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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2735/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “vendita di cose immobili”, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Bruno, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla piazza Cairoli n. 28; attrice
NEI CONFRONTI DI
COMMENDATORE (c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Maggio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Amena n. 12; convenuto
Conclusioni delle parti: attrice: “1) dichiarare e riconoscere l'autenticità della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita in data 19.4.2019, stipulato tra la e Parte_1
(c.f. ), avente ad oggetto il terreno sito Controparte_2 CodiceFiscale_2
in agro di Brindisi, esteso complessivamente circa Ha 3.88.50, censito in Catasto al foglio
180, particelle 108, 30 e 357; 2) per l'effetto, autorizzare il Conservatore dei Registri
Immobiliari di Brindisi a trascrivere il contratto preliminare di compravendita in data
19.4.2019 stipulato tra la e , con esonero da ogni Parte_1 Controparte_2
1 responsabilità; 3) porre le spese e competenze del giudizio a carico della parte che risulterà soccombente”; convenuto: “dichiarare inammissibile ovvero in subordine rigettare le domande attoree, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.08.2020, adiva l'intestato Controparte_3
Tribunale, deducendo: che, con contratto del 19.4.2019, Controparte_2
prometteva di vendere alla la proprietà del terreno sito in agro di Brindisi, Parte_1
esteso complessivamente circa Ha 3.88.50, censito in Catasto al foglio 180, particelle 108,
30 e 357, verso il corrispettivo di € 23.000,00 per ettaro;
che le parti convenivano la stipulazione del contratto definitivo nel termine di ventiquattro mesi lavorativi, salva la proroga di ulteriori ventiquattro mesi;
che il convenuto non era comparso dinanzi al notaio designato per la conclusione del contratto definitivo di compravendita;
che era interesse della società attrice ottenere l'accertamento giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto preliminare, onde procedere alla sua trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.11.2020, si costituiva in giudizio il convenuto, il quale disconosceva di aver sottoscritto il contratto preliminare in contestazione, rilevando, tra l'altro, che non avrebbe avuto alcun interesse a farlo in quanto già in data 16.7.2018 le parti avevano stipulato analogo preliminare di compravendita, differente soltanto in relazione al termine fissato per la conclusione del definitivo ed evidenziando alcune congruenze grafiche tra le sottoscrizioni riportate nel preliminare del 16.7.2018 e quello del 19.4.2019, prodotto dall'attrice, che lasciavano supporre la falsità della firma apparentemente riferibile a sé.
Con note scritte del 14.12.2020, l'attrice, considerate le difese di parte convenuta, domandava di essere autorizzata alla chiamata in causa di , dinanzi al quale Parte_2
il contratto preliminare per cui è causa era stato sottoscritto ed il quale ne aveva trasmesso una copia alla società attrice per la controfirma;
lo stesso, secondo la tesi di parte attrice, doveva ritenersi responsabile dei danni subiti dalla stessa per l'ipotesi di accertamento della falsità della sottoscrizione riferibile a . Controparte_2
2 Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il convenuto depositava una comunicazione e - mail con la quale ammetteva di aver falsificato la firma del convenuto Parte_3
apposta sul contratto preliminare del 19.4.2019.
Con analoga memoria istruttoria, l'attrice chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa anche di ritenuto parimenti responsabile dei danni derivanti dall'eventuale Parte_3
falsità della sottoscrizione di parte promittente alienante.
Con ordinanza del 11.4.2022, il Giudice rigettava la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, rilevando che “la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'attore non possa trovare accoglimento dal momento che il petitum della causa interessa in via esclusiva le parti che apparentemente hanno sottoscritto il contratto preliminare del 19.4.2019 e, quindi, la controversia non è comune ad altri soggetti, la cui responsabilità potrà essere fatta valere in un separato giudizio”.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, in assenza di richieste istruttorie di parte attrice.
All'udienza del 5.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non merita di essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Preliminarmente, va dato atto che la società attrice ha reiterato nella comparsa conclusionale la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, previa remissione della causa sul ruolo.
La richiesta non può essere accolta. Sul punto, questo Tribunale si è già espresso con ordinanza del 11.4.2022, alla quale in questa sede si fa espresso richiamo.
Nel merito, la domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità delle firme apposte sul preliminare di compravendita del 19.4.2019 è infondata, poiché sfornita di prova.
Ed invero, va dato atto che la scrittura privata prodotta (in copia) da parte attrice non può fare prova ex art. 2702 c.c. poiché il convenuto ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione, allegando e documentando, tra l'altro, una serie di elementi indiziari dai quali desumere la falsità della sottoscrizione. Il riferimento va, in particolare, alla
3 dichiarazione scritta fornita dal presunto autore della contraffazione e alla apparente identità grafica tra le firme apposte sui preliminari del 16.7.2018 e del 19.4.2019.
Dal canto suo, parte attrice, a fronte di tale formale e specifico disconoscimento, non ha articolato alcuna richiesta di prova, idonea a dimostrare la fondatezza della domanda giudiziaria rivolta nei confronti del convenuto, limitandosi ad avanzare e reiterare domanda di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.
In definitiva, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di ella incombente. La relativa domanda di accertamento giudiziale deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, ridotti del 50%, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto e di attività istruttoria, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così Parte_1 Controparte_2
provvede:
- rigetta la domanda avanzata dall'attore;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo Controparte_2 di € 3.809,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge
Brindisi, 21.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2735/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “vendita di cose immobili”, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Bruno, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi alla piazza Cairoli n. 28; attrice
NEI CONFRONTI DI
COMMENDATORE (c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Maggio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Amena n. 12; convenuto
Conclusioni delle parti: attrice: “1) dichiarare e riconoscere l'autenticità della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita in data 19.4.2019, stipulato tra la e Parte_1
(c.f. ), avente ad oggetto il terreno sito Controparte_2 CodiceFiscale_2
in agro di Brindisi, esteso complessivamente circa Ha 3.88.50, censito in Catasto al foglio
180, particelle 108, 30 e 357; 2) per l'effetto, autorizzare il Conservatore dei Registri
Immobiliari di Brindisi a trascrivere il contratto preliminare di compravendita in data
19.4.2019 stipulato tra la e , con esonero da ogni Parte_1 Controparte_2
1 responsabilità; 3) porre le spese e competenze del giudizio a carico della parte che risulterà soccombente”; convenuto: “dichiarare inammissibile ovvero in subordine rigettare le domande attoree, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.08.2020, adiva l'intestato Controparte_3
Tribunale, deducendo: che, con contratto del 19.4.2019, Controparte_2
prometteva di vendere alla la proprietà del terreno sito in agro di Brindisi, Parte_1
esteso complessivamente circa Ha 3.88.50, censito in Catasto al foglio 180, particelle 108,
30 e 357, verso il corrispettivo di € 23.000,00 per ettaro;
che le parti convenivano la stipulazione del contratto definitivo nel termine di ventiquattro mesi lavorativi, salva la proroga di ulteriori ventiquattro mesi;
che il convenuto non era comparso dinanzi al notaio designato per la conclusione del contratto definitivo di compravendita;
che era interesse della società attrice ottenere l'accertamento giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto preliminare, onde procedere alla sua trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.11.2020, si costituiva in giudizio il convenuto, il quale disconosceva di aver sottoscritto il contratto preliminare in contestazione, rilevando, tra l'altro, che non avrebbe avuto alcun interesse a farlo in quanto già in data 16.7.2018 le parti avevano stipulato analogo preliminare di compravendita, differente soltanto in relazione al termine fissato per la conclusione del definitivo ed evidenziando alcune congruenze grafiche tra le sottoscrizioni riportate nel preliminare del 16.7.2018 e quello del 19.4.2019, prodotto dall'attrice, che lasciavano supporre la falsità della firma apparentemente riferibile a sé.
Con note scritte del 14.12.2020, l'attrice, considerate le difese di parte convenuta, domandava di essere autorizzata alla chiamata in causa di , dinanzi al quale Parte_2
il contratto preliminare per cui è causa era stato sottoscritto ed il quale ne aveva trasmesso una copia alla società attrice per la controfirma;
lo stesso, secondo la tesi di parte attrice, doveva ritenersi responsabile dei danni subiti dalla stessa per l'ipotesi di accertamento della falsità della sottoscrizione riferibile a . Controparte_2
2 Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., il convenuto depositava una comunicazione e - mail con la quale ammetteva di aver falsificato la firma del convenuto Parte_3
apposta sul contratto preliminare del 19.4.2019.
Con analoga memoria istruttoria, l'attrice chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa anche di ritenuto parimenti responsabile dei danni derivanti dall'eventuale Parte_3
falsità della sottoscrizione di parte promittente alienante.
Con ordinanza del 11.4.2022, il Giudice rigettava la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, rilevando che “la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata dall'attore non possa trovare accoglimento dal momento che il petitum della causa interessa in via esclusiva le parti che apparentemente hanno sottoscritto il contratto preliminare del 19.4.2019 e, quindi, la controversia non è comune ad altri soggetti, la cui responsabilità potrà essere fatta valere in un separato giudizio”.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti, in assenza di richieste istruttorie di parte attrice.
All'udienza del 5.12.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non merita di essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Preliminarmente, va dato atto che la società attrice ha reiterato nella comparsa conclusionale la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi, previa remissione della causa sul ruolo.
La richiesta non può essere accolta. Sul punto, questo Tribunale si è già espresso con ordinanza del 11.4.2022, alla quale in questa sede si fa espresso richiamo.
Nel merito, la domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità delle firme apposte sul preliminare di compravendita del 19.4.2019 è infondata, poiché sfornita di prova.
Ed invero, va dato atto che la scrittura privata prodotta (in copia) da parte attrice non può fare prova ex art. 2702 c.c. poiché il convenuto ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione, allegando e documentando, tra l'altro, una serie di elementi indiziari dai quali desumere la falsità della sottoscrizione. Il riferimento va, in particolare, alla
3 dichiarazione scritta fornita dal presunto autore della contraffazione e alla apparente identità grafica tra le firme apposte sui preliminari del 16.7.2018 e del 19.4.2019.
Dal canto suo, parte attrice, a fronte di tale formale e specifico disconoscimento, non ha articolato alcuna richiesta di prova, idonea a dimostrare la fondatezza della domanda giudiziaria rivolta nei confronti del convenuto, limitandosi ad avanzare e reiterare domanda di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.
In definitiva, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di ella incombente. La relativa domanda di accertamento giudiziale deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, ridotti del 50%, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto e di attività istruttoria, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così Parte_1 Controparte_2
provvede:
- rigetta la domanda avanzata dall'attore;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo Controparte_2 di € 3.809,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge
Brindisi, 21.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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