Decreto 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 09/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
dott. Marina Zoppello Consigliere onorario dott. Antonio Piccinni Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025 ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. 600/2024 r. g. v. promosso da:
nato in [...] il [...], padre del minore Parte_1
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Persona_1
Flavia Sandoni. RECLAMANTI
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 21 febbraio 2025, sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna del 27 maggio 2024 OSSERVA
1-Con decreto in data 27 maggio 2024, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia
Romagna ha rigettato il ricorso con il quale , genitore della Parte_1 minore , aveva chiesto l'autorizzazione a permanere in Italia ai Persona_1 sensi dell'art. 31 comma 3 D. Lgs. 286 del 1998. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti nella specie i presupposti di cui alla disposizione citata.
2. ha proposto reclamo, deducendo che il provvedimento Parte_2 impugnato era stato adottato in violazione dell'art.31 del D.lgs. 286/1998 e dei principi enunciati dalla Suprema Corte in ordine all'interpretazione di tale disposizione. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo.
3. –Venendosi a trattare del reclamo, osserva la Corte che la decisione deve partire dall'esame della giurisprudenza di legittimità in materia. Le Sezioni Unite Civili della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte, nonché le più recenti pronunce della stessa Corte (Cassazione, sez. VI, Ordinanza n. 17942, 10/9/2015; Cassazione sez. VI, n. 25508, 02/12/2014;
Cassazione sez. VI, n. 17739, 07/09/2015; Cassazione civile, sez. I, 07/06/2017, n.
14146), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed
Proprio dalle pronunce della Corte europea, le Sezioni Unite hanno tratto un ulteriore presupposto condizionante il provvedimento. Posto infatti che la norma assolve alla « necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica », è coerente con tale scopo che la stessa possa essere invocata quando la figura parentale vi sia davvero e, quindi, allorché la funzione che le
è propria sia stata « effettiva ». Non è sufficiente, dunque, l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma occorre stabilire la ricorrenza o meno di un « rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (art. 31 comma 1)
», e, quindi, documentare il pregresso e reale esercizio, da parte del richiedente, « a beneficio del figlio minore, della propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico», ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma), che sussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei suoi bisogni e dei suoi problemi.
Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è quindi rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che anche di ufficio devono essere disposti attraverso organi specializzati.
4-Nel caso in esame, sono stati acquisiti adeguati elementi grazie a relazione del
Servizio Sociale pervenuta il 18 febbraio 2025.
Da tale relazione emerge che che ha poco più di un anno, Persona_1 essendo nata il [...], non è minimamente integrata in Italia, non frequentando neppure l'asilo nido ed avendo trascorso buona parte del 2024 in Marocco con la madre, tanto è vero che l'operatore del Servizio Sociale ha potuto incontrare i componenti del nucleo familiare in questione solo nel novembre 2024 e che i genitori non si sono presentati agli appuntamenti con la pediatra di libera scelta per la vaccinazione della bambina.
Appare, invero, evidente che, nella specie, mancando un solido radicamento della minore in Italia, deve escludersi che l'allontanamento del padre dal territorio nazionale
Pag. 2 di 3 possa arrecare un nocumento irreversibile allo sviluppo psicofisico di Per_1
.
[...]
La Suprema Corte ha statuito che, in tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori ai sensi dell'art. 31 d. lg. n.
286 del 1998, non è sufficiente ad integrare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione l'esigenza di tutelare la coesione familiare, ma è necessaria l'allegazione di un concreto pregiudizio che il minore rischi di subire per effetto dell'allontanamento del genitore, insussistente in assenza di un reale radicamento dello stesso nel territorio nazionale (vedi Cassazione civile sez. I - 02/03/2023, n. 6209;
Cass.n. 26710/2017 del 10/11/2017; Cass. n. 4496/2022).
Il reclamo di deve essere, pertanto, rigettato. Parte_1
5- Non deve essere adottato alcun provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
Visti gli art.li 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998,
Rigetta il reclamo di . Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 21 febbraio 2025 Il Consigliere estensore dott. Rosario Lionello Rossino
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
Pag. 3 di 3