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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2024, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 8219/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 luglio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il giorno 5 febbraio 1984 cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Massimo Gestra del Foro di Milano, con Studio in Melzo (MI), via Gian Galeazzo
Visconti, 61 , Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il giorno 29 luglio 1975 cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Massimo Gestra del Foro di Milano, con Studio in Melzo (MI), via Gian Galeazzo
Visconti, 61 Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trezzano SA (MI) in data 11 giugno 2010
(anno 2010, parte I, n. 5reg.) separati consensualmente con verbale ai sensi dell'art. 711 cod. proc. civ. in data 27 gennaio 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano – Sezione IX Civile – del 20 maggio 2020 (decreto omologazione n. cronol. 6.874/2020 del 20 maggio 2020)
con la seguente figlia: , C.F. , nata a [...]_1 CodiceFiscale_3
(LC) il giorno 24 agosto 2012.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 luglio 2024, successivamente integrato per quanto concerne l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti conclusioni e condizioni che letteralmente si riportano:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile fra di loro contratto in data 11 giugno 2010 in Trezzano SA (MI); matrimonio trascritto presso il Comune di Trezzano SA (MI), nel Registro degli atti di matrimonio, anno 2010, parte I, n. 5reg;
2. ordinare al Comune di Trezzano SA (MI) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali fra le parti;
e voglia
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
a) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i coniugi e collocata in modo prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in 20863 Concorezzo (MB), via Alessandro Volta, 26;
b) le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia e concernenti la sua salute, educazione ed istruzione verranno assunte di comune accordo tra i coniugi nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni della figlia medesima;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore, autonomamente, durante i tempi di permanenza della minore presso di sé;
c) il Sig. terrà con sé la figlia ogni fine settimana, dal venerdì sera (dopo Parte_2 il lavoro) sino alla domenica sera, prendendola presso l'abitazione materna e riportandovela;
durante tali periodi, il Sig. si occuperà di seguire la figlia nell'espletamento Parte_2 dei compiti scolastici e nello svolgimento delle attività ricreative e sportive che dovessero avere luogo in dette giornate;
qualora la figlia fosse ammalata nei giorni in cui dovrebbe essere con il Sig.
, quest'ultimo potrà far a lei visita presso l'abitazione materna;
Parte_2
d) durante le vacanze estive, il Sig. terrà con sé la figlia per un periodo di Parte_2 almeno quindici giorni consecutivi;
identico periodo spetta alla Sig.ra tali periodi Parte_1 saranno di anno in anno concordati tra i genitori, compatibilmente ai rispettivi piani lavorativi di ferie, entro la data del 30 maggio di ciascun anno;
e) le vacanze natalizie e di fine anno, coincidenti con quelle scolastiche, saranno suddivise, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, in modo tale che la figlia le trascorra in egual misura con il padre e con la madre;
i genitori terranno con sé la figlia, di anno in anno ed in via alternata, l'uno dalla sera del 24 dicembre sino al pomeriggio del 25 dicembre;
l'altro dal pomeriggio del 25 dicembre sino alla sera del 26 dicembre;
la figlia passerà, inoltre, le vacanze pasquali e le restanti festività previste dal calendario scolastico con i genitori alternativamente di anno in anno;
f) i genitori fanno fin da ora salvi eventuali diversi accordi che prevedano un ampliamento delle visite del Sig. ; Parte_2
g) il Sig. potrà comunque incontrare o comunicare telefonicamente con la Parte_2 figlia anche quotidianamente;
h) i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni;
i) i genitori si impegnano, in ogni caso, a comunicare preventivamente l'uno all'altro l'indirizzo esatto di destinazione e di soggiorno nonché il nominativo e l'eventuale recapito telefonico fisso delle strutture ove si recheranno con i figli durante il periodo in cui li avranno con sé;
l) a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia il Sig. Parte_2 verserà alla Sig.ra un importo mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), Parte_1 comprensivo della corrispondente quota della mensa scolastica, che verrà versato mediante bonifico bancario agli estremi bancari, già noti;
detto importo verrà versato in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese e sarà aggiornato annualmente in misura pari agli indici ISTAT – costo della vita;
le parti si danno atto che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi con le esigenze ordinarie di vita della minore e devono ritenersi nello stesso a titolo esemplificativo incluse le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa,
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno i medicinali da banco:
m) sono a carico nella misura del 75% in capo al Sig. e del 25% in capo Parte_2 alla Sig.ra le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee giuda spese extra Parte_1 assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
n) il c.d. “Assegno Unico” verrà richiesto e trattenuto integralmente dalla Sig.ra Parte_1
o) la Sig.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente per cui nulla viene Parte_1 richiesto e stabilito per il suo mantenimento;
p) ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano e scambiano il reciproco assenso e consenso al rilascio ed al rinnovo di ogni documento utile per l'espatrio; nonchè
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI assunte dai coniugi come funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nonché alla sistemazione globale e definitiva della crisi stessa, in occasione della cessazione del rapporto matrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo ed a regolare appunto definitivamente i rapporti patrimoniali fra gli stessi q) per quanto concerne la casa familiare e relative pertinenze, sita in Trezzano SA (MI), via
Fratelli Cervi, 41 di cui i coniugi sono comproprietari in parti eguali fra di loro, la Sig.ra Pt_1 si impegna a trasferire, a titolo gratuito, al Sig. la propria quota di
[...] Parte_2 comproprietà su detto immobile pari ad ½ (immobile come meglio descritto nel doc. 2) alle condizioni essenziali che (i) l'istituto di credito che ha erogato il mutuo accetti la richiesta del Sig.
[...]
di accollo integrale in capo allo stesso del mutuo ora gravante sull'immobile e che (ii) Parte_2 pervenga alla Sig.ra da parte della banca idonea documentazione liberatoria circa le Parte_1 obbligazioni scaturenti dal mutuo contratto;
in mancanza di tali condizioni, la casa coniugale resterà di comproprietà di entrambi i coniugi, ma le rate di mutuo sino ad estinzione dello stesso saranno a carico esclusivo del Sig. . Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trezzano SA (MI) in data 11 giugno
2010 tra la Sig.ra ed il Sig. ; Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) nulla sulle spese;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano SA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 luglio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il giorno 5 febbraio 1984 cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Massimo Gestra del Foro di Milano, con Studio in Melzo (MI), via Gian Galeazzo
Visconti, 61 , Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il giorno 29 luglio 1975 cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Massimo Gestra del Foro di Milano, con Studio in Melzo (MI), via Gian Galeazzo
Visconti, 61 Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trezzano SA (MI) in data 11 giugno 2010
(anno 2010, parte I, n. 5reg.) separati consensualmente con verbale ai sensi dell'art. 711 cod. proc. civ. in data 27 gennaio 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano – Sezione IX Civile – del 20 maggio 2020 (decreto omologazione n. cronol. 6.874/2020 del 20 maggio 2020)
con la seguente figlia: , C.F. , nata a [...]_1 CodiceFiscale_3
(LC) il giorno 24 agosto 2012.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 luglio 2024, successivamente integrato per quanto concerne l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti conclusioni e condizioni che letteralmente si riportano:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile fra di loro contratto in data 11 giugno 2010 in Trezzano SA (MI); matrimonio trascritto presso il Comune di Trezzano SA (MI), nel Registro degli atti di matrimonio, anno 2010, parte I, n. 5reg;
2. ordinare al Comune di Trezzano SA (MI) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali fra le parti;
e voglia
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
a) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i coniugi e collocata in modo prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in 20863 Concorezzo (MB), via Alessandro Volta, 26;
b) le decisioni di maggiore interesse relative alla figlia e concernenti la sua salute, educazione ed istruzione verranno assunte di comune accordo tra i coniugi nel rispetto delle inclinazioni naturali, delle attitudini e delle aspirazioni della figlia medesima;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore, autonomamente, durante i tempi di permanenza della minore presso di sé;
c) il Sig. terrà con sé la figlia ogni fine settimana, dal venerdì sera (dopo Parte_2 il lavoro) sino alla domenica sera, prendendola presso l'abitazione materna e riportandovela;
durante tali periodi, il Sig. si occuperà di seguire la figlia nell'espletamento Parte_2 dei compiti scolastici e nello svolgimento delle attività ricreative e sportive che dovessero avere luogo in dette giornate;
qualora la figlia fosse ammalata nei giorni in cui dovrebbe essere con il Sig.
, quest'ultimo potrà far a lei visita presso l'abitazione materna;
Parte_2
d) durante le vacanze estive, il Sig. terrà con sé la figlia per un periodo di Parte_2 almeno quindici giorni consecutivi;
identico periodo spetta alla Sig.ra tali periodi Parte_1 saranno di anno in anno concordati tra i genitori, compatibilmente ai rispettivi piani lavorativi di ferie, entro la data del 30 maggio di ciascun anno;
e) le vacanze natalizie e di fine anno, coincidenti con quelle scolastiche, saranno suddivise, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, in modo tale che la figlia le trascorra in egual misura con il padre e con la madre;
i genitori terranno con sé la figlia, di anno in anno ed in via alternata, l'uno dalla sera del 24 dicembre sino al pomeriggio del 25 dicembre;
l'altro dal pomeriggio del 25 dicembre sino alla sera del 26 dicembre;
la figlia passerà, inoltre, le vacanze pasquali e le restanti festività previste dal calendario scolastico con i genitori alternativamente di anno in anno;
f) i genitori fanno fin da ora salvi eventuali diversi accordi che prevedano un ampliamento delle visite del Sig. ; Parte_2
g) il Sig. potrà comunque incontrare o comunicare telefonicamente con la Parte_2 figlia anche quotidianamente;
h) i coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni;
i) i genitori si impegnano, in ogni caso, a comunicare preventivamente l'uno all'altro l'indirizzo esatto di destinazione e di soggiorno nonché il nominativo e l'eventuale recapito telefonico fisso delle strutture ove si recheranno con i figli durante il periodo in cui li avranno con sé;
l) a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia il Sig. Parte_2 verserà alla Sig.ra un importo mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), Parte_1 comprensivo della corrispondente quota della mensa scolastica, che verrà versato mediante bonifico bancario agli estremi bancari, già noti;
detto importo verrà versato in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese e sarà aggiornato annualmente in misura pari agli indici ISTAT – costo della vita;
le parti si danno atto che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi con le esigenze ordinarie di vita della minore e devono ritenersi nello stesso a titolo esemplificativo incluse le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa,
l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno i medicinali da banco:
m) sono a carico nella misura del 75% in capo al Sig. e del 25% in capo Parte_2 alla Sig.ra le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee giuda spese extra Parte_1 assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi;
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
n) il c.d. “Assegno Unico” verrà richiesto e trattenuto integralmente dalla Sig.ra Parte_1
o) la Sig.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente per cui nulla viene Parte_1 richiesto e stabilito per il suo mantenimento;
p) ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano e scambiano il reciproco assenso e consenso al rilascio ed al rinnovo di ogni documento utile per l'espatrio; nonchè
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI assunte dai coniugi come funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nonché alla sistemazione globale e definitiva della crisi stessa, in occasione della cessazione del rapporto matrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo ed a regolare appunto definitivamente i rapporti patrimoniali fra gli stessi q) per quanto concerne la casa familiare e relative pertinenze, sita in Trezzano SA (MI), via
Fratelli Cervi, 41 di cui i coniugi sono comproprietari in parti eguali fra di loro, la Sig.ra Pt_1 si impegna a trasferire, a titolo gratuito, al Sig. la propria quota di
[...] Parte_2 comproprietà su detto immobile pari ad ½ (immobile come meglio descritto nel doc. 2) alle condizioni essenziali che (i) l'istituto di credito che ha erogato il mutuo accetti la richiesta del Sig.
[...]
di accollo integrale in capo allo stesso del mutuo ora gravante sull'immobile e che (ii) Parte_2 pervenga alla Sig.ra da parte della banca idonea documentazione liberatoria circa le Parte_1 obbligazioni scaturenti dal mutuo contratto;
in mancanza di tali condizioni, la casa coniugale resterà di comproprietà di entrambi i coniugi, ma le rate di mutuo sino ad estinzione dello stesso saranno a carico esclusivo del Sig. . Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trezzano SA (MI) in data 11 giugno
2010 tra la Sig.ra ed il Sig. ; Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) nulla sulle spese;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano SA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG