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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 23 aprile
2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 1297/2023
R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Email_1 C.F._1
Bovalino alla via XXV Maggio n. 94, presso lo studio dell'avv. Giuseppe STRANGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, pec:
Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Direttore regionale per la BR , elettivamente CP_1 CP_2
domiciliato in Locri, alla Via Margherita di Savoia, sede rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Antonio D'Agostino, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio
[...]
di Catanzaro, repertorio n. 47098, pec: Per_1 Email_3
CONVENUTO
Oggetto: infortunio sul lavoro – richiesta revisione rendita
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11 aprile 2023, premesso di essere Parte_1
bracciante agricolo, ha esposto che: in data 05.09.2020 ha subito un infortunio sul lavoro dal quale sono derivati postumi permanenti tali da avere diritto al riconoscimento di rendita vitalizia;
che con pratica di infortunio n. 515453000 del 05.09.2020, l' ha riconosciuto la CP_1
Pag. 1 a 7 sussistenza del nesso causale tra l'infortunio sul lavoro e le lesioni riportate nell'evento traumatico e con provvedimento del 19.01.2022 ha costituito in suo favore una rendita vitalizia nella misura del 42%; che, ritenendo di aver diritto al riconoscimento di una percentuale invalidante superiore, in data 09.05.2022, ha proposto opposizione (rimasta priva di riscontro) alla quantificazione effettuata dall'Istituto, allegando CTP redatta dal medico legale dott. , il quale ha ritenuto che dall'infortunio del 05.09.2020 sono Persona_2 derivate le seguenti menomazioni dell'integrità psico- fisica: “Esiti di traumatismo polifratturativo con interessamento cranico e facciale con frattura osso frontale a dx, frattura pluriframmentaria scapola sx, fratture intraspongiose dei corpi verterbrali di C6 e C7, deficit dello SPE a dx, fratture costali multiple a sx e frattura costale dx con pneumotorace, frattura pertrocanterica femore dx trattata con mezzi di sintesi. Frattura scomposta e pluriframmnetaria tibia sx trattata con innesto di mezzi di sintesi, frattura della testa del perone sx, frattura bimalleolare della caviglia dx e sx, frattura ossa trigonum, FLC multiple del volto e del corpo con perdita di sostanza. Esiti consistenti in sindrome algolimitante spalla sx, del rachide in toto, del femore dx, ginocchio dx e sx, della caviglia dx e sx, deficit neurologico dello SPE a dx e neurosensitivi gamba sx. Toracoalgia e deficit inspiratorio.
Marcato deficit deambulatorio. Sindrome vertiginosa parossistica. Disturbo da stress post traumatico associato a stato ansioso depressivo reattivo. Menomazione del pregiudizio estetico.”; che il CTP, in base ai criteri di valutazione del danno di cui al D.M. 12 Luglio 2000
e success. mod. ed integ., ha accertato una menomazione all'integrità psico – fisica quale danno biologico nella misura del 58%. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria: - accogliere il ricorso così come proposto;
- accertare e dichiarare che le lesioni riportate dal ricorrente nell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 05.09.2020 hanno comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 58% o in quella, maggiore o minore che sarà quantificata in corso di causa. - condannare l' in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma che risulterà dovuta, in base alle risultanze della CTU medico legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. - condannare, infine, l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarre
Pag. 2 a 7 a favore del procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Ritualmente instaurato il contradditorio, in data 01.12.2023 si è costituito l' che CP_1
ha eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt. 156, 414, 416 e
442 c.p.c., l'infondatezza della pretesa, contestando che il ricorrente possa aver subìto una menomazione permanente indennizzabile superiore a quella determinata dall'Istituto per cui la richiesta del 58% appare oltremodo sproporzionata e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia L'Ill.mo Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, rigettare l'avversa domanda in quanto nulla per indeterminatezza, oltre che integralmente e radicalmente infondata in fatto e in diritto.”.
Va posto in premessa che si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
È opportuno a tal fine riportare la disciplina applicabile al caso di specie, ovvero il d.lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1
della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione
Pag. 3 a 7 dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Quanto all'onere della prova, in materia di cause per rendita o indennizzo da inabilità professionale il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt. 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso.
Parte ricorrente si è limitata a produrre documentazione sanitaria risalente ed in particolare: accettazione pronto soccorso Ospedale Locri del 05.09.2020; estratto cartella clinica Gom RC ricovero dal 08.09.al 06.10.2020; certificato visita ortopedica di controllo del 03.05.2021; prescrizione medica CSM di Locri del 12.04.2022; certificato visita ORL del
29.04.2022; certificato del 13.05.2022; certificato Controparte_3
Contr ASP CSM Melito di Porto Salvo del 24.06.2022; autorizzazione acquisto presidio sanitario (Busto) del 29.06.2022 e CTP a firma del dott. del 05.5.2022. Persona_2
Ebbene, dal complesso di questa documentazione non risultano evidenze che indichino l'aggravamento delle conseguenze derivanti dall'infortunio tali da ritenere che vi sia stato un aggravamento dei postumi permanenti dell'infortunio oggetto di causa.
L' non ha contestato la verificazione dell'infortunio sul lavoro anzi ha CP_1
riconosciuto il nesso di causalità tra l'infortunio e l'insorgenza delle lesioni, costituendo, dal
20.02.2021, una rendita vitalizia, avendo riconosciuto in capo al ricorrente menomazioni all'integrità psico-fisica pari al 42%.
Con ordinanza del 14.0.2024 questo giudicante ha ritenuto di non dover disporre consulenza tecnica d'ufficio e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Ebbene, va ricordato che, rimanendo a carico del richiedente la prova dell'origine lavorativa dell'insorgenza di postumi permanenti dovuti ad infortunio sul lavoro, tale prova, nella specie, è stata completamente omessa.
Invero, sebbene la parte ricorrente abbia reiteramente allegato la sussistenza di patologie non prese in considerazione in sede di visita amministrativa, ha costantemente
Pag. 4 a 7 omesso di indicare quali siano ed in cosa consistano, o ancora quali siano i pregiudizi arrecati e/o sofferti, tali da meritare un indennizzo per una percentuale ulteriore a quella già riconosciuta.
Del pari, il ricorrente nulla allega in ordine alla verificazione dell'evento lesivo, né ha specificato le condizioni in cui essi si sono verificati, né invero si è offerto di provare alcunché. Solo da una attenta lettura degli atti di causa si apprende che il ricorrente si è recato presso il presidio ospedaliero di Locri alle 23:09 del 5.09.2020, ai cui sanitari il sinistro è stato denunciato come di natura lavorativa, consistente nella sua attività di bracciante agricolo.
Tuttavia, di tali ed ulteriori necessarie premesse il ricorso introduttivo è del tutto privo, con conseguente ed insanabile vizio allegatorio. Allo stesso tempo, il ricorrente non ha chiarito all'attualità la sussistenza delle menomazioni patite, né ha illuminato circa il rapporto di casualità con gli infortuni lavoristici patiti, limitandosi genericamente ad attribuire alle menomazioni un'inabilità in misura superiore al 58%, chiedendo i relativi benefici di legge.
Il certificato medico valutativo, a firma del dott. , appare, del resto, meramente Per_2
assertivo delle condizioni patologiche denunciate, ma non indica le ragioni o le limitazioni per le quali la percentuale di inabilità sia quella invocata in ricorso. Ed invero, anche in questa sede occorre evidenziare che, rimanendo a carico del richiedente la prova dell'origine lavorativa dell'insorgenza di postumi permanenti dovuti ad infortunio sul lavoro, tale prova, nella specie, è stata completamente omessa. La parte neppure allega quali siano le limitazioni funzionali derivanti, attenendosi unicamente alla ripetizione tralaticia dei referti medici valutativi, né offre una scala di graduazione idonea a comprendere la reclamata percentuale di indennizzo.
Né a ciò può sopperire l'espletamento della invocata CTU, la quale ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la stessa tenda, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, e non può dunque farvisi ricorso per supplire all'inosservanza dell'onere probatorio gravante sulla parte (cfr. ex multis: Cass. Civ., Sez. II,
Ord. 17/04/2019, n. 10747; Cass. Civ., Sez. VI, 07/06/2019, n. 15521).
Pag. 5 a 7 Va infatti escluso che le carenze probatorie possano essere sanate con una consulenza medico-legale. Va infatti escluso che le carenze probatorie possano essere sanate con una consulenza medico-legale.
La perizia, infatti, ha la funzione di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti, e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova che le è proprio in ragione della tipologia di domanda azionata, né essere richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”
(Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza, 8 febbraio 2011, n. 3130; cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 5 luglio
2007, n. 15219; Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191; Cass. Civ., Sez. II, 11 gennaio
2006, n. 212; Cass. Civ., Sez. Lav., Sez. III, 6 aprile 2005; Cass. Civ., Sez. V, 6 giugno 2003,
n. 9060).
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dal ricorrente, nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Locri, 23 maggio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 7 Pag. 7 a 7