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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6518/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
05/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CAMATEL BARBARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CAMATEL BARBARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
25/11/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(TV) il 14/05/1974 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 05/07/2003 e trascritto al n. 15, Parte II, Serie A, Anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MARENO DI PIAVE, alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
1. i coniugi hanno provveduto in data 14.11.2025 a cedere la piena proprietà dell'intera casa coniugale e relative pertinenze alla sig.ra al prezzo di euro 170.000,00= che è stato diviso al 50% tra Parte_3
i due coniugi (euro ottantacinquemila/00= cadauno), come da atto del Notaio Persona_1
(allegato al ricorso introduttivo al doc.18);
2. si prende atto che la sig.ra ha lasciato la casa coniugale alla data del rogito con il terzo e Pt_1
provvederà a prelevare dalla stessa i beni, effetti personali e documenti di sua proprietà nonché la camera completa della figlia che porterà nel nuovo alloggio entro 30 giorni;
3. la figlia maggiorenne trascorrerà 10 mesi a Berlino decorrenti dal 03.09.2025, ed ogni genitore Per_2
verserà direttamente sul conto corrente intestato alla figlia la somma di euro 150,00 (300,00 totali) entro il giorno 10 di ogni mese. Al ritorno da Berlino, tornerà a vivere con la madre - che sta Per_2
individuando una nuova soluzione abitativa - e comincerà gli studi universitari quindi il padre verserà alla madre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente
2 autosufficiente la somma di euro 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, detto assegno verrà annualmente rivalutato, secondo gli indici al consumo ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite al 50% tra i genitori e per la loro individuazione le parti faranno riferimento al Protocollo in essere presso il Tribunale di Treviso (doc.16);
4. i genitori concordano che le spese da entrambi sostenute per la figlia potranno essere recuperate nei limiti della legge fiscale al 50% ciascuno e la fattura dovrà esser intestata alla figlia;
5. i coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale relativo alla figlia maggiorenne verrà richiesto dalla stessa autonomamente;
6. i coniugi dichiarano che hanno già provveduto a dividere i conti correnti comuni;
7. i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente idoneo all'espatrio;
8. i coniugi dichiarano che, fatto salvo quanto in precedenza indicato, ogni rapporto economico tra loro intercorrente, anche se qui non espressamente dedotto, è già stato compiutamente definito, di conseguenza non avranno più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo e/o ragione.
Spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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