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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 12,25, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dai procuratori delle rispettive parti processuali, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4020/2023 R.G.A.C., promossa dal sig.:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Botricello (CZ), alla via Nazionale Parte_1 C.F._1
n. 292, presso lo studio dell'Avv. Iannone Salvatore (C.F. ), dal quale è altresì C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura speciale resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Botricello (CZ), alla Via Controparte_1 C.F._3
Nazionale, n. 457, presso lo studio dell'Avv. Antonio Viscomi (C.F.: ), che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla “Comparsa di costituzione e di risposta” del
31.03.2025;
- CONVENUTO –
N o n c h è
e ; Persona_1 Persona_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà immobiliare per maturata prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza i procuratori dei suddetti contendenti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste e conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore nei confronti dei convenuti di cui in premessa, al fine di vedersi attribuito il diritto di proprietà, in via esclusiva e quindi quale uti dominus e non più uti condominus, sul “fabbricato e magazzino adiacente, siti nel Comune
di Botricello, via Piave 18, censiti al Foglio 6, Particella 1183 e Particella 4722, edificati su di un terreno di proprietà dei germani e , giusto atto di compravendita per Notar Controparte_1 Persona_3
(allegato in atti), per averne avuto, e conservato, il possesso, ultraventennale, continuato, Per_4
pacifico e pubblico, mantenendo, al riguardo, un comportamento che lo qualificava quale unico ed esclusivo titolare dei beni anzidetti.
Alla luce di tali deduzioni, concludeva quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, degli evocati convenuti, si costituiva, sia pure tardivamente, in data 31.03.2025,
il , il quale, nel respingere ogni avversa considerazione in ordine alle deduzioni articolate ex Controparte_1
adverso, instava per il rigetto dell'avanzata pretesa in quanto priva dei presupposti di fatto e di legge necessari per il suo accoglimento.
Secondo quanto addotto dal suddetto convenuto, infatti, non ricorrevano i requisiti idonei a sostenere la fondatezza di quanto richiesto, visto che la presenza sui beni ereditari de quibus da parte dell'attore era dovuta a mera tolleranza da parte degli altri coeredi in considerazione del fatto che il era sprovvisto di Parte_1 abitazione e si voleva evitare che dovesse trovare una casa in affitto.
Alla luce di tali deduzioni, il convenuto costituito, concludere, dunque, come in epigrafe.
La causa, alla luce dell'avvenuto rigetto delle prove testimoniali di parte attrice, per come disposto dal
Tribunale, in diversa composizione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281
sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra infondata e quindi non può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei citati convenuti, e , che, Persona_2 Persona_1
nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, e passando allo scrutinio del merito della vexata quaestio, da condividere, in ordine alla reiterata richiesta di revoca del provvedimento di rigetto sopra richiamato, sono infatti tutte le motivazioni espresse dall'allora dott. nel proprio provvedimento del 28.05.2024, laddove è stata stigmatizzata la CP_2 inammissibilità degli articolati capitoli di prova, specificando quanto segue:
- “atteso che il n. 1 mira genericamente a far riferire al teste che l'attore “possiede gli immobili che sono censiti al Foglio 6, p.lle nn. 1183 e 4722, esercitando dal 1990 il possesso esclusivo, continuativo e pubblico”, così
facendo riferire al teste un'attività inidonea a provocare il possesso ad usucapionem (da ultimo, Corte di
Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20.01.2022) oltre a far esprimere ai testimoni concetti giuridici
2 (“possiede….esercita il possesso esclusivo continuativo e pubblico”) chiamando, quindi, il testimone non a deporre su fatti specifici, ma, nella sostanza, ad esprimere valutazioni e giudizi di valore (cfr. Cass….Sentenza
n. 22720 del 24.10.2014 e nello stesso senso Cass. …., Sentenza n. 33155 del 16.12.2019 e Cass…., Sentenza
n. 1824 del 18.02.2000) o apprezzamenti tecnico – giuridici, qual è il godimento del possesso (Cass. …,
Ordinanza n. 35146 del 18.11.2021); rammentato, inoltre, che la facoltà del Giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass…, Ordinanza n. 14364 del
5.06.2018), considerato che detta facoltà incontra quale limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi (cfr. Cass…, Sentenza n. 15793 del 29.07.2016);
- ritenuto, conseguentemente, che le ulteriori circostanze non possono essere ammesse atteso che, oltre ad essere generiche, non collocano nel tempo le attività svolte dall'attore……..;
- ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Rigetta le istanze istruttorie richieste dall'attore;
Rinvia la causa per la discussione orale…., all'udienza del 3 aprile 2025…….”.
Ciò che finisce, quindi, col comportare la piena conferma del già deciso rigetto di cui in premessa, non dimenticandosi a tal proposito, e per come già sopra indicato, che la ritenuta inammissibilità degli articolati capitoli de quibus è stata statuita anche per la rilevata mancanza, negli stessi, di ogni riferimento e/o collocazione in un determinato momento storico ed in un determinato contesto topico delle situazioni ivi descritte. È la stessa giurisprudenza registrata in proposito dal Supremo Consesso che, del resto, ribadisce, in maniera pacifica, che non può essere consentita la supplenza del Giudice nelle lacune presenti nelle attività
processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta” (cfr. ex multis Cass. n. 9522 del 2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'avanzata domanda attorea non può che essere rigettata per difetto di prova in ordine ai necessari presupposti probatori che avrebbero dovuto supportarla.
Per quel che riguarda il regime delle spese, ritiene questo Tribunale che le stesse possano essere integralmente compensate in considerazione della circostanza che il Giudice si era orientato al rigetto dell'avanzata pretesa già prima della costituzione del sopra indicato convenuto, sicché quanto contenuto nella redatta comparsa poco ha aggiunto alle puntuali e dettagliate ragioni che hanno fondato l'odierna pronuncia.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia dei convenuti indicati in premessa, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da parte attrice;
- spese integralmente compensate.
3 Così deciso in Catanzaro il 3.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
4
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dai procuratori delle rispettive parti processuali, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4020/2023 R.G.A.C., promossa dal sig.:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Botricello (CZ), alla via Nazionale Parte_1 C.F._1
n. 292, presso lo studio dell'Avv. Iannone Salvatore (C.F. ), dal quale è altresì C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura speciale resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Botricello (CZ), alla Via Controparte_1 C.F._3
Nazionale, n. 457, presso lo studio dell'Avv. Antonio Viscomi (C.F.: ), che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla “Comparsa di costituzione e di risposta” del
31.03.2025;
- CONVENUTO –
N o n c h è
e ; Persona_1 Persona_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà immobiliare per maturata prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza i procuratori dei suddetti contendenti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle rispettive richieste e conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla domanda, per come avanzata dall'epigrafato attore nei confronti dei convenuti di cui in premessa, al fine di vedersi attribuito il diritto di proprietà, in via esclusiva e quindi quale uti dominus e non più uti condominus, sul “fabbricato e magazzino adiacente, siti nel Comune
di Botricello, via Piave 18, censiti al Foglio 6, Particella 1183 e Particella 4722, edificati su di un terreno di proprietà dei germani e , giusto atto di compravendita per Notar Controparte_1 Persona_3
(allegato in atti), per averne avuto, e conservato, il possesso, ultraventennale, continuato, Per_4
pacifico e pubblico, mantenendo, al riguardo, un comportamento che lo qualificava quale unico ed esclusivo titolare dei beni anzidetti.
Alla luce di tali deduzioni, concludeva quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, degli evocati convenuti, si costituiva, sia pure tardivamente, in data 31.03.2025,
il , il quale, nel respingere ogni avversa considerazione in ordine alle deduzioni articolate ex Controparte_1
adverso, instava per il rigetto dell'avanzata pretesa in quanto priva dei presupposti di fatto e di legge necessari per il suo accoglimento.
Secondo quanto addotto dal suddetto convenuto, infatti, non ricorrevano i requisiti idonei a sostenere la fondatezza di quanto richiesto, visto che la presenza sui beni ereditari de quibus da parte dell'attore era dovuta a mera tolleranza da parte degli altri coeredi in considerazione del fatto che il era sprovvisto di Parte_1 abitazione e si voleva evitare che dovesse trovare una casa in affitto.
Alla luce di tali deduzioni, il convenuto costituito, concludere, dunque, come in epigrafe.
La causa, alla luce dell'avvenuto rigetto delle prove testimoniali di parte attrice, per come disposto dal
Tribunale, in diversa composizione, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281
sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra infondata e quindi non può trovare accoglimento.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia dei citati convenuti, e , che, Persona_2 Persona_1
nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, e passando allo scrutinio del merito della vexata quaestio, da condividere, in ordine alla reiterata richiesta di revoca del provvedimento di rigetto sopra richiamato, sono infatti tutte le motivazioni espresse dall'allora dott. nel proprio provvedimento del 28.05.2024, laddove è stata stigmatizzata la CP_2 inammissibilità degli articolati capitoli di prova, specificando quanto segue:
- “atteso che il n. 1 mira genericamente a far riferire al teste che l'attore “possiede gli immobili che sono censiti al Foglio 6, p.lle nn. 1183 e 4722, esercitando dal 1990 il possesso esclusivo, continuativo e pubblico”, così
facendo riferire al teste un'attività inidonea a provocare il possesso ad usucapionem (da ultimo, Corte di
Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20.01.2022) oltre a far esprimere ai testimoni concetti giuridici
2 (“possiede….esercita il possesso esclusivo continuativo e pubblico”) chiamando, quindi, il testimone non a deporre su fatti specifici, ma, nella sostanza, ad esprimere valutazioni e giudizi di valore (cfr. Cass….Sentenza
n. 22720 del 24.10.2014 e nello stesso senso Cass. …., Sentenza n. 33155 del 16.12.2019 e Cass…., Sentenza
n. 1824 del 18.02.2000) o apprezzamenti tecnico – giuridici, qual è il godimento del possesso (Cass. …,
Ordinanza n. 35146 del 18.11.2021); rammentato, inoltre, che la facoltà del Giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (cfr. Cass…, Ordinanza n. 14364 del
5.06.2018), considerato che detta facoltà incontra quale limite quello di non introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova o siano state dedotte in capitoli non ammessi (cfr. Cass…, Sentenza n. 15793 del 29.07.2016);
- ritenuto, conseguentemente, che le ulteriori circostanze non possono essere ammesse atteso che, oltre ad essere generiche, non collocano nel tempo le attività svolte dall'attore……..;
- ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Rigetta le istanze istruttorie richieste dall'attore;
Rinvia la causa per la discussione orale…., all'udienza del 3 aprile 2025…….”.
Ciò che finisce, quindi, col comportare la piena conferma del già deciso rigetto di cui in premessa, non dimenticandosi a tal proposito, e per come già sopra indicato, che la ritenuta inammissibilità degli articolati capitoli de quibus è stata statuita anche per la rilevata mancanza, negli stessi, di ogni riferimento e/o collocazione in un determinato momento storico ed in un determinato contesto topico delle situazioni ivi descritte. È la stessa giurisprudenza registrata in proposito dal Supremo Consesso che, del resto, ribadisce, in maniera pacifica, che non può essere consentita la supplenza del Giudice nelle lacune presenti nelle attività
processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta” (cfr. ex multis Cass. n. 9522 del 2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'avanzata domanda attorea non può che essere rigettata per difetto di prova in ordine ai necessari presupposti probatori che avrebbero dovuto supportarla.
Per quel che riguarda il regime delle spese, ritiene questo Tribunale che le stesse possano essere integralmente compensate in considerazione della circostanza che il Giudice si era orientato al rigetto dell'avanzata pretesa già prima della costituzione del sopra indicato convenuto, sicché quanto contenuto nella redatta comparsa poco ha aggiunto alle puntuali e dettagliate ragioni che hanno fondato l'odierna pronuncia.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe descritta,
nella contumacia dei convenuti indicati in premessa, così provvede:
- rigetta la domanda promossa da parte attrice;
- spese integralmente compensate.
3 Così deciso in Catanzaro il 3.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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