Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6719/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n. 6719/2021 r.g.a.c.
TRA
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in La- Parte_2 CodiceFiscale_2
tina, Viale Petrarca, n. 38 presso lo studio dell'avv. Mastracci Massimiliano il quale li rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura agli atti;
- Opponenti-
E
(c.f.: ), e, per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
,, (P.Iva ) elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
[...] P.IVA_2
dell'Avv. Curti Francesco del Foro di Roma dal quale sono rappresentate e difese in giudizio in virtù di procura agli atti;
- Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
Conclusioni: cfr. le conclusioni precisate nelle note sostitutive dell'udienza del
21.12.2023
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e hanno proposto opposizione avverso il de- Parte_1 Parte_2
creto ingiuntivo n. 2111/2021 del 19/11/2021 con il quale questo Tribunale ha loro in- giunto, quali fidejussori, il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 69.977,62 a titolo di saldo del mutuo fondiario richiesto e ottenuto da , mediante contratto di mutuo fondiario stipulato addì 08.10.2010 Parte_3 tra quest'ultimo e l'istituto di credito Banca Popolare del Lazio Soc. Cooperativa per
Azioni, credito successivamente ceduto alla odierna opposta.
In occasione del decesso di , gli odierni opponenti hanno agito nella Parte_3
qualità di eredi del mutuatario.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha dedotto che il credito ingiunto con decreto ingiuntivo opposto non può essere onorato in quanto è stata depositata istanza ex ar.t 9 legge 3/12 all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Latina per la reda- zione di un piano economico finanziario, accordo di composizione della crisi da so- vraindebitamento, subordinato all'approvazione dei creditori.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio parte opposta, contestando tutto quan- Controparte_1
to ex adverso dedotto, svolgendo analitiche controdeduzioni e insistendo per il rigetto dell'opposizione.
IN DIRITTO
L'opposizione va rigettata per i seguenti motivi.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenu- to a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debi-
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tore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di con- testare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modifica- zione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipo- tesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte ne- goziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modifica- tivi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite,
30 ottobre 2001, n. 13533; cfr, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Nel caso concreto la società opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle restanti rate del mutuo fondiario, depositando, già nel pro- cedimento monitorio, il contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti origina- rie, il contratto di fidejussione degli odierni opponenti (come fideiussori),
l'accettazione di eredità; alla luce di quanto appena esposto, è possibile conclu- dere che parte opposta ha assolto l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa indicando l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale del credito.
Parte opponente, come unico motivo di opposizione, ha adombrato la presenta- zione di una istanza per ottenere l'ausilio da parte del competente organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento per la redazione di un piano eco- nomico finanziario al fine di far fronte alla importante difficoltà economica de- terminata dal forte squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabi- le;
tuttavia, a fronte di tale allegazione, non ha fornito prova idonea della attiva- zione della procedura di cui alla legge 3 del 2012 (cfr. altresì ordinanza del
14.07.2022), comportando, di conseguenza, la genericità ed infondatezza dell'opposizione proposta in tale sede.
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La mancata prova della conclusione di tale procedura non consente di presumere gli effetti previsti dagli artt. 11 e 12 della legge 3/12
Alla luce di quanto sin qui esposto e in seguito all'analisi della fattispecie concre- ta, è possibile concludere che l'opposizione al decreto ingiuntivo non può essere accolta.
Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza della opponente con conseguente refusione, secondo valori inferiori ai medi per la semplicità della controversia, in favore della opposta, ai sensi del dm 55\14, in relazione al valore della causa in concreto riscontrata e senza fase istruttoria in quanto non richiesta.
Deve infine darsi atto della sanzione da applicare alla parte opponente per assen- za ingiustificata all'incontro di mediazione obbligatoria in atti ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis d.lg 28/10, ratione temporis vigente.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, così provvede:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
2111/2021 del 19/11/2021 emesso dal Tribunale di Latina, che dichiara de- finitivamente esecutivo;
• condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di par- te opposta, che si quantificano in complessivi euro 4.500 oltre accessori di legge;
• condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Latina, 09.01.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
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Sentenza emessa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. alla scadenza del termine perentorio per il deposito delle note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. addì
09.01.2025.
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