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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al R.G. n.33246/2023 promossa da
C.F. e P. IVA , con sede legale in Milano, via Cino del Parte_1 P.IVA_1
Duca n.5, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra , rappresentata e difesa, Parte_2 tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'Avv. Edoardo Tamagnone (C.F.
) e dall'Avv. Cesare Di Marco (C.F. ), giusta procura C.F._1 C.F._2 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in San COroparte_1 P.IVA_2
Donato Milanese (MI), piazza Vanoni n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv.
Pietro Galizzi, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Flavio Mondini (C.F.
), giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione in questa sede opposto C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis: -revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo n.11423/2023, reso dal Tribunale di Milano in data 4 luglio 2023, in seno al procedimento R.G. n.20029/2023, per le ragioni di cui in narrativa;
-in subordine, compensare le pagina 1 di 5 somme portate dal decreto ingiuntivo impugnato con i controcrediti vantati dall'opponente. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito, in via principale: -rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo n.11423/2023; -condannare l'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, per capitale e accessori, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo. In via istruttoria: con riserva di articolare ulteriori richieste istruttorie nei termini di legge. In ogni caso: con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 15.09.2023, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 11423/2023, del 28.06.203, notificato a mezzo PEC in data 10.07.2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di COroparte_1
Il credito ingiunto si compone di due poste creditorie, entrambe originate dal rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti in causa, concernente la vendita –da parte di EN –e la distribuzione –per opera di – di gas naturale: i) la prima derivante da un accordo transattivo sottoscritto dalle due Parte_1
società – volto a dirimere una controversia in ordine alla fatturazione dei costi di vettoriamento del gas CO relativa agli anni 2016, 2017 e 2018 –, con il quale è stato riconosciuto ad un credito pari ad
€5.000.000,00, rimasto parzialmente insoluto (per complessivi €517.983,42); ii) la seconda determinata dalla somma algebrica, al netto dell'imposta, delle voci contenute in alcune note di credito emesse da CO nei confronti di per complessivi €871.278,68), relative al credito risultante dai costi Parte_1
di vettoriamento del gas, calcolati alla luce della normativa di settore, come modificata dalla
Deliberazione ARERA del 30 giugno 2022 n.296/2022/R/gas (che ha comportato l'applicazione di un valore negativo ai costi di commercializzazione e, nello specifico, al valore UG2c).
Nell'atto di citazione in opposizione, eccepiva l'inesigibilità del credito ingiunto, Parte_1
adducendo la sussistenza di una causa di impossibilità temporanea della prestazione ex art.1256, co. 2,
c.c. Deduceva, in particolare: che veniva avanzata dalla stessa società un'istanza di rimborso dei maggiori costi di commercializzazione del gas – sostenuti a seguito dell'applicazione della menzionata
Deliberazione ARERA – alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (presso cui è stato istituito un conto di gestione per garantire il finanziamento degli importi dovuti dai distributori, il c.d. Bonus gas); che tale istanza rimaneva inevasa;
che, pertanto, il mancato rimborso dei maggiori costi le impediva pagina 2 di 5 CO tanto di far fronte al pagamento delle note di credito emesse da quanto di onorare l'accordo transattivo intercorso tra le parti. Nella propria memoria n.1 ex art.171 ter c.p.c., Parte_1 sollevava altresì un'eccezione di compensazione, facendo valere un controcredito derivante da una CO serie di fatture emesse nei confronti di nel 2023 e ad inizio 2024, e chiedendo pertanto –in via subordinata –la rideterminazione del quantum eventualmente dovuto all'opposta.
Costituitasi, con comparsa depositata in data 14.11.2023, l'odierna opposta concludeva per il rigetto delle avverse pretese, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito, la tardività dell'eccezione di compensazione – in quanto sollevata nella prima memoria integrativa e non nell'atto di citazione in opposizione, e deducendo, in ogni caso, l'insussistenza di debiti residui nei confronti di da opporre in compensazione. Parte_1
Senza istruttoria per prova costituenda, la causa passava in decisione, decorsi i termini ex art.190 c.p.c.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
Quanto all'eccezione di inesigibilità del credito per la sussistenza di una causa di impossibilità temporanea della prestazione, occorre considerare che, in materia di obbligazioni pecuniarie –come nel caso che ci occupa –, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e non può consistere nella mera impotenza economica dipendente dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto (cfr. Cass. n.9645/2004 e Cass.
n.25777/2013). Atteso che l'impossibilità di adempiere alla prestazione di natura pecuniaria oggetto di giudizio, dedotta da deriverebbe dalla condotta di un soggetto terzo (la Cassa per i Parte_1
servizi energetici e ambientali), estraneo al rapporto contrattuale in questione –il cui adempimento nei confronti dell'opponente non è stato assunto dalle parti quale condizione di adempimento del contratto di vettoriamento del gas intercorso tra le parti –, deve escludersi la sussistenza di una causa di esonero della responsabilità dell'opponente per il mancato pagamento del credito vantato dall'opposta.
Quanto all'eccezione di compensazione, occorre innanzitutto evidenziare che, nel caso di specie, venendo in rilievo crediti e debiti nascenti da un medesimo rapporto obbligatorio –il contratto di vettoriamento del gas naturale –, e da rapporti accessori –l'accordo transattivo riferibile al medesimo contratto –, risulta integrato il fenomeno della compensazione impropria. Come tale, essa sfugge al regime delle preclusioni e decadenze previste per la compensazione propria, poiché la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda pagina 3 di 5 riconvenzionale (cfr. Cass. n.8971 del 2011 e Cass. n.10798 del 2018). Pertanto, l'eccezione de quo non può essere considerata tardiva.
CO Tuttavia, nel merito, ha dato prova del fatto che: le fatture prodotte dall'opponente sub docc.12-25,
42, 43 e 45 sono state regolarmente pagate (cfr. docc.28 e 29 dell'opposta); le fatture prodotte dall'opponente sub docc.28, 29, 31, 33 sono state, invece, erroneamente invocate da a Parte_1 lordo dell'IVA; le fatture sub docc.46 e 47, non esigibili al momento della domanda, non, possono essere portato in compensazione. Per tali porzioni di credito, pertanto, l'eccezione di compensazione deve ritenersi infondata.
Residuano le fatture prodotte dall'opponente sub docc.26-33 e 40-41, il cui importo –per complessivi euro 254.712,14 –è stato da EN posto in compensazione con la quota di transazione per l'anno 2023, come si evince dal fatto che il decreto ingiuntivo è stato richiesto con riferimento alla quota di transazione per l'anno 2022. L'opponente –nella memoria di replica alla comparsa conclusionale CO dell'opposta –ha contestato tale imputazione, deducendo di non comprendere per quale ragione abbia imputato il pagamento in compensazione alle note di credito più recenti, anziché a quelle più risalenti nel tempo (quali quelle azionate con il ricorso per il decreto ingiuntivo opposto). Invero, CO avrebbe dovuto prontamente opporsi all'imputazione di pagamento effettuata da nel Parte_1
primo atto a ciò utile –l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo –, atteso che la mancata tempestiva contestazione all'imputazione assume il valore dell'acquiescenza all'imputazione stessa (in tal senso, v. Cass. n.27405 del 2005 e Cass.n.917 del 2013). Pertanto, l'eccezione di compensazione – per tale porzione di credito – deve ritenersi inammissibile e, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo vigente tabella forense, avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.11423/2023, che perciò, conferma;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le COroparte_1 spese di lite, che si liquidano in €27.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Milano, 09 giugno 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 5 L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa
Erika Colombo.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al R.G. n.33246/2023 promossa da
C.F. e P. IVA , con sede legale in Milano, via Cino del Parte_1 P.IVA_1
Duca n.5, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra , rappresentata e difesa, Parte_2 tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'Avv. Edoardo Tamagnone (C.F.
) e dall'Avv. Cesare Di Marco (C.F. ), giusta procura C.F._1 C.F._2 allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in San COroparte_1 P.IVA_2
Donato Milanese (MI), piazza Vanoni n.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv.
Pietro Galizzi, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Flavio Mondini (C.F.
), giusta procura allegata al ricorso per ingiunzione in questa sede opposto C.F._3
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis: -revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo n.11423/2023, reso dal Tribunale di Milano in data 4 luglio 2023, in seno al procedimento R.G. n.20029/2023, per le ragioni di cui in narrativa;
-in subordine, compensare le pagina 1 di 5 somme portate dal decreto ingiuntivo impugnato con i controcrediti vantati dall'opponente. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito, in via principale: -rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto Parte_1
ingiuntivo n.11423/2023; -condannare l'opponente al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, per capitale e accessori, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo. In via istruttoria: con riserva di articolare ulteriori richieste istruttorie nei termini di legge. In ogni caso: con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 15.09.2023, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 11423/2023, del 28.06.203, notificato a mezzo PEC in data 10.07.2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di COroparte_1
Il credito ingiunto si compone di due poste creditorie, entrambe originate dal rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti in causa, concernente la vendita –da parte di EN –e la distribuzione –per opera di – di gas naturale: i) la prima derivante da un accordo transattivo sottoscritto dalle due Parte_1
società – volto a dirimere una controversia in ordine alla fatturazione dei costi di vettoriamento del gas CO relativa agli anni 2016, 2017 e 2018 –, con il quale è stato riconosciuto ad un credito pari ad
€5.000.000,00, rimasto parzialmente insoluto (per complessivi €517.983,42); ii) la seconda determinata dalla somma algebrica, al netto dell'imposta, delle voci contenute in alcune note di credito emesse da CO nei confronti di per complessivi €871.278,68), relative al credito risultante dai costi Parte_1
di vettoriamento del gas, calcolati alla luce della normativa di settore, come modificata dalla
Deliberazione ARERA del 30 giugno 2022 n.296/2022/R/gas (che ha comportato l'applicazione di un valore negativo ai costi di commercializzazione e, nello specifico, al valore UG2c).
Nell'atto di citazione in opposizione, eccepiva l'inesigibilità del credito ingiunto, Parte_1
adducendo la sussistenza di una causa di impossibilità temporanea della prestazione ex art.1256, co. 2,
c.c. Deduceva, in particolare: che veniva avanzata dalla stessa società un'istanza di rimborso dei maggiori costi di commercializzazione del gas – sostenuti a seguito dell'applicazione della menzionata
Deliberazione ARERA – alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (presso cui è stato istituito un conto di gestione per garantire il finanziamento degli importi dovuti dai distributori, il c.d. Bonus gas); che tale istanza rimaneva inevasa;
che, pertanto, il mancato rimborso dei maggiori costi le impediva pagina 2 di 5 CO tanto di far fronte al pagamento delle note di credito emesse da quanto di onorare l'accordo transattivo intercorso tra le parti. Nella propria memoria n.1 ex art.171 ter c.p.c., Parte_1 sollevava altresì un'eccezione di compensazione, facendo valere un controcredito derivante da una CO serie di fatture emesse nei confronti di nel 2023 e ad inizio 2024, e chiedendo pertanto –in via subordinata –la rideterminazione del quantum eventualmente dovuto all'opposta.
Costituitasi, con comparsa depositata in data 14.11.2023, l'odierna opposta concludeva per il rigetto delle avverse pretese, eccependo l'infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito, la tardività dell'eccezione di compensazione – in quanto sollevata nella prima memoria integrativa e non nell'atto di citazione in opposizione, e deducendo, in ogni caso, l'insussistenza di debiti residui nei confronti di da opporre in compensazione. Parte_1
Senza istruttoria per prova costituenda, la causa passava in decisione, decorsi i termini ex art.190 c.p.c.
Ciò posto, reputa questo giudice che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere respinta.
Quanto all'eccezione di inesigibilità del credito per la sussistenza di una causa di impossibilità temporanea della prestazione, occorre considerare che, in materia di obbligazioni pecuniarie –come nel caso che ci occupa –, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, e non può consistere nella mera impotenza economica dipendente dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto (cfr. Cass. n.9645/2004 e Cass.
n.25777/2013). Atteso che l'impossibilità di adempiere alla prestazione di natura pecuniaria oggetto di giudizio, dedotta da deriverebbe dalla condotta di un soggetto terzo (la Cassa per i Parte_1
servizi energetici e ambientali), estraneo al rapporto contrattuale in questione –il cui adempimento nei confronti dell'opponente non è stato assunto dalle parti quale condizione di adempimento del contratto di vettoriamento del gas intercorso tra le parti –, deve escludersi la sussistenza di una causa di esonero della responsabilità dell'opponente per il mancato pagamento del credito vantato dall'opposta.
Quanto all'eccezione di compensazione, occorre innanzitutto evidenziare che, nel caso di specie, venendo in rilievo crediti e debiti nascenti da un medesimo rapporto obbligatorio –il contratto di vettoriamento del gas naturale –, e da rapporti accessori –l'accordo transattivo riferibile al medesimo contratto –, risulta integrato il fenomeno della compensazione impropria. Come tale, essa sfugge al regime delle preclusioni e decadenze previste per la compensazione propria, poiché la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda pagina 3 di 5 riconvenzionale (cfr. Cass. n.8971 del 2011 e Cass. n.10798 del 2018). Pertanto, l'eccezione de quo non può essere considerata tardiva.
CO Tuttavia, nel merito, ha dato prova del fatto che: le fatture prodotte dall'opponente sub docc.12-25,
42, 43 e 45 sono state regolarmente pagate (cfr. docc.28 e 29 dell'opposta); le fatture prodotte dall'opponente sub docc.28, 29, 31, 33 sono state, invece, erroneamente invocate da a Parte_1 lordo dell'IVA; le fatture sub docc.46 e 47, non esigibili al momento della domanda, non, possono essere portato in compensazione. Per tali porzioni di credito, pertanto, l'eccezione di compensazione deve ritenersi infondata.
Residuano le fatture prodotte dall'opponente sub docc.26-33 e 40-41, il cui importo –per complessivi euro 254.712,14 –è stato da EN posto in compensazione con la quota di transazione per l'anno 2023, come si evince dal fatto che il decreto ingiuntivo è stato richiesto con riferimento alla quota di transazione per l'anno 2022. L'opponente –nella memoria di replica alla comparsa conclusionale CO dell'opposta –ha contestato tale imputazione, deducendo di non comprendere per quale ragione abbia imputato il pagamento in compensazione alle note di credito più recenti, anziché a quelle più risalenti nel tempo (quali quelle azionate con il ricorso per il decreto ingiuntivo opposto). Invero, CO avrebbe dovuto prontamente opporsi all'imputazione di pagamento effettuata da nel Parte_1
primo atto a ciò utile –l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo –, atteso che la mancata tempestiva contestazione all'imputazione assume il valore dell'acquiescenza all'imputazione stessa (in tal senso, v. Cass. n.27405 del 2005 e Cass.n.917 del 2013). Pertanto, l'eccezione di compensazione – per tale porzione di credito – deve ritenersi inammissibile e, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo vigente tabella forense, avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.11423/2023, che perciò, conferma;
2) condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le COroparte_1 spese di lite, che si liquidano in €27.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Milano, 09 giugno 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 4 di 5 L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa
Erika Colombo.
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