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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7869/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], nato a Parte_1 Parte_2
BE NT (Brasile) il 6.04.2005, nato a [...] Parte_3 il 12.06.1997, nato a [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nato a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Parte_6 il 23.04.1966, tutti con il patrocinio dell'avvocato Silvia Ebbi ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Mantova, Via P. Amedeo n. 22
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] e , convenivano in giudizio il Parte_5 Parte_6 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di cittadino italiano, nato in [...] il [...] ed Persona_1 emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il PM ha concluso come da parere in atti. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che:
- il signor nato il [...] a [...], Persona_1 successivamente emigrava in Brasile dove contraeva matrimonio, in data 14.02.1847, con la sig.ra e dove, dalla predetta unione, nasceva il 10.12.1865; Controparte_2 Persona_2
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 12.08.1896 con la sig.ra Persona_2 Per_3 e dall'unione nasceva, in Brasile, il 22.10.1899;
[...] Persona_4
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 24.10.1927, con la sig.ra Persona_4 [...]
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 7.07.1937; Per_5 Persona_6
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 19.01.1963, con il sig. Persona_6 Persona_7 e dall'unione nascevano, in Brasile, il 20.10.1963, il Parte_4 Persona_8
23.04.1965 e il 23.04.1966; Parte_6
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 18.10.2003, con Parte_4 Persona_9
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 16.05.2011;
[...] Persona_10
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 29.10.2004, con la sig.ra Persona_8
e dall'unione nasceva, in Brasile, il Persona_11 Parte_2
6.04.2005;
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 22.02.1996, con la sig.ra Parte_6 e dall'unione nascevano, in Brasile, Parte_7 Parte_5
il 22.07.1994 e il 12.06.1997;
[...] Persona_12
- l'avo, sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato Persona_1
o perso la cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana Persona_1 per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da questo a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver formulato richiesta di cittadinanza al Consolato Generale d'Italia in Brasile competente per territorio a mezzo del sistema c.d. “Prenot@mi” e che, nonostante gli innumerevoli tentativi, non sono riusciti ad effettuare la prenotazione a causa dell'esaurimento dei posti disponibili data l'elevata richiesta. Deducono altresì i ricorrenti la nota situazione di paralisi dei Consolati Italiani brasiliani in ragione della mole delle domande presentate che, diventa, sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio degli aventi diritto. Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
è nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia (cfr. all. 1) e Persona_1 non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato a [...] Persona_1 (TO), il 2.09.1808 (cfr. all. 1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, e deceduto in Brasile verosimilmente dopo l'Unità d'Italia (1861), data la nascita del figlio nel 1865 (cfr. all. 3), abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia. Risulta altresì che l'avo emigrava in Brasile in epoca pre- Persona_1 costituzionale e poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare aderisce e fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto
2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig.
[...] non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. all. 19) né ha mai rinunciato Persona_1 volontariamente alla cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, in applicazione dei suddetti principi ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio
(cfr. all. 3) e da questo a tutti i discendenti (cfr. all. 4-18). Per_2
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di effettuare varie richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a BE
NT, quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano e, non soltanto di non essere riusciti a prenotare l'appuntamento a causa dell'intasamento del sistema per un numero eccessivo di iscrizioni, ma anche che le convocazioni, da parte dello stesso Consolato, come di tutti i Consolati italiani in Brasile, a causa della enorme mole di istanze, sono sostanzialmente paralizzate agli anni
2013/2014 (cfr. all. 20). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a Parte_1
GO (Brasile) il 23.04.1965, nato a [...] Parte_2
(Brasile) il 6.04.2005, nato a [...] il Parte_3
12.06.1997, nato a [...] il [...], Parte_4 Parte_5 nato a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Parte_6
(Brasile) il 23.04.1966, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla
PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 25.5.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7869/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], nato a Parte_1 Parte_2
BE NT (Brasile) il 6.04.2005, nato a [...] Parte_3 il 12.06.1997, nato a [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nato a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Parte_6 il 23.04.1966, tutti con il patrocinio dell'avvocato Silvia Ebbi ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Mantova, Via P. Amedeo n. 22
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...] e , convenivano in giudizio il Parte_5 Parte_6 Controparte_1 chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di cittadino italiano, nato in [...] il [...] ed Persona_1 emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 9.4.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il PM ha concluso come da parere in atti. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito, va osservato che:
- il signor nato il [...] a [...], Persona_1 successivamente emigrava in Brasile dove contraeva matrimonio, in data 14.02.1847, con la sig.ra e dove, dalla predetta unione, nasceva il 10.12.1865; Controparte_2 Persona_2
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 12.08.1896 con la sig.ra Persona_2 Per_3 e dall'unione nasceva, in Brasile, il 22.10.1899;
[...] Persona_4
- contraeva matrimonio in Brasile, in data 24.10.1927, con la sig.ra Persona_4 [...]
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 7.07.1937; Per_5 Persona_6
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 19.01.1963, con il sig. Persona_6 Persona_7 e dall'unione nascevano, in Brasile, il 20.10.1963, il Parte_4 Persona_8
23.04.1965 e il 23.04.1966; Parte_6
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 18.10.2003, con Parte_4 Persona_9
e dall'unione nasceva, in Brasile, il 16.05.2011;
[...] Persona_10
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 29.10.2004, con la sig.ra Persona_8
e dall'unione nasceva, in Brasile, il Persona_11 Parte_2
6.04.2005;
- contraeva matrimonio, in Brasile, in data 22.02.1996, con la sig.ra Parte_6 e dall'unione nascevano, in Brasile, Parte_7 Parte_5
il 22.07.1994 e il 12.06.1997;
[...] Persona_12
- l'avo, sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato Persona_1
o perso la cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana Persona_1 per rinuncia o naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio e da questo a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito di aver formulato richiesta di cittadinanza al Consolato Generale d'Italia in Brasile competente per territorio a mezzo del sistema c.d. “Prenot@mi” e che, nonostante gli innumerevoli tentativi, non sono riusciti ad effettuare la prenotazione a causa dell'esaurimento dei posti disponibili data l'elevata richiesta. Deducono altresì i ricorrenti la nota situazione di paralisi dei Consolati Italiani brasiliani in ragione della mole delle domande presentate che, diventa, sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio degli aventi diritto. Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
è nato prima dell'unificazione del Regno d'Italia (cfr. all. 1) e Persona_1 non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che nato a [...] Persona_1 (TO), il 2.09.1808 (cfr. all. 1), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, e deceduto in Brasile verosimilmente dopo l'Unità d'Italia (1861), data la nascita del figlio nel 1865 (cfr. all. 3), abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia. Risulta altresì che l'avo emigrava in Brasile in epoca pre- Persona_1 costituzionale e poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare aderisce e fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto
2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig.
[...] non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. all. 19) né ha mai rinunciato Persona_1 volontariamente alla cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, in applicazione dei suddetti principi ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola al figlio
(cfr. all. 3) e da questo a tutti i discendenti (cfr. all. 4-18). Per_2
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_1 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di effettuare varie richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia a BE
NT, quali discendenti – in linea retta – di cittadino italiano e, non soltanto di non essere riusciti a prenotare l'appuntamento a causa dell'intasamento del sistema per un numero eccessivo di iscrizioni, ma anche che le convocazioni, da parte dello stesso Consolato, come di tutti i Consolati italiani in Brasile, a causa della enorme mole di istanze, sono sostanzialmente paralizzate agli anni
2013/2014 (cfr. all. 20). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a Parte_1
GO (Brasile) il 23.04.1965, nato a [...] Parte_2
(Brasile) il 6.04.2005, nato a [...] il Parte_3
12.06.1997, nato a [...] il [...], Parte_4 Parte_5 nato a [...] il [...] e nato a [...]
[...] Parte_6
(Brasile) il 23.04.1966, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla
PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 25.5.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea