TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1110/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1110/2025, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. LEONI MICHELA parte ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio inter partes, ordinando all'Ufficiale di Stato covile del Comune di Cureggio (NO)di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio già trascritto nei Registri del settore atti di matrimonio del Comune di Cureggio
Pag. 1 (NO), atto n. 1, Parte 1, dell'anno 2011; 2. affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente nonché residenza anagrafica presso la madre;
3. disporsi il diritto di visita del padre al figlio un giorno a settimana, indicativamente il mercoledì, dalle ore 16,00 sino al mattino seguente quando il ricondurrà a scuola, nonché a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni al lunedì CP_1 Per_1 quando il padre ricondurrà il figlio presso la residenza materna. Disporsi che durante le Festività Natalizie il figlio trascorrerà il giorno di Natale e di Santo Stefano con la madre e con il padre alternativamente;
mentre il giorno di Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro genitore. - E ciò, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza. Disporsi che durante le Festività Pasquali si intratterrà il giorno di Pasqua ed il Lunedì Per_1 dell'Angelo di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza tra i due genitori. Disporsi che durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con ogni genitore un periodo di vacanza estiva di quindici giorni – anche non consecutivi
- durante le vacanze scolastiche. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
ciò anche al fine di consentire le eventuali prenotazioni per le vacanze ed evitare spiacevoli sovrapposizioni. Disporsi che durante le ricorrenze familiari il figlio trascorrerà con la sig.ra il giorno della Festa della Pt_1
Mamma ed il compleanno della stessa, mentre con il sig. la Festa del Papà ed il compleanno dello stesso. Il CP_1 compleanno del minore, sarà festeggiato di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza tra i due genitori. In ogni caso: - attesi gli impegni lavorativi dei coniugi, nonché le esigenze di le modalità di intrattenimento, di Per_1 visita e di vacanza con il minore, potranno subire variazioni, previo reciproco, congruo, preavviso e consenso.
4. disporre un concorso mensile del Sig. nel mantenimento del figlio minore pari ad € 250,00, soggetto a CP_2 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI, e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate: I spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari. II spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. farmaci particolari. III spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
e. mensa – buoni pasto. IV spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f. materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico). V spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. viaggi e vacanze;
c. tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Si insta affinchè una volta effettuate le precitate spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
5. disporsi che l'assegno unico venga corrisposto integralmente alla Signora in Pt_1 quanto collocataria del figlio minore;
6. disporsi a carico del Sig. la restituzione, a titolo di arretrati, della CP_2 somma di € 7.905,34, così come dal resistente riconosciuto in sede di separazione, prevedendone la corresponsione unitamente al concorso nel mantenimento di mediante rate mensili da € 165,00 sino ad estinzione del Per_1 dovuto, mediante bonifico bancario sul conto corrente [...].
7. Con ogni provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
Pag. 2 Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/6/2025, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con . CP_1
Ha rappresentato che, con decreto n. 7851/2023, il Tribunale di Novara ha omologato le condizioni di separazione, concordate dalle parti.
Quindi ha concluso come in epigrafe, rappresentando che, dalla separazione, non era ripresa la convivenza.
***
All'udienza del 9/10/2025, è stata dichiarata la contumacia di;
è stata dichiarata la CP_1 inammissibilità della domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente;
la poi, ha Pt_1 dichiarato “voglio divorziare. non rispetta le condizioni. Non paga mantenimento. Rispetta gli incontri, lo CP_1 segue nelle partite di calcio. Non c'è dialogo con ”. CP_1
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa e all'esito ha rimesso la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni della ricorrente.
1. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 3 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa n. 7851/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
2. Va confermato l'affido condiviso di ad entrambi i genitori: non v'è ragione di derogare Per_1 al regime generale di affido, considerato che nemmeno è stato chiesto dalla parte. Né può valorizzarsi il mancato assolvimento dell'obbligo di mantenimento da parte di : sul punto, CP_1 la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (cfr., Cass., sentenza n. 6536/2019).
Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenere , al più, assume rilevanza penale per Per_1 cui occorre trasmettere gli atti in Procura per le valutazioni di competenza.
Il minore deve essere collocato presso la madre, per preservare il suo habitat domestico.
Va riconosciuto ampio diritto di visita al padre, secondo il criterio della bigenitorialità, con le modalità di cui al dispositivo.
Quanto alle statuizioni economiche, considerato che il decreto di omologazione della separazione non è risalente nel tempo, vanno confermati gli importi concordati dalle parti, sia per quanto riguarda il mantenimento ordinario che, per quanto riguarda le spese straordinarie.
In ragione del collocamento, può disporsi che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre.
***
NI va, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali da versarsi alla Pt_1 liquidate come in motivazione, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2002, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, ad esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto Parte_1 CP_1 in 09/4/2011 in Cureggio (NO), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dell'ivi menzionato Comune atto n. 1, Parte 1, dell'anno 2011;
Pag. 4 2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) affida in via condivisa ad entrambi genitori, con collocazione presso la madre;
Per_1
4) dispone che il padre possa tenere con sé un giorno a settimana, il mercoledì, dalle ore Per_1
16,00 sino al mattino seguente quando il ricondurrà a scuola, nonché a fine CP_1 Per_1 settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni al lunedì quando il padre ricondurrà il figlio presso la residenza materna;
durante le Festività Natalizie il figlio trascorrerà il giorno di Natale e di Santo Stefano con la madre e con il padre alternativamente;
mentre il giorno di Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro genitore, ad anni alterni;
durante le Festività Pasquali Per_1 si intratterrà il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con ogni genitore un periodo di vacanza estiva di quindici giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze scolastiche, periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
altre festività civili e religiose ad anni alterni, salvo diverso e migliore accordo;
5) dispone che trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con Per_1 il papà, salvo diverso e migliore accordo;
6) dispone che trascorra il compleanno dei genitori con ciascuno dei genitori, salvo Per_1 diverso e migliore accordo;
7) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni, Per_1 salvo diverso e migliore accordo;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando CP_1 Per_1 la somma di € 250,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
9) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
Pag. 5 c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
10) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre;
11) dispone la trasmissione degli atti presso la Procura in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta di integrante il delitto di cui all'art. 570 bis c.p. CP_1
Pag. 6 12) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € CP_1
2.906,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
13) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 7
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1110/2025, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. LEONI MICHELA parte ricorrente contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio inter partes, ordinando all'Ufficiale di Stato covile del Comune di Cureggio (NO)di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio già trascritto nei Registri del settore atti di matrimonio del Comune di Cureggio
Pag. 1 (NO), atto n. 1, Parte 1, dell'anno 2011; 2. affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente nonché residenza anagrafica presso la madre;
3. disporsi il diritto di visita del padre al figlio un giorno a settimana, indicativamente il mercoledì, dalle ore 16,00 sino al mattino seguente quando il ricondurrà a scuola, nonché a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni al lunedì CP_1 Per_1 quando il padre ricondurrà il figlio presso la residenza materna. Disporsi che durante le Festività Natalizie il figlio trascorrerà il giorno di Natale e di Santo Stefano con la madre e con il padre alternativamente;
mentre il giorno di Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro genitore. - E ciò, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza. Disporsi che durante le Festività Pasquali si intratterrà il giorno di Pasqua ed il Lunedì Per_1 dell'Angelo di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza tra i due genitori. Disporsi che durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con ogni genitore un periodo di vacanza estiva di quindici giorni – anche non consecutivi
- durante le vacanze scolastiche. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
ciò anche al fine di consentire le eventuali prenotazioni per le vacanze ed evitare spiacevoli sovrapposizioni. Disporsi che durante le ricorrenze familiari il figlio trascorrerà con la sig.ra il giorno della Festa della Pt_1
Mamma ed il compleanno della stessa, mentre con il sig. la Festa del Papà ed il compleanno dello stesso. Il CP_1 compleanno del minore, sarà festeggiato di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza tra i due genitori. In ogni caso: - attesi gli impegni lavorativi dei coniugi, nonché le esigenze di le modalità di intrattenimento, di Per_1 visita e di vacanza con il minore, potranno subire variazioni, previo reciproco, congruo, preavviso e consenso.
4. disporre un concorso mensile del Sig. nel mantenimento del figlio minore pari ad € 250,00, soggetto a CP_2 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI, e pagando o rimborsando il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate: I spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari. II spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. farmaci particolari. III spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
e. mensa – buoni pasto. IV spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f. materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico). V spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. viaggi e vacanze;
c. tempo prolungato, prescuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Si insta affinchè una volta effettuate le precitate spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
5. disporsi che l'assegno unico venga corrisposto integralmente alla Signora in Pt_1 quanto collocataria del figlio minore;
6. disporsi a carico del Sig. la restituzione, a titolo di arretrati, della CP_2 somma di € 7.905,34, così come dal resistente riconosciuto in sede di separazione, prevedendone la corresponsione unitamente al concorso nel mantenimento di mediante rate mensili da € 165,00 sino ad estinzione del Per_1 dovuto, mediante bonifico bancario sul conto corrente [...].
7. Con ogni provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
Pag. 2 Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/6/2025, ha adito il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con . CP_1
Ha rappresentato che, con decreto n. 7851/2023, il Tribunale di Novara ha omologato le condizioni di separazione, concordate dalle parti.
Quindi ha concluso come in epigrafe, rappresentando che, dalla separazione, non era ripresa la convivenza.
***
All'udienza del 9/10/2025, è stata dichiarata la contumacia di;
è stata dichiarata la CP_1 inammissibilità della domanda di restituzione avanzata dalla ricorrente;
la poi, ha Pt_1 dichiarato “voglio divorziare. non rispetta le condizioni. Non paga mantenimento. Rispetta gli incontri, lo CP_1 segue nelle partite di calcio. Non c'è dialogo con ”. CP_1
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa e all'esito ha rimesso la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni della ricorrente.
1. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 3 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa n. 7851/2023. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
2. Va confermato l'affido condiviso di ad entrambi i genitori: non v'è ragione di derogare Per_1 al regime generale di affido, considerato che nemmeno è stato chiesto dalla parte. Né può valorizzarsi il mancato assolvimento dell'obbligo di mantenimento da parte di : sul punto, CP_1 la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore” (cfr., Cass., sentenza n. 6536/2019).
Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenere , al più, assume rilevanza penale per Per_1 cui occorre trasmettere gli atti in Procura per le valutazioni di competenza.
Il minore deve essere collocato presso la madre, per preservare il suo habitat domestico.
Va riconosciuto ampio diritto di visita al padre, secondo il criterio della bigenitorialità, con le modalità di cui al dispositivo.
Quanto alle statuizioni economiche, considerato che il decreto di omologazione della separazione non è risalente nel tempo, vanno confermati gli importi concordati dalle parti, sia per quanto riguarda il mantenimento ordinario che, per quanto riguarda le spese straordinarie.
In ragione del collocamento, può disporsi che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre.
***
NI va, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali da versarsi alla Pt_1 liquidate come in motivazione, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2002, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, ad esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto Parte_1 CP_1 in 09/4/2011 in Cureggio (NO), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dell'ivi menzionato Comune atto n. 1, Parte 1, dell'anno 2011;
Pag. 4 2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) affida in via condivisa ad entrambi genitori, con collocazione presso la madre;
Per_1
4) dispone che il padre possa tenere con sé un giorno a settimana, il mercoledì, dalle ore Per_1
16,00 sino al mattino seguente quando il ricondurrà a scuola, nonché a fine CP_1 Per_1 settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni al lunedì quando il padre ricondurrà il figlio presso la residenza materna;
durante le Festività Natalizie il figlio trascorrerà il giorno di Natale e di Santo Stefano con la madre e con il padre alternativamente;
mentre il giorno di Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro genitore, ad anni alterni;
durante le Festività Pasquali Per_1 si intratterrà il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
durante le vacanze estive il figlio potrà trascorrere con ogni genitore un periodo di vacanza estiva di quindici giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze scolastiche, periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
altre festività civili e religiose ad anni alterni, salvo diverso e migliore accordo;
5) dispone che trascorrerà la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con Per_1 il papà, salvo diverso e migliore accordo;
6) dispone che trascorra il compleanno dei genitori con ciascuno dei genitori, salvo Per_1 diverso e migliore accordo;
7) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni, Per_1 salvo diverso e migliore accordo;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando CP_1 Per_1 la somma di € 250,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
9) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
Pag. 5 c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
10) dispone che l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre;
11) dispone la trasmissione degli atti presso la Procura in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta di integrante il delitto di cui all'art. 570 bis c.p. CP_1
Pag. 6 12) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € CP_1
2.906,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
13) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 7