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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 763/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Claudia GAMBONI Parte_1
appellante/i contro con il patrocinio dell'avv. Francesca Romana BELLI e dell'avv. Controparte_1 Oreste MANZI
con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Danilo BRUNETTI appellati
***
Oggetto: Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/07/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza del Tribunale di Rimini qui appellata, “La presente vicenda processuale concerne l'opposizione agli atti esecutivi promossa da avverso l'atto esecutivo costituito dalla Parte_1 intimazione di pagamento n.12720249001966326000 (notificata a mezzo pec in data 08\05\2024) dell'importo di € 22.897,50 limitatamente ai seguenti Avvisi di Addebito del valore complessivo di € 22.377,70 : 1) Avviso di addebito n. 43720170001004813000 dell'importo di € 5.641,46 notificato in data pag. 1 di 9 01/02/2018 per compiuta giacenza riguardante l'omissione della quarta rata dei contributi fissi emissione 2015 scaduta in data 16/05/2016 e l'omissione della prima, seconda, terza e quarta rata dei contributi fissi emissione 2016 scadute rispettivamente in data 16/05/2016, 22/08/2016, 16/11/2016 e 16/02/2017 ;
2) Avviso di addebito n. 43720180000995084000 dell'importo di € 4.162,24 notificato in data 16/09/2018 per compiuta giacenza riguardante l'omissione della prima, seconda e terza rata dei contributi fissi emissione 2017 scadute rispettivamente in data 16/05/2017, 21/08/2017, 16/11/2017 ; 3) Avviso di addebito n. 43720180002245332000 dell'importo di € 2.787,11 notificato in data 22/03/2019 per compiuta giacenza riguardante l'omissione della quarta rata dei contributi fissi emissione 2017 scaduta rispettivamente in data 16/02/2018 e l'omissione della prima rata dei contributi fissi emissione 2018 scaduta rispettivamente in data 16/05/2018 ; 4) Avviso di addebito n. 43720190000892262000 dell'importo di € 2.210,31 notificato via PEC in data 24/07/2019 riguardante l'omissione della seconda e terza rata dei contributi fissi emissione 2018 scaduta rispettivamente in data 20/08/2018 ; 5) Avviso di addebito n. 43720190002012916000 dell'importo di € 2.681,23 notificato via PEC in data 22/12/2019 riguardante l'omissione della quarta rata dei contributi fissi emissione 2018 scaduta rispettivamente in data 18/02/2019 e l'omissione della prima rata dei contributi fissi emissione 2019 scaduta rispettivamente in data 16/05/2019 ; 6) Avviso di addebito n. 43720210000704915000 dell'importo di € 2.681,23 notificato via PEC in data 08/12/2021 riguardante l'omissione della seconda, terza e quarta rata dei contributi fissi emissione 2019 scaduta rispettivamente in data 20/08/2019, 18/11/2019 e 17/02/2020 ; 7) Avviso di addebito n. 43720220001826150000 dell'importo di € 2,144,96 notificato vai PEC in data 13/01/2023 riguardante l'omissione della prima, seconda e terza rata dei contributi fissi emissione 2021 scaduta rispettivamente in data 20/08/2021, 20/08/2021 e 16/11/2021. In relazioni a tali AVA la parte opponente ha eccepito: il difetto di notifica, il difetto di motivazione e la maturata prescrizione e\o decadenza dei crediti contributivi rivendicati dall' . Si costituivano ritualmente in giudizio le parti CP_1 opposte e producendo idonea documentazione e chiedendo il rigetto del CP_1 CP_3 ricorso.” Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso presentato dal Pt_1 osservando (richiamando, di volta in volta, consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità) che: 1) quanto al difetto di notifica, “L' (..) costituendosi in giudizio ha prodotto idonea CP_1 documentazione attestante la rituale notifica degli AVA nn. 43720190000892262000, 43720190002012916000 , 43720210000704915000 e 43720220001826150000 alla parte opponente presso l'indirizzo di posta elettronica
, PEC queste ultime che sono state regolarmente Email_1 accettate dal sistema e consegnate all'indirizzo Pec della parte opponente per come risulta dalle relative Ricevuta di Avvenuta Consegna (…) Del tutto inconsistente allora la doglianza circa la pretesa nullità delle notifiche a mezzo PEC in quanto effettuate pag. 2 di 9 da e utilizzando degli indirizzi di posta elettronica non presenti nei CP_3 CP_1 Co pubblici elenchi (REGINDE, Elenco PP. AA., , ) e nel sito istituzionale CP_4 dell' .(…) In ogni caso ogni eventuale difetto di notifica deve ritenersi sanato ai CP_1 sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c. avendo la parte ricorrente avuto piena cognizione dell'atto per come dimostrato dall'atto di opposizione ritualmente presentato nei confronti dell' che ha Controparte_6 emesso l'atto di intimazione e dell'Istituto che ha emesso gli AVA. (…) In relazione ai restanti AVA nn. 43720170001004813000, 43720180000995084000 e 43720190000892262000 l' ha poi prodotto idonea documentazione CP_1 attestante la loro rituale notifica a mezzo del servizio postale: facendo fede sul punto i documenti allegati alla memoria difensiva dell' costituiti dalle copie delle relata CP_1 di notifica attestanti la regolare notifica delle raccomandate relative ai suddetti AVA.
[per cui, essendo l'avviso di ricevimento parte integrante della relata di notifica e rivestendo natura di atto pubblico, come tale assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.] Solo con la querela di falso [non proposta dal ricorrente] quindi la parte ricorrente avrebbe potuto tentare di inficiare l'efficacia della comunicazione degli avvisi per fare valere l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare”;
2) quanto al difetto di motivazione degli AVA “per la mancata allegazione degli atti presupposti”, la Suprema Corte ha “chiarito che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non possa condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati. Del resto nell'intimazione di pagamento opposta si trovano espressamente indicati i numeri e le date di notifica degli avvisi di addebito da cui questa trae origine così come negli avvisi in precedenza notificati all'opponente erano indicati la natura dei crediti, la loro sintetica causale, il periodo di riferimento nonché l'ente impositore.”
3) quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza, “Stante la ritualità della notifica degli Avvisi di Addebito formati dall , l'opposizione risulta tardivamente proposta CP_1 oltre il termine di decadenza di 40 giorni fissato dall'art. 24 comma 5 D. Lgs n. 46 del 1999 con la conseguente preclusione della eccezione di prescrizione del credito formulata nella opposizione. In ogni caso ha prodotto idonea CP_1 CP_3 documentazione comprovante di avere ripetutamente interrotto la prescrizione quinquennale delle pretese previdenziali maturate dopo la notifica degli avvisi di addebito [dovendo considerarsi, nel computo dei relativi termini, anche la sospensione degli stessi prevista dalla legislazione emergenziale da SARS CoViD-19
– art. 68 l. n. 27/2020 e ss. mod. - per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021] con (…) atti tutti ritualmente notificati alla parte opponente mediante PEC (…)”.
pag. 3 di 9 2. Ha proposto appello il sulla scorta di plurimi, non numerati, motivi – Pt_1 di cui si dirà appresso, in uno con le ragioni di decisione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione di e di , che hanno contesto le ragioni CP_1 CP_3 di gravame - eccependone anche la parziale inammissibilità per la novità di CP_3 alcuni motivi.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. Il primo motivo lamenta omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della procura di in favore di avvocato del libero Foro. CP_3
Il motivo è infondato. Come affermato dalla Suprema Corte ricordata dalla stessa parte appellante, (Cass S.U. n. 30008/2019), “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_2 dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità CP_2 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o CP_2 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” Orbene, stante la centralità della “base convenzionale” quanto alla rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura di Stato da individuarsi nel protocollo sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato, che riserva a quest'ultima la difesa dell' nei casi CP_3 ivi stabiliti, e considerato che la presente causa non rientra tra quelli riservati risulta legittima la scelta della stessa di avvalersi di avvocato del libero foro.
5. Il secondo motivo lamenta omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancanza di prova della richiesta di di notifica dei ruoli esattoriali da cui i titoli CP_1 oggetto di causa, con violazione del diritto di difesa e pregiudizio al buon andamento della PA, integrando il vizio una nullità/annullabilità degli atti opposti. Il motivo è poco comprensibile: non si ravvisa l'interesse alla notifica dei ruoli come atti distinti dagli avvisi di addebito, debitamente notificati e non opposti (come si dirà
pag. 4 di 9 appresso). Quand'anche si ravvisasse interesse sul punto, lo stesso doveva essere dedotto precisamente con eventuale opposizione – mai spiegata – avverso i detti avvisi. Può altresì soggiungersi che l'estratto di ruolo in questione è stato prodotto da CP_3
(doc. 9)
6. Il terzo motivo concerne in primo luogo l'asserita erroneità della decisione in ordine alla notifica PEC degli avvisi di addebito nn.: 43720190000892262000 - 43720190002012916000 – 43720210000704915000 - 43720220001826150000, sia per avere affermato che prova della loro ricezione era data dalla già spiegata opposizione da parte del ricorrente (in contrasto con quanto affermato dallo stesso sia in comparsa che nelle note autorizzate, ove di afferma che detti AVA sono CP_1 stati notificati a mezzo PEC e non impugnati), sia perché la prova di detta notifica non è stata data con le modalità corrette, sia perché gli indirizzi PEC utilizzati dall CP_7 sono stati pubblicizzati nell'aprile 2024, in epoca posteriore, dunque, alle notifiche de quibus. Va premesso che è corretta la motivazione del primo giudice secondo cui è “del tutto inconsistente … la doglianza circa la pretesa nullità delle notifiche a mezzo PEC in quanto effettuate da e utilizzando degli indirizzi di posta elettronica non CP_3 CP_1 Co presenti nei pubblici elenchi (REGINDE, Elenco PP. AA., , ) e nel sito CP_4 istituzionale dell . La giurisprudenza di legittimità ha infatti definitivamente CP_1 chiarito in tema di notificazione a mezzo PEC che la notifica di un atto effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non sia nulla ove la stessa – come nel caso di specie − abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto (Cass. Sez. Unite Sentenza n. 15979 del 18\5\2022 Rv. 664909 - 01)”. Pare superfluo aggiungere altro, notandosi che l'intestazione della e-mail1 era idonea a dare certezza di provenienza.
Le produzioni danno prova, poi, delle effettuate notifiche di tutti gli avvisi in CP_1 parola, ad eccezione dell'avviso 43720210000704915000, in relazione al quale l' si è limitato a produrre un estratto del sito postale inidoneo a dimostrare la CP_1 coerenza del contenuto allegato:
CP_ 1 Così, a titolo esemplificativo, da una delle produzioni pag. 5 di 9 In relazione a questo avviso deve dunque accogliersi la domanda del ricorrente.
In secondo luogo, censura la ritenuta legittimità delle notifiche a mezzo posta per mancata acquisizione dei CAD (essendosi concluso l'iter come documentato per
“compiuta giacenza”). Il motivo – che indica copiosa giurisprudenza di legittimità riferita ad altra tipologia di contenzioso ovvero a diverso iter di notifica – non considera la norma contenuta nel DL 70/2010, il cui art. 30 prevede, per quanto qui rileva (enfasi aggiunta), che
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle CP_ somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso [, per i crediti accertati dagli uffici,] dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
[3. ...] 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa pag. 6 di 9 eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della CP_1 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' Nazionale della Previdenza Sociale CP_7 CP_
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.” Nel caso di specie, adottato il sistema postale di invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nulla più di quanto prodotto in atti doveva essere allegato a conferma della ritualità del (tentato) recapito.
7. L'eccezione di prescrizione, oggetto del quarto motivo, presuppone che siano condivise le ragioni di illegittimità delle notifiche di cui si è – diversamente – detto, sicché il motivo va respinto.
8. Il quinto motivo (ri)afferma un'asserita “decadenza degli AVA” per la mancata notifica dei ruoli. Di quest'ultimo argomento si è già detto, con riferimento al secondo motivo, al cui rigetto consegue quello del presente.
9. Il sesto motivo è dedicato alle spese processuali e così recita: <il giudice di prime cure, per quanto alle spese liquidate parti resistenti, così ha scritto: “si condanna il ricorrente alla rifusione in favore e dell cp_1 controparte_2
delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai
[...] sensi del regolamento n. 147 forfetarie) per ciascuna delle parti resistenti, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Opportuno, però, ricordare, che: “Si considera antistatario il difensore che dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio”. D'evidenza, però, nel caso, che:
-. la difesa dell' , non ha scritto nella Comparsa e nelle memorie autorizzate di CP_1
“essere antistataria”;
-. la difesa dell' non ha specificato e dato prove delle spese che avrebbe CP_3 anticipato nel giudizio;
-. inoltre, nessuna somma doveva riconoscere il Giudice di primo grado alla difesa dell' se, come era un suo obbligo di legge, avesse verificato la legittimità della CP_3 sua procura ad lite, che nel caso, come già si è detto, è “nulla”, ed in tanto, così ha precisato la S.C. che: “La richiesta di distrazione delle spese in favore dell'avvocato viene travolta dalla nullità della procura alle liti, né può rivivere automaticamente nel caso in cui la parte sani la nullità conferendo una nuova e valida procura, dovendo essere, in tal caso, espressamente reiterata (cfr Cass., sent. n. 1142 del 21.01.14). Ma vi è di più.
pag. 7 di 9 Ha precisato la giurisprudenza: “La decisione di primo grado, contenente la liquidazione delle spese di giudizio in modo non conforme alle tabelle forensi in vigore comporta l'accoglimento del motivo di appello, anche in quanto, la somma, come riconosciuta dal Giudice di primo grado, è riva di qualsiasi specificazione relativa, allo scaglione di riferimento, alle singole voci liquidate, nel mentre la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (ex plurimis Cass., sent. n. 23836/22; Cass., ord. n. 15533 del 16.05.22; Cass., ord. n. 6318/22; Cass., sent. n. 89/21; Cass., ord. n. 15443/21; Cass., ord. n. 10343 del 01.06.20; Cass., sez. VI-5, ord. n. 32394 del 11.12.19; Cass., sent. n. 29606/17). La sentenza qui impugnata, come data, va conseguentemente “annullata”>> (pagg. 14-15 appello). Gli argomenti sono infondati e speciosi. La pronuncia resa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario vale per quello che tale si è dichiarato (irrilevante, dunque, che solo una delle Difese delle parti versi in questa condizione). La condanna in favore di è conseguenza della soccombenza del ricorrente, che CP_3
l'ha convenuta in giudizio, con quanto di conseguenza sugli onorari che al difensore sarebbero stati da corrispondere (ove non recuperati dalla controparte soccombente nella misura della condanna ai sensi dell'art. 93 c.p.c.). La validità della procura è stata come sopra confermata (sub primo motivo). La censura riferita alla liquidazione delle spese processuali è sostanzialmente incomprensibile: premesso che, come indicato nella prima delle pronunce citate dall'appellante, “il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” (Cassazione civile sez. VI, 1/8/2022, n.23836), la liquidazione di €.2.309,00 non richiedeva alcuna specifica indicazione, collocandosi in valore intermedio tra il minimo e il medio per il valore di causa. Del resto, essendo la liquidazione inferiore al valore medio, appunto, la parte soccombente certo non ha alcun interesse alla specificazione de qua.
L'appello deve essere dunque accolto per la sola parte riferita all''avviso n. 43720210000704915000.
10. Le spese del doppio grado – liquidate secondo i valori medi di tariffa, senza fase istruttoria per un valore di causa di €.22.377,00 come dichiarato dallo stesso appellante – seguono la soccombenza, da ritenersi in massima parte in capo al
. Pt_1
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 287/2024 del Tribunale di Parte_1
Rimini resa in data 10/10/2024 e pubblicata il giorno 18/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e parziale riforma della sentenza impugnata
1. dichiara non dovute le somme portate dall'avviso n. 43720210000704915000 dell'importo di € 2.681,23;
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. condanna al pagamento dei 4/5 delle spese processuali, Parte_1 liquidate per l'intero, per ciascun grado e in favore di ciascuno degli appellati, in €.2.300,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. quanto ad . CP_3
Bologna, 10/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 763/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Claudia GAMBONI Parte_1
appellante/i contro con il patrocinio dell'avv. Francesca Romana BELLI e dell'avv. Controparte_1 Oreste MANZI
con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Danilo BRUNETTI appellati
***
Oggetto: Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 10/07/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza del Tribunale di Rimini qui appellata, “La presente vicenda processuale concerne l'opposizione agli atti esecutivi promossa da avverso l'atto esecutivo costituito dalla Parte_1 intimazione di pagamento n.12720249001966326000 (notificata a mezzo pec in data 08\05\2024) dell'importo di € 22.897,50 limitatamente ai seguenti Avvisi di Addebito del valore complessivo di € 22.377,70 : 1) Avviso di addebito n. 43720170001004813000 dell'importo di € 5.641,46 notificato in data pag. 1 di 9 01/02/2018 per compiuta giacenza riguardante l'omissione della quarta rata dei contributi fissi emissione 2015 scaduta in data 16/05/2016 e l'omissione della prima, seconda, terza e quarta rata dei contributi fissi emissione 2016 scadute rispettivamente in data 16/05/2016, 22/08/2016, 16/11/2016 e 16/02/2017 ;
2) Avviso di addebito n. 43720180000995084000 dell'importo di € 4.162,24 notificato in data 16/09/2018 per compiuta giacenza riguardante l'omissione della prima, seconda e terza rata dei contributi fissi emissione 2017 scadute rispettivamente in data 16/05/2017, 21/08/2017, 16/11/2017 ; 3) Avviso di addebito n. 43720180002245332000 dell'importo di € 2.787,11 notificato in data 22/03/2019 per compiuta giacenza riguardante l'omissione della quarta rata dei contributi fissi emissione 2017 scaduta rispettivamente in data 16/02/2018 e l'omissione della prima rata dei contributi fissi emissione 2018 scaduta rispettivamente in data 16/05/2018 ; 4) Avviso di addebito n. 43720190000892262000 dell'importo di € 2.210,31 notificato via PEC in data 24/07/2019 riguardante l'omissione della seconda e terza rata dei contributi fissi emissione 2018 scaduta rispettivamente in data 20/08/2018 ; 5) Avviso di addebito n. 43720190002012916000 dell'importo di € 2.681,23 notificato via PEC in data 22/12/2019 riguardante l'omissione della quarta rata dei contributi fissi emissione 2018 scaduta rispettivamente in data 18/02/2019 e l'omissione della prima rata dei contributi fissi emissione 2019 scaduta rispettivamente in data 16/05/2019 ; 6) Avviso di addebito n. 43720210000704915000 dell'importo di € 2.681,23 notificato via PEC in data 08/12/2021 riguardante l'omissione della seconda, terza e quarta rata dei contributi fissi emissione 2019 scaduta rispettivamente in data 20/08/2019, 18/11/2019 e 17/02/2020 ; 7) Avviso di addebito n. 43720220001826150000 dell'importo di € 2,144,96 notificato vai PEC in data 13/01/2023 riguardante l'omissione della prima, seconda e terza rata dei contributi fissi emissione 2021 scaduta rispettivamente in data 20/08/2021, 20/08/2021 e 16/11/2021. In relazioni a tali AVA la parte opponente ha eccepito: il difetto di notifica, il difetto di motivazione e la maturata prescrizione e\o decadenza dei crediti contributivi rivendicati dall' . Si costituivano ritualmente in giudizio le parti CP_1 opposte e producendo idonea documentazione e chiedendo il rigetto del CP_1 CP_3 ricorso.” Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso presentato dal Pt_1 osservando (richiamando, di volta in volta, consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità) che: 1) quanto al difetto di notifica, “L' (..) costituendosi in giudizio ha prodotto idonea CP_1 documentazione attestante la rituale notifica degli AVA nn. 43720190000892262000, 43720190002012916000 , 43720210000704915000 e 43720220001826150000 alla parte opponente presso l'indirizzo di posta elettronica
, PEC queste ultime che sono state regolarmente Email_1 accettate dal sistema e consegnate all'indirizzo Pec della parte opponente per come risulta dalle relative Ricevuta di Avvenuta Consegna (…) Del tutto inconsistente allora la doglianza circa la pretesa nullità delle notifiche a mezzo PEC in quanto effettuate pag. 2 di 9 da e utilizzando degli indirizzi di posta elettronica non presenti nei CP_3 CP_1 Co pubblici elenchi (REGINDE, Elenco PP. AA., , ) e nel sito istituzionale CP_4 dell' .(…) In ogni caso ogni eventuale difetto di notifica deve ritenersi sanato ai CP_1 sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c. avendo la parte ricorrente avuto piena cognizione dell'atto per come dimostrato dall'atto di opposizione ritualmente presentato nei confronti dell' che ha Controparte_6 emesso l'atto di intimazione e dell'Istituto che ha emesso gli AVA. (…) In relazione ai restanti AVA nn. 43720170001004813000, 43720180000995084000 e 43720190000892262000 l' ha poi prodotto idonea documentazione CP_1 attestante la loro rituale notifica a mezzo del servizio postale: facendo fede sul punto i documenti allegati alla memoria difensiva dell' costituiti dalle copie delle relata CP_1 di notifica attestanti la regolare notifica delle raccomandate relative ai suddetti AVA.
[per cui, essendo l'avviso di ricevimento parte integrante della relata di notifica e rivestendo natura di atto pubblico, come tale assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.] Solo con la querela di falso [non proposta dal ricorrente] quindi la parte ricorrente avrebbe potuto tentare di inficiare l'efficacia della comunicazione degli avvisi per fare valere l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare”;
2) quanto al difetto di motivazione degli AVA “per la mancata allegazione degli atti presupposti”, la Suprema Corte ha “chiarito che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non possa condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati. Del resto nell'intimazione di pagamento opposta si trovano espressamente indicati i numeri e le date di notifica degli avvisi di addebito da cui questa trae origine così come negli avvisi in precedenza notificati all'opponente erano indicati la natura dei crediti, la loro sintetica causale, il periodo di riferimento nonché l'ente impositore.”
3) quanto all'eccezione di prescrizione e decadenza, “Stante la ritualità della notifica degli Avvisi di Addebito formati dall , l'opposizione risulta tardivamente proposta CP_1 oltre il termine di decadenza di 40 giorni fissato dall'art. 24 comma 5 D. Lgs n. 46 del 1999 con la conseguente preclusione della eccezione di prescrizione del credito formulata nella opposizione. In ogni caso ha prodotto idonea CP_1 CP_3 documentazione comprovante di avere ripetutamente interrotto la prescrizione quinquennale delle pretese previdenziali maturate dopo la notifica degli avvisi di addebito [dovendo considerarsi, nel computo dei relativi termini, anche la sospensione degli stessi prevista dalla legislazione emergenziale da SARS CoViD-19
– art. 68 l. n. 27/2020 e ss. mod. - per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021] con (…) atti tutti ritualmente notificati alla parte opponente mediante PEC (…)”.
pag. 3 di 9 2. Ha proposto appello il sulla scorta di plurimi, non numerati, motivi – Pt_1 di cui si dirà appresso, in uno con le ragioni di decisione. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione di e di , che hanno contesto le ragioni CP_1 CP_3 di gravame - eccependone anche la parziale inammissibilità per la novità di CP_3 alcuni motivi.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
4. Il primo motivo lamenta omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della procura di in favore di avvocato del libero Foro. CP_3
Il motivo è infondato. Come affermato dalla Suprema Corte ricordata dalla stessa parte appellante, (Cass S.U. n. 30008/2019), “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_2 dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità CP_2 di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o CP_2 dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” Orbene, stante la centralità della “base convenzionale” quanto alla rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura di Stato da individuarsi nel protocollo sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato, che riserva a quest'ultima la difesa dell' nei casi CP_3 ivi stabiliti, e considerato che la presente causa non rientra tra quelli riservati risulta legittima la scelta della stessa di avvalersi di avvocato del libero foro.
5. Il secondo motivo lamenta omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancanza di prova della richiesta di di notifica dei ruoli esattoriali da cui i titoli CP_1 oggetto di causa, con violazione del diritto di difesa e pregiudizio al buon andamento della PA, integrando il vizio una nullità/annullabilità degli atti opposti. Il motivo è poco comprensibile: non si ravvisa l'interesse alla notifica dei ruoli come atti distinti dagli avvisi di addebito, debitamente notificati e non opposti (come si dirà
pag. 4 di 9 appresso). Quand'anche si ravvisasse interesse sul punto, lo stesso doveva essere dedotto precisamente con eventuale opposizione – mai spiegata – avverso i detti avvisi. Può altresì soggiungersi che l'estratto di ruolo in questione è stato prodotto da CP_3
(doc. 9)
6. Il terzo motivo concerne in primo luogo l'asserita erroneità della decisione in ordine alla notifica PEC degli avvisi di addebito nn.: 43720190000892262000 - 43720190002012916000 – 43720210000704915000 - 43720220001826150000, sia per avere affermato che prova della loro ricezione era data dalla già spiegata opposizione da parte del ricorrente (in contrasto con quanto affermato dallo stesso sia in comparsa che nelle note autorizzate, ove di afferma che detti AVA sono CP_1 stati notificati a mezzo PEC e non impugnati), sia perché la prova di detta notifica non è stata data con le modalità corrette, sia perché gli indirizzi PEC utilizzati dall CP_7 sono stati pubblicizzati nell'aprile 2024, in epoca posteriore, dunque, alle notifiche de quibus. Va premesso che è corretta la motivazione del primo giudice secondo cui è “del tutto inconsistente … la doglianza circa la pretesa nullità delle notifiche a mezzo PEC in quanto effettuate da e utilizzando degli indirizzi di posta elettronica non CP_3 CP_1 Co presenti nei pubblici elenchi (REGINDE, Elenco PP. AA., , ) e nel sito CP_4 istituzionale dell . La giurisprudenza di legittimità ha infatti definitivamente CP_1 chiarito in tema di notificazione a mezzo PEC che la notifica di un atto effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non sia nulla ove la stessa – come nel caso di specie − abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto (Cass. Sez. Unite Sentenza n. 15979 del 18\5\2022 Rv. 664909 - 01)”. Pare superfluo aggiungere altro, notandosi che l'intestazione della e-mail1 era idonea a dare certezza di provenienza.
Le produzioni danno prova, poi, delle effettuate notifiche di tutti gli avvisi in CP_1 parola, ad eccezione dell'avviso 43720210000704915000, in relazione al quale l' si è limitato a produrre un estratto del sito postale inidoneo a dimostrare la CP_1 coerenza del contenuto allegato:
CP_ 1 Così, a titolo esemplificativo, da una delle produzioni pag. 5 di 9 In relazione a questo avviso deve dunque accogliersi la domanda del ricorrente.
In secondo luogo, censura la ritenuta legittimità delle notifiche a mezzo posta per mancata acquisizione dei CAD (essendosi concluso l'iter come documentato per
“compiuta giacenza”). Il motivo – che indica copiosa giurisprudenza di legittimità riferita ad altra tipologia di contenzioso ovvero a diverso iter di notifica – non considera la norma contenuta nel DL 70/2010, il cui art. 30 prevede, per quanto qui rileva (enfasi aggiunta), che
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle CP_ somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso [, per i crediti accertati dagli uffici,] dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
[3. ...] 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa pag. 6 di 9 eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della CP_1 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' Nazionale della Previdenza Sociale CP_7 CP_
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.” Nel caso di specie, adottato il sistema postale di invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nulla più di quanto prodotto in atti doveva essere allegato a conferma della ritualità del (tentato) recapito.
7. L'eccezione di prescrizione, oggetto del quarto motivo, presuppone che siano condivise le ragioni di illegittimità delle notifiche di cui si è – diversamente – detto, sicché il motivo va respinto.
8. Il quinto motivo (ri)afferma un'asserita “decadenza degli AVA” per la mancata notifica dei ruoli. Di quest'ultimo argomento si è già detto, con riferimento al secondo motivo, al cui rigetto consegue quello del presente.
9. Il sesto motivo è dedicato alle spese processuali e così recita: <il giudice di prime cure, per quanto alle spese liquidate parti resistenti, così ha scritto: “si condanna il ricorrente alla rifusione in favore e dell cp_1 controparte_2
delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai
[...] sensi del regolamento n. 147 forfetarie) per ciascuna delle parti resistenti, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Opportuno, però, ricordare, che: “Si considera antistatario il difensore che dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio”. D'evidenza, però, nel caso, che:
-. la difesa dell' , non ha scritto nella Comparsa e nelle memorie autorizzate di CP_1
“essere antistataria”;
-. la difesa dell' non ha specificato e dato prove delle spese che avrebbe CP_3 anticipato nel giudizio;
-. inoltre, nessuna somma doveva riconoscere il Giudice di primo grado alla difesa dell' se, come era un suo obbligo di legge, avesse verificato la legittimità della CP_3 sua procura ad lite, che nel caso, come già si è detto, è “nulla”, ed in tanto, così ha precisato la S.C. che: “La richiesta di distrazione delle spese in favore dell'avvocato viene travolta dalla nullità della procura alle liti, né può rivivere automaticamente nel caso in cui la parte sani la nullità conferendo una nuova e valida procura, dovendo essere, in tal caso, espressamente reiterata (cfr Cass., sent. n. 1142 del 21.01.14). Ma vi è di più.
pag. 7 di 9 Ha precisato la giurisprudenza: “La decisione di primo grado, contenente la liquidazione delle spese di giudizio in modo non conforme alle tabelle forensi in vigore comporta l'accoglimento del motivo di appello, anche in quanto, la somma, come riconosciuta dal Giudice di primo grado, è riva di qualsiasi specificazione relativa, allo scaglione di riferimento, alle singole voci liquidate, nel mentre la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (ex plurimis Cass., sent. n. 23836/22; Cass., ord. n. 15533 del 16.05.22; Cass., ord. n. 6318/22; Cass., sent. n. 89/21; Cass., ord. n. 15443/21; Cass., ord. n. 10343 del 01.06.20; Cass., sez. VI-5, ord. n. 32394 del 11.12.19; Cass., sent. n. 29606/17). La sentenza qui impugnata, come data, va conseguentemente “annullata”>> (pagg. 14-15 appello). Gli argomenti sono infondati e speciosi. La pronuncia resa in favore del procuratore dichiaratosi antistatario vale per quello che tale si è dichiarato (irrilevante, dunque, che solo una delle Difese delle parti versi in questa condizione). La condanna in favore di è conseguenza della soccombenza del ricorrente, che CP_3
l'ha convenuta in giudizio, con quanto di conseguenza sugli onorari che al difensore sarebbero stati da corrispondere (ove non recuperati dalla controparte soccombente nella misura della condanna ai sensi dell'art. 93 c.p.c.). La validità della procura è stata come sopra confermata (sub primo motivo). La censura riferita alla liquidazione delle spese processuali è sostanzialmente incomprensibile: premesso che, come indicato nella prima delle pronunce citate dall'appellante, “il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” (Cassazione civile sez. VI, 1/8/2022, n.23836), la liquidazione di €.2.309,00 non richiedeva alcuna specifica indicazione, collocandosi in valore intermedio tra il minimo e il medio per il valore di causa. Del resto, essendo la liquidazione inferiore al valore medio, appunto, la parte soccombente certo non ha alcun interesse alla specificazione de qua.
L'appello deve essere dunque accolto per la sola parte riferita all''avviso n. 43720210000704915000.
10. Le spese del doppio grado – liquidate secondo i valori medi di tariffa, senza fase istruttoria per un valore di causa di €.22.377,00 come dichiarato dallo stesso appellante – seguono la soccombenza, da ritenersi in massima parte in capo al
. Pt_1
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 287/2024 del Tribunale di Parte_1
Rimini resa in data 10/10/2024 e pubblicata il giorno 18/10/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e parziale riforma della sentenza impugnata
1. dichiara non dovute le somme portate dall'avviso n. 43720210000704915000 dell'importo di € 2.681,23;
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. condanna al pagamento dei 4/5 delle spese processuali, Parte_1 liquidate per l'intero, per ciascun grado e in favore di ciascuno degli appellati, in €.2.300,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. quanto ad . CP_3
Bologna, 10/7/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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