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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 30/09/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1786 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Panico Parte_1
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Lucia Rambone, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dei procuratori, sito in Napoli alla via Torino n.118
Appellante
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fernanda SPERANZA con il quale elettivamente domicilia in Via S. Lucia n. 81 Napoli
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 01/07/2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 81/2024 pubblicata in data
[...]
08/01/2024.
L'appellante, sulla base di varie argomentazioni, chiede la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1 All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. non essendo prevenute le note di parte appellante (comportamento che può essere equiparato all'assenza della parte), la Corte ha deciso la causa.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale.
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – ha fatto pervenire note di trattazione, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio,
l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
La diversa qualità delle parti e la natura meramente processuale della pronuncia determinano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma
17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro