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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. EU LA, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 30 ottobre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 177/2024 R.G. e vertente
fra
, Cod. Fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN SI e dall'avv. Carmela Monaco, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in
Potenza via Isca del Pioppo 67, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
l' , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede Provinciale , Via CP_2
Pretoria n. 263, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Luzi giusta procura per notaio in Roma;
Per_1
- - RESISTENTE –
Oggetto: 80% di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 20.1.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento sanitario dell' in data 29.8.2023 con il quale CP_2 ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di invalidità in misura pari o superiore all'80%, necessario per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata ex
D.lgs 503/1992.
Con memoria, depositata il 26.9.2024, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_2 sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. con il dott. . Per_2
All'odierna udienza la causa, con modalità scritta, è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e deposito nel fascicolo.
2. Il ricorso merita accoglimento.
La causa è stata istruita a mezzo ctu affidata al dott. il quale all'esito dell'attività Persona_3 svolta ha concluso “ Sulla scorta dell'esame anamnestico, dell'esame clinico, della documentazione sanitaria esaminata, è stata posta la diagnosi su riportata, per cui possiamo affermare che la Sig.ra
è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella Parte_1 misura dell'85% (ottantacinquepercento); ricorrono pertanto le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ex art. 1, comma 8, Decreto Legislativo n° 503 del 30.12.1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.”.
Il CTU ha ritenuto quindi che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontrando una invalidità pari al 85% e quindi contrastando la precedente valutazione medico legale della commissione . CP_2
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
Pertanto il ricorso va accolto in relazione alla domanda subordinata, con riconoscimento dalla data di presentazione della domanda amministrativa (24.7.2023).
3. per il principio di soccombenza all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell' alle CP_2 spese di lite liquidate in base al protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022, in misura integrale, atteso il riconoscimento di sussistenza dei requisiti dalla domanda amministrativa.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e accerta e dichiara che la ricorrente è invalida in misura del 85% dalla data di luglio 2023, pertanto dichiara la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisiti ridotti ai sensi del D.lgs 503/1992;
b) condanna l' in persona del legale rapp.nte p.t. al pagamento della somma di euro 1528,00 CP_2 per spese di lite, in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_2
Potenza, 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
EU LA