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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1189/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1189/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 marzo
2025 e promossa da:
- CF - elettivamente domiciliata in VIA C. Parte_1 C.F._1
COLOMBO 40 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'avv. MARINO GIUSEPPE VITTORIO - CF
- che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
- parte ricorrente - contro
– CF - elettivamente domiciliato in VIA F. Controparte_1 C.F._3
RISMONDI 88046 LAMEZIA TERME, presso lo studio dell'Avv. BARBERIO SIMONA – CF
- che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 8 novembre 2024, la sig.ra Parte_1 esponeva:
- che gli istanti, in data 2 luglio 2005, contraevano matrimonio in Morano LA (CS), di seguito trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ): Atto n. 3 – parte II, serie A – anno 2005 –
Ufficio A, mantenendo il regime di divisione dei beni;
- che dalla loro unione nascevano i figli - c.f.: - a Lamezia Terme (CZ) ed in Per_1 C.F._5 data 28 luglio 2006, - c.f.: – anche lui nato a [...], in Parte_2 C.F._6
1 data 8 agosto 2011 ed - c.f.: – anch'egli, come i fratelli, nato a [...] Per_2 C.F._7
Terme (CZ), il 29 maggio 2017, gli ultimi due figli – dunque, a differenza del primo – ancora minorenni;
- che il rapporto coniugale si era via via deteriorato a causa di insanabili contrasti, che avevano fatto venir meno l'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia;
- che non appariva dunque possibile - allo stato - la continuazione della convivenza tra i coniugi e la separazione appariva, pertanto, la soluzione migliore per garantire una serena vita familiare;
- che, riguardo al punto di cui sopra - ovverosia al fine di non turbare la serenità dei figli, evitando loro di assistere a diverbi ed a tensioni quotidiane che si erano incuneate tra i coniugi - la ricorrente, di comune accordo con il sig. aveva temporaneamente spostato la sua dimora presso una nuova abitazione, diversa CP_1 dall'alloggio coniugale, congiuntamente ai tre figli;
- che la ricorrente aveva quindi lasciato il proprio immobile nella disponibilità del DURANTE, finché lo stesso non avrebbe trovato una collocazione dignitosa, ove trasferire prontamente la propria residenza;
- che, a nulla erano poi valsi i tentativi di separazione consensuale;
- che, nello specifico, tali accordi erano sfumati sostanzialmente su due punti fondamentali, ovverosia l'assegnazione della casa coniugale e - soprattutto - il mantenimento dei figli minori e non autosufficienti economicamente;
- che, dal mese di luglio scorso, il sig. risiedeva all'interno della casa coniugale e lo stesso non CP_1 corrispondeva alimenti alla per i figli con lei conviventi (vedi, pressoché testualmente, il contenuto Pt_1 del ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva – dunque - all'intestato Tribunale di “Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: - 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori, ed ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso Parte_2 Per_2 la madre;
il padre comunque potrà vederli anche giornalmente previo preavviso alla moglie;
3. Il padre potrà incontrare i figli minori, ed 2 giorni a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 22 Parte_2 Per_2 circa fatto salvo diverso accordo tra i coniugi;
4. Il padre prenderà con sé i figli per due week end alternati al mese, dal pomeriggio di venerdì all'uscita di scuola fino alle ore 22.00 della domenica, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi, comunicato preventivamente e approvato dall'altro;
5. Durante le vacanze estive, il padre prenderà con sé i figli minori, ed ogni anno per quattro settimane consecutive o Parte_2 Per_2 alternate, in base alle esigenze di entrambi i genitori e concordandolo preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
6. Il padre e la madre avranno - altresì - la facoltà di effettuare viaggi, anche all'estero, unitamente ai figli, previo accordo;
pertanto sin da adesso, reciprocamente, acconsentono a concedere i documenti validi per l'espatrio ai figli minori;
7. Per le feste di Natale e Capodanno, si seguirà il criterio dell'alternanza, per cui saranno trascorsi dai figli con l'uno o con l'altro genitore (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio);
8. Le vacanze pasquali saranno trascorse per l'intero dai figli con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
9. Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'accordo reciproco. 10. Disporre
a carico del Sig. il versamento dell'assegno di mantenimento - pari ad € 600,00 mensili Controparte_1
- per il mantenimento dei figli , ed da corrispondere tramite bonifico mensile Per_1 Parte_2 Per_2
2 permanente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul c.c. della signora le Parte_1 predette somme andranno rivalutate secondo gli indici ISTAT così come per legge, senza obbligo di richiesta alcuna;
11. A corrispondere il 50% delle spese straordinarie così come per legge (mediche, scolastiche, sportive); 12. Assegnare la casa coniugale sita in Lamezia Terme in via De Maria Vincenzina n. 4, di proprietà della sig.ra alla stessa, la quale andrà a viverci con i figli;
13. Relativamente Parte_1 all'autovettura Mercedes Benz classe A180 tg EC432BP, di proprietà del sig. ma intestata alla CP_1 sig.ra resterà nella disponibilità del sig. previo trasferimento di proprietà.”. Pt_1 CP_1
Si costituiva in giudizio il sig. il quale – preliminarmente - eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 del ricorso introduttivo per violazione dei requisisti sanciti dall'art. 473-bis.12, c.p.c.; nel merito, contestava tutto quanto ex adverso sostenuto in fatto ed in diritto;
in particolare, assumeva – innanzitutto - di essersi sempre occupato, nei limiti delle proprie possibilità, del mantenimento dei figli;
inoltre, la casa coniugale era stata acquistata con la contribuzione economica dell'80% del sig. mentre la sig.ra nella vita CP_1 Pt_1 matrimoniale, si era sempre occupata del solo ménage familiare;
in ogni caso, la condizione reddituale della ricorrente, che a data attuale svolgeva la professione di psicologa, era certamente più cospicua di quella del resistente, essendo proprietaria anche di un immobile e di due autovetture.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: che l'Ill.mo Tribunale Adito, Voglia: In via preliminare, accogliere
l'eccezione di inammissibilità del ricorso presentato dalla sig.ra per come motivato. Nel merito, Pt_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della sopra indicata eccezione, convocati i coniugi avanti a sé ed esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, pronunciare la separazione dei coniugi
e alle seguenti condizioni: A) I coniugi vivranno separati con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del mutuo rispetto. B) Disporre l'affido condiviso dei figli minori, ed ad Parte_2 Per_2 entrambi genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
il padre comunque potrà vederli anche giornalmente previo preavviso alla moglie. C) assegnare la casa coniugale sita in Lamezia Terme alla via Vincenzina De Maria n. 4, di proprietà della sig.ra ricorrente al sig. , essendosene Controparte_1 la medesima già allontanata volontariamente;
D) Il padre potrà incontrare i figli minori, ed Parte_2
2 giorni a settimana, dalle ore 16.00 fino alle ore 22 circa fatto salvo diverso accordo tra i coniugi, Per_2 comunicato preventivamente e approvato dall'altro. F) Il padre prenderà con sé i figli per due week end alternati al mese, dal pomeriggio di sabato dalle ore 15.00 fino alle ore 22.00 della domenica, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi, comunicato preventivamente e approvato dall'altro. G) Durante le vacanze estive, prenderà con sé i figli minori, ed ogni anno per quattro settimane consecutive o Parte_2 Per_2 alternate, in base alle esigenze di entrambi i genitori e concordandolo preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno. H) Il padre e la madre avranno altresì la facoltà di effettuare viaggi, anche all'estero, unitamente ai figli, previo accordo;
pertanto, sin da adesso, reciprocamente, acconsentono a concedere i documenti validi per l'espatrio ai figli minori. I) Per le feste di Natale e Capodanno, si seguirà il criterio dell'alternanza, per cui saranno trascorsi dai figli con l'uno o con l'altro genitore (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio); L). Le vacanze pasquali saranno trascorse per l'intero dai figli con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
M) Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'accordo reciproco. N) Disporre
3 a carico del sig. il versamento dell'assegno di mantenimento pari ad € 300.00, mensili Controparte_1 per il mantenimento dei figli , ed da corrispondere tramite bonifico mensile Per_1 Parte_2 Per_2 permanente, da versare entro il 5 di ogni mese sul c.c. della sig.ra ; le predette somme Parte_1 andranno rivalutate secondo gli indici ISTAT così come per legge;
O) Disporre a carico del sig. DURANTE la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, così come per legge (mediche, scolastiche, sportive); P)
Quanto ai beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale gli stessi rimangono nella piena disponibilità del sig. e nella proprietà di entrambi, rilevando come la sig.ra abbia già CP_1 Pt_1 portato via alcuni di essi, in quanto necessari presso la nuova abitazione. Q) L'Autovettura Mercedes Benz
Classe A 180 TG EC432BP rimarrà nella disponibilità del sig. che dovrà provvedere Controparte_1 al relativo trasferimento a suo favore.
Con memorie integrative depositate in cancelleria in data 15 e 30 gennaio (parte ricorrente) e 24 gennaio (parte resistente), le parti – sostanzialmente – ribadivano, in punto di fatto ed in punto di diritto, quanto già dedotto nei propri rispettivi scritti difensivi principali.
All'udienza del 4 febbraio 2025, comparivano entrambe le parti personalmente, unitamente ai propri, rispettivi procuratori già costituiti in atti.
In quella sede, il Presidente – in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – introduceva le parti, le quali si riportavano al contenuto del ricorso e della comparsa di costituzione e - preso atto di quanto dichiarato dai coniugi, oltre che dell'esito negativo del tentativo di conciliazione - si riservava di decidere.
Con ordinanza del 5 febbraio 2025, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Presidente del
Tribunale – nella qualità sopra menzionata – rilevato che la causa, istruita con le sole produzioni documentali, poteva dunque reputarsi matura pe la decisione, senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, tantomeno a contenuto orale, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 marzo 2025, data in cui le parti depositavano le note conclusive di trattazione scritta riportandosi – essenzialmente – ai rispettivi atti introduttivi.
Il Presidente – per effetto di ciò – tratteneva la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata da per la pretesa mancanza delle allegazioni di cui all'art. 473-bis, 12, c.p.c. Controparte_1
Si deve osservare che - nel disciplinare il rito unitario in materia di famiglia - il Legislatore della riforma, da un lato, ha previsto specifici oneri di allegazione documentale a cui devono attenersi le parti in caso di domande di contributo economico riguardanti la consistenza patrimoniale delle parti (cfr. art. 473-bis.12, comma 3,
c.p.c. per il ricorrente ed art. 473-bis.16, comma 1, c.p.c. per il convenuto) e, dall'altro, ha introdotto l'art. 473- bis.18 c.p.c., che impone alle parti un dovere di leale collaborazione in ordine alla rappresentazione delle proprie condizioni economiche, sempre a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30
4 Cost); ancora, nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis, 12, terzo comma, c.p.c., entro venti giorni prima della data dell'udienza.
La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato, consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è dunque senza dubbio valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96 (cfr. art. 473-bis,18, c.p.c.).
Il legislatore, dunque, non ha affatto previsto – tantomeno esplicitamente - una pronuncia di improcedibilità legata alla mancata o parziale produzione documentale prevista dall'art. 473-bis, 12, comma 3°, c.p.c.; al contrario, ha invece conferito al giudice il potere officioso – ove lo ritenga proprio necessario - di disporre apposite indagini tributarie per mezzo della polizia tributaria, ma ciò in caso di incompletezza della documentazione acquisita agli atti (in questo senso, Cass. Civ. Ordinanza n. 22616/2022: “il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi
e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo.
In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini”)
Ad ogni modo, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nelle controversie estranee al sistema tributario, quali appunto quelle concernenti l'attribuzione e la quantificazione dei contributi di mantenimento, le dichiarazioni dei redditi non hanno valore vincolante, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, sicché il giudice, nella sua valutazione discrezionale, può legittimamente fondare il suo convincimento anche su altre risultanze probatorie (in sede di giudizio di divorzio: Cass., Sez. 1, 19 giugno 2003, n. 9806 e Cass., Sez. 1, 28 aprile 2006, n. 9876; in sede di procedimento di separazione: Cass., Sez. 1, 12 giugno 2006, n. 13592 e Cass.,
Sez. 6-1, 16 settembre 2015, n. 18196).
In particolare, le stesse potranno essere ritenute inattendibili ove del tutto incongruenti rispetto al tenore di vita della parte, desumibile - ad esempio - dalle spese ordinariamente sostenute, che possono essere oggetto anche di prova testimoniale.
Per tutto quanto sopra esposto, l'eccezione è infondata e – pertanto - non merita di essere condivisa, anche tenuto conto del fatto che la complessiva situazione patrimoniale dei coniugi non merita alcun'ulteriore ed approfondita analisi.
2. Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
5 La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.; essa è stata inoltre avanzata - da ciascuna delle parti - senza addebito
3. La presente pronuncia concerne, inoltre, l'affidamento dei figli minori ed oltre la Parte_2 Per_2 regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figli minori e il mantenimento degli stessi e del figlio maggiorenne - non economicamente autosufficiente - nonché l'assegnazione della casa Per_1 coniugale.
Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori, giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può – invero - derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di ed non essendo emersi nel corso del giudizio Parte_2 Per_2 profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento dei figli minori ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori – come, peraltro, richiesto concordemente dalle parti senza contestazione alcuna - con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
In ogni caso, la collocazione abitativa dei minori sarà sempre presso il domicilio materno avendo gli stessi vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti e anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura dei figli;
anche tale conclusione è stata suggerita senza contestazione dalla stessa parte resistente.
4. Con riferimento al regime degli incontri padre-figli, occorre evidenziare che, sul punto, non vi sono grosse divergenze tra le parti.
Pertanto, il padre potrà incontrare i figli minori ed salvo differente accordo fra le parti Parte_2 Per_2
e compatibilmente alle esigenze dei minori: - 2 giorni a settimana, dalle ore 16.00 fino alle ore 22, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi, comunicato preventivamente e approvato dall'altro. - Il padre prenderà con sé
i figli per due week end alternati al mese, dal pomeriggio di sabato dalle ore 15.00 fino alle ore 22.00 della domenica, fatto salvo diverso accordo tra i coniugi, comunicato preventivamente e approvato dall'altro. -
Durante le vacanze estive, il padre prenderà con sé i figli minori, ed ogni anno per Parte_2 Per_2 quattro settimane consecutive o alternate, in base alle esigenze di entrambi i genitori e concordandolo
6 preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno. - Il padre e la madre avranno altresì la facoltà di effettuare viaggi, anche all'estero, unitamente ai figli, previo accordo;
pertanto, sin da adesso, reciprocamente, acconsentono a concedere i documenti validi per l'espatrio ai figli minori. - Per le feste di Natale e
Capodanno, si seguirà il criterio dell'alternanza, per cui saranno trascorsi dai figli con l'uno o con l'altro genitore (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio); - Le vacanze pasquali saranno trascorse per l'intero dai figli con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni (col padre negli anni dispari); - Per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'accordo reciproco.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figli sopraindicati potranno essere – comunque – in ogni tempo modificati su accordo delle parti, secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra le stesse, tenuto conto, comunque, delle esigenze personali dei minori e dei loro preminenti interessi, di vita, ludici e di studio.
Nulla riguardo al figlio , già maggiorenne. Per_1
5. Con riguardo - poi - alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del resistente, quale genitore non collocatario, l'assegno di mantenimento mensile per i figli minori Parte_2 ed e per il figlio maggiorenne – non economicamente autosufficiente. Per_2 Per_1
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
L'art. 337 septies c.c. prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Quando i figli diventano maggiorenni, dunque, il mantenimento è subordinato all'incapacità economica, ovvero all'impossibilità di mantenersi da soli;
ne deriva che il figlio che trova lavoro non ha più diritto ad alcun sostegno dai genitori.
Sebbene non vi sia un'età anagrafica da cui si fa decorrere la perdita del diritto al mantenimento, diverse pronunce di legittimità ne hanno stimato una soglia intorno ai 30 anni, a seconda del percorso di studi intrapreso
(cfr., Cass., 14 agosto 2020, n. 17183); in altri termini, secondo i giudici di Cassazione dopo tale soglia si presume che la disoccupazione dipenda da una sua inerzia colposa.
Ferma restando questa ipotesi, quella più frequente che fa scattare la perdita del diritto al mantenimento economico è l'occupazione: quando il figlio trova un lavoro si intende in grado di acquisire una condizione di autonomia dai genitori e, dunque, di capacità di mantenersi da solo.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un figlio diventa economicamente autosufficiente “quando lavora e percepisce un reddito che risulti adeguato alla sua professionalità” (Cass. sent. n. 18974 del
8.8.2013).
La Cassazione ha – altresì - statuito che lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, ancorché prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza
7 economica), con la precisazione che “non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. Civ. n. 40282 del 15.12.2021).
Quello che conta, difatti, è l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico.
Inoltre, con una recente pronuncia (ordinanza n. 3769 dell'8 febbraio 2023) la Corte di Cassazione è tornata sul tema del limite al mantenimento del figlio maggiorenne ed ha ribadito che “il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare” (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n.
1585; 28/01/2008, n. 1761).
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti, che hanno fornito la documentazione relativa alle ultime dichiarazioni dei redditi ( - nel 2022 €. 21.197,00; - nel 2023 €. Pt_1
12.232,00; - nel 2024 €. 15.468,00; DURANTE - nel 2022 €. 11.463,95; - nel 2023 € 12.146,52; - nel 2024 €
9.231,83 – quest'ultimo allegando una mera autocertificazione), nonché della dichiarazione resa dal resistente nella memoria integrativa depositata in data 15 gennaio 2025, in cui ha dichiarato “La sig.ra Pt_1 percepisce un reddito annuo superiore rispetto al sig. ma questo è assorbito totalmente dalle spese CP_1 per il mantenimento quotidiano dei figli e dall'affitto di un immobile per garantire loro un ambiente sereno” – ammettendo, pertanto, di avere una condizione economica più favorevole rispetto al sig. e che, la CP_1 stessa sia gravata dal pagamento di un canone di locazione, appare equo – in seguito meglio concepibile - determinare in € 350,00 al mese il contributo mensile che dovrà versare alla ricorrente Controparte_1 per il sostentamento dei figli , ed con decorrenza dal mese successivo alla Per_1 Parte_2 Per_2 pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT; trattasi di soluzione che il Collegio reputa equilibrata, oltre che intermedia tra le esigenze manifestate dalla madre ricorrente – nel complesso € 600,00 – e quelle di minor contenuto proposte dal padre resistente – nella misura
8 complessiva di € 300,00 (vedi le conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti;
in atti).
Inoltre, le spese straordinarie per i figli (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
9 dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ancor più nel dettaglio, la Suprema Corte ha specificato – in senso ampiamente condivisibile - che “anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare” (vedi Cassazione civile sez. I, 20/04/2011, n.9079); tutto ciò è peraltro consentito dalla dizione – contenuta all'interno dell'art. 337 sexies c.c. - secondo cui “Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”, con la conseguenza che il titolo non può essere considerato - sempre e comunque – tamquam non esset.
Né vale sostenere, in tema di eventuale violazione dell'obbligo di coabitazione (la parte ricorrente ha dichiarato di avere abbandonato la casa coniugale - rimasta in uso al marito nonostante le fosse intestata - per ragioni di quieto vivere e di complessiva tranquillità del nucleo familiare, anche se d'accordo con il marito, avendo subordinato tale status quo al reperimento da parte di quest'ultimo di idonea soluzione abitativa alternativa;
n.d.r.), che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi possa contenere i requisiti di una domanda di addebito – giammai, come premesso, avanzata, tantomeno dal DURANTE - tenuto conto che, obiettivamente a seguito di tale condotta, la convivenza era stata ritenuto non più possibile e non più conveniente per i motivi indicati, fermo restando – in astratto - che l'addebito deve essere comunque escluso ove risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che, anzi, l'allontanamento del coniuge
10 costituisca una conseguenza di tale intollerabilità (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020); ipotesi plasticamente applicabile alla vicenda in commento.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori – come nel caso che ci occupa - la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
In applicazione dei suesposti principi e stante il mancato contrasto tra le parti sulla collocazione dei figli minori presso l'abitazione materna, nel caso di specie, la casa familiare deve essere assegnata in via esclusiva alla ricorrente, principalmente in ragione della convivenza dei figli minori con la madre.
7. Quanto alla richiesta di cui al punto 13) del ricorso introduttivo e nel punto Q) della comparsa di costituzione, rispettivamente : “Relativamente all'autovettura Mercedes Benz classe A180 tg EC432BP, di proprietà del sig.
ma intestata alla sig.ra resterà nella disponibilità del sig. previo CP_1 Pt_1 CP_1 trasferimento di proprietà” e “L'Autovettura Mercedes Benz Classe A 180 TG EC432BP rimarrà nella disponibilità del sig. che dovrà provvedere al relativo trasferimento a suo favore”, essa Controparte_1 può trovare accoglimento stante la richiesta concorde delle parti.
8. Quanto, invece, alla richiesta di parte resistente al punto P) della comparsa di costituzione: “Quanto ai beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale gli stessi rimangono nella piena disponibilità del sig.
e nella proprietà di entrambi rilevando come la sig.ra abbia già portato via alcuni di CP_1 Pt_1 essi in quanto necessari presso la nuova abitazione”, essa va dichiarata inammissibile.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio)
l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628;
Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib. Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
Segue il rigetto della domanda avanzata da Controparte_1
9. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, esse possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.12,
c.p.c., avanzata da Controparte_1
11 2) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF Parte_1
- e – CF – (matrimonio C.F._1 Controparte_1 C.F._3 concordatario celebrato in Morano LA (CS) in data 2 luglio 2005, atto trascritto al n. 13, parte II,
Serie A, anno 2005, Comune di Lamezia Terme (CZ) – Ufficio A;
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per le relative annotazioni;
4) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
5) AFFIDA i figli minori ed ad entrambi i genitori, collocandoli presso il domicilio Parte_2 Per_2 materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figli come in parte motiva;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta,00), quale contributo al mantenimento dei figli
, ed entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione monetaria Per_1 Parte_2 Per_2 periodica alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria;
7) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per i figli , ed Per_1 Parte_2 Per_2
8) ASSEGNA la casa coniugale a che la abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
9) ACCOGLIE la richiesta delle parti relativamente all'autovettura Mercedes Benz classe A180 tg
EC432BP - intestata alla sig.ra - che resterà nella disponibilità del sig. previo Pt_1 CP_1 trasferimento di proprietà;
10) DICHIARA inammissibile la richiesta avanzata da relativa ai beni mobili che Controparte_1 costituiscono l'arredo della casa coniugale;
11) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile dell'11/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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