Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 1092/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1092/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 416/2020 pubblicata in data
14/1/2020, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F. ), difesi dagli avv.ti Ernesto
[...] C.F._3
Ardia (C.F. , Anna Vernillo (C.F. C.F._4
) e Gabriele Consiglio (C.F. C.F._5
) C.F._6
APPELLANTI
E
(C.F. ), difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._7
Gianfranco Porreca (C.F. ) e Manuela Izzo (C.F. C.F._8
), in sostituzione di precedente difensore C.F._9
APPELLATA
E
CONDOMINIO IN NAPOLI “DISCESA SAN PIETRO AI DUE
FRATI”, VIA POSILLIPO N. 286 (C.F. ), in persona P.IVA_1
R.G. n. 1092/2020 dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. Francesco Schiano (C.F.
) C.F._10
APPELLATO
E
Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Gaetano Santucci de Magistris (C.F.
) e Gianfranco Fazia (C.F. C.F._11
) C.F._12
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 17/12/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e
127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
proprietaria di un immobile sito in Napoli, via Posillipo-Discesa San CP_1
Pietro ai Due Frati n. 7/9, primo piano, agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Napoli, nei confronti del (d'ora in Controparte_3 poi, per brevità, “Condominio”), nonché di , Parte_1 Parte_2
quali nudi proprietari degli appartamenti al secondo ed al terzo piano, e Pt_3
, quale usufruttuaria di tali beni, chiedendo condannarsi gli stessi al
[...]
risarcimento dei danni alla sua proprietà derivanti da infiltrazioni di acque luride provenienti dalle condotte di scarico dei bagni dei due appartamenti soprastanti.
A sostegno della proposta azione risarcitoria l'attrice deduceva:
- che, in conseguenza di modifiche apportate all'originaria configurazione della condotta pluviale (nella quale sarebbe stata immessa una condotta fecale proveniente dagli appartamenti soprastanti 5A e 5B), si erano verificate infiltrazioni tali da deteriorare e provocare ingenti danni alla sala da pranzo;
- che, a causa della carente tenuta degli elementi della condotta, nonché dell'inadeguatezza del relativo sistema di raccordo alla rete fognaria pubblica, si erano verificate delle perdite d'acqua che avevano danneggiato, altresì, la parete esterna del fabbricato (all'altezza della balconata della proprietà di essa istante); 3
R.G. n. 1092/2020
- che, inoltre, un secondo ordine di infiltrazioni (provenienti dalla sola unità al secondo piano (5A) aveva poi deteriorato i soffitti della sala da pranzo e del vano spogliatoio, nonché le superfici della parete interna di separazione dei detti ambienti.
- che, dopo aver ripetutamente sollecitato l'eliminazione delle cause delle suddette infiltrazioni e la riparazione delle conseguenze dannose, in data 14/5/2009, presentava ricorso ex art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Napoli;
- che il CTU nominato in tale procedimento rilevava, all'interno dell'abitazione dei danneggiamenti dovuti alle perdite della tubazione fecale/pluviale, CP_1 precisando l'inidoneità di tale tubazione e della struttura dell'impianto di smaltimento delle acque miste e quantificando i danni nell'importo di € 5.859,24, ragguagliato alle spese per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché di € 1.450,00 per le opere di restauro della mobilia danneggiata.
Costituitosi in giudizio, il Condominio eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione ad agire dell'attrice, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda, nonché, in via subordinata, in caso di soccombenza nella lite, di essere manlevato dalla Controparte_4
con la quale aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile.
Anche e si costituivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 chiedendo dichiararsi l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, di rigettarsi ogni domanda avanzata nei propri confronti, accertando la responsabilità esclusiva del
Condominio, ovvero condannarsi quest'ultimo a manlevarli in caso di soccombenza.
a sua volta costituitasi, chiedeva rigettarsi ogni pretesa Parte_3 avanzata dall'attrice, ovvero dichiararsi l'esclusiva responsabilità del Condominio per le infiltrazioni di cui all'atto di citazione, con condanna dello stesso, in caso di accoglimento della pretesa risarcitoria, a manlevarla dalle conseguenze derivanti dalla soccombenza nel giudizio.
Si costituiva, infine, la suindicata compagnia di assicurazione, evocata in lite dal
Condominio, chiedendo rigettarsi ogni domanda formulata nei propri confronti.
Veniva disposta ed espletata CTU.
Quindi, con sentenza n. 416/2020 pubblicata in data 14/1/2020 il Tribunale adito così decideva la causa: 4
R.G. n. 1092/2020
“- Accoglie la domanda attorea e condanna e Parte_1 [...]
in solido alla remissione in pristino della condotta pluviale con Parte_2
eliminazione delle immissioni di scarichi fecali non autorizzati dal condominio e non conformi alla normativa vigente;
- Condanna e al pagamento nei confronti Parte_1 Parte_2
degli attori di quanto indicato nel computo metrico della perizia per un Per_1 costo complessivo stimato di € 5.859,24 oltre IVA. Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (2007) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti
ISTAT;
- condanna e in solido al pagamento della Parte_1 Parte_2 somma di € 1.320,00 iva inclusa per i danni alla mobilia, quali individuati in ATP alla pag.47 e quantificati nella ctu dell'arch. in base alle fatture Per_2
depositate; sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (2007) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- condanna e in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di parte attrice;
spese che liquida in € 485,3 per spese vive,
€ 7060,00 ( di cui € 4.835,00 più 2225,00 per i procedimenti di istruzione preventiva) per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
- Compensa le spese nei confronti di;
Parte_3
- Compensa le spese nei confronti del Controparte_5
;
[...]
- Compensa le spese nei confronti della RI Insurance plc;
- Nulla per le spese nei confronti del terzo chiamato contumace;
- spese di CTU di entrambi i giudizi definitivamente a carico di Parte_1
e ”. Parte_2
, e proponevano appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la suindicata decisione e convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, 5
R.G. n. 1092/2020
la il Condominio e la RI Insurance LC, deducendo, quali motivi di CP_1
impugnazione:
- la nullità della sentenza di primo grado per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti;
- l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva ritenuto costituita la
“servitù di passaggio” a favore di essi esponenti;
- che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che vi fosse stata “interruzione dell'usucapione”.
Gli stessi, inoltre, chiedevano che venisse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di scarico.
Costituitasi in giudizio, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
del gravame, deducendo, in particolare, che la richiesta di accertamento della servitù costituiva domanda nuova formulata per la prima volta in appello e che, comunque, non vi era la prova dell'invocata usucapione della servitù.
Anche il Condominio, costituitosi in giudizio, chiedeva rigettarsi l'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza.
Si costituiva, infine, la compagnia di assicurazione, la quale deduceva che non era stato impugnato il capo della sentenza che aveva escluso la responsabilità del
Condominio.
§ 1. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
§ 2. Invero, è in primo luogo inammissibile l'appello proposto da Pt_3
, la quale è palesemente priva d'interesse rispetto al gravame, non
[...]
essendo stata destinataria di alcuna statuizione di condanna e/o di accertamento, tale da determinare una situazione di soccombenza.
Infatti, la domanda proposta da risulta accolta nei soli confronti di CP_1
e i quali venivano condannati alla riduzione Parte_1 Parte_2
in pristino della condotta pluviale, nonché al risarcimento dei danni, liquidati negli importi di € 5.859,24 quanto alle spese necessarie per eliminare il pregiudizio da infiltrazioni all'interno dell'appartamento dell'attrice, e di € 1.320,00 quanto all'ammaloramento della mobilia, il tutto oltre accessori e spese processuali.
Ebbene, pur in mancanza di espressa statuizione di rigetto nel dispositivo, è evidente che ogni pretesa fatta valere dalla nei confronti anche di CP_1 Pt_3
veniva rigettata, come emerge dalla motivazione della pronuncia.
[...] 6
R.G. n. 1092/2020
Ed è appena il caso di aggiungere che la suindicata avrebbe potuto Pt_1
eventualmente impugnare soltanto il capo della pronuncia di prime cure relativo alla compensazione delle spese di lite riguardanti la sua posizione processuale, a fronte della piena soccombenza dell'attrice sul punto.
Non avendo la stessa formulato tale specifico motivo di doglianza, ne deriva l'inammissibilità dell'appello proposto.
§ 3. Ciò posto, anche il primo motivo di gravame di e Parte_1 [...]
concernente il profilo formale della mancata trascrizione in sentenza Parte_2
delle conclusioni delle parti, è inammissibile.
In proposito, come afferma la Corte regolatrice, la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in un vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti (cfr., fra le tante, Cass. 28/1/2025, n. 2033; Cass. 6/11/2024,
n. 28468).
Ebbene, poiché gli appellanti si sono limitati a prospettare l'esistenza della suindicata irregolarità, senza allegare specificamente sotto quale profilo la stessa avrebbe inciso sulla decisione impugnata, determinando pertanto un vizio di nullità della stessa, tale difetto assertivo si traduce nell'inammissibilità della doglianza, nella prospettiva di cui all'art. 342 c.p.c.
§ 4. Ugualmente inammissibile è il motivo di gravame attraverso il quale, oltre che e anche hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
veicolato, in palese violazione del divieto dei nova sancito dall'art. 345 c.p.c., la domanda diretta ad accertare “l'intervenuta costituzione della servitù di passaggio
… della tubatura fecale nel pluviale…”.
Trattasi, invero, di domanda avanzata per la prima volta nell'atto di appello, posto che nel giudizio di primo grado i e la si erano limitati a chiedere il Pt_1 Pt_2 rigetto della domanda sul presupposto dell'intervenuta usucapione della servitù di scarico, con ciò introducendo il tema dell'acquisto a titolo originario della stessa in via di mera eccezione.
§ 5. Infondato, poi, è il motivo di appello con il quale e Parte_1 [...] rimproverano al primo Giudice di aver disatteso l'eccepita usucapione Parte_2 7
R.G. n. 1092/2020
della servitù, lamentando, in particolare, di aver erroneamente affermato che il possesso ad usucapionem fosse stato interrotto.
Invero, ritiene il Collegio che in realtà, nella impugnata sentenza vi è un unico riferimento al tema dell'interruzione dell'usucapione, avendo il primo Giudice attribuito ad una denuncia alla direzione del servizio fognature del Comune di
Napoli, sporta dal coniuge della atto interruttivo, ai sensi dell'art. 1165 CP_1
c.c., “dell'eventuale usucapione” in favore dei convenuti (v. pag. 3 della sentenza).
Ebbene, premesso che effettivamente, come sostenuto dagli appellanti, gli atti utili ai fini dell'interruzione del possesso idoneo all'acquisto ad usucapionem di un diritto reale sono soltanto quelli tassativamente indicati dalla legge, ed in particolare quelli di cui all'art. 2943 c.c., per effetto del rinvio operato dall'art. 1165 c.c., con conseguente esclusione di una mera denuncia (cfr., sul punto, fra le più recenti, Cass. 5/8/2024, n. 22032), deve escludersi a monte la configurabilità dell'invocato acquisto a titolo originario.
In proposito, occorre osservare che dalla documentazione fotografica acquisita in atti, come riportata anche nella relazione di CTU depositata nel procedimento di
ATP, e posta dagli odierni appellanti a fondamento del proprio assunto, si rileva la presenza di tubazioni poste lungo il muro del palazzo che si immettono in una condotta verticale anch'essa posta sul detto muro. Si tratta, più specificamente, di fotografie tratte da un calendario risalente all'anno 1985, dall'esame delle quali, tuttavia, non è in alcun modo possibile pervenire alla conclusione che la asserita servitù presentasse i caratteri oggettivi delle opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Più specificamente, va detto che la presenza delle tubazioni non denota ictu oculi, in modo univoco e pregnante, l'esercizio di una servitù di scarico di acque luride all'interno della pluviale condominiale, a nulla rilevando, ovviamente, la circostanza che, all'esito dell'espletata indagine operata da un tecnico all'uopo nominato, sia emerso che trattavasi di tubazioni provenienti dai locali wc degli appartamenti posti al secondo ad al terzo piano dell'edificio condominiale. Infatti, come ritenuto dalla Corte del diritto, l'apparenza della servitù deve valutarsi in concreto, caso per caso, avuto riguardo alla presenza di opere suscettibili di essere viste e che, per struttura e consistenza, in modo non equivoco denuncino il peso imposto da un fondo all'altro. Ciò detto, nella vicenda in esame manca ogni elemento per affermare con appezzabile margine di 8
R.G. n. 1092/2020
univocità che si trattasse di tubazioni volte allo scarico di acque luride nella pluviale del condominio e con recapito nella fognatura. Infatti, non essendo visibile né la provenienza a monte degli scarichi dai locali bagno dei due appartamenti in proprietà né l'immissione della pluviale nella Parte_4
fognatura pubblica, la mera visibilità di condotte non è sintomatica oggettivamente della servitù di scarico nei termini rappresentati dagli appellanti, in mancanza di segni univoci in merito all'origine ed alla funzione delle condutture (cfr. Cass. 8/2/2023, n. 3762). Va aggiunto che a nulla rileva il profilo, del tutto distinto, della conoscenza meramente soggettiva che il proprietario del fondo servente eventualmente abbia dell'esercizio in atto della servitù, posto che il descritto requisito dell'apparenza va apprezzato e valutato nella sua dimensione oggettiva (cfr. Cass. 8/2/2023, n. 3762; Cass. 4/9/2003, n. 12898; Cass. 30/5/1996,
n. 5020).
Ne deriva che il motivo di gravame deve essere disatteso.
Avendo gli appellanti criticato soltanto il profilo del mancato accoglimento dell'eccezione di usucapione della presunta servitù, quale presunta ragione dirimente per ottenere il rigetto della domanda della la sentenza impugnata CP_1
deve essere integralmente confermata, pur se con integrazione della motivazione nei termini innanzi esposti.
§ 6. Le spese di lite del presente grado, nel rapporto fra gli appellanti e la CP_1
seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione agli avv.ti Gianfranco Porreca e Manuela Izzo, stante la dichiarazione dagli stessi resa in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in ragione del 50% ciascuno, non potendosi presumere ex lege la solidarietà attiva. Va precisato che detta liquidazione va effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminato.
Nel rapporto fra appellanti, da un lato, e RI Insurance LC – CP_6
Rappresentanza Generale per l'Italia, dall'altro, nessun provvedimento va adottato in punto di spese, tenuto conto che dette parti sono state evocate in lite per ragioni meramente processuali, mediante litis denuntiatio, mentre la non ha CP_1
formulato appello incidentale, sicché non è configurabile una situazione processuale rilevante in termini di soccombenza (cfr. Cass. 15/11/2021, n. 34174;
Cass. 14/2/2019, n. 4352). 9
R.G. n. 1092/2020
Deve infine darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
citazione notificato in data 6/3/2020, nei confronti di del CP_1
Condominio in Napoli “Discesa San Pietro ai Due Frati”, via Posillipo n. 286, e della società RI Insurance LC – Rappresentanza Generale per l'Italia, avverso la sentenza n. 416/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 14/1/2020, così provvede:
a) dichiara in parte inammissibile l'appello ed in parte lo rigetta, confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza, integrandone le ragioni giuridiche nei termini di cui in motivazione;
b) condanna gli appellanti al pagamento, con vincolo di solidarietà, in favore della delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida CP_1 in € 7.000,00 per compensi professionali ed € 1.050,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Gianfranco Porreca e Manuela Izzo, in ragione del
50% ciascuno;
c) nulla per le spese nel rapporto fra appellanti, Condominio in Napoli
“Discesa San Pietro ai Due Frati” e RI Insurance LC – Rappresentanza
Generale per l'Italia.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 10/6/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese) 10
R.G. n. 1092/2020
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.