato che “le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento” (così Cass. civ. sent. n. 8394/2016,
n. 8089/2016, 23268/2016).
A tanto va aggiunto che “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. civ. sent. n.
12544/2017) e quelle inerenti al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed al connesso rapporto tra il rendimento e il rischio (Cass. civ. sent. n. 1376/2016). Gli obblighi dell'intermediario di rendere informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione si pongono a monte di quelli inerenti all'inadeguatezza dell'operazione e devono logicamente precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza, cosicché, sebbene dette informazioni possano essere fornite in unico contesto, “è indispensabile che quell'attività esplicativa concernente lo specifico oggetto dell'operazione abbia effettivamente luogo”(Cass. civ. sent. n.
13765/2017).
Nel caso di specie l'opponente ha reso informazioni che risultano alquanto generiche e meramente formali, che non provano quanto sia stato effettivamente riferito al cliente in merito all'operazione e non provano che sia stata fornita un'informazione adeguata da consentirgli una valutazione sulla rischiosità dell'operazione. In particolare, non risulta fornita alcuna indicazione del rating relativa al periodo di esecuzione dell'operazione e del rapporto tra rendimento e rischio, né alla natura illiquida dei titoli azionari venduti, definiti titoli non quotati caratterizzati da scarsa liquidità.
Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere, a fronte di specifiche contestazioni di parte attrice, nessuna prova ha fornito al riguardo in ordine alle informazioni rese ai clienti ovvero in ordine al mancato possesso delle omesse informazioni.
A lume di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, inadempimento che ha avuto incidenza causale sulle operazioni poste in essere dall'opposta che acquistando le azioni, ha assunto un rischio del quale non era consapevole ed ha subito un danno consistente nella perdita quasi totale del valore delle azioni acquistate;
a rendere più consapevoli gli attori non ha giovato l'atteggiamento assunto da di ritenere le proprie Controparte_2 azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio “medio”, essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità
“alta”, trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato.
8.1) Di nessun apporto alle tesi difensive della convenuta è l'escussione del teste
, escusso all'udienza del 21/09/2022, dichiarava che all'epoca dei fatti Testimone_1
era responsabile della filiale della Filiale di Potenza sita in Controparte_2
Corso Garibaldi. Quindi, nulla poteva riferire in merito agli ordini di borsa, al rapporto con la clientela ed alle informazioni fornite in relazione agli acquisti dei titoli illiquidi da parte degli attori, i cui ordini sono stati gestiti dalla Filiale della Controparte_7
.
[...]
Quindi, mancando la prova del regolare assolvimento del proprio stringente onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi e dalla situazione di crisi finanziaria in cui versava l'emittente Banca, va ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale discendente dal contratto quadro di intermediazione, sottoscritto dall'attore, e sorto nel momento in cui ha dato esecuzione al contratto di acquisto di azioni emesse dalla medesima Banca.
L'inadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perduto dai titoli (così Cass. civ. S.U., sent. n. 26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che di norma cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento conclusi con l'intermediazione di vanno Controparte_2 dunque risolti per grave inadempimento dell'opponente (artt. 1453 e 1455 c.c.). Ne consegue l'obbligo di di restituire il prezzo di acquisto, Controparte_2 essendo divenuto indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo pagamento.
9) Va rilevato che dall'importo della domanda pari ad € 35.000,00 vanno detratte le somme ricevute dagli attori a titolo di rendimenti, e specificamente € 2.097,33 a titolo di dividendi e € 8.680,18 a titolo di cedole, come dedotto e documentato dalla convenuta pertanto, la somma che deve essere restituita è pari alla Controparte_2 differenza tra € 35.000,00 quale valore nominale dei titoli all'atto degli acquisti ed €
10.777,51 quale rendimento ricevuto, quindi, la somma di € 24.222,49.
9.1) La risoluzione dei contratti di acquisto determina, sempre ai sensi dell'art. 2033
c.c., l'obbligo degli attori di restituire a , ora le Controparte_2 CP_1
azioni oggetto del contratto essendo diventata oggettivamente indebita anche l'operazione di trasferimento in favore dell'attore della relativa titolarità.
10) Sulla somma, sono dovuti gli interessi legali dai singoli acquisti e fino alla ricezione dei rendimenti sull'intero importo, e da tale data e fino al soddisfo, sulla somma di € 24.222,49.
11) Va respinta, invece, la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria. La restituzione di indebito riguardante somma di denaro è una obbligazione di valuta (Cass. civ. sent. n. 11041/1992) su cui non matura alcuna rivalutazione monetaria, ma può essere riconosciuto solo il maggior danno, eccedente la misura degli interessi legali, a condizione che il creditore alleghi e dimostri l'esistenza di tale danno, condizione non assolta nel presente giudizio.
12) Assorbita e/o rigettata ogni altra questione.
13) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1490/2020, tra e Parte_1 Parte_2 (attori) contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_8
(convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) In accoglimento della domanda proposta dagli attori e Parte_1 [...]
dichiara la risoluzione dei contratti di intermediazione finanziaria, prodotti Pt_2
in giudizio, intercorsi tra gli attori e la convenuta , ora Controparte_2 [...]
nonché la risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni stipulati con CP_8
l'intermediazione di ora per grave Controparte_2 CP_8 inadempimento della convenuta, e per l'effetto:
- condanna al pagamento, in favore degli attori e Controparte_8 Parte_1
della somma di € 24.222,49, oltre interessi legali dai singoli acquisti e Parte_2 fino alla ricezione dei rendimenti sull'intero importo, e da tale data e fino al soddisfo sulla somma di € 24.222,49;
- condanna gli attori a restituire in favore di i titoli sopra menzionati Controparte_8
oggetto dei contratti dichiarati risolti al precedente punto del presente dispositivo;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono Controparte_8
liquidate in € 5.077,00 oltre accessori di legge e spese di iscrizione a ruolo, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratisi antistatario.
Potenza lì, 09/10/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1490 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2020, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
(C.F.: , e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di C.F._2
citazione, dall'avv. Salvatore Laguardia con studio in Potenza al P.le Luigi Rizzo n. 12, presso il quale sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
(già ) (C.F. e P.I.: ) in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Gennaro
Arcucci, ed elettivamente domiciliata in Potenza al Piazzale Luigi Rizzo n. 12 presso lo studio dell'avv. Rosa Fasulo, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la al fine di sentire Pt_2 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “a) Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o la risoluzione per inadempimento sia del “contratto disciplinante il servizio di collocamento e negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini mediazione e consulenza” nonché di tutti i singoli contratti di acquisto dei titoli illiquidi emessi da Parte_3
in considerazione delle eccezioni di cui ai punti 1), 2),3), 4), 5), 6), di cui in
[...]
premessa. B) in via subordinata, dichiarare e dare atto che la Soc.
[...] sempre per i motivi di cui in premessa – nell'attività di collocamento Parte_3
e vendita dei titoli per cui è causa ha violato una molteplicità di norme imperative ed obblighi in materia di intermediazione finanziaria (art. 21 TUF, Com. Consob n.
9019104/2009, art. 39, 40, 41,42 e 42 reg. Consob n. 16190/2007) nonché i principi generali di diligenza, correttezza e buona fede che regolano i rapporti contrattuali. C) per l'effetto, ed in entrambi i casi condannare la Soc. Parte_3
in persona del L.R. p.t., nella qualità ut supra, alla restituzione degli importi
[...]
investiti e/o in subordine, al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali subiti, nonché alla rifusione delle spese a vario titolo sostenute e meglio specificate in narrativa, ed a quant'altro previsto dalla legge, nella misura e mediante il pagamento
a favore degli attori dell'importo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) o di quello che sarà determinato in corso di causa e ritenuto congruo sulla base dei parametri risarcitori applicabili in materia finanziaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario”.
A sostengo deducevano che dall'anno 2010 all'anno 2014 avevano acquistato vari pacchetti di titoli illiquidi emessi da per un valore nominale Parte_3 complessivo di € 35.000,00. Tutti i contratti di acquisto venivano stipulati nei locali commerciali della stessa emittente nella filiale di Filiano. Pt_3
Gli attori, con l'azione intrapresa chiedevano l'annullamento dei contratti di acquisto dei titoli azionari di per violazione delle norme in materia di Controparte_2 intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario/emittente quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi. Quindi, evidenziavano la documentazione inadeguata degli acquisti delle azioni, più in particolare nell'informativa relativa all'operazione, veniva evidenziato il conflitto di interesse, mentre nulla veniva riportato sulla natura illiquida dei titoli. Pertanto,
l'investitore non veniva messo a conoscenza del rischio che l'operazione comportava, legato alla natura illiquida delle azioni;
eccepivano la violazione da parte dell'intermediario della regola di diversificazione del portafoglio;
la violazione degli obblighi informativi connessi al carattere illiquido dei titoli;
eccepivano la mancata vendita delle azioni a fronte di rituale domanda degli investitori ed infine, violazione della normativa sul prospetto ex art. 94 TUF. A fronte di ciò, gli attori hanno evocato in giudizio per conseguire la caducazione (per nullità, illegittimità, Controparte_2
inefficacia e/o risoluzione) dei relativi contratti (sia quello quadro, sia i singoli ordini di acquisto dei pacchetti azionari di e l'emissione delle Controparte_2
consequenziali statuizioni (sia restitutorie degli importi investiti, sia risarcitorie per i danni patrimoniali patiti).
2) Si costituiva in giudizio la convenuta, che chiedeva all'adito Tribunale di voler “… dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa, diritto o azione, nonché delle domande avversarie, nei limiti e per i motivi illustrati in atti … rigettare le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto … nella denegata
e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare
l'esatto ammontare delle somme versate … e disporne la restituzione entro i suddetti limiti detratto il valore delle azioni assegnate agli attori a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme investitore a titolo di frutti civili, condannando in ogni Cont caso la controparte alla restituzione in favore della titoli per cui è causa CP_3
… quantificare le somme in ipotesi dovute al sig. e alla sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni
[...]
Cont
ed il controvalore delle azioni al momento della proposizione del presente
Cont giudizio, al netto delle azioni agli stessi assegnati a titolo gratuito, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto agli attori in ragione del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c. … in relazione alla Cont vendita delle obbligazioni , quantificare il risarcimento in ipotesi dovuto in favore degli attori in una somma pari alla differenza fra le somme effettivamente investite dagli
Cont attori per l'acquisto delle obbligazioni ed il loro controvalore residuo attuale, detratte in ogni caso: (i) le somme già incassate dagli attori a titolo di cedole obbligazionarie maturate, nonché (ii) il valore attualizzato delle cedole maturande sino all'effettiva scadenza del titolo e, in ogni caso, (iii) ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in favore degli attori ai sensi dell'art. 1227m I c., c.c. per i motivi illustrati … con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge”.
Eccepiva la parziale prescrizione quinquennale dei diritti azionati dagli attori. Deduceva
Cont che gli investimenti nei titoli per cui è causa, erano sorretti da validi contratti quadro di intermediazione finanziaria, sottoscritti dagli attori e dalla tra il 1994 e Pt_3
il 2012. Inoltre, sottolineava il corretto adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla per cui nessuna violazione si era configurata nella condotta tenuta Pt_3 dall'odierna opponente. Evidenziava che l'informativa resa dalla circa il rischio Pt_3 di liquidità dei titoli, era contenuta all'interna della documentazione tempo per tempo adoperata dalla e che sarebbe stato fuorviante considerare le azioni per cui è causa Pt_3
con un profilo di rischio superiore al grado medio.
Sosteneva, inoltre, che le profilature rilasciate dagli attori, attestavano un profilo di esperienza e una conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari adeguato all'operazione conclusa.
Infine, ed in caso di accoglimento della domanda la somma da riconoscersi, avrebbe dovuto essere al netto dei frutti civili percepiti nel corso del rapporto di € 2.097,33 a titolo di dividendi ed € 8.680,18 a titolo di cedole.
3) La causa istruita per via documentale e prova orale all'udienza del 02/05/2025 precisate le conclusioni è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per memoria conclusionale e repliche ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente va affrontata l'eccepita prescrizione del diritto di esercitare l'azione di restituzione e risarcimento del danno.
La pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli azionari non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Tale prescrizione matura, infatti, nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere, infatti, secondo la Suprema Corte “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento”
(Cass. civ. sent. n. 6386/2018).
Nella fattispecie gli ordini di investimento recano la data dal 2010 al 2014 e l'inadempimento dell'obbligo informativo specifico per le azioni illiquide, si è consumato a quelle stesse date. Pertanto, alla data di instaurazione del presente giudizio, con cui il corso della prescrizione è stato interrotto (art. 2943 comma 1 n. 1 c.c.), il termine decennale a partire dalla data dei singoli ordini di acquisto non era decorso, con conseguente infondatezza dell'eccezione in esame.
Comunque, richiamando i recenti orientamenti della Suprema Corte, da ultimo Cass. civ. n. 29328/2024, che ha sostenuto, in particolare (e con particolare vigore), che la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe avuto conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno (Cass., n. 1263/2012) non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extra, vale ossia anche in caso di responsabilità contrattuale (Cass. civ., n. 2066/2023).
5) In atti sono prodotti i contratti quadro disciplinante la prestazione dei servizi di intermediazione e consulenza in investimenti finanziari concernente la negoziazione e deposito titoli, con le profilature dei clienti.
I contratti sopra specificati affidano il servizio a la Controparte_2
convenuta a tal uopo non ha mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza allegata da parte attrice, anzi ha confermato gli ordini di acquisto sottoscritti dagli attori con Controparte_2
Pacifico, quindi, è il ruolo oltre che di emittente anche di intermediario assunto da
[...]
nell'esecuzione dei contratti, in relazione agli ordini di investimento Controparte_2 sopra riportati per l'acquisto dei titoli di , per il controvalore Controparte_2 di € 35.000,00 come confermato dalla parte convenuta con i propri scritti difensivi non avendolo contestato e, comunque, risultante anche dagli estratti conto allegati in atti.
Avendo dato esecuzione al contratto quadro sottoscritto dagli Controparte_2
attori, deve ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
6) Da evidenziare che in materia, ed in fattispecie similare a quella che ci occupa, avente ad oggetto sempre l'acquisto di titoli illiquidi di Controparte_2
Contr l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ( , si è pronunciato più volte a seguito di ricorso presentato dai vari acquirenti dei titoli illiquidi, al fine di ottenere il risarcimento danni.
Contr A tal uopo si evidenzia la decisione dell' n. 5073 del 8/02/2022, nella quale si legge che “… È fondata la domanda di risarcimento del danno, sotto l'assorbente profilo dell'inadeguatezza delle operazioni proposte dal resistente. Infatti, dal questionario
MiFID risulta che la ricorrente aveva un profilo "media". Di contra, si deve ritenere che, nonostante il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio "media", essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità "alta", trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato. Inoltre, dagli estratti canto risulta che la ricorrente aveva investito l'intero proprio patrimonio mobiliare detenuto presso il resistente in azioni emesse dallo stesso resistente. Tanto basta, allora, per ritenere che l'operatività oggetto del presente giudizio arbitrale fosse inadeguata rispetto al profilo della cliente odierna ricorrente. È avviso del Collegio che nel caso in esame il danno possa essere liquidato al ricorrente in misura pari a quanta investito dal ricorrente nelle operazioni contestate nel ricorso, ... Tale esito è conseguenza del fatto che - come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) - con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell'intermediario. Una misura, questa,
a cui ha poi fatto seguito la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti
i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario. Tale circostanza preclude, allora, la possibilità di continuare a fare applicazione del criterio adottato fino a dicembre 2019 per controversie analoghe che hanno coinvolto il resistente, vale a dire impedisce di detrarre dal capitale investito il valore di scambio delle azioni come potenzialmente realizzabile appunto attraverso la vendita tramite detti sistemi. Gli è, infatti, che con la sospensione delle negoziazioni quella possibilità e, almeno a oggi, azzerata, ne sussiste, sempre a oggi, alcun altro mezzo per gli azionisti per recuperare almeno parte del valore investito …”. Quindi, il Collegio con la pronuncia sopra specificata accoglieva il ricorso e dichiarava l'intermediario, , tenuto a corrispondere Controparte_2
alla ricorrente, per l'inadempimento descritto in narrativa, la somma investita, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo.
7) Ciò detto, dalla documentazione prodotta in atti risulta provato l'acquisto delle azioni, non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata da parte attrice;
pacifico, risulta il duplice ruolo di Controparte_2
di emittente dei titoli e di intermediario, assunto nell'esecuzione dei contratti,
[...]
in relazione gli ordini di acquisto dei titoli di come Controparte_2
confermato dalla parte convenuta con i propri scritti difensivi non avendolo contestato. Avendo dato esecuzione al contratto sottoscritto, deve Controparte_2
ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
8) Fondata, è da ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni di intercorsa tra gli attori e la stessa Controparte_2 Controparte_2
[...]
Va premesso che in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare,
l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e come d'altronde previsto dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.
Gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non sono ritenuti assolti dalla varia e copiosa documentazione consegnata all'attore, consistente in prospetti informativi, scheda di adesione etc., ma devono essere fornite oralmente in sede di acquisto in ossequio alla previsione del regolamento anche perché i questionari MIFID CP_6
prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza e la pregressa conoscenza di titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento.
Peraltro, la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID). In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).
L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria assume i contorni di un servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi (le società prodotto, gli emittenti). È richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico “prodotto” commercializzato ad una logica incentrata sul “servizio” reso al cliente.
Come risulta dalla documentazione agli atti, le azioni per cui è causa sono state emesse da ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi Controparte_2
come titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrativi deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Già con il ricorso in sede di arbitrato irrituale e successivamente con il ricorso monitorio e la comparsa di costituzione e risposta parte convenuta-opposta ha lamentato l'inadempimento di Controparte_2
quale intermediario che ha curato l'investimento in azioni dalla medesima
[...] emesse, rispetto all'obbligo di informare la clientela circa la peculiare rischiosità delle azioni illiquide in questione, rischiosità che lamenta taciuta. La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. N. 58/1998 e 28 Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici (così Cass. Civ. sent. n. 18122/2020), ma richiede una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario (così Cass. civ. sent. n.
10099/2020).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
4620 del 06/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 19/04/2012).
Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (così Cass. civ. sent. n. 9018/2020), infatti con la citata sentenza
è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento n. 11522 del 1998, la segnalazione di CP_6 inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” ( così anche Cass. civ. sent. n. 10111 del 24/04/2018)”.
Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento. Giova rammentare che la Suprema Corte con sentenza nr. 9018/2020, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe, comunque, accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. n. 4727 del 28/02/2018; vedi anche Cass. n. 3773 del
17/02/2009; Cass. n. 810 del 19/01/2016; Cass. n. 10111 del 24/04/2018; Cass. n. 14335 del 24/05/2019).
Avendo parte opposta lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni era onere di provare di aver fornito Controparte_2 detta informazione, e di aver spiegato al cliente che si trattava di azioni altamente rischiose, per la capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine di consentire il formarsi di una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. A tal uopo sussiste, come detto, lo specifico obbligo dell'intermediario, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti di prestare particolare attenzione ai presidi di divulgazione nella relazione con la clientela.
Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza ex post, cui è dedicato il punto 1.7).
Con la comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 la dettava la condotta CP_6
che l'intermediario doveva tenere in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ispirati alla correttezza e trasparenza. Infatti, fissava le seguenti linee: “Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato. In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per “tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario
o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”. Quindi, come sopra evidenziato, l'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge e dalle raccomandazioni nel caso in cui oggetto della intermediazione siano azioni illiquide.
La Suprema Corte, sul presupposto che l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dai regolamenti medio tempore vigenti, tende a CP_6 consentire all'investitore di addivenire ad una scelta effettivamente consapevole, ha precisato che “le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento” (così Cass. civ. sent. n. 8394/2016,
n. 8089/2016, 23268/2016).
A tanto va aggiunto che “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. civ. sent. n.
12544/2017) e quelle inerenti al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed al connesso rapporto tra il rendimento e il rischio (Cass. civ. sent. n. 1376/2016). Gli obblighi dell'intermediario di rendere informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione si pongono a monte di quelli inerenti all'inadeguatezza dell'operazione e devono logicamente precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza, cosicché, sebbene dette informazioni possano essere fornite in unico contesto, “è indispensabile che quell'attività esplicativa concernente lo specifico oggetto dell'operazione abbia effettivamente luogo”(Cass. civ. sent. n.
13765/2017).
Nel caso di specie l'opponente ha reso informazioni che risultano alquanto generiche e meramente formali, che non provano quanto sia stato effettivamente riferito al cliente in merito all'operazione e non provano che sia stata fornita un'informazione adeguata da consentirgli una valutazione sulla rischiosità dell'operazione. In particolare, non risulta fornita alcuna indicazione del rating relativa al periodo di esecuzione dell'operazione e del rapporto tra rendimento e rischio, né alla natura illiquida dei titoli azionari venduti, definiti titoli non quotati caratterizzati da scarsa liquidità.
Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere, a fronte di specifiche contestazioni di parte attrice, nessuna prova ha fornito al riguardo in ordine alle informazioni rese ai clienti ovvero in ordine al mancato possesso delle omesse informazioni.
A lume di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, inadempimento che ha avuto incidenza causale sulle operazioni poste in essere dall'opposta che acquistando le azioni, ha assunto un rischio del quale non era consapevole ed ha subito un danno consistente nella perdita quasi totale del valore delle azioni acquistate;
a rendere più consapevoli gli attori non ha giovato l'atteggiamento assunto da di ritenere le proprie Controparte_2 azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio “medio”, essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità
“alta”, trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato.
8.1) Di nessun apporto alle tesi difensive della convenuta è l'escussione del teste
, escusso all'udienza del 21/09/2022, dichiarava che all'epoca dei fatti Testimone_1
era responsabile della filiale della Filiale di Potenza sita in Controparte_2
Corso Garibaldi. Quindi, nulla poteva riferire in merito agli ordini di borsa, al rapporto con la clientela ed alle informazioni fornite in relazione agli acquisti dei titoli illiquidi da parte degli attori, i cui ordini sono stati gestiti dalla Filiale della Controparte_7
.
[...]
Quindi, mancando la prova del regolare assolvimento del proprio stringente onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi e dalla situazione di crisi finanziaria in cui versava l'emittente Banca, va ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale discendente dal contratto quadro di intermediazione, sottoscritto dall'attore, e sorto nel momento in cui ha dato esecuzione al contratto di acquisto di azioni emesse dalla medesima Banca.
L'inadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perduto dai titoli (così Cass. civ. S.U., sent. n. 26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che di norma cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento conclusi con l'intermediazione di vanno Controparte_2 dunque risolti per grave inadempimento dell'opponente (artt. 1453 e 1455 c.c.). Ne consegue l'obbligo di di restituire il prezzo di acquisto, Controparte_2 essendo divenuto indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo pagamento.
9) Va rilevato che dall'importo della domanda pari ad € 35.000,00 vanno detratte le somme ricevute dagli attori a titolo di rendimenti, e specificamente € 2.097,33 a titolo di dividendi e € 8.680,18 a titolo di cedole, come dedotto e documentato dalla convenuta pertanto, la somma che deve essere restituita è pari alla Controparte_2 differenza tra € 35.000,00 quale valore nominale dei titoli all'atto degli acquisti ed €
10.777,51 quale rendimento ricevuto, quindi, la somma di € 24.222,49.
9.1) La risoluzione dei contratti di acquisto determina, sempre ai sensi dell'art. 2033
c.c., l'obbligo degli attori di restituire a , ora le Controparte_2 CP_1
azioni oggetto del contratto essendo diventata oggettivamente indebita anche l'operazione di trasferimento in favore dell'attore della relativa titolarità.
10) Sulla somma, sono dovuti gli interessi legali dai singoli acquisti e fino alla ricezione dei rendimenti sull'intero importo, e da tale data e fino al soddisfo, sulla somma di € 24.222,49.
11) Va respinta, invece, la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria. La restituzione di indebito riguardante somma di denaro è una obbligazione di valuta (Cass. civ. sent. n. 11041/1992) su cui non matura alcuna rivalutazione monetaria, ma può essere riconosciuto solo il maggior danno, eccedente la misura degli interessi legali, a condizione che il creditore alleghi e dimostri l'esistenza di tale danno, condizione non assolta nel presente giudizio.
12) Assorbita e/o rigettata ogni altra questione.
13) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1490/2020, tra e Parte_1 Parte_2 (attori) contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_8
(convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) In accoglimento della domanda proposta dagli attori e Parte_1 [...]
dichiara la risoluzione dei contratti di intermediazione finanziaria, prodotti Pt_2
in giudizio, intercorsi tra gli attori e la convenuta , ora Controparte_2 [...]
nonché la risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni stipulati con CP_8
l'intermediazione di ora per grave Controparte_2 CP_8 inadempimento della convenuta, e per l'effetto:
- condanna al pagamento, in favore degli attori e Controparte_8 Parte_1
della somma di € 24.222,49, oltre interessi legali dai singoli acquisti e Parte_2 fino alla ricezione dei rendimenti sull'intero importo, e da tale data e fino al soddisfo sulla somma di € 24.222,49;
- condanna gli attori a restituire in favore di i titoli sopra menzionati Controparte_8
oggetto dei contratti dichiarati risolti al precedente punto del presente dispositivo;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono Controparte_8
liquidate in € 5.077,00 oltre accessori di legge e spese di iscrizione a ruolo, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratisi antistatario.
Potenza lì, 09/10/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante