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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1113/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 2729/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata il 07/11/2023 tra
(C.F. , assistito e difeso dagli Avv.ti Corrado Parte_1 C.F._1
Pastorino e Francesca Solari come da mandato in atti appellante
e in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (C.F./P.IVA ), assistita e difesa dagli Avv.ti Lucia Pucci e P.IVA_1
Stefano Guerriero come da mandato in atti appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie processuali meglio ritenute ed esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria ed opportuna, ● in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
2729/23, resa all'esito del giudizio R.G. n. 3678/2020, pubblicata in data 07.11.2023, notificata il 10.11.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito: accertare e dichiarare che Controparte_1
è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. di tutti i danni
[...]
patrimoniali e non subiti dal Signor e per l'effetto condannare la Parte_1
convenuta, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore e quantificabile come segue: in € 11.287,32 per danno biologico da inabilità temporanea per giorni 65 (di cui 10 giorni al 100%, 35 al 50% e 20 al 25%) e danno biologico da invalidità permanente nella misura del 7% o nella diversa misura di giustizia determinata anche a seguito delle risultanze che emergeranno in corso di istruttoria;
in € 3.768,06 per danno morale, quantificato in un terzo del danno biologico o nella diversa misura di giustizia determinata anche a seguito delle risultanze che emergeranno in corso di istruttoria, ricorrendo anche a criteri equitativi;
in € 2.261,06 per danno esistenziale, quantificato nel 20% del danno biologico o nella diversa misura di giustizia determinata anche a seguito delle risultanze che emergeranno in corso di istruttoria, ricorrendo anche a criteri equitativi. Oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino ad oggi, determinati in € 481,70, oltre interessi legali e rivalutazione successive. Come anticipato nella parte in fatto, il danno subito dall'attore è quantificabile in comprensivi di rivalutazione e interessi”
● e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
● Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* per l'appellata Controparte_1
“In via preliminare e in limine litis a. dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c
o comunque dichiararne la manifestamente infondatezza, ai sensi dell'art. 348bis
c.p.c., previa fissazione dell'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis
c.p.c.;
b. (omissis).
Nel merito
- rigettare l'appello proposto dal Sig. , siccome infondato in fatto e in Parte_1
diritto e confermare la sentenza n. 2729/2023 resa dal Tribunale di Genova pubblicata il 7 novembre 2023;
- con vittoria di spese di lite, come per legge”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Genova la per sentirla condannare al risarcimento dei danni, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, determinati dai seguenti fatti.
In data 11/07/2017, intorno alle ore 19.00, stava partecipando ad una partita amatoriale di calcio a cinque con alcuni amici (in particolare, ha riferito che alla partita partecipavano , Persona_1
e sul campo in erba sintetica sito in Genova, via Paolo Mantovani, Controparte_2 Persona_2 presso il centro sportivo della convenuta, allorché nel corso di un'azione di gioco era caduto rovinosamente a terra a causa di un avvallamento presente nel manto erboso in corrispondenza di una canalina di scolo e aveva sbattuto contro un muro che delimitava il perimetro del campo riportando gravi danni fisici.
Ha affermato di essersi recato al pronto soccorso e di aver ivi ricevuto una prima diagnosi di “trauma distorsivo alla caviglia e ginocchio destro e distrattivo colonna dorso-lombare” nonché di essere stato costretto in seguito ad un lungo periodo ‒ per complessivi 149 giorni ‒ di cure presso medici osteopati e fisioterapisti. A seguito di tali eventi gli erano residuati postumi, così come accertati nelle relazioni dei consulenti e di invalidità permanente pari al 7%, nonchè invalidità Per_3 Per_4
temporanea totale per giorni 10, invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 35, e invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 20.
Ha riferito di aver così abbandonato l'attività di calciatore agonista, la pratica di altri sport e di aver rinunciato alle vacanze estive del seguente mese di agosto.
Infine, ha riferito di vani tentativi di componimento bonario della vicenda con la convenuta. Si è costituita in giudizio contestando integralmente la domanda Controparte_1
avversaria.
In primo luogo, ha contestato la domanda risarcitoria in punto an, negando la presenza presso il centro sportivo dell'attore e dei soggetti dallo stesso indicati come partecipanti alla partita e quindi testimoni.
In subordine, ha contestato la quantificazione del danno richiesto, rilevando l'incongruenza della documentazione medica versata in atti, non ravvisando un collegamento tra il referto del pronto soccorso in data 11/07/2017 ed una risonanza magnetica del 19/12/2017 dalla quale era risultata per la prima volta la “lesione di alto grado del peroneo-astralgico anteriore”.
Ha riferito che non risultava alla convenuta la chiamata e l'arrivo dell'ambulanza e che l'attore aveva reso noto il fatto alla convenuta stessa solo un anno dopo l'accaduto. Inoltre, l'attore aveva continuato a frequentare la palestra collegata al campo sportivo anche nei giorni successivi al presunto sinistro, come attestato dalla registrazione degli ingressi.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali;
il Tribunale non disponeva alcuna CTU medico-legale sulla persona del . Pt_1
Con la sentenza appellata il Tribunale ha deciso la vertenza, così statuendo:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
– RIGETTA la domanda proposta dall'attore ; Parte_1
– CONDANNA, inoltre, parte attrice a rimborsare a le spese di lite Controparte_1
che – ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – liquida in Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.);
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Il Tribunale non ha ritenuto provata la presenza del nel campo da calcio teatro del riferito Pt_1
sinistro nel giorno indicato, giungendo a pari conclusione per i testimoni, sicché la loro attendibilità
è stata esclusa. La decisione è stata motivata valorizzando la circostanza che gli utenti del centro sportivo per entrare devono superare i tornelli automatici, che il giorno del sinistro hanno funzionato correttamente, come attestato dalla rilevazione continuativa di accessi per tutto l'arco di quella giornata.
Infine, il Tribunale ha motivato anche il rigetto della domanda per insussistenza dell'insidia presso il campo sportivo e per mancanza di nesso eziologico tra le lesioni e l'asserito danno.
Sul primo punto ha ritenuto non insidiosa la presenza della canalina posta a più di un metro dalla linea laterale del terreno di gioco, considerato anche che era conosciuta al danneggiato che frequentava abitualmente l'impianto.
Sul secondo aspetto ha ritenuto non collegato eziologicamente il riferito fatto con la documentazione medica versata in atti in ragione della successiva frequentazione del centro sportivo nei giorni seguenti al sinistro e al notevole lasso di tempo tra la risonanza magnetica del dicembre 2017 e il sinistro del luglio precedente.
Propone appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello denuncia il travisamento delle risultanze probatorie e una valutazione parziale delle stesse. Le deposizioni dei testi e confermano la ricostruzione fattuale Per_2 CP_2 dell'attore senza venire menzionati nella motivazione della sentenza gravata. In particolare, essi hanno dichiarato che nella pratica quotidiana capitava che si entrasse nel centro sportivo senza un'effettiva registrazione, sia per la dimenticanza della tessera da parte dei soci, sia per il non essere affatto soci ma ammessi in quanto invitati da altri a partecipare ad una partita.
Contesta il valore probatorio dell'elenco ingressi predisposto dall'appellata, in quanto atto unilateralmente predisposto che produce il potenziale, quanto paradossale, effetto di negare la tutela legale a chi si infortuni presso il centro senza essere registrato per la mancata annotazione dell'ingresso imputabile all'appellata stessa.
Critica la conclusione circa la non insidiosità della canalina presente nel campo per destinazione, sottolineando che la pratica sportiva compiuta in quel luogo richiedeva una maggiore sicurezza, data la dinamicità del gioco del calcio. Osserva che il fatto della conoscenza dei luoghi da parte del Pt_1
non costituisce evento idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno.
Infine, rileva che il referto del pronto soccorso conferma la dinamica del sinistro, e precisa che la presenza presso il centro sportivo i giorni seguenti al fatto era giustificata dalla necessità di compiere esercizi di riabilitazione presso le piscine.
Con il secondo motivo di appello lamenta un'errata interpretazione e applicazione da parte del
Tribunale degli artt. 2051, 2056 e 1227 c.c.
Contesta che la circostanza della conoscenza dei luoghi da parte del , socio ed abituale Pt_1 frequentatore del centro sportivo, sia elemento idoneo a superare il rilievo dell'insidiosità del campo da calcio. Sostiene che, al più, tale circostanza potrebbe motivare un concorso di colpa da parte del danneggiato, ma non un'esclusione del diritto al risarcimento.
Afferma che nell'ipotesi di danno da cosa in custodia l'onere probatorio della sussistenza del caso fortuito è in capo al convenuto, che nel caso di specie nulla ha dimostrato.
Con il terzo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza laddove conclude che l'appellante non ha adempiuto all'onere probatorio sull'evento di causa: egli ha dimostrato, tramite allegazioni documentali e dichiarazioni testimoniali, di essere stato presente nel campo di calcio CP_1
di Genova, di essere caduto a causa della canaletta e di aver subito un danno. La non CP_1
ha invece assolto alla prova liberatoria. Si costituisce contestando integralmente l'avversario appello e chiedendo Controparte_1
la conferma della sentenza gravata.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte ed è stata quindi trattenuta in decisione.
*
Il primo motivo di appello verte essenzialmente sul riparto dell'onere probatorio. L'appellante sostiene di aver raggiunto la prova del fatto storico ed ha contestato il valore dei documenti prodotti dall'appellata in quanto formati unilateralmente.
L'appellante offre come mezzi di prova le testimonianze di alcuni partecipanti alla partita di calcio a
5 in cui si sarebbe verificato il sinistro, nonché la documentazione medica riferita all'infortunio.
Preliminarmente, va individuato il criterio di riparto dell'onere della prova. L'azione è da qualificarsi quale responsabilità da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo dedotti in giudizio il controllo di fatto del custode responsabile sulla cosa dannosa ed il nesso di causalità tra il danno e la cosa stessa. Della dimostrazione di questi due presupposti è onerato l'attore, consentendosi al convenuto esclusivamente la prova liberatoria del fortuito (ex multis Cass n. 20943/2022, Cass.
27724/2018, Cass. 30775/2017).
Venendo all'esame del fatto storico, l'attore afferma di aver subito l'infortunio de quo presso il
Campo Sportivo Virgin Active di Genova, via Paolo Mantovani, n. 153 R, il giorno 11/07/2017 alle ore 19:00 circa.
Il primo motivo di appello non riguarda la dinamica concreta del sinistro, quanto la sussistenza in sé del fatto storico.
I testimoni di parte attrice hanno riferito concordemente dell'assidua frequentazione del centro sportivo da parte loro e del danneggiato, quali partecipanti alle partite organizzate dal sig. CP_2
e in particolare a quella che ha determinato il sinistro.
[...]
Proprio il escusso all'udienza del 29/04/2021, ha dichiarato “il sinistro per cui è causa si è CP_2 verificato nel 2017, ma ora non sono in grado di precisare la stagione e/o il mese…”; mentre il teste escusso all'udienza del 10/02/2017, ha dichiarato “il sinistro per cui è causa si è verificato, Per_2 direi, a luglio del 2017…”.
L'unico riferimento all'esatta data del sinistro si rinviene nelle dichiarazioni sottoscritte dai sig.ri e allegate all'atto di citazione di primo grado (doc.3). La Corte osserva che CP_2 Per_1 Per_2
i dettagli contenuti in queste dichiarazioni non sono stati confermati nella successiva testimonianza processuale. Ad esse va dato, quindi, un mero valore indiziario. Tali documenti, infatti, sono costituiti da copie di un medesimo testo pre-redatto e compilato solo in alcuni campi dai dichiaranti ed appaiono inidonei a formare un convincimento circa la loro attendibilità e spontaneità. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto, che la Corte intende far proprio: “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore
d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (cfr. Cass. 24976/2017).
L'attore ha depositato anche il verbale del pronto soccorso, ove è indicata come data di ingresso l'11/07/2017 (doc. 4 – atto di citazione in primo grado).
La contesta l'accadimento stesso del fatto storico e oppone in controprova Controparte_1 le testimonianze del responsabile della struttura e di un'addetta alla reception del centro sportivo, nonché i tabulati di ingresso, sia con criterio cronologico (elenco accessi nel giorno del sinistro) sia con criterio soggettivo (elenco degli ingressi del danneggiato e dei testimoni nel periodo antecedente e successivo al sinistro).
I tabulati non indicano la presenza del danneggiato e dei testimoni nel giorno del sinistro, e non risultano altri documenti di analogo contenuto, mentre risultano regolarmente registrati gli ingressi degli stessi soggetti nel periodo antecedente e successivo all'11/07/2017.
I testi hanno riferito delle modalità di registrazione degli ingressi, nonché delle episodiche violazioni della procedura di registrazione, per cui taluni – soci della palestra o non – riuscivano ad accedere senza essere menzionati nei registri.
Il teste , responsabile del centro, non presente il giorno del sinistro, escusso all'udienza del Tes_1
22/07/2022, ha dichiarato: “è vero, ogni soggetto che accede alla struttura deve passare attraverso i tornelli, se è un socio li sblocca con una tessera che ha in dotazione, se non lo è deve firmare un modulo (esistono diversi moduli in base alla motivazione dell'accesso) che gli viene consegnato alla reception. A.D.R. giudice: alla reception è sempre presente un addetto. A.D.R. giudice: nel caso in cui un socio non abbia con sé la tessera il suo accesso viene consentito dall'addetto alla reception che previamente e/o contestualmente “smarca” il suo nome sul programma in dotazione e poi sblocca manualmente i tornelli. A.D.R. giudice: l'uso della tessera o l'inserimento manuale della presenza nel programma serve per verificare che non vi siano irregolarità che impediscano l'accesso della persona al club, tipo certificato medico scaduto o mancante, problemi con i pagamenti o qualche documento da firmare. La registrazione è anche necessaria per sapere indicativamente quante persone sono presenti nel centro, ma soprattutto chi nel caso in cui dovessero verificarsi problemi. A.D.R. giudice: gli addetti alla reception devono sempre e comunque provvedere a “smarcare” le persone in ingresso e su questo aspetto siamo molto attenti proprio per motivi di sicurezza. A.D.R. avv. Pucci: per ovviare ai sistemi di accesso le possibilità sono due: scavalcare i tornelli, oppure entrare nella struttura utilizzando il varco/cancelli automatici che si aprono al momento dell'uscita di un socio, in tale caso non suona alcunché. Ma tali comportamenti possono essere messi in atto da chi vuole fare il “furbo”.
La teste dipendente addetta alla reception il giorno del sinistro, escussa all'udienza del Tes_2
06/10/2022, ha dichiarato: “L'accesso alla palestra avviene utilizzando un tesserino e almeno due receptionists sono presenti in modo da verificare gli ingressi e così controllare che tutto sia regolare.
Passando il tesserino su un lettore vengono registrati, oltre al nome dell'utente, il giorno e l'ora dell'ingresso. Prima del COVID era consentito solo per la partecipazione alle partite di calcetto al fine di garantire il numero minimo necessario l'ingresso anche a soggetti non iscritti/non soci che però dovevano essere registrati al momento di entrare. In particolare coloro che non erano iscritti dovevano compilare un foglio con tutti i dati identificativi (nome e cognome, giorno e ora) e lasciavano anche un documento d'identità che, poi, ritiravano all'uscita. A.D.R. giudice: i fogli compilati dagli “esterni” venivano conservati in un archivio per eventuali consultazioni, non si procedeva ad immettere i dati a computer perché ciò avrebbe comportato un dispendio di tempo e risorse economiche. A.D.R. giudice: gli esterni normalmente arrivavano insieme, oppure nel caso del gruppo di , che era già in palestra iniziava a compilare i fogli in attesa Pt_1 CP_2 dell'arrivo in modo da velocizzare l'ingresso. A.D.R. avv. PUCCI: il passaggio nel varco con sportello che viene aperto da noi, posto di fianco ai tornelli destinato ai non iscritti può avvenire solo dopo l'avvenuta registrazione cartacea di cui sopra di questi ultimi. A.D.R. giudice: per uscire non era all'epoca necessario ripassare la tessera che, invece, doveva essere strisciata almeno una volta in entrata, non c'era limite di tempo nella permanenza in palestra, ma nel caso in cui un tesserato a noi noto più volte nella stessa giornata avesse fatto avanti e indietro potevamo dispensarlo dal ripassare la tessera ma noi provvedevamo comunque a registrare le molteplici entrate con il tasto
F2 smarcatura nome (si inserivano le prime 3 lettere del nome e del cognome a pc). A.D.R. giudice: se un cliente dimentica la tessera o c'era qualche malfunzionamento del sistema l'inserimento del nome avveniva a computer da parte dello staff con il sistema di smarcatura di cui ho detto
(inserimento del nome e cognome e tasto F2 con conseguente registrazioni di tali dati e del giorno e ora). Riconosco nel doc. 1 di parte convenuta il cartaceo da cui risulta la rilevazione delle presenze degli iscritti: nella prima colonna sono riportati i numeri identificativi della tessera associata ad ogni iscritto, nella seconda colonna i nomi e cognomi e nell'ultima giorno e ora di ingresso. A.D.R. giudice: atteso che per il giorno 11.7.2017 esiste il report di ingressi ciò significa che i tornelli e il sistema di rilevazione degli accessi erano funzionanti. A distanza di anni non posso ricordare se , e ossero presenti nel centro il giorno 11.7.2017, ma ciò Pt_1 CP_2 Per_1 Per_2
è verificabile esaminando il documento 1 di cui sopra, oppure estrapolando dall'anagrafica di ciascuno di essi il dato relativo agli ingressi, cosa che risulta dai documenti 2, 2a e 2b che mi vengono rammostrati”.
Nessun teste ha rammentato con precisione il giorno di accadimento del sinistro e quanto dichiarato negli scritti pre-redatti dai testi di parte attrice non ha valore probatorio per le ragioni già espresse.
Viene ora in rilievo il valore probatorio dei tabulati. L'appellante si duole del fatto che, trattandosi di documenti predisposti unilateralmente dalla sua controparte, non può darsi loro valore probatorio alcuno. Si determinerebbe, altrimenti, l'effetto paradossale di subordinare l'accertamento della responsabilità al contenuto di un documento predisposto dal preteso responsabile.
La Corte osserva che i tabulati prodotti dalla convenuta sono effettivamente documenti di provenienza unilaterale, aventi quindi un mero valore indiziario. Sono documenti in formato “.pdf” emessi dal software gestionale della palestra. Tuttavia, fondano un dubbio sulla presenza dei soggetti nella palestra il giorno 11/07/2017.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe conferito maggior valore probatorio ai suddetti tabulati piuttosto che alle prove testimoniali e documentali da lui dedotte.
Osserva la Corte che l'appellante ha convenuto in giudizio la per Controparte_1 domandare un risarcimento a titolo di responsabilità da cosa in custodia. L'onere della prova del fatto dannoso e del nesso causale tra la cosa ed il danno grava su di lui.
Nel caso de quo il fatto storico presuppone la presenza del danneggiato nel luogo e nel momento indicati.
La prova di questa circostanza è offerta mediante le dichiarazioni già menzionate e la prova per testimoni.
In mancanza di contestazioni, l'impianto probatorio offerto dall'appellante nel suo complesso può in ipotesi fondare un convincimento del giudice sull'accadimento del fatto. In questo caso, tuttavia, la convenuta ha adempiuto il proprio onere di contestazione, supportando le controdeduzioni con indizi rilevanti (quali i tabulati delle presenze e le testimonianze dei dipendenti della palestra sull'usuale gestione degli ingressi).
Inoltre, nessun teste ha confermato con precisione la data del sinistro ed il verbale di accesso al pronto soccorso dell'infortunato non appare congruente con la dinamica asserita. Lo stesso appellante dichiara nella propria comparsa conclusionale in appello “Il giorno esatto del sinistro è confermato dal verbale di accettazione al Pronto soccorso ASL 3 di Genova Sampierdarena, C.so Scassi, 1 (cfr.
Doc. n. 4 – fascicolo primo grado produzioni attoree) che dista appena 7 minuti in ambulanza dal luogo in cui è avvenuto il sinistro ( Genova, Via Paolo Mantovani, 153r, Genova)”. CP_1 Omessa ogni valutazione delle dichiarazioni testimoniali in merito all'arrivo dell'ambulanza presso il centro sportivo, anche in questo caso confliggenti tra loro da parte dei testimoni dedotti da CP_1
e dall'attore, ma non necessariamente incompatibili tra loro non potendosi escludere che nel
[...] caso concreto l'ambulanza non sia stata vista dal personale della palestra e sia stata fatta intervenire direttamente dall'infortunato o dai suoi amici, la Corte osserva che non è ragionevole collegare il sinistro ad un accesso avvenuto in pronto soccorso alle 22:30 da parte di un paziente infortunatosi intorno alle 19:00 quando la durata del percorso è di soli 7 minuti in ambulanza, con evidente incongruenza anche al netto di eventuali tempi di attesa dell'arrivo dei soccorsi.
L'appellante postula un “peso” paritario dei due “gruppi” di prove: le testimonianze ed i documenti dell'attore rispetto ai tabulati e alle testimonianze della convenuta. Tuttavia, sulla sussistenza del fatto dannoso e del nesso causale l'onere della prova è a carico dell'attore: in particolare l'onere di provare la presenza fisica del in palestra quel giorno. Diversamente opinando si giungerebbe all'errata Pt_1 conclusione per cui l'appellata sarebbe onerata della prova negativa della presenza del presso Pt_1
l'impianto. Al contrario, l'onere della prova del fortuito postula la raggiuta prova da parte dell'attore dell'elemento costitutivo della responsabilità, cioè innanzitutto della presenza del presso la Pt_1 palestra il giorno dell'infortunio, rispetto alla quale l'appellata ha un mero onere di contestazione.
Il principio dell'onere della prova applicato al caso in esame non richiede quindi un confronto paritario tra il materiale probatorio delle due parti, bensì una valutazione delle prove offerte dall'attore, eventualmente messe in discussione dalle allegazioni e produzioni avversarie. In altre parole, il convenuto è meramente tenuto a minare il fondamento dell'impianto probatorio attoreo, giovandosi dell'eventuale incertezza conseguente.
Ciò posto, le dichiarazioni dei testi dell'appellata e i documenti da essa prodotti non provano con assoluta certezza l'assenza del danneggiato e dei testi dal luogo del sinistro nel giorno indicato, ma fondano un'incertezza consistente sull'accadimento stesso del fatto, insufficiente per il soddisfacimento del criterio di accertamento causale civilistico del “più probabile che non”, avendosi piuttosto una pari probabilità dell'accadimento e del non accadimento dell'evento.
Ulteriore argomento promosso dall'appellante e teso a intaccare l'attendibilità dei tabulati è rappresentato dall'uso di alcuni utenti di entrare nel centro sportivo senza registrarsi ai tornelli o alla reception, circostanza che giustificherebbe la presenza del danneggiato e dei testimoni, compatibilmente con la non menzione degli stessi nei tabulati di ingresso.
Invero, l'ipotetico aggiramento del protocollo di registrazione da parte di uno dei soci è certamente possibile e credibile, coerentemente con quanto risultato dall'istruttoria orale, ma non è parimenti ragionevole ritenere che tutti e tre i partecipanti alla partita che erano anche soci della palestra, ovvero
, e non abbiano fatto accesso al centro sportivo con la modalità più comune Pt_1 Per_1 CP_2 e veloce, ovvero utilizzando la tessera magnetica per ruotare il tornello all'ingresso; d'altro canto, per dar seguito alla tesi attorea dovrebbe sostenersi che tre soci regolari frequentatori della palestra, dotati di tessera magnetica funzionante che utilizzavano regolarmente (come attestato dai tabulati personali di quel periodo) abbiano preferito scavalcare o comunque aggirare il tornello regolarmente funzionante (come dimostrato dal continuo flusso di utenza registrato il giorno 11/07/2017) per accedere laddove avevano già diritto di accedere in forza di abbonamento.
Questi ragioni portano al rigetto del primo motivo di appello e alla conferma della sentenza ove ha negato la sussistenza del fatto storico.
In ogni caso, la Corte rileva che anche il secondo motivo sarebbe infondato, atteso che il bene asseritamente produttivo del danno è un bene inerte, e come tale privo di un intrinseco dinamismo potenzialmente dannoso. La riferibilità ad esso del danno patito dall'attore andrebbe perciò valutata alla luce della condotta di interazione con lo stesso tenuta dal danneggiato.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr.
Cass. 11526/2017. Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).
Orbene, risulta dall'istruttoria orale e dalla perizia tecnica depositata in atti dall'appellata che la canalina di scolo oggetto dell'asserita caduta del era posizionata a 1,90 metri dalla linea laterale Pt_1
del terreno di gioco.
Nella relazione tecnica, confermata dal perito assicurativo che l'ha redatta in sede testimoniale, si legge che il campo era regolamentare, e che anche la canalina in questione lo era, essendo posizionata a metri 1,90 dalla linea di demarcazione del campo da gioco, essendo la distanza minima di metri 1.
Inoltre, la canalina era stata, a seguito di ristrutturazione del campo avvenuta nel 2016, ricoperta di manto erboso sintetico, che rendeva lieve il dislivello (1 o 2 cm). Si aggiunga che il ben conosceva il campo da calcio in oggetto, essendone assiduo Pt_1
frequentatore da 7/8 anni e giocandovi diversi giorni a settimana, come risulta dai tabulati prodotti e dalle deposizioni testimoniali.
Ciò non consente di ritenere provato che il danno sia stato causato da una caratteristica oggettiva della cosa, quanto piuttosto dal comportamento disattento e incauto del danneggiato, data anche la visibilità di tale dislivello e la buona illuminazione del terreno accertata dal perito.
Infine, poiché la larghezza minima del campo per destinazione prescritta è di 1 metro, il maggior spazio a disposizione per arrestare l'inerzia dell'azione di gioco è argomento sfavorevole al danneggiato, considerato che il tipo di lesioni allegate è compatibile con una vigoria d'impatto sproporzionata per la posizione esterna in cui si trova la canalina. Il suo posizionamento ad 1,90 metri
è tale da rendere irragionevole che un soggetto vi giunga sopra con la medesima intensità agonistica che avrebbe sulla linea perimetrale o nel metro immediatamente all'esterno (area, infatti, in cui non possono essere installate le canaline o altri ostacoli).
Vanno a tal fine considerati gli elementi istruttori assunti, oltre all'anzidetta posizione della canalina, quale l'azione di gioco che il stava compiendo e la conoscenza del luogo da parte dello stesso. Pt_1
In primo luogo, il teste ha riferito “al momento del fatto l'attore si trovava all'incirca a metà Per_2
campo, più verso il lato spogliatoi, mentre io mi trovavo a circa 5/6 metri di distanza da lui. Ad un certo momento è arrivata una palla alta, il è indietreggiato per cercare di recuperarla e nel Pt_1
fare ciò è finito con un piede nella canaletta che si trova a bordo campo. A.D.R. giudice: la canaletta
è visibile in quanto, pur essendo coperta dal tappeto sintetico, forma un avvallamento a bordo campo”; mentre il ha riferito: “confermo la presenza di una canalina per lo scolo delle acque CP_2 meteoriche nel campo, canalina coperta dall'erba sintetica. Nel 2016 è stato rifatto il campo da gioco in questione e in quell'occasione la grata di scolo delle acque meteoriche che era a vista è stata coperta con l'erba sintetica. La griglia si trovava e si trova lungo il lato lungo del campo di fronte all'accesso del campo stesso. Quando è stato posizionato il manto il personale della ci ha CP_1
riferito che il campo era di nuova concezione in quanto il materiale da cui è fatta l'erba sintetica è fatto anche aggiungendo micropalline di gomma per rendere il fondo più morbido, mentre prima sull'erba sintetica veniva buttata sopra della sabbia. Quando si è verificato il sinistro all'attore il campo era stato già stato rifatto … (omissis) quando si è verificato il sinistro io e l'attore stavamo giocando in squadre contrapposte, io ero più o meno all'altezza del dischetto di rigore, mentre
l'attore si trovava a circa 4/6 metri di distanza da me, in zona di fallo laterale, ossia in prossimità del lato lungo verso la porta dove mi trovavo io. Nel tentare di prendere la palla l'attore è andato indietro di spalle laddove c'è la linea che delimita il campo superandola e cadendo a terra. Il piede dell'attore si è messo male, lui è caduto e io e gli altri l'abbiamo raggiunto e trovato proprio sulla canalina”.
Risulta pertanto una “palla alta” destinata al , che lo stesso avrebbe tentato di recuperare Pt_1
indietreggiando e partendo da una posizione già vicina alla linea laterale del campo. La Corte osserva che la ridotta dimensione di un campo da calcio a 5 e l'elevazione della traiettoria del pallone non giustificano lo sforzo agonistico che avrebbe condotto il a riportare quelle lesioni a 1,90 metri Pt_1 dalla linea laterale, considerata la prevedibile inutilità tattica di un pallone alto lanciato verso l'esterno del campo (ovvero la direzione ove il si era diretto), dato che lo stesso pallone non sarebbe più Pt_1
stato in gioco appena oltrepassata la linea laterale, considerato in più che il danneggiato si è mosso partendo già dalla linea laterale.
L'insieme degli elementi sopra descritti non può che condurre al rigetto dell'appello.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata.
A tali fine, l'importo delle spese legali viene liquidato con riguardo ai parametri di cui al D.M.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, come da seguente prospetto,:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.966,00
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore di Parte_1 [...] che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Controparte_1
Dà atto che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato integralmente rigettato l'appello.
Genova, 29/4/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1113/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 2729/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata il 07/11/2023 tra
(C.F. , assistito e difeso dagli Avv.ti Corrado Parte_1 C.F._1
Pastorino e Francesca Solari come da mandato in atti appellante
e in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_1
tempore (C.F./P.IVA ), assistita e difesa dagli Avv.ti Lucia Pucci e P.IVA_1
Stefano Guerriero come da mandato in atti appellato
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie processuali meglio ritenute ed esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria ed opportuna, ● in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
2729/23, resa all'esito del giudizio R.G. n. 3678/2020, pubblicata in data 07.11.2023, notificata il 10.11.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito: accertare e dichiarare che Controparte_1
è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. di tutti i danni
[...]
patrimoniali e non subiti dal Signor e per l'effetto condannare la Parte_1
convenuta, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore e quantificabile come segue: in € 11.287,32 per danno biologico da inabilità temporanea per giorni 65 (di cui 10 giorni al 100%, 35 al 50% e 20 al 25%) e danno biologico da invalidità permanente nella misura del 7% o nella diversa misura di giustizia determinata anche a seguito delle risultanze che emergeranno in corso di istruttoria;
in € 3.768,06 per danno morale, quantificato in un terzo del danno biologico o nella diversa misura di giustizia determinata anche a seguito delle risultanze che emergeranno in corso di istruttoria, ricorrendo anche a criteri equitativi;
in € 2.261,06 per danno esistenziale, quantificato nel 20% del danno biologico o nella diversa misura di giustizia determinata anche a seguito delle risultanze che emergeranno in corso di istruttoria, ricorrendo anche a criteri equitativi. Oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino ad oggi, determinati in € 481,70, oltre interessi legali e rivalutazione successive. Come anticipato nella parte in fatto, il danno subito dall'attore è quantificabile in comprensivi di rivalutazione e interessi”
● e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
● Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* per l'appellata Controparte_1
“In via preliminare e in limine litis a. dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c
o comunque dichiararne la manifestamente infondatezza, ai sensi dell'art. 348bis
c.p.c., previa fissazione dell'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis
c.p.c.;
b. (omissis).
Nel merito
- rigettare l'appello proposto dal Sig. , siccome infondato in fatto e in Parte_1
diritto e confermare la sentenza n. 2729/2023 resa dal Tribunale di Genova pubblicata il 7 novembre 2023;
- con vittoria di spese di lite, come per legge”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Genova la per sentirla condannare al risarcimento dei danni, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, determinati dai seguenti fatti.
In data 11/07/2017, intorno alle ore 19.00, stava partecipando ad una partita amatoriale di calcio a cinque con alcuni amici (in particolare, ha riferito che alla partita partecipavano , Persona_1
e sul campo in erba sintetica sito in Genova, via Paolo Mantovani, Controparte_2 Persona_2 presso il centro sportivo della convenuta, allorché nel corso di un'azione di gioco era caduto rovinosamente a terra a causa di un avvallamento presente nel manto erboso in corrispondenza di una canalina di scolo e aveva sbattuto contro un muro che delimitava il perimetro del campo riportando gravi danni fisici.
Ha affermato di essersi recato al pronto soccorso e di aver ivi ricevuto una prima diagnosi di “trauma distorsivo alla caviglia e ginocchio destro e distrattivo colonna dorso-lombare” nonché di essere stato costretto in seguito ad un lungo periodo ‒ per complessivi 149 giorni ‒ di cure presso medici osteopati e fisioterapisti. A seguito di tali eventi gli erano residuati postumi, così come accertati nelle relazioni dei consulenti e di invalidità permanente pari al 7%, nonchè invalidità Per_3 Per_4
temporanea totale per giorni 10, invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 35, e invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 20.
Ha riferito di aver così abbandonato l'attività di calciatore agonista, la pratica di altri sport e di aver rinunciato alle vacanze estive del seguente mese di agosto.
Infine, ha riferito di vani tentativi di componimento bonario della vicenda con la convenuta. Si è costituita in giudizio contestando integralmente la domanda Controparte_1
avversaria.
In primo luogo, ha contestato la domanda risarcitoria in punto an, negando la presenza presso il centro sportivo dell'attore e dei soggetti dallo stesso indicati come partecipanti alla partita e quindi testimoni.
In subordine, ha contestato la quantificazione del danno richiesto, rilevando l'incongruenza della documentazione medica versata in atti, non ravvisando un collegamento tra il referto del pronto soccorso in data 11/07/2017 ed una risonanza magnetica del 19/12/2017 dalla quale era risultata per la prima volta la “lesione di alto grado del peroneo-astralgico anteriore”.
Ha riferito che non risultava alla convenuta la chiamata e l'arrivo dell'ambulanza e che l'attore aveva reso noto il fatto alla convenuta stessa solo un anno dopo l'accaduto. Inoltre, l'attore aveva continuato a frequentare la palestra collegata al campo sportivo anche nei giorni successivi al presunto sinistro, come attestato dalla registrazione degli ingressi.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali;
il Tribunale non disponeva alcuna CTU medico-legale sulla persona del . Pt_1
Con la sentenza appellata il Tribunale ha deciso la vertenza, così statuendo:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
– RIGETTA la domanda proposta dall'attore ; Parte_1
– CONDANNA, inoltre, parte attrice a rimborsare a le spese di lite Controparte_1
che – ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147 – liquida in Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (15% spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A.);
– DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Il Tribunale non ha ritenuto provata la presenza del nel campo da calcio teatro del riferito Pt_1
sinistro nel giorno indicato, giungendo a pari conclusione per i testimoni, sicché la loro attendibilità
è stata esclusa. La decisione è stata motivata valorizzando la circostanza che gli utenti del centro sportivo per entrare devono superare i tornelli automatici, che il giorno del sinistro hanno funzionato correttamente, come attestato dalla rilevazione continuativa di accessi per tutto l'arco di quella giornata.
Infine, il Tribunale ha motivato anche il rigetto della domanda per insussistenza dell'insidia presso il campo sportivo e per mancanza di nesso eziologico tra le lesioni e l'asserito danno.
Sul primo punto ha ritenuto non insidiosa la presenza della canalina posta a più di un metro dalla linea laterale del terreno di gioco, considerato anche che era conosciuta al danneggiato che frequentava abitualmente l'impianto.
Sul secondo aspetto ha ritenuto non collegato eziologicamente il riferito fatto con la documentazione medica versata in atti in ragione della successiva frequentazione del centro sportivo nei giorni seguenti al sinistro e al notevole lasso di tempo tra la risonanza magnetica del dicembre 2017 e il sinistro del luglio precedente.
Propone appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello denuncia il travisamento delle risultanze probatorie e una valutazione parziale delle stesse. Le deposizioni dei testi e confermano la ricostruzione fattuale Per_2 CP_2 dell'attore senza venire menzionati nella motivazione della sentenza gravata. In particolare, essi hanno dichiarato che nella pratica quotidiana capitava che si entrasse nel centro sportivo senza un'effettiva registrazione, sia per la dimenticanza della tessera da parte dei soci, sia per il non essere affatto soci ma ammessi in quanto invitati da altri a partecipare ad una partita.
Contesta il valore probatorio dell'elenco ingressi predisposto dall'appellata, in quanto atto unilateralmente predisposto che produce il potenziale, quanto paradossale, effetto di negare la tutela legale a chi si infortuni presso il centro senza essere registrato per la mancata annotazione dell'ingresso imputabile all'appellata stessa.
Critica la conclusione circa la non insidiosità della canalina presente nel campo per destinazione, sottolineando che la pratica sportiva compiuta in quel luogo richiedeva una maggiore sicurezza, data la dinamicità del gioco del calcio. Osserva che il fatto della conoscenza dei luoghi da parte del Pt_1
non costituisce evento idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno.
Infine, rileva che il referto del pronto soccorso conferma la dinamica del sinistro, e precisa che la presenza presso il centro sportivo i giorni seguenti al fatto era giustificata dalla necessità di compiere esercizi di riabilitazione presso le piscine.
Con il secondo motivo di appello lamenta un'errata interpretazione e applicazione da parte del
Tribunale degli artt. 2051, 2056 e 1227 c.c.
Contesta che la circostanza della conoscenza dei luoghi da parte del , socio ed abituale Pt_1 frequentatore del centro sportivo, sia elemento idoneo a superare il rilievo dell'insidiosità del campo da calcio. Sostiene che, al più, tale circostanza potrebbe motivare un concorso di colpa da parte del danneggiato, ma non un'esclusione del diritto al risarcimento.
Afferma che nell'ipotesi di danno da cosa in custodia l'onere probatorio della sussistenza del caso fortuito è in capo al convenuto, che nel caso di specie nulla ha dimostrato.
Con il terzo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza laddove conclude che l'appellante non ha adempiuto all'onere probatorio sull'evento di causa: egli ha dimostrato, tramite allegazioni documentali e dichiarazioni testimoniali, di essere stato presente nel campo di calcio CP_1
di Genova, di essere caduto a causa della canaletta e di aver subito un danno. La non CP_1
ha invece assolto alla prova liberatoria. Si costituisce contestando integralmente l'avversario appello e chiedendo Controparte_1
la conferma della sentenza gravata.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte ed è stata quindi trattenuta in decisione.
*
Il primo motivo di appello verte essenzialmente sul riparto dell'onere probatorio. L'appellante sostiene di aver raggiunto la prova del fatto storico ed ha contestato il valore dei documenti prodotti dall'appellata in quanto formati unilateralmente.
L'appellante offre come mezzi di prova le testimonianze di alcuni partecipanti alla partita di calcio a
5 in cui si sarebbe verificato il sinistro, nonché la documentazione medica riferita all'infortunio.
Preliminarmente, va individuato il criterio di riparto dell'onere della prova. L'azione è da qualificarsi quale responsabilità da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo dedotti in giudizio il controllo di fatto del custode responsabile sulla cosa dannosa ed il nesso di causalità tra il danno e la cosa stessa. Della dimostrazione di questi due presupposti è onerato l'attore, consentendosi al convenuto esclusivamente la prova liberatoria del fortuito (ex multis Cass n. 20943/2022, Cass.
27724/2018, Cass. 30775/2017).
Venendo all'esame del fatto storico, l'attore afferma di aver subito l'infortunio de quo presso il
Campo Sportivo Virgin Active di Genova, via Paolo Mantovani, n. 153 R, il giorno 11/07/2017 alle ore 19:00 circa.
Il primo motivo di appello non riguarda la dinamica concreta del sinistro, quanto la sussistenza in sé del fatto storico.
I testimoni di parte attrice hanno riferito concordemente dell'assidua frequentazione del centro sportivo da parte loro e del danneggiato, quali partecipanti alle partite organizzate dal sig. CP_2
e in particolare a quella che ha determinato il sinistro.
[...]
Proprio il escusso all'udienza del 29/04/2021, ha dichiarato “il sinistro per cui è causa si è CP_2 verificato nel 2017, ma ora non sono in grado di precisare la stagione e/o il mese…”; mentre il teste escusso all'udienza del 10/02/2017, ha dichiarato “il sinistro per cui è causa si è verificato, Per_2 direi, a luglio del 2017…”.
L'unico riferimento all'esatta data del sinistro si rinviene nelle dichiarazioni sottoscritte dai sig.ri e allegate all'atto di citazione di primo grado (doc.3). La Corte osserva che CP_2 Per_1 Per_2
i dettagli contenuti in queste dichiarazioni non sono stati confermati nella successiva testimonianza processuale. Ad esse va dato, quindi, un mero valore indiziario. Tali documenti, infatti, sono costituiti da copie di un medesimo testo pre-redatto e compilato solo in alcuni campi dai dichiaranti ed appaiono inidonei a formare un convincimento circa la loro attendibilità e spontaneità. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto, che la Corte intende far proprio: “Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore
d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (cfr. Cass. 24976/2017).
L'attore ha depositato anche il verbale del pronto soccorso, ove è indicata come data di ingresso l'11/07/2017 (doc. 4 – atto di citazione in primo grado).
La contesta l'accadimento stesso del fatto storico e oppone in controprova Controparte_1 le testimonianze del responsabile della struttura e di un'addetta alla reception del centro sportivo, nonché i tabulati di ingresso, sia con criterio cronologico (elenco accessi nel giorno del sinistro) sia con criterio soggettivo (elenco degli ingressi del danneggiato e dei testimoni nel periodo antecedente e successivo al sinistro).
I tabulati non indicano la presenza del danneggiato e dei testimoni nel giorno del sinistro, e non risultano altri documenti di analogo contenuto, mentre risultano regolarmente registrati gli ingressi degli stessi soggetti nel periodo antecedente e successivo all'11/07/2017.
I testi hanno riferito delle modalità di registrazione degli ingressi, nonché delle episodiche violazioni della procedura di registrazione, per cui taluni – soci della palestra o non – riuscivano ad accedere senza essere menzionati nei registri.
Il teste , responsabile del centro, non presente il giorno del sinistro, escusso all'udienza del Tes_1
22/07/2022, ha dichiarato: “è vero, ogni soggetto che accede alla struttura deve passare attraverso i tornelli, se è un socio li sblocca con una tessera che ha in dotazione, se non lo è deve firmare un modulo (esistono diversi moduli in base alla motivazione dell'accesso) che gli viene consegnato alla reception. A.D.R. giudice: alla reception è sempre presente un addetto. A.D.R. giudice: nel caso in cui un socio non abbia con sé la tessera il suo accesso viene consentito dall'addetto alla reception che previamente e/o contestualmente “smarca” il suo nome sul programma in dotazione e poi sblocca manualmente i tornelli. A.D.R. giudice: l'uso della tessera o l'inserimento manuale della presenza nel programma serve per verificare che non vi siano irregolarità che impediscano l'accesso della persona al club, tipo certificato medico scaduto o mancante, problemi con i pagamenti o qualche documento da firmare. La registrazione è anche necessaria per sapere indicativamente quante persone sono presenti nel centro, ma soprattutto chi nel caso in cui dovessero verificarsi problemi. A.D.R. giudice: gli addetti alla reception devono sempre e comunque provvedere a “smarcare” le persone in ingresso e su questo aspetto siamo molto attenti proprio per motivi di sicurezza. A.D.R. avv. Pucci: per ovviare ai sistemi di accesso le possibilità sono due: scavalcare i tornelli, oppure entrare nella struttura utilizzando il varco/cancelli automatici che si aprono al momento dell'uscita di un socio, in tale caso non suona alcunché. Ma tali comportamenti possono essere messi in atto da chi vuole fare il “furbo”.
La teste dipendente addetta alla reception il giorno del sinistro, escussa all'udienza del Tes_2
06/10/2022, ha dichiarato: “L'accesso alla palestra avviene utilizzando un tesserino e almeno due receptionists sono presenti in modo da verificare gli ingressi e così controllare che tutto sia regolare.
Passando il tesserino su un lettore vengono registrati, oltre al nome dell'utente, il giorno e l'ora dell'ingresso. Prima del COVID era consentito solo per la partecipazione alle partite di calcetto al fine di garantire il numero minimo necessario l'ingresso anche a soggetti non iscritti/non soci che però dovevano essere registrati al momento di entrare. In particolare coloro che non erano iscritti dovevano compilare un foglio con tutti i dati identificativi (nome e cognome, giorno e ora) e lasciavano anche un documento d'identità che, poi, ritiravano all'uscita. A.D.R. giudice: i fogli compilati dagli “esterni” venivano conservati in un archivio per eventuali consultazioni, non si procedeva ad immettere i dati a computer perché ciò avrebbe comportato un dispendio di tempo e risorse economiche. A.D.R. giudice: gli esterni normalmente arrivavano insieme, oppure nel caso del gruppo di , che era già in palestra iniziava a compilare i fogli in attesa Pt_1 CP_2 dell'arrivo in modo da velocizzare l'ingresso. A.D.R. avv. PUCCI: il passaggio nel varco con sportello che viene aperto da noi, posto di fianco ai tornelli destinato ai non iscritti può avvenire solo dopo l'avvenuta registrazione cartacea di cui sopra di questi ultimi. A.D.R. giudice: per uscire non era all'epoca necessario ripassare la tessera che, invece, doveva essere strisciata almeno una volta in entrata, non c'era limite di tempo nella permanenza in palestra, ma nel caso in cui un tesserato a noi noto più volte nella stessa giornata avesse fatto avanti e indietro potevamo dispensarlo dal ripassare la tessera ma noi provvedevamo comunque a registrare le molteplici entrate con il tasto
F2 smarcatura nome (si inserivano le prime 3 lettere del nome e del cognome a pc). A.D.R. giudice: se un cliente dimentica la tessera o c'era qualche malfunzionamento del sistema l'inserimento del nome avveniva a computer da parte dello staff con il sistema di smarcatura di cui ho detto
(inserimento del nome e cognome e tasto F2 con conseguente registrazioni di tali dati e del giorno e ora). Riconosco nel doc. 1 di parte convenuta il cartaceo da cui risulta la rilevazione delle presenze degli iscritti: nella prima colonna sono riportati i numeri identificativi della tessera associata ad ogni iscritto, nella seconda colonna i nomi e cognomi e nell'ultima giorno e ora di ingresso. A.D.R. giudice: atteso che per il giorno 11.7.2017 esiste il report di ingressi ciò significa che i tornelli e il sistema di rilevazione degli accessi erano funzionanti. A distanza di anni non posso ricordare se , e ossero presenti nel centro il giorno 11.7.2017, ma ciò Pt_1 CP_2 Per_1 Per_2
è verificabile esaminando il documento 1 di cui sopra, oppure estrapolando dall'anagrafica di ciascuno di essi il dato relativo agli ingressi, cosa che risulta dai documenti 2, 2a e 2b che mi vengono rammostrati”.
Nessun teste ha rammentato con precisione il giorno di accadimento del sinistro e quanto dichiarato negli scritti pre-redatti dai testi di parte attrice non ha valore probatorio per le ragioni già espresse.
Viene ora in rilievo il valore probatorio dei tabulati. L'appellante si duole del fatto che, trattandosi di documenti predisposti unilateralmente dalla sua controparte, non può darsi loro valore probatorio alcuno. Si determinerebbe, altrimenti, l'effetto paradossale di subordinare l'accertamento della responsabilità al contenuto di un documento predisposto dal preteso responsabile.
La Corte osserva che i tabulati prodotti dalla convenuta sono effettivamente documenti di provenienza unilaterale, aventi quindi un mero valore indiziario. Sono documenti in formato “.pdf” emessi dal software gestionale della palestra. Tuttavia, fondano un dubbio sulla presenza dei soggetti nella palestra il giorno 11/07/2017.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe conferito maggior valore probatorio ai suddetti tabulati piuttosto che alle prove testimoniali e documentali da lui dedotte.
Osserva la Corte che l'appellante ha convenuto in giudizio la per Controparte_1 domandare un risarcimento a titolo di responsabilità da cosa in custodia. L'onere della prova del fatto dannoso e del nesso causale tra la cosa ed il danno grava su di lui.
Nel caso de quo il fatto storico presuppone la presenza del danneggiato nel luogo e nel momento indicati.
La prova di questa circostanza è offerta mediante le dichiarazioni già menzionate e la prova per testimoni.
In mancanza di contestazioni, l'impianto probatorio offerto dall'appellante nel suo complesso può in ipotesi fondare un convincimento del giudice sull'accadimento del fatto. In questo caso, tuttavia, la convenuta ha adempiuto il proprio onere di contestazione, supportando le controdeduzioni con indizi rilevanti (quali i tabulati delle presenze e le testimonianze dei dipendenti della palestra sull'usuale gestione degli ingressi).
Inoltre, nessun teste ha confermato con precisione la data del sinistro ed il verbale di accesso al pronto soccorso dell'infortunato non appare congruente con la dinamica asserita. Lo stesso appellante dichiara nella propria comparsa conclusionale in appello “Il giorno esatto del sinistro è confermato dal verbale di accettazione al Pronto soccorso ASL 3 di Genova Sampierdarena, C.so Scassi, 1 (cfr.
Doc. n. 4 – fascicolo primo grado produzioni attoree) che dista appena 7 minuti in ambulanza dal luogo in cui è avvenuto il sinistro ( Genova, Via Paolo Mantovani, 153r, Genova)”. CP_1 Omessa ogni valutazione delle dichiarazioni testimoniali in merito all'arrivo dell'ambulanza presso il centro sportivo, anche in questo caso confliggenti tra loro da parte dei testimoni dedotti da CP_1
e dall'attore, ma non necessariamente incompatibili tra loro non potendosi escludere che nel
[...] caso concreto l'ambulanza non sia stata vista dal personale della palestra e sia stata fatta intervenire direttamente dall'infortunato o dai suoi amici, la Corte osserva che non è ragionevole collegare il sinistro ad un accesso avvenuto in pronto soccorso alle 22:30 da parte di un paziente infortunatosi intorno alle 19:00 quando la durata del percorso è di soli 7 minuti in ambulanza, con evidente incongruenza anche al netto di eventuali tempi di attesa dell'arrivo dei soccorsi.
L'appellante postula un “peso” paritario dei due “gruppi” di prove: le testimonianze ed i documenti dell'attore rispetto ai tabulati e alle testimonianze della convenuta. Tuttavia, sulla sussistenza del fatto dannoso e del nesso causale l'onere della prova è a carico dell'attore: in particolare l'onere di provare la presenza fisica del in palestra quel giorno. Diversamente opinando si giungerebbe all'errata Pt_1 conclusione per cui l'appellata sarebbe onerata della prova negativa della presenza del presso Pt_1
l'impianto. Al contrario, l'onere della prova del fortuito postula la raggiuta prova da parte dell'attore dell'elemento costitutivo della responsabilità, cioè innanzitutto della presenza del presso la Pt_1 palestra il giorno dell'infortunio, rispetto alla quale l'appellata ha un mero onere di contestazione.
Il principio dell'onere della prova applicato al caso in esame non richiede quindi un confronto paritario tra il materiale probatorio delle due parti, bensì una valutazione delle prove offerte dall'attore, eventualmente messe in discussione dalle allegazioni e produzioni avversarie. In altre parole, il convenuto è meramente tenuto a minare il fondamento dell'impianto probatorio attoreo, giovandosi dell'eventuale incertezza conseguente.
Ciò posto, le dichiarazioni dei testi dell'appellata e i documenti da essa prodotti non provano con assoluta certezza l'assenza del danneggiato e dei testi dal luogo del sinistro nel giorno indicato, ma fondano un'incertezza consistente sull'accadimento stesso del fatto, insufficiente per il soddisfacimento del criterio di accertamento causale civilistico del “più probabile che non”, avendosi piuttosto una pari probabilità dell'accadimento e del non accadimento dell'evento.
Ulteriore argomento promosso dall'appellante e teso a intaccare l'attendibilità dei tabulati è rappresentato dall'uso di alcuni utenti di entrare nel centro sportivo senza registrarsi ai tornelli o alla reception, circostanza che giustificherebbe la presenza del danneggiato e dei testimoni, compatibilmente con la non menzione degli stessi nei tabulati di ingresso.
Invero, l'ipotetico aggiramento del protocollo di registrazione da parte di uno dei soci è certamente possibile e credibile, coerentemente con quanto risultato dall'istruttoria orale, ma non è parimenti ragionevole ritenere che tutti e tre i partecipanti alla partita che erano anche soci della palestra, ovvero
, e non abbiano fatto accesso al centro sportivo con la modalità più comune Pt_1 Per_1 CP_2 e veloce, ovvero utilizzando la tessera magnetica per ruotare il tornello all'ingresso; d'altro canto, per dar seguito alla tesi attorea dovrebbe sostenersi che tre soci regolari frequentatori della palestra, dotati di tessera magnetica funzionante che utilizzavano regolarmente (come attestato dai tabulati personali di quel periodo) abbiano preferito scavalcare o comunque aggirare il tornello regolarmente funzionante (come dimostrato dal continuo flusso di utenza registrato il giorno 11/07/2017) per accedere laddove avevano già diritto di accedere in forza di abbonamento.
Questi ragioni portano al rigetto del primo motivo di appello e alla conferma della sentenza ove ha negato la sussistenza del fatto storico.
In ogni caso, la Corte rileva che anche il secondo motivo sarebbe infondato, atteso che il bene asseritamente produttivo del danno è un bene inerte, e come tale privo di un intrinseco dinamismo potenzialmente dannoso. La riferibilità ad esso del danno patito dall'attore andrebbe perciò valutata alla luce della condotta di interazione con lo stesso tenuta dal danneggiato.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (cfr.
Cass. 11526/2017. Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada).
Orbene, risulta dall'istruttoria orale e dalla perizia tecnica depositata in atti dall'appellata che la canalina di scolo oggetto dell'asserita caduta del era posizionata a 1,90 metri dalla linea laterale Pt_1
del terreno di gioco.
Nella relazione tecnica, confermata dal perito assicurativo che l'ha redatta in sede testimoniale, si legge che il campo era regolamentare, e che anche la canalina in questione lo era, essendo posizionata a metri 1,90 dalla linea di demarcazione del campo da gioco, essendo la distanza minima di metri 1.
Inoltre, la canalina era stata, a seguito di ristrutturazione del campo avvenuta nel 2016, ricoperta di manto erboso sintetico, che rendeva lieve il dislivello (1 o 2 cm). Si aggiunga che il ben conosceva il campo da calcio in oggetto, essendone assiduo Pt_1
frequentatore da 7/8 anni e giocandovi diversi giorni a settimana, come risulta dai tabulati prodotti e dalle deposizioni testimoniali.
Ciò non consente di ritenere provato che il danno sia stato causato da una caratteristica oggettiva della cosa, quanto piuttosto dal comportamento disattento e incauto del danneggiato, data anche la visibilità di tale dislivello e la buona illuminazione del terreno accertata dal perito.
Infine, poiché la larghezza minima del campo per destinazione prescritta è di 1 metro, il maggior spazio a disposizione per arrestare l'inerzia dell'azione di gioco è argomento sfavorevole al danneggiato, considerato che il tipo di lesioni allegate è compatibile con una vigoria d'impatto sproporzionata per la posizione esterna in cui si trova la canalina. Il suo posizionamento ad 1,90 metri
è tale da rendere irragionevole che un soggetto vi giunga sopra con la medesima intensità agonistica che avrebbe sulla linea perimetrale o nel metro immediatamente all'esterno (area, infatti, in cui non possono essere installate le canaline o altri ostacoli).
Vanno a tal fine considerati gli elementi istruttori assunti, oltre all'anzidetta posizione della canalina, quale l'azione di gioco che il stava compiendo e la conoscenza del luogo da parte dello stesso. Pt_1
In primo luogo, il teste ha riferito “al momento del fatto l'attore si trovava all'incirca a metà Per_2
campo, più verso il lato spogliatoi, mentre io mi trovavo a circa 5/6 metri di distanza da lui. Ad un certo momento è arrivata una palla alta, il è indietreggiato per cercare di recuperarla e nel Pt_1
fare ciò è finito con un piede nella canaletta che si trova a bordo campo. A.D.R. giudice: la canaletta
è visibile in quanto, pur essendo coperta dal tappeto sintetico, forma un avvallamento a bordo campo”; mentre il ha riferito: “confermo la presenza di una canalina per lo scolo delle acque CP_2 meteoriche nel campo, canalina coperta dall'erba sintetica. Nel 2016 è stato rifatto il campo da gioco in questione e in quell'occasione la grata di scolo delle acque meteoriche che era a vista è stata coperta con l'erba sintetica. La griglia si trovava e si trova lungo il lato lungo del campo di fronte all'accesso del campo stesso. Quando è stato posizionato il manto il personale della ci ha CP_1
riferito che il campo era di nuova concezione in quanto il materiale da cui è fatta l'erba sintetica è fatto anche aggiungendo micropalline di gomma per rendere il fondo più morbido, mentre prima sull'erba sintetica veniva buttata sopra della sabbia. Quando si è verificato il sinistro all'attore il campo era stato già stato rifatto … (omissis) quando si è verificato il sinistro io e l'attore stavamo giocando in squadre contrapposte, io ero più o meno all'altezza del dischetto di rigore, mentre
l'attore si trovava a circa 4/6 metri di distanza da me, in zona di fallo laterale, ossia in prossimità del lato lungo verso la porta dove mi trovavo io. Nel tentare di prendere la palla l'attore è andato indietro di spalle laddove c'è la linea che delimita il campo superandola e cadendo a terra. Il piede dell'attore si è messo male, lui è caduto e io e gli altri l'abbiamo raggiunto e trovato proprio sulla canalina”.
Risulta pertanto una “palla alta” destinata al , che lo stesso avrebbe tentato di recuperare Pt_1
indietreggiando e partendo da una posizione già vicina alla linea laterale del campo. La Corte osserva che la ridotta dimensione di un campo da calcio a 5 e l'elevazione della traiettoria del pallone non giustificano lo sforzo agonistico che avrebbe condotto il a riportare quelle lesioni a 1,90 metri Pt_1 dalla linea laterale, considerata la prevedibile inutilità tattica di un pallone alto lanciato verso l'esterno del campo (ovvero la direzione ove il si era diretto), dato che lo stesso pallone non sarebbe più Pt_1
stato in gioco appena oltrepassata la linea laterale, considerato in più che il danneggiato si è mosso partendo già dalla linea laterale.
L'insieme degli elementi sopra descritti non può che condurre al rigetto dell'appello.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata.
A tali fine, l'importo delle spese legali viene liquidato con riguardo ai parametri di cui al D.M.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, come da seguente prospetto,:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.966,00
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio in favore di Parte_1 [...] che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Controparte_1
Dà atto che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato integralmente rigettato l'appello.
Genova, 29/4/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno