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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 38508 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.11.2024 da
1) Parte_1 nato/a il 13.03.1979 a RHO (MI) cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]18 20045 LAINATE (MI) con l'Avv. ROCCO PAOLO PUCE con studio in BUSTO ARSIZIO (VA), PIAZZA TRENTO E
TRIESTE 4 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a il 19.04.1986 a RHO (MI) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]25 20045 LAINATE (MI) con l'Avv. GIAMMARIA PERRONE con studio in MILANO (MI), VIA CARLO RAVIZZA 20 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO pagina 1 di 5 in LAINATE (MI) il 28.05.2012
(anno 2012 atto n. 8 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: , nato il [...] a [...] cittadino italiano Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato il 4.11.2024, contenente domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 473 bis.12 e 473 bis.49, il sig. esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio con la signora in data 28.05.2012 e che dall'unione era nato il minore Parte_2
. Chiedeva in via principale la pronuncia della separazione dal coniuge senza determinazione _1 di un contributo al mantenimento e l'affidamento congiunto del minore con collocamento paritario a settimane alterne. La signora nel costituirsi, aderiva alla domanda relativa allo status e a quella Pt_2 relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ma ricostruiva in modo del tutto diverso la genesi della crisi coniugale, e chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocazione stabile presso di sé nella casa familiare con regolamentazione delle frequentazioni col padre.
All'udienza di comparizione dinanzi al Got, dott.sa Serpico, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: il figlio resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima Part anche ai fini della residenza anagrafica. La casa coniugale resta assegnata alla madre. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica successiva ad ore 22.00, con accompagnamento presso la casa materna. Durante la settimana il padre potrà vedere il figlio il martedì, dalla fine della lezione di parkour fino alle ore 22.00. I genitori si impegnano ad introdurre gradualmente il pernottamento di presso la casa paterna nella _1 giornata del martedì, invitando il padre fin d'ora il figlio a restare con sé o aderendo alla richiesta del minore se da questi espressa. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore per un tempo paritario con entrambi i genitori, alternando il giorno 24 con il giorno 25 dicembre ed il giorno del 31 dicembre con il 1° gennaio. Il 28 dicembre, giorno del compleanno di , sarà trascorso, se _1 possibile, tutti insieme. Le vacanze pasquali saranno trascorse da per metà tempo con _1 ciascuno dei genitori, per periodi comprendenti l'uno la domenica di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio 15 giorni anche non continuativi, previo accordo da prendersi con congruo anticipo. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
Con decorrenza dal mese di marzo 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 400,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il padre provvederà altresì al pagamento della mensa scolastica del figlio al 50%, e l'Assegno Unico sarà ripartito sempre al 50% tra i genitori. pagina 2 di 5 Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I genitori ritengono opportuno che il minore effettui almeno un'attività sportiva all'anno, con ripartizione delle spese al 50%. Poiché attualmente pratica tennis e parkour, concordano che la _1 madre tenga a suo carico i costi del tennis ed il padre del parkour.
Le parti concordano altresì che abbia un supporto psicologico per superare l'attuale apparente _1 ritrosia verso il padre e pertanto si impegnano a reperire un professionista scelto da entrambi quale sostegno per il figlio, i cui costi saranno tra loro ripartiti al 50%.
La sig.ra provvederà presso il proprio istituto di credito ad accollarsi il finanziamento in essere, Pt_2 Part con piena liberatoria del sig. nei confronti della banca erogatrice. Contestualmente le parti pagina 3 di 5 sottoscriveranno una scrittura privata in base alla quale il marito si obbligherà ad aiutare la moglie in caso di suo eventuale inadempimento nel rimborso del predetto finanziamento per il numero massimo Part di sei rate, da restituire in tempi e modi che le stesse parti stabiliranno. Inoltre il sig. si attiverà per non usufruire più delle detrazioni godute a seguito delle opere di ristrutturazione intervenute nell'ex casa coniugale con decorrenza dal suo rilascio della medesima casa, avvenuto nel luglio 2023. Part Il sig. si impegna altresì a rimborsare alla sig.ra gli arretrati maturati per spese straordinarie Pt_2
(sport e mensa) e per assegno di mantenimento per il periodo in cui ha corrisposto 300 euro invece che
400.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Part Nessun contributo economico verrà versato dal sig. a titolo di mantenimento del coniuge;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti nei propri atti introduttivi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. pagina 4 di 5 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lainate (MI) il 28.05.2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Anna Cattaneo
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
dott. Anna Cattaneo IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.11.2024 da
1) Parte_1 nato/a il 13.03.1979 a RHO (MI) cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]18 20045 LAINATE (MI) con l'Avv. ROCCO PAOLO PUCE con studio in BUSTO ARSIZIO (VA), PIAZZA TRENTO E
TRIESTE 4 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a il 19.04.1986 a RHO (MI) cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]25 20045 LAINATE (MI) con l'Avv. GIAMMARIA PERRONE con studio in MILANO (MI), VIA CARLO RAVIZZA 20 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO pagina 1 di 5 in LAINATE (MI) il 28.05.2012
(anno 2012 atto n. 8 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: , nato il [...] a [...] cittadino italiano Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato il 4.11.2024, contenente domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 473 bis.12 e 473 bis.49, il sig. esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio con la signora in data 28.05.2012 e che dall'unione era nato il minore Parte_2
. Chiedeva in via principale la pronuncia della separazione dal coniuge senza determinazione _1 di un contributo al mantenimento e l'affidamento congiunto del minore con collocamento paritario a settimane alterne. La signora nel costituirsi, aderiva alla domanda relativa allo status e a quella Pt_2 relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ma ricostruiva in modo del tutto diverso la genesi della crisi coniugale, e chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocazione stabile presso di sé nella casa familiare con regolamentazione delle frequentazioni col padre.
All'udienza di comparizione dinanzi al Got, dott.sa Serpico, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: il figlio resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, con collocamento presso quest'ultima Part anche ai fini della residenza anagrafica. La casa coniugale resta assegnata alla madre. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica successiva ad ore 22.00, con accompagnamento presso la casa materna. Durante la settimana il padre potrà vedere il figlio il martedì, dalla fine della lezione di parkour fino alle ore 22.00. I genitori si impegnano ad introdurre gradualmente il pernottamento di presso la casa paterna nella _1 giornata del martedì, invitando il padre fin d'ora il figlio a restare con sé o aderendo alla richiesta del minore se da questi espressa. Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore per un tempo paritario con entrambi i genitori, alternando il giorno 24 con il giorno 25 dicembre ed il giorno del 31 dicembre con il 1° gennaio. Il 28 dicembre, giorno del compleanno di , sarà trascorso, se _1 possibile, tutti insieme. Le vacanze pasquali saranno trascorse da per metà tempo con _1 ciascuno dei genitori, per periodi comprendenti l'uno la domenica di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio 15 giorni anche non continuativi, previo accordo da prendersi con congruo anticipo. Il tutto, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
Con decorrenza dal mese di marzo 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, € 400,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il padre provvederà altresì al pagamento della mensa scolastica del figlio al 50%, e l'Assegno Unico sarà ripartito sempre al 50% tra i genitori. pagina 2 di 5 Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I genitori ritengono opportuno che il minore effettui almeno un'attività sportiva all'anno, con ripartizione delle spese al 50%. Poiché attualmente pratica tennis e parkour, concordano che la _1 madre tenga a suo carico i costi del tennis ed il padre del parkour.
Le parti concordano altresì che abbia un supporto psicologico per superare l'attuale apparente _1 ritrosia verso il padre e pertanto si impegnano a reperire un professionista scelto da entrambi quale sostegno per il figlio, i cui costi saranno tra loro ripartiti al 50%.
La sig.ra provvederà presso il proprio istituto di credito ad accollarsi il finanziamento in essere, Pt_2 Part con piena liberatoria del sig. nei confronti della banca erogatrice. Contestualmente le parti pagina 3 di 5 sottoscriveranno una scrittura privata in base alla quale il marito si obbligherà ad aiutare la moglie in caso di suo eventuale inadempimento nel rimborso del predetto finanziamento per il numero massimo Part di sei rate, da restituire in tempi e modi che le stesse parti stabiliranno. Inoltre il sig. si attiverà per non usufruire più delle detrazioni godute a seguito delle opere di ristrutturazione intervenute nell'ex casa coniugale con decorrenza dal suo rilascio della medesima casa, avvenuto nel luglio 2023. Part Il sig. si impegna altresì a rimborsare alla sig.ra gli arretrati maturati per spese straordinarie Pt_2
(sport e mensa) e per assegno di mantenimento per il periodo in cui ha corrisposto 300 euro invece che
400.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Part Nessun contributo economico verrà versato dal sig. a titolo di mantenimento del coniuge;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti nei propri atti introduttivi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. pagina 4 di 5 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lainate (MI) il 28.05.2012;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Anna Cattaneo
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
dott. Anna Cattaneo IL PM IL PG
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