Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.sa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 157/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 08/04/2024 e vertente
T R A
(C.F.: , rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco RÌ e LV PA, ed elettivamente domiciliato, presso il loro studio professionale, sito in Marina di Gioiosa Jonica (RC), Corso Carlo Maria n. 141
APPELLANTE
E
(oggi denominata ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Renato Milasi, ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio professionale sito in Reggio Calabria, Corso Garibaldi 468/b,
Galleria Zaffino
APPELLATO
(c.f.: ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 981/218del Tribunale di Locri
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 28/03/2024, nonché il difensore dell'appellata precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 28/03/2024, nei termini assegnati con decreto del 08/01/2024 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
<<….
1. In via preliminare, si rileva che il sinistro per cui è causa si è verificato ed il presente giudizio è iniziato quando l'appellante era ancora minorenne e pertanto privo di una capacità lavorativa, per cui era stato chiesto che il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica fosse determinato su base presuntiva, secondo i criteri usuali indicati dalla giurisprudenza. Nelle more del giudizio, tuttavia, l'appellante ha raggiunto la maggiore età ed ha avviato i primi rapporti lavorativi, per cui in data 24/09/2019 sono stati prodotti nel presente grado di giudizio due contratti di lavoro, sottoscritti dal medesimo nel corso del presente grado di giudizio, in modo da consentire una valutazione effettiva e concreta di tale voce di danno e non più ipotetica e presuntiva, come accade nel caso di minorenni e soggetti privi di occupazione.
Da tali contratti è desumibile il tipo di attività lavorative dal medesimo prestate per cui è oggi possibile, attraverso la ctu medico-legale sul punto, stabilire effettivamente e concretamente l'incidenza delle lesioni patite nel sinistro sulla capacità lavorativa specifica dell'appellante, ancora più attendibile per il lungo tempo trascorso dalla data del sinistro nel corso del quale gli esiti invalidanti si sono ormai stabilizzati. Pertanto, in via preliminare, previa revoca dell'ordinanza del 22/07/2021 nella parte in cui non ha ammesso la rinnovazione della ctu medico-legale richiesta, si insiste per l'ammissione della ctu medico-legale al fine stabilire l'incidenza delle lesioni patite nel sinistro, come già accertate nel corso del giudizio di primo grado, sulla capacità lavorativa specifica dell'appellante e il conseguente danno patito.
2. In via subordinata ci si riporta a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito negli atti e verbali del giudizio e si insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“Condannare la già ed il sig. , in solido Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 tra loro, a risarcire al concludente , in aggiunta a quanto già riconosciuto e liquidato in forza Parte_1 della sentenza n. 981/2018 del Tribunale di Locri, il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica patito a seguito delle menomazioni riportate nel sinistro del 26.09.2009, liquidandolo nella misura di € 90.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Oltre ancora alle spese ed ai compensi di lite, con l'aggiunta del rimborso spese generali 15%, iva e cpa.”
Con espressa richiesta di concessione dei termini di cui agli artt. 352, 1° comma, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.>>
Avv. Email_1
<<.. la Corte d'Appello di Reggio Calabria voglia, per le ragioni e motivazioni esposte, dichiarare inammissibile ovvero improcedibile ovvero infondato in fatto e diritto l'atto di appello proposto dal sig. Parte_1 nei confronti della società di assicurazioni , oggi , e per l'effetto confermare integralmente CP_1 CP_2 la sentenza impugnata;
con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di causa di questo grado del giudizio>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO << Con atto di citazione regolarmente notificata i sigg.ri e quali genitori CP_4 Controparte_5 esercenti la potestà sul minore convenivano in giudizio la ed il sig. Parte_1 Controparte_1
, esponendo che il 26 marzo 2009, intorno alle ore 14:00, , mentre Controparte_3 Parte_2 conduceva una “Fiat Uno” targata RC429124 di proprietà di , ha effettuato una manovra di Controparte_3 retromarcia all'altezza del ristorante “Stella Marina” sito in Marina di Gioiosa Ionica, senza avvedersi della presenza di lungo il bordo della sede stradale, investendolo e procurandogli lesioni Parte_1 personali.
Gli attori hanno pertanto chiesto la condanna di e di al pagamento Controparte_1 Controparte_3 in favore di di € 250.000,00 o della somma maggiore o minore di giustizia, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
si è costituita in giudizio sostenendo che Controparte_1
- ha appreso che la “Fiat Uno” sopra descritta era utilizzata soltanto per degli spostamenti in campagna;
- ha dichiarato di avere investito un bambino, ma l'attore aveva sedici anni al momento Parte_2 dei fatti narrati nell'atto di citazione;
- la denuncia di sinistro è stata resa soltanto il 18 agosto 2009, dopo una richiesta di risarcimento dei danni formulata da;
CP_4
- “non è noto ad alcuno” se le patologie riscontrate dal tecnico di parte attrice siano correlabili all'infortunio descritto dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Locri;
- non è plausibile che un'autovettura procedente in retromarcia, quindi a velocità “ridottissima”, abbia causato anche le conseguenze refertate nell'immediatezza dei fatti narrati dalla parte attrice.
Nelle more si è costituito in giudizio in proprio, essendo divenuto maggiorenne. Parte_1
La causa è stata istruita con prova testimoniale e ctu.
All'udienza del 21.03.2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle note di replica.
Con sentenza n. 981/218 del 09.07.2018 il Tribunale di Locri così decideva: <<1) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dall'attore e per l'effetto condanna e , Controparte_1 Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di di € 67.701,65, oltre interessi legali dal 26 marzo Parte_1
2009 fino al soddisfo sulla predetta somma, devalutata alla stessa data e via via rivalutata annualmente sino alla presente pronuncia secondo gli indici Istat Foi, nonché di € 212,75 oltre interessi legali dalle date dei singoli esborsi fino al soddisfo;
2) compensa tra le parti per metà le spese di lite e condanna Controparte_1
e , in solido tra loro, a rifondere in favore di l'ulteriore metà delle
[...] Controparte_3 Parte_1 spese di lite sostenuta da quest'ultimo, liquidata in € 6.715,00 per compensi ed € 292,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie del 15% sui compensi, c.p.a. i.v.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Francesco RÌ e LV PA;
3) pone definitivamente a carico di e di le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso Controparte_1 Controparte_3 del presente giudizio>>
Con atto di appello ritualmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n. 981/218, Parte_1 emessa il 09.07.2018 dal Tribunale di Locri rilevando che la stessa è errata, ingiusta per aver rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno conseguente al danno alla capacità lavorativa specifica”;.
Chiedeva: << … Condannare la ed il sig. , in solido tra loro, a risarcire al Controparte_1 Controparte_3 concludente , in aggiunta a quanto già riconosciuto e liquidato in forza della sentenza n. Parte_1
981/2018 del Tribunale di Locri, il danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica patito a seguito delle menomazioni riportate nel sinistro del 26.09.2009, liquidandolo nella misura di € 90.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Oltre ancora alle spese ed ai compensi di lite, con l'aggiunta del rimborso spese generali 15%, iva e cpa.
Si chiede la nomina di un ctu che accerti il pregiudizio alla capacità lavorativa specifica dell'appellante causato dalle menomazioni patite nel sinistro del 26.09.2009.>> Parte_1
Cont Si costituiva solo l'appellata ontestando l'appello, e chiedendo la conferma della impugnata sentenza, con condanna alle spese del presente grado di giudizio.
Si instaurava il contraddittorio.
Con ordinanza del 06/09/2021 la Corte di Appello rigettava richiesta di rinnovazione della c.t.u. medico- legale, formulata da parte appellante e rinviava al 12/05/2022 per la precisazione delle conclusioni
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 08/04/2024, dopo che i difensori delle parti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con ordinanza comunicata alle parti in data 06/05/2024, con la concessione dei termini ex artt.
190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l'unico motivo di gravame la difesa appellante censura la sentenza di primo grado lamentando la errata ed ingiusta decisione del Giudice per aver rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno conseguente al danno alla capacità lavorativa specifica.
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Preliminarmente, va evidenziato che non trattasi di domanda nuova ex art. 345 cpc, sollevata per la prima Cont volta in appello, come sostenuto dalla difesa della appellata tenuto conto che in sede di conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del primo grado del giudizio gli allora attori – e CP_4 P_
, genitori del minore – hanno formulato domanda di risarcimento anche dei danni
[...] Parte_1 patrimoniali e non subiti.
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Assume la difesa appellante che il Giudice ha rigettato la domanda dopo aver effettuato una analisi dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di accertamento di tale voce di danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica in caso di minori confrontandola con < facendo menzione della deduzione della provenienza del minore da una famiglia di commercianti, della prova fornita dell'essere stato studente presso un istituto tecnico industriale all'epoca del sinistro e della peculiarità delle lesioni e delle conseguenze riferite dai testi – il teste che riferì del permanere di una zoppia Tes_1 all'arto infortunato – ed accertate dal CTU (lesione ai legamenti del ginocchio sinistro operata ripetutamente, con invalidità permanente stimata dal CTU nella misura del 15% e con prognosi di “inevitabile” evoluzione futura peggiorativa di tipo artrosico post-traumatico)>> evidenziando che << Tali elementi, tuttavia, a suo giudizio, non sarebbero sufficienti a far supporre la sussistenza del danno lamentato.>>
Sostiene che l'accertamento di un tale danno, riferito ad una perdita patrimoniale futura da ridotta capacità lavorativa, in assenza di una capacità lavorativa e reddituale attuale su cui valutare l'incidenza della menomazione, deve avvenire con metodo presuntivo, sulla scorta di tutti gli elementi noti della vicenda e dei criteri legali di riferimento
Evidenzia che secondo la Corte di Cassazione, il Giudice è chiamato ad individuare in via presuntiva, sulla base di tutti gli elementi della vicenda noti (scolarità, attitudini manifestate, ambiente familiare ecc.) il pregiudizio alla capacità reddituale futura del danneggiato conseguente ai postumi delle lesioni riportate nel sinistro.
Rileva questa Corte che la capacità lavorativa specifica, attinente cioè alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato, il cui danno è costituito dalla perdita, totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima, integra un danno patrimoniale che, come ricorda la Suprema Corte, deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolarsi “ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima”.
Come tale, la liquidazione presuppone, quindi, non solo la prova (sul piano medico-legale) dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma altresì l'allegazione e la prova, da parte di quest'ultimo, della perdita reddituale subita.
Ovviamente tale accertamento è più difficile quando, come nel caso dei minori, “la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito” (Cass. 28988/2020) e, la prova dell'eventuale “reddito futuro”, dovrà darsi mediante “presunzioni gravi, precise e concordanti”.
È stato precisato, da ultimo, che “ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, il Giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima, e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi” (Cass. 3° civ.,
15/05/2019, n. 11750)” (Così Cass. 3° civ. n. 32935/2022 del 9 novembre 2022).
Pertanto, nel caso di liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età, come nella fattispecie in esame, è indubbia la validità generale (e quindi anche) del principio dell'onere della prova (art. 2697 cc) e del principio secondo cui (ex art. 1226 cod. civ.) è consentita la liquidazione equitativa del danno solo se quest'ultimo è provato (o non è contestato) nella sua esistenza e non dimostrabile, se non con grande difficoltà, nel suo preciso ammontare (Cass. n.
12545 del 08/07/2004).
In effetti, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte < principi ha talora condotto a rendere in sostanza la liquidabilità del danno in questione meramente teorica ma non concretamente realizzabile in pratica>>.
In realtà, è ovvio che è (quasi) sempre impossibile dare la prova rigorosa, precisa ed incontestabile di un danno futuro (e ciò è stato giustamente affermato da molto tempo da parte della giurisprudenza;
cfr. tra le tante: Cass. n. 495 del 20/01/1987: "Per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l'assoluta certezza"); infatti, persino se il danneggiato produceva un reddito al momento del sinistro,
l'evoluzione successiva della sua capacità di produrlo (ovviamente nell'eventualità che il sinistro medesimo non si fosse verificato) può essere oggetto solo di un giudizio prognostico basato su presunzioni;
la più importante e basilare delle quali è certamente costituita dall'entità del reddito già prodotto.
È palese che tale impossibilità è ancora più evidente nell'ipotesi di danneggiato che al momento del sinistro non produceva reddito, in quanto in tal caso viene meno anche quell'essenziale elemento presuntivo che è costituito dall'entità del reddito prodotto. Ciò non significa, però, che tale danneggiato debba restare privato (applicando un errato "rigore" interpretativo che porterebbe in concreto ad escludere sempre la liquidabilità in questione) del risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere liquidato invece in base ad una corretta interpretazione della normativa in questione (in particolare in tema di presunzioni).
Nella fattispecie in esame, va rilevato che il primo Giudice, dopo aver, correttamente, fatto riferimento all'orientamento del Supremo Collegio, riportato, peraltro anche dalla difesa appellante, << In tema di risarcimento di danno patrimoniale subito da una persona minore o comunque in età giovanile, qualora sia accertata non una "micro permanente" percentuale superiore di invalidità permanente, la mera circostanza che il soggetto danneggiato, all'epoca dell'incidente, non avesse una specifica capacità professionale e non svolgesse attività lavorativa non autorizza ad escludere un danno futuro solo sulla base di ciò e senza ulteriori indagini. Al contrario il Giudice, con giudizio prognostico fondato su basi probabilistiche, deve valutare se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno di detta persona, tenendo conto in primo luogo della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell'educazione ricevuta dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro;
ed in secondo luogo della posizione sociale ed economica di quest'ultima; nonché di ogni altra circostanza rilevante (ferma restando la possibilità per colui che è chiamato a rispondere di dette lesioni di dimostrare che il minore, da quel particolare tipo di invalidità, non risentirà alcun danno o risentirà danni minori rispetto a quelli prospettati). In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, in mancanza della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale. La scelta tra l'uno o l'altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.” (Cass. Civ. sez. III, 30.09.2009 n. 20943; di recente, dello stesso senso:
Cass. Civ. sez. III, 15.05. 2018 n. 11750)>>, è passato all'esame di tutti gli elementi della vicenda noti - scolarità, attitudini manifestate, ambiente familiare …- al fine di individuare in via presuntiva il pregiudizio alla capacità reddituale futura del danneggiato conseguente ai postumi delle lesioni riportate nel sinistro.
Il Giudice, in effetti, dopo aver evidenziato che << L'attore ha tempestivamente allegato elementi
(provenienza da una famiglia di commercianti, l'essere studente presso un istituto tecnico professionale) che però non possono sic et simpliciter condurre all'accoglimento della domanda in parte qua>>, è passato all'esame della ctu proprio per verificare se vi sia <-legale) dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa>> affermando:<
(sia pure di poco) oltre le cc.dd. micropermanenti, quindi non si tratta di lesioni “di lieve entità” (ma nemmeno di grave entità, dato che si tratta di una menomazione incidente sulla salute nell'ordine del 15%).
Si tratta però di lesioni a una parte ben circoscritta del corpo, cioè al ginocchio sinistro che, sebbene determinino “inevitabilmente” (usando la terminologia impiegata dalla dottoressa in futuro un Per_1 quadro artrosico post-traumatico, non incidono ex se sulla capacità di produrre reddito del signor >> Pt_1
Precisa, giustamente il Giudice che < (il quale ha detto che il signor Tes_1
“in parte zoppica ancora”) anche dopo l'intervento chirurgico effettuato nel 2013, allora, può avere Pt_1 incidenza su delle componenti del danno non patrimoniale unitariamente inteso, ma non sulla futura capacità lavorativa>>, e, questa Corte, non può, sul punto non evidenziare che il teste è stato l'unico Tes_1 testimone che ha riferito di tale zoppia.
Ancora, va aggiunto che non è stata data la prova dell'eventuale impegno fisico che l'attore avrebbe dovuto spendere una volta terminato il ciclo di studi.
Precisa, in proposito, il Giudice:<< È infatti generica l'affermazione contenuta nella comparsa conclusionale dell'attore secondo cui i ruoli tecnici specialistici che l'odierno istante potrebbe ricoprire una volta terminato il proprio ciclo di studi presso un “Istituto tecnico industriale” (si veda l'allegato n. 23 del fascicolo di parte attrice) implicano “notoriamente” un “costante impegno fisico”.>>
Inoltre, con riferimento al suddetto principio dell'onere della prova ex art. 2697 cc, il primo Giudice ha rilevato che << Non è … emerso nemmeno il parametro in base al quale valutare l'eventuale lesione della capacità lavorativa specifica, cioè il reddito che, sia pure presuntivamente, in mancanza della lesione causata dall'incidente del 26 marzo 2009 avrebbe potuto ricavare dalla propria futura attività Parte_1 lavorativa e che invece, in conseguenza del sinistro, non potrà più ottenere. L'attore infatti non ha allegato alcunché sul punto, nemmeno un'indicazione di massima circa il reddito ricavato nell'esercizio della propria attività di commerciante dal proprio padre (in modo da offrire al giudice un parametro di valutazione oggettivo).>>
E' indubbio che chi vuole far valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda. Questa norma - art.2697 cc - costituisce un'applicazione del principio dispositivo in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione ed il giudice non può attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso.
Va detto anche che a norma dell'art.115, comma 1, c.p.p., < porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita>>, e l'art. 116 cpc recita:<< < secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.>>
Laddove per «prudente apprezzamento» si intende il compito del giudice tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente ad utilizzarla e che può poi anche considerare tutti gli elementi con efficacia probatoria emersi nel corso del giudizio.
Ciò sta a significare che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici.
Non vi è dubbio, pertanto, che le superiori argomentazioni, non giustificano né la chiesta revoca dell'ordinanza del 22/07/2021 nella parte in cui la Corte non ha ammesso la rinnovazione della ctu medico- legale richiesta, né l'ammissione della ctu medico-legale al fine stabilire l'incidenza delle lesioni patite nel sinistro, come già accertate nel corso del giudizio di primo grado, sulla capacità lavorativa specifica dell'appellante e il conseguente danno patito e, inoltre, conducono al mancato accoglimento dell'appello sul punto.
2. Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, applicando i parametri minimi, vista la minima complessità della controversia, di cui allo scaglione da € 26.001, a € 52.000,00, l'importo può essere liquidato, a favore di ciascuno degli appellati, in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.029,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 709,00 3.Fase istruttoria € 1.523,00
4.Fase decisionale € 1.735,00
Nulla per Controparte_3
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da avverso la sentenza n. 981/218 pubblicata il Parte_1
09.07.2018 dal Tribunale di Locri:
1)Rigetta l'appello
2)Condanna al pagamento a favore di ciascuno degli appellati della somma di € 4.996,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3)Nulla per Controparte_3
4)Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 07/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.sa Patrizia Morabito)