TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3293/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3293/2021 promossa da: con sede in Vittoria, Parte_1 C.da Gaspanella Km. 5,800 (P. IVA: ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Katiuscia Baglieri, elettivamente domiciliato in Ragusa Piazza F.lli Cairoli n° 5, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE contro
, in persona Controparte_1 del funzionario delegato elettivamente domiciliati in Ragusa, via Empedocle n. 28, CP_2 giusta delega generale in atti
RESISTENTE - OPPOSTO
Avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 22 e 22 bis l. 689/81 (ora artt. 6 e 7 D. Lgvo 150/2011). Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento emesse dal XXII della Direzione Territoriale del lavoro, notificata CP_1 il 15.03.2021 numero 18/0202 prot. n.2164 del 03.03.2021.
Violazioni contestate:
art. 3, comma 3, d.l. 12/02, convertito in legge n. 73 del 2002, primo periodo come sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. a) della legge n. 183/2010, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015, per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
Lavoratori interessati: , e Tes_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte opponente contesta nel merito la pretesa sanzionatoria, riferita alla posizione dei tre lavoratori e i quali risultano occupati dall'1/09/2017 senza la preventiva Parte_4 Parte_3 comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha assunto l'infondatezza e l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, eccependo l'omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
l'illegittimità del verbale impugnato per erronea qualificazione del rapporto di lavoro stante la sussistenza di un contratto di compartecipazione agraria e la regolare comunicazione (obbligatoria) degli dei tre lavoratori;
rileva l'abnormità della sanzione pecuniaria e della diffida;
evidenzia Pt_5 l'illegittimità del verbale per carenza di motivazione.
Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza opposta, con revoca di tutte le sanzioni accessorie comminare al ricorrente e oggetto di diffida.
L'ispettorato, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione stante la legittimità e correttezza della contestata ingiunzione, oltre al riconoscimento alla D.T.L. del diritto a riscuotere gli importi ingiunti, con l'aggiunta delle maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6, L. 689/81.
Segnatamente, l'ente resistente rilevava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, sia in punto di motivazione, che con riguardo alla corretta qualificazione del rapporto di lavoro quale “lavoro nero” in quanto, all'atto dell'accesso ispettivo del 28.09.2017, ore 10:00, i lavoratori non risultavano regolarizzati, avendo, fra l'altro, la società opponente provveduto alla comunicazione di assunzione dei lavoratori in pari data, ma successivamente all'operato accesso ispettivo;
la regolarità della sanzione pecuniaria irrogata, valutati anche i criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/81.
2. L'opposizione è parzialmente fondata.
In diritto giova, innanzitutto, rilevare che i procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono finalizzati all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.
In particolare, sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante, Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e 1921/2019); “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
Inoltre, com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal pagina 2 di 5 funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente, al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Il verbale ispettivo, pertanto, fa piena prova circa i fatti che gli ispettori attestino essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, principio che trova conferma ai sensi dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. 124/2004 (cfr. Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4182 del 2021).
Quanto al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”; dunque, gli elementi costitutivi dell'illecito sono l'effettivo impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato e l'omissione della comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
Dalla documentazione versata in atti emerge che in data 28.09.2017 ore 10:00 veniva eseguito “accesso ispettivo” da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ragusa nei confronti della ditta dell'opponente, durante il quale sono stati identificati i summenzionati lavoratori ed acquisite a verbale le loro dichiarazioni.
L' ha, dunque, proceduto all'accertamento delle violazioni sanzionate sulla scorta delle CP_1 dichiarazioni rese in occasione dell'accesso ispettivo del 28.09.2017 dai lavoratori identificati, oltreché sulla base delle risultanze emerse dalla verifica della documentazione di lavoro richiesta alla ditta opponente relativa al periodo dall'1.01.2017 al 28.09.2017.
3. Passando al merito, il primo e il quarto motivo di censura non possono trovare accoglimento, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza-ingiunzione non necessita di analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento, essendo sufficiente che sia dotata di motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono essere desunte anche per relationem dall'atto di contestazione e sempre che siano conosciute dal destinatario (v. Cass. n. 16316/2020; Cass. n. 11351/2005).
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione n. 18/0208 reca la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata, nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, ed inoltre risulta indicato testualmente “verificato che sono pervenuti scritti difensivi in data 09.01.2018 e che in data 24.07.2018 è stato sentito l'avv. Irene Morando n.q. di delegato”, per cui deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione e l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente.
Vds. Cass. S.U. n. 1786/2010 “…il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia” (cfr. Cass. n 5891 del 2004).
4. Circa la doglianza relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro, nessun dubbio sussiste circa il pagina 3 di 5 denunciato “lavoro nero”.
Dalle dichiarazioni rilasciate a verbale in data 28.09.2017 dai lavoratori indicati nell'ingiunzione di pagamento risulta quanto segue: riferiva di essere alle dipendenze della ditta opponente Parte_6 con contratto a t.d. e che l'ultima assunzione “è del mese di settembre 2017”; dichiarava Parte_3
“da settembre 2017 lavoro alle dipendenze della ditta…”; precisava “…l'ultimo contratto, Tes_1 se non sbaglio, è stato stipulato verso la fine di giugno 2017…”.
Trova applicazione, ai fini del decidere, il principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia.
Il giudice, pertanto, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa e deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito;
può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce della dichiarazione resa in giudizio da un dichiarante.
Trova, dunque, attuazione il principio giurisprudenziale statuito dalla Cassazione secondo il quale i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Nel caso concreto, le dichiarazioni fornite dai summenzionati lavoratori trovati in sede di accesso ispettivo sono risultate generiche e non circostanziate, quanto all'effettivo inizio della prestazione lavorativa, che in difetto di elementi di segno contrario deve farsi risalire alla data dell'accesso ispettivo;
d'altro canto, non risulta versata in atti da parte del ricorrente la documentazione indicata a sostegno della propria difesa, da quale evincere eventuali risultanze probatorie di segno contrario, quanto alla qualificazione del rapporto;
anzi, la comunicazione tardiva di assunzione dei lavoratori contraddice l'assunto di parte opponente circa l'esistenza di contratti di compartecipazione agraria, versati in atti privi di data certa e mai esibiti in sede ispettiva.
Dal compendio documentale versato in atti dall'ente resistente emerge che le comunicazioni obbligatorie di assunzione (e dunque regolarizzazione) dei lavoratori sono state effettuate dalla Pt_5 ditta opponente nella stessa giornata dell'accesso ispettivo del 28.09.2017 ore 10:00, ma in un arco temporale immediatamente successivo: Unilav Tebra Maher del 28.09.2017 ore 10:50; Unilav Tebra Chaker del 28.09.2017 ore 11:39; del 28.09.2017 ore 10:47 (cfr. per tutti, doc. 8). Persona_1
5. In ordine alla lamentata “abnormità della sanzione pecuniaria e della diffida” applicata, la doglianza resta assorbita, in quanto ciascun lavoratore risulta irregolare per 1 giornata di lavoro (cfr. rapporto ex art. 17 L. n. 689/81, doc. 4); pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/02, convertito in legge n. 73 del 2002, primo periodo, e successive modifiche, “….in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato….si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro…, si reputa congruo applicare la sanzione nel minimo edittale.
La norma di cui all'art. 11 l. 689/81, che disciplina i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, espressamente dispone che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, pagina 4 di 5 all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
“Relativamente agli indici di commisurazione della sanzione, l'impostazione giurisprudenziale adotta un'interpretazione ancora più riduttiva dell'obbligo motivazionale della P.A., non considerando necessaria una dettagliata indicazione degli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto. Secondo recenti pronunce non è affatto necessario che la parte motiva si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati da parte dell'Autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al Giudice dell'opposizione eventualmente investito della questione della congruità della sanzione è espressamente attribuito il potere di determinare quest'ultima applicando direttamente i criteri di legge” (v. Cass. 6901/2009; 20189/2008; 6417/2007).
Alla luce di quanto esposto, si reputa congruo rideterminare la sanzione irrogata in € 4.500,00.
Le spese di lite vanno integralmente compensate dato l'esito del giudizio;
e comunque l'Amministrazione resistente è stata rappresentata in giudizio dal funzionario delegato e non ha presentato nota spese riguardante gli esborsi concretamente sostenuti per il giudizio.
A tale riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (ex multis Cass. sez. II n. 30597/17 e Cass. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3293/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in parziale accoglimento del ricorso, modifica l'ordinanza ingiunzione opposta rideterminando la sanzione in € 4.500,00; compensa le spese di lite.
Ragusa, 25/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3293/2021 promossa da: con sede in Vittoria, Parte_1 C.da Gaspanella Km. 5,800 (P. IVA: ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Katiuscia Baglieri, elettivamente domiciliato in Ragusa Piazza F.lli Cairoli n° 5, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE contro
, in persona Controparte_1 del funzionario delegato elettivamente domiciliati in Ragusa, via Empedocle n. 28, CP_2 giusta delega generale in atti
RESISTENTE - OPPOSTO
Avente ad oggetto: Ricorso ex artt. 22 e 22 bis l. 689/81 (ora artt. 6 e 7 D. Lgvo 150/2011). Opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento emesse dal XXII della Direzione Territoriale del lavoro, notificata CP_1 il 15.03.2021 numero 18/0202 prot. n.2164 del 03.03.2021.
Violazioni contestate:
art. 3, comma 3, d.l. 12/02, convertito in legge n. 73 del 2002, primo periodo come sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. a) della legge n. 183/2010, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015, per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
Lavoratori interessati: , e Tes_1 Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte opponente contesta nel merito la pretesa sanzionatoria, riferita alla posizione dei tre lavoratori e i quali risultano occupati dall'1/09/2017 senza la preventiva Parte_4 Parte_3 comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha assunto l'infondatezza e l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, eccependo l'omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
l'illegittimità del verbale impugnato per erronea qualificazione del rapporto di lavoro stante la sussistenza di un contratto di compartecipazione agraria e la regolare comunicazione (obbligatoria) degli dei tre lavoratori;
rileva l'abnormità della sanzione pecuniaria e della diffida;
evidenzia Pt_5 l'illegittimità del verbale per carenza di motivazione.
Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza opposta, con revoca di tutte le sanzioni accessorie comminare al ricorrente e oggetto di diffida.
L'ispettorato, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione stante la legittimità e correttezza della contestata ingiunzione, oltre al riconoscimento alla D.T.L. del diritto a riscuotere gli importi ingiunti, con l'aggiunta delle maggiorazioni previste dall'art. 27, comma 6, L. 689/81.
Segnatamente, l'ente resistente rilevava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, sia in punto di motivazione, che con riguardo alla corretta qualificazione del rapporto di lavoro quale “lavoro nero” in quanto, all'atto dell'accesso ispettivo del 28.09.2017, ore 10:00, i lavoratori non risultavano regolarizzati, avendo, fra l'altro, la società opponente provveduto alla comunicazione di assunzione dei lavoratori in pari data, ma successivamente all'operato accesso ispettivo;
la regolarità della sanzione pecuniaria irrogata, valutati anche i criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/81.
2. L'opposizione è parzialmente fondata.
In diritto giova, innanzitutto, rilevare che i procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione sono finalizzati all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, investendo la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato.
In particolare, sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante, Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e 1921/2019); “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della L. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice potrà accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
Inoltre, com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal pagina 2 di 5 funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita:
“L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Conseguentemente, al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale:
“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Il verbale ispettivo, pertanto, fa piena prova circa i fatti che gli ispettori attestino essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, principio che trova conferma ai sensi dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. 124/2004 (cfr. Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4182 del 2021).
Quanto al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria “in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato”; dunque, gli elementi costitutivi dell'illecito sono l'effettivo impiego di lavoratori con le modalità tipiche del lavoro subordinato e l'omissione della comunicazione preventiva dell'assunzione degli stessi.
Dalla documentazione versata in atti emerge che in data 28.09.2017 ore 10:00 veniva eseguito “accesso ispettivo” da parte del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ragusa nei confronti della ditta dell'opponente, durante il quale sono stati identificati i summenzionati lavoratori ed acquisite a verbale le loro dichiarazioni.
L' ha, dunque, proceduto all'accertamento delle violazioni sanzionate sulla scorta delle CP_1 dichiarazioni rese in occasione dell'accesso ispettivo del 28.09.2017 dai lavoratori identificati, oltreché sulla base delle risultanze emerse dalla verifica della documentazione di lavoro richiesta alla ditta opponente relativa al periodo dall'1.01.2017 al 28.09.2017.
3. Passando al merito, il primo e il quarto motivo di censura non possono trovare accoglimento, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza-ingiunzione non necessita di analitica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a suo fondamento, essendo sufficiente che sia dotata di motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono essere desunte anche per relationem dall'atto di contestazione e sempre che siano conosciute dal destinatario (v. Cass. n. 16316/2020; Cass. n. 11351/2005).
Nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione n. 18/0208 reca la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata, nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, ed inoltre risulta indicato testualmente “verificato che sono pervenuti scritti difensivi in data 09.01.2018 e che in data 24.07.2018 è stato sentito l'avv. Irene Morando n.q. di delegato”, per cui deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione e l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente.
Vds. Cass. S.U. n. 1786/2010 “…il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia” (cfr. Cass. n 5891 del 2004).
4. Circa la doglianza relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro, nessun dubbio sussiste circa il pagina 3 di 5 denunciato “lavoro nero”.
Dalle dichiarazioni rilasciate a verbale in data 28.09.2017 dai lavoratori indicati nell'ingiunzione di pagamento risulta quanto segue: riferiva di essere alle dipendenze della ditta opponente Parte_6 con contratto a t.d. e che l'ultima assunzione “è del mese di settembre 2017”; dichiarava Parte_3
“da settembre 2017 lavoro alle dipendenze della ditta…”; precisava “…l'ultimo contratto, Tes_1 se non sbaglio, è stato stipulato verso la fine di giugno 2017…”.
Trova applicazione, ai fini del decidere, il principio generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia.
Il giudice, pertanto, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa e deve perciò analizzare criticamente tutto il materiale istruttorio acquisito;
può dare credito esclusivo a quello acquisito in precedenza dal pubblico ufficiale ed anche valorizzarne la portata alla luce della dichiarazione resa in giudizio da un dichiarante.
Trova, dunque, attuazione il principio giurisprudenziale statuito dalla Cassazione secondo il quale i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Nel caso concreto, le dichiarazioni fornite dai summenzionati lavoratori trovati in sede di accesso ispettivo sono risultate generiche e non circostanziate, quanto all'effettivo inizio della prestazione lavorativa, che in difetto di elementi di segno contrario deve farsi risalire alla data dell'accesso ispettivo;
d'altro canto, non risulta versata in atti da parte del ricorrente la documentazione indicata a sostegno della propria difesa, da quale evincere eventuali risultanze probatorie di segno contrario, quanto alla qualificazione del rapporto;
anzi, la comunicazione tardiva di assunzione dei lavoratori contraddice l'assunto di parte opponente circa l'esistenza di contratti di compartecipazione agraria, versati in atti privi di data certa e mai esibiti in sede ispettiva.
Dal compendio documentale versato in atti dall'ente resistente emerge che le comunicazioni obbligatorie di assunzione (e dunque regolarizzazione) dei lavoratori sono state effettuate dalla Pt_5 ditta opponente nella stessa giornata dell'accesso ispettivo del 28.09.2017 ore 10:00, ma in un arco temporale immediatamente successivo: Unilav Tebra Maher del 28.09.2017 ore 10:50; Unilav Tebra Chaker del 28.09.2017 ore 11:39; del 28.09.2017 ore 10:47 (cfr. per tutti, doc. 8). Persona_1
5. In ordine alla lamentata “abnormità della sanzione pecuniaria e della diffida” applicata, la doglianza resta assorbita, in quanto ciascun lavoratore risulta irregolare per 1 giornata di lavoro (cfr. rapporto ex art. 17 L. n. 689/81, doc. 4); pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/02, convertito in legge n. 73 del 2002, primo periodo, e successive modifiche, “….in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato….si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro…, si reputa congruo applicare la sanzione nel minimo edittale.
La norma di cui all'art. 11 l. 689/81, che disciplina i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, espressamente dispone che “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, pagina 4 di 5 all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
“Relativamente agli indici di commisurazione della sanzione, l'impostazione giurisprudenziale adotta un'interpretazione ancora più riduttiva dell'obbligo motivazionale della P.A., non considerando necessaria una dettagliata indicazione degli elementi ritenuti rilevanti nel caso concreto. Secondo recenti pronunce non è affatto necessario che la parte motiva si estenda alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati da parte dell'Autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al Giudice dell'opposizione eventualmente investito della questione della congruità della sanzione è espressamente attribuito il potere di determinare quest'ultima applicando direttamente i criteri di legge” (v. Cass. 6901/2009; 20189/2008; 6417/2007).
Alla luce di quanto esposto, si reputa congruo rideterminare la sanzione irrogata in € 4.500,00.
Le spese di lite vanno integralmente compensate dato l'esito del giudizio;
e comunque l'Amministrazione resistente è stata rappresentata in giudizio dal funzionario delegato e non ha presentato nota spese riguardante gli esborsi concretamente sostenuti per il giudizio.
A tale riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (ex multis Cass. sez. II n. 30597/17 e Cass. n. 9900/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3293/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in parziale accoglimento del ricorso, modifica l'ordinanza ingiunzione opposta rideterminando la sanzione in € 4.500,00; compensa le spese di lite.
Ragusa, 25/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5