Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 575 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to RANDAZZO MARILENA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to CAPALBO LUCANTONIO Controparte_1
Appellato
NONCHE' con l'avv.to AVENA GILDA CP_2
Appellato-appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado proponeva opposizione averso Controparte_1
l'intimazione pagamento n. 03420229006073983000, notificatagli in data 19.07.2022, deducendo l'intervenuta prescrizione per i crediti relativi ai seguenti avvisi di addebito, ivi riportati:
1. Avviso di addebito n. 33420120000517824000, notificato in data 21/05/2012;
2. Avviso di addebito n. 33420120003497662000, notificato in data 18/01/2013;
3. Avviso di addebito n. 33420130000131348000, notificato in data 06/05/2013;
4. Avviso di addebito n. 33420130004321002000, notificato in data 09/03/2014;
5. Avviso di addebito n. 33420140001412812000, notificato in data 12/07/2014;
6. Avviso di addebito n. 33420140003363279000, notificato in data 23/10/2014;
7. Avviso di addebito n. 33420140006010042000, notificato in data 25/03/2015;
8. Avviso di addebito n. 33420150001774780000, notificato in data 18/11/2015;
9. Avviso di addebito n. 33420160001607565000, notificato in data 22/06/2016;
10. Avviso di addebito n. 33420160004346015000, notificato in data 06/12/2016.
Il tribunale di Cosenza, dopo avere qualificato l'azione proposta quale opposizione all'esecuzione ed affermata la legittimazione passiva esclusiva dell'ente impositore ( ) e CP_2
la carenza di legittimazione passiva di (posto che Controparte_3
l'opponente non solleva vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi) ha così statuito:
1. accoglie l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420229006073983000 e per
l'effetto dichiara la inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base degli avvisi di addebito di cui ai n. da 1 a 9 del ricorso, recanti crediti di titolarità dell' per CP_2
intervenuta prescrizione;
2. rigetta, nel resto, il ricorso (con riferimento all'avviso di addebito n.
33420160004346015000, notificato in data 06/12/2016).
3. compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
Cont 4. previa compensazione nella misura della metà, condanna al pagamento della residua metà delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge (da distrarsi in favore dell'Avv. Capalbo che si è dichiarato antistatario).
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' Parte_1
esclusivamente sulla pronuncia della prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito
33420160001607565000, lamentando che alla data di notifica dell'intimazione impugnata, 22 luglio 2022, non era maturato il termine quinquennale, atteso che ogni termine di decadenza e di prescrizione era rimasto sospeso per tutto il periodo di sospensione dell'attività di riscossione dovuta all'emergenza Covid secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo del 24 settembre 2015 n. 159, tra l'altro, espressamente richiamato dall'art. 67 quarto comma del Decreto Cura Italia n. 18/2020 e dalle successive modifiche sino alla L. n.
106/2021; erroneamente il giudice di prime cure aveva considerato una sospensione di soli
311 giorni.
CP_ Con memoria depositata in data 28.2.2025 si è costituito in giudizio l' proponendo appello incidentale negli stessi termini prospettati dall' e cioè sostenendo che la CP_5
prescrizione era rimasta sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, periodo pari a 542
Pag. 2 di 4 giorni, sicchè considerata la notifica dell'avviso di addebito del 22/06/2016 e considerati i 5 anni si giunge alla data del 22/06/2021 per cui, aggiungendo il periodo di sospensione per l'emergenza Covid si perviene alla data del 16/12/2022 con la conseguenza che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (19/07/2022) la pretesa contributiva non era prescritta.
Nella resistenza dell'appellato , alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, CP_1
il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'appello principale dell' è inammissibile, alla luce della Parte_2
recente pronuncia della Suprema Corte (cfr Cass. ordinanza n. 7372 del 19.03.2024), che dopo avere richiamato i principi della Sezioni Unite in materia di riscossione dei crediti previdenziali, secondo cui la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022) e dopo avere evidenziato che “Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno, ricollegandosi tale profilo al principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge” ha ritenuto che in merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad all'impugnazione CP_5
della statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
Nel caso di specie i motivi di censura involgono tutti la questione di prescrizione fatta valere dal ricorrente di primo grado e quindi il merito della pretesa contributiva, di cui è titolare
CP_ l' per come affermato dal giudice di prime cure, che con motivazione non censurata sul punto dall' ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva solo in capo all'ente CP_5
impositore, escludendo quella dell' Parte_1
CP_ L'appello incidentale dell' che è tardivo – in quanto la sentenza di primo grado è stata resa in data 10.5.2023 – va dichiarato inefficace in applicazione dell'art. 334, comma 2, c.p.c., secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se è dichiarata inammissibile quella principale, e ciò considerando che il difetto di legittimatio ad causam (riscontrato in capo ad rientra nelle condizioni dell'azione e quindi viene in CP_5
considerazione una inammissibilità in senso proprio dell'appello principale.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore dell'appellato . CP_1
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato in data 7.6.2023, nonché sull'appello Parte_1
incidentale proposto da con memoria di costituzione depositata il 28.2.2025, avverso la CP_2
sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 767/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello principale dell' ; Parte_1
CP_
2) dichiara inefficace l'appello incidentale dell' CP_
3) condanna in solido ed alla rifusione, in favore Controparte_3 dell'appellato , delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
€ 1.458,00, oltre accessori come per legge;
4) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 11.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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