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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1
n. 1125/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1125/2024 r.g.
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 12.00 innanzi al giudice Federico Pani, risulta collegato a mezzo Microsoft
Teams l'avv. Emiliano Zucchelli, per parte attrice, che si riporta agli atti e conclude come da atto di citazione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1125/2024
Riaperto il verbale alle ore 18.45, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Pani all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 1125/2024
PROMOSSA DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Emiliano Zucchelli
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del liquidatore pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO
Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
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Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Cont
(di seguito anche “ ”), domandando la Controparte_3 Controparte_2
declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di vendita immobiliare stipulato in data 5.12.2023 a rogito del notaio (Rep. n. 7935, Racc. 6482, registrato il 14.12.2023 al n. 13061 Serie Persona_1
1T e trascritto il 15.12.2023 al n. 21670 R.G. e al n. 16605 R.P.) con cui la ha venduto Controparte_1
alla CMF la piena proprietà dell'immobile sito in Monte San Savino (AR), Via Adolfo Ficai n. 16, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio n. 59, part. n. 890, sub. 60 e 37.
La società ha premesso, in ordine alla propria legittimazione attiva, di essere titolare di un Pt_1
credito nei confronti di in virtù di decreto ingiuntivo n. 529/2017 emesso dal Controparte_1
tribunale di Pisa (RG. n. 1149/2017), divenuto definitivo, pari all'importo di € 14.989,28.
In virtù di tale titolo, l'attrice ha incardinato dinnanzi all'intestato tribunale la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi (R.G.E. n. 234/2022), sospesa a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 c.p.c.. Istaurato il giudizio di merito, iscritto con il n. RG. 2469/2022, la causa è stata decisa con sentenza n. 1237/2022 che ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, rigettando inoltre l'opposizione all'esecuzione e condannando la debitrice alla refusione delle spese di lite.
La procedura mobiliare, in cui tutti i terzi, compreso – socio unico e legale rappresentante Parte_2
della società debitrice – hanno reso dichiarazioni negative ex art. 547 c.p.c., si è dimostrata infruttuosa.
Pertanto, ha intrapreso una procedura esecutiva immobiliare sull'immobile sopra indicato. Pt_1
Tuttavia, nell'imminenza dell'esecuzione questo è risultato già alienato alla società CP_2
interamente partecipata dallo stesso Parte_2
Tanto premesso, ha impugnato l'atto di compravendita, deducendo la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., e segnatamente:
i) quanto all'eventus damni, ha rilevato che con l'atto impugnato la debitrice si è spogliata dell'unico bene agevolmente aggredibile in sede esecutiva, causando in tal modo una variazione qualitativa del proprio patrimonio;
ii) quanto alla scientia damni del dante causa, ha posto l'accento sul fatto che il socio unico nonché
legale rappresentante della fosse ben consapevole del credito Controparte_1 Parte_2
anteriore vantato dall'attrice;
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iii) con riferimento alla scientia damni dell'avente causa, ha evidenziato come lo stesso Pt_2
sia socio unico anche dell'avente causa e come la società sia stata rappresentata da persone a lui
[...]
legate da rapporti di parentela/convivenza, oltre a soffermarsi sulle anomale modalità di pagamento del prezzo, (l'immobile sarebbe stato venduto ad un prezzo inferiore rispetto al reale valore economico del bene, con posticipazione del pagamento al 30.9.2024).
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che l'atto di vendita ai rogiti Notaio Dott. del 05.12.2023, rep. n. 7935, racc. n. 6482, registrato in Persona_1
Arezzo il 14.12.2023 al n.13061 Serie 1T e trascritto ad Arezzo il 15.12.2023 al n. 21670 r.g. e al n. 16605 r.p.,
è stato compiuto scientemente in pregiudizio alle ragioni della creditrice ai sensi dell'art.2901 Parte_1
c.c. e come tale disporne la revocatoria e dichiararne l'inefficacia nei confronti della creditrice Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio».
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 24.9.2024, rilevato che nonostante la regolarità delle notifiche, le parti convenute non si sono costituite, ne è stata dichiarata la contumacia, rinviandosi all'udienza di comparizione del 4.12.2024 svoltasi in modalità cartolare.
Con decreto del 5.12.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. tenutasi in data odierna.
●●●●●●●
In linea generale può premettersi che l'azione revocatoria (actio pauliana) è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere (rectius, nel diritto potestativo ad esercizio processuale) del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
I presupposti dell'azione revocatoria, a fronte di un atto dispositivo del patrimonio, richiesti dall'art. 2901 c.c. sono:
i. la sussistenza di un credito del revocante;
ii. l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto revocando;
iii. la scientia damni in capo al debitore disponente, consistente nella consapevolezza (o agevole conoscibilità) del carattere lesivo delle ragioni del credito, nel caso in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, oppure, nel caso in cui l'atto dispositivo sia antecedente, il consilium fraudis, vale
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a dire che l'atto dispositivo sia stato posto in essere con l'intenzione di pregiudicare il soddisfacimento del futuro creditore.
Nel solo caso in cui l'atto dispositivo revocando sia a titolo oneroso, i due presupposti (alternativi) sub c) devono investire anche il terzo con il quale viene concluso l'atto dispositivo, cosicché è onere del creditore dimostrare la sua scientia damni, in caso di atto successivo al sorgere del credito, oppure, in caso di atto antecedente, la partecipatio fraudis, e cioè che il terzo si sia prestato scientemente a collaborare con il debitore per pregiudicare le future ragioni del creditore.
Ciò premesso, l'azione revocatoria proposta in questa sede è fondata e deve essere accolta.
La società è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di Pt_1 Controparte_1
come risulta dai documenti versati in atti. E infatti, con decreto del 28.3.2022 il tribunale di Pisa aveva dichiarato la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 529/2017. Il decreto veniva munito di formula esecutiva il 23.10.2019 (cfr. doc. n. 3). La sentenza n. 1237/2022 dell'intestato tribunale passava in giudicato come da attestazione della cancelleria del 10.08.2023. Anch'essa veniva munita della relativa formula esecutiva il 4.9.2023 (doc. n. 12).
Ne discende, secondo la consolidata giurisprudenza, che il credito dell'attrice è certo, liquido ed esigibile, ed è anteriore all'atto dispositivo oggetto di revocatoria, stipulato in data 5.12.2023. Ciò integra il primo, imprescindibile requisito oggettivo ex art. 2901, comma 1, c.c..
Con riferimento all'eventus damni, è parimenti incontestabile che la compravendita immobiliare (doc. n.
15) costituisce un atto pregiudizievole per la società creditrice, in quanto esso ha avuto ad oggetto un bene immobile di titolarità della debitrice.
Pur non emergendo dagli atti di causa che l'immobile de quo fosse effettivamente l'unico residuo nella sfera giuridica della (come sostenuto nei propri scritti dall'attrice), deve rammentarsi Controparte_1
che, per costante giurisprudenza, il presupposto in questione ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il
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suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., tra le altre, Cass.
16221/2019).
Per quanto in questa sede interessa, è evidente che l'atto di compravendita abbia comportato una variazione qualitativa e quantitativa della garanzia patrimoniale: ed infatti la società Controparte_1
in persona della procuratrice speciale , si è spogliata della piena proprietà di un Parte_3
immobile, pattuendo un corrispettivo pari al € 70.000,00 per un immobile di 9,5 vani, 147 mq, categoria
A/10, con rendita catastale di oltre € 2.200, senza la contestuale corresponsione del corrispettivo
(dilazionato senza garanzie sino al 30.9.2024).
A fronte di quanto precede, sarebbe stato onere della debitrice provare la sufficienza del proprio residuo patrimonio a garantire il soddisfacimento del credito vantato dall'attrice, dimostrazione che con ogni evidenza non è stata offerta stante la contumacia delle convenute. Ed anzi, stante l'assenza di una seria controprestazione economica, si può presumere la natura elusiva dell'operazione.
Sulla base di quanto in precedenza affermato in ordine alla anteriorità del credito rispetto all'atto revocando, occorre procedere all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo, sub specie di
scientia damni; essa consiste nella conoscibilità del carattere pregiudizievole dell'atto non già per un singolo, specifico creditore ma per il ceto creditorio in genere.
Deve osservarsi che l'atto revocando è stato posto in essere dopo la notifica dei titoli esecutivi e degli atti di precetto nei confronti della società venditrice e del legale rappresentante della stessa, Pt_2
, come risulta dalle relate di notifica versate in atti (cfr. docc. nn. 1, 2, 3, 11 e 12). Non può dunque
[...]
revocarsi in dubbio che , legale rappresentante nonché socio unico della società (cfr. visura Parte_2
societaria di , doc. n. 13), fosse perfettamente consapevole della Controparte_1
esposizione debitoria della società e della presumibile imminente azione esecutiva immobiliare promossa dal creditore, stante l'infruttuoso esperimento del pignoramento presso terzi (R.G.E.M. n.
234/2022).
Risulta altresì pienamente dimostrata la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente;
invero:
i. la società è interamente partecipata dal (cfr. visura camerale della CP_2 Parte_2
Cont
, doc. n. 16), già socio unico e legale rappresentante della venditrice, Controparte_1
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Cont ii. in sede di stipula dell'atto la rappresentanza della società acquirente era affidata a
[...]
, amministratrice unica e legale rappresentante della società che, come si evince dai certificati Per_2
contestuali di residenza e stato di famiglia (docc. nn. 17, 18 e 19), risulta residente presso il medesimo indirizzo di , via Telle n. 8/A, Comune di Foiano della Chiana (AR), quantomeno da fine Parte_2
2021 quando dalla stessa veniva ritirato l'atto di precetto notificato il 29.11.2021 in cui la stessa era indicata come «persona addetta alla casa» (cfr. doc. n. 2);
iii. in sede di rogito la venditrice è stata rappresentata da , Controparte_1 Parte_3
coniuge convivente del presso via Telle n. 8/A, Comune di Foiano della Chiana (AR) - cfr. docc. Pt_2
nn. 17, 18 e 19 - ed attuale liquidatrice della società (cfr. visura camerale di doc. n. Controparte_1
13).
A ciò consegue che i documenti versati in atti comprovano che tutti e tre i soggetti ( e Pt_2 Parte_3
) coabitano e fanno parte dello stesso nucleo familiare, condividendo legami personali, ma Per_2
altresì ruoli societari incrociati, circostanza che rafforza la tesi dell'attrice circa l'esistenza di una volontà
fraudolenta congiunta. Pertanto, una valutazione complessiva e non atomistica di tali elementi –
considerato il tipo di negozio sottoscritto e il legame tra i tre soggetti – impone di ritenere provata, la conoscenza (o quantomeno la agevole conoscibilità) anche in capo a , amministratrice Persona_2
Cont unica della , del danno arrecato ai creditori di con l'atto dispositivo in esame. Controparte_1
In definitiva, la domanda risulta meritevole di accoglimento e, per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo indicato nelle conclusioni nei confronti dell'attrice Parte_1
A norma dell'art. 2655 c.c., inoltre, deve disporsi l'annotazione della presente pronuncia a cura della conservatoria dei registri immobiliari.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, occorre anzitutto precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo Tribunale condivide, il valore dell'azione revocatoria deve essere parametrato non sulla base dell'atto impugnato, ma sulla base del credito vantato dall'attore: “Nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto
impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o
comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, poiché l'azione revocatoria non ha carattere di azione
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di nullità ma solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto
impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienali o
comunque resi indisponibili dal debitore (confr. Cass. civ. 17 marzo 2004, n. 5402; Cass. civ. 5 marzo 1988, n.
2307)” (così Cass. n. 10089/2014; orientamento ribadito da Cass. n. 26129/2024 e Cass n. 3697/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza delle convenute e Controparte_1 [...]
e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri medi tabellari CP_2
previsti in base allo scaglione per valore di riferimento (da € 5.201 ad € 26.000) in applicazione il D.M.
n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ accoglie la domanda di parte attrice;
▪ dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della società l'atto di Controparte_4
vendita immobiliare stipulato in data 5.12.2023 a rogito del notaio dott. (Rep. n. Persona_1
7935, Racc. 6482, registrato il 14.12.2023 al n. 13061 Serie 1T e trascritto il 15.12.2023 al n. 21670 R.G. e al n. 16605 R.P.) con cui la ha venduto a la piena proprietà Controparte_1 Parte_4
dell'immobile sito in Monte San Savino (AR), Via Adolfo Ficai n. 16, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio n. 59, part. n. 890, sub. 60 e 37;
▪ dispone che il Conservatore competente esegua le conseguenti annotazioni come per legge;
▪ condanna i convenuti e in solido Controparte_1 Controparte_2
tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore di che vengono liquidate in € 5.077,00 Controparte_4
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Arezzo, 22 maggio 2025
Il giudice
Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 1125/2024