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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11837+11843/24 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con ricorsi depositati in data 14 ottobre 2024
da Parte_1
[...]
Rappresentate e difese per procura in calce al ricorso dagli avvocati Nicola Coccia e Laura Gadiva, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, viale Sabotino, 13 ricorrenti contro
Controparte_1 in persona della legale rappresentante Dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Aldo Bottini, Stefano Perazzelli e Benedetta Roncoroni presso lo studio dei quali in Milano, Via Rovello, 12, è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti stesa su foglio separato. convenuta
OGGETTO: inquadramento superiore, tempo tuta, differenze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con autonomi ricorsi poi riuniti, le ricorrenti come sopra indentificate, si sono rivolte all'intestato Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della società
[...] le conclusioni di seguito riportate: Controparte_1
per Pt_1
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4 del CCNL “Turismo Pubblici Esercizi” a decorrere dal gennaio 2008, o dalla diversa data ritenuta di giustizia dal Giudice adito, e conseguentemente
2. condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 12.080,25 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel livello 4 del CCNL applicato, per il periodo gennaio 2008 – ottobre 2022, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere la divisa di lavoro nella misura di 15 minuti per ogni giorno lavorativo o nella diversa misura che dovesse risultare all'esito del giudizio per il periodo gennaio 2008 – ottobre 2022 e conseguentemente
4. condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive calcolate dal gennaio 2008 al ottobre 2022, la somma di Euro 10.151,07 per il tempo impiegato a mettere e dismettere la divisa aziendale, o la diversa anche maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari” per Pt_1
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4 del CCNL “Turismo Pubblici Esercizi” a decorrere dal gennaio 2008, o dalla diversa data ritenuta di giustizia dal Giudice adito, e conseguentemente
2. condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 20510,99 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel livello 4 del CCNL applicato, per il periodo gennaio 2008 – dicembre 2022, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere la divisa di lavoro nella misura di 15 minuti per ogni giorno lavorativo o nella diversa misura che dovesse risultare all'esito del giudizio per il periodo gennaio 2008 – dicembre 2022 e conseguentemente
4. condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive calcolate dal gennaio 2008 al dicembre 2022, la somma di Euro 12036,43 per il tempo impiegato a mettere e dismettere la divisa aziendale, o la diversa anche maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Deducevano le ricorrenti:
-Haxhiji:
-di essere stata assunta dalla società società che gestisce i punti vendita ad CP_3 insegna , dal 3 gennaio 2024, incorporata per fusione nell'odierna resistente a far CP_4 data dal 6 aprile 2004, con contratto a tempo indeterminato, inquadrata dapprima nel VI livello, poi nel V CCNL Pubblici esercizi, con orario part time al 60%;
-di essere stata adibita al punto vendita di fino alle dimissioni rassegnate il 29 Pt_2 ottobre 2022;
-di aver sempre svolto le mansioni di preparazione e cottura dei cibi anche davanti ai clienti ed affettazione dei salumi;
-che il regolamento aziendale prevedeva che i dipendenti indossassero e dismettessero la divisa solo in azienda e prima di aver timbrato l'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita;
-che per mettersi e togliersi la divisa, erano necessari circa 15 minuti, tempo non retribuito;
-che per il superiore livello e il tempo necessario per la vestizione e svestizione aveva maturato delle differenze retributive, di cui in questa sede chiede il pagamento;
Pt_1
-di essere stata assunta da il 14 gennaio 2002, con contratto a 24 ore CP_3 settimanali, inquadrato prima nel VI livello Pubblici Esercizi, poi nel V, come operatore multifunzionale;
-che con decorrenza dal 1 gennaio 2004, l'orario è stato trasformato a tempo pieno;
-che il rapporto è cessato il 9 gennaio 2023 per dimissioni;
-di aver diritto, come la collega, al superiore inquadramento e al pagamento del tempo impiegato per mettere e dismettere la divisa.
Si è costituita la società resistente, contestando le deduzioni e richieste avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha contestato che le mansioni svolte dalle ricorrenti potessero essere sussunte nel superiore livello.
Ha contestato l'obbligo di mettere e dismettere la divisa, in ogni caso il tempo indicato dalle ricorrenti.
Ha eccepito la parziale prescrizione dei crediti.
Disposta la riunione dei due giudizi per connessione, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 10 settembre 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Due le domande svolte dalle ricorrenti, domande che divergono solo sotto il profilo del quantum, trovando, invece, identità di causa petendi.
Ambedue le ricorrenti rivendicano il diritto all'inquadramento nel superiore livello IV CCNL Pubblici esercizi.
In via di premessa, in ordine all'inquadramento contrattuale del lavoratore si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Al fine di verificare le mansioni svolte dalle ricorrenti, sono stati escussi i testi che hanno fornito i contributi di seguito riportati:
Testimone_1
Sono stata dipendente della resistente fino a circa quattro anni e mezzo fa. Conosco tutte e tre le ricorrenti.
Facevamo le stesse mansioni. quanto alla signora confermo che la stessa faceva le mansioni Pt_1 indicati ai17, 19 e 24 del ricorso.
Lo stesso posso dire anche della signora Pt_1
Avevano un ricettario o meglio delle indicazioni sui mansionari, non erano ricette inventate.
Nelle schede ricette erano indicati non solo gli ingredienti, ma anche le varie fasi di preparazione con specifica indicazione delle modalità, per esempio se una ricetta prevedeva il taglio delle zucchina quadretti, era scritto proprio taglia le zucchine a quadretti.
Nelle schede ricette non sempre vi erano i tempi di cottura”.
: Testimone_2
“Sono dipendente dell' di . CP_1 CP_1 Conosco le ricorrenti con cui ho lavorato.
Ero direttore del ristò, dal settembre 2017 al settembre 2018, poi sono stata trasferita in altro punto vendita.
Confermo le mansioni che mi vengono lette e di cui al punto 18 e 20 ( , 17 e 19 . Pt_1 Pt_1
Le ricette che servivano per preparare i piatti del menù giornaliero erano all'interno dell'applicativo dove vi era anche il menù, il direttore o la responsabile della cucina quando stampavano il menù quindicinale, stampavano anche le ricette.
Le ricette contenevano il taglio, la cottura, il peso e porzione.
La responsabile della cucina era quella che preparava il mansionario e che quindi, sulla base della previsione dei clienti moltiplicava le dosi degli ingredienti, la singola operatrice preparava gli ingredienti che bastavano per la padellata da otto.
Erano gli ingredienti che noi chiamavano civetta e che servivano poi per assemblare il tutto e preparare la ricetta nella padellata.
Le ricette comprendevano anche i procedimenti e le fasi di lavorazione.
Vi era una preparazione preliminare dei piatti che poi venivano completati davanti al cliente”.
Controparte_5
Sono stata dipendente dell' di dal luglio 2006 al settembre CP_1 CP_1
2021.
Non ho cause in corso.
In tal periodo ho sempre lavorato con le ricorrenti.
Confermo le attività di cui ai punti 17, 19 ( , 18 e 20 per Tes_3 Pt_1
Le ricette arrivavano dalla sede centrale, contenevano ingredienti, dosi, preparazione e tempi di cottura.
Le ricette erano calibrate per otto o quattro persone, era poi la responsabile di cucina che provvedere a ricalibrare le dosi in base alla previsione di vendita che proveniva sempre dalla direzione.
Davanti al cliente il piatto veniva assemblato nel senso che, la linea era già preparata prima e quindi si giungeva alla postazione con tutti gli ingredienti, però poi il piatto veniva preparato al momento e spadellato davanti al cliente, per la pasta era precotta, ma l'ultimo minuto di cottura lo si faceva davanti al cliente per poi spadellare. Anche la linea era preparata tutta delle operatrici, non vi era nulla di pronto, poteva capitare che una persona, a prescindere dal proprio orario, facesse solo la linea o anche la cottura dei piatti, questo a seconda del giorno.
Anche per la spadellata si seguivano le ricette”.
TI : Tes_4
“Sono dipendente dell' di , conosco le ricorrenti. CP_1 CP_1
Sono responsabile del punto vendita ora di sono stato responsabile CP_6 del punto vendita ove operavano le ricorrenti nel periodo giugno 2010- dicembre 2012.
Confermo le mansioni indicate ai punti 17, 19 ( , 18 e 20 per Tes_3
Pt_1
L'azienda predisponeva il menù e le ricette che contenevano dosi, tempi e fasi di preparazione, la responsabile della cucina predisponeva il mansionario che è quello che mi viene detto sia stato riferito dal teste precedente.
I piatti vengono preparati davanti al cliente se si tratta di piatti che non richiedono una lunga cottura, altri, per esempio il ragù o altri vengono preparati prima”.
Le deposizioni dei testi confermano in maniera concorde ed univoca le deduzioni di parte, attribuendo alle ricorrenti la preparazione dei piatti indicati, giornalmente nel menù, secondo le ricette e le fasi di preparazione riportate nel mansionario.
Ambedue le ricorrenti, come detto, erano inquadrate nel V Livello.
Secondo la declaratoria contrattuale, appartengono al V livello:
“ i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”
Tra i profili esemplificativi: “banconiere di tavola calda, chiosco di stazione”;
“secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamenti dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”
Appartengono, per contro , al IV livello:
“…i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”; profili esemplificativi: “cuoco capo partita”, “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”
Il raffronto tra le deposizioni dei testi e le declaratorie contrattuali evidenzia l'erroneità dell'inquadramento nel V livello e il diritto delle lavoratrici al superiore IV livello.
Ed, invero, è stato riferito come le ricorrenti non si limitassero ad approntare piatti sulla base di preparazioni già pronte, ma loro stesse, pur seguendo delle ricette, creassero ciascun piatto partendo dalle materie prime sino all'impiattamento e al servizio al cliente.
Il livello V ricomprende figure professionali quali il banconiere di tavola calda o di chiostro, quindi addetti alla somministrazione di cibi che, proprio per il luogo ove vengono offerti non consente una preparazione sin dalla materia prima, oppure piatti elaborati;
oppure il secondo cuoco che opera sulla base di un lavoro già predisposto da altri.
Nella specie, invece, è stato provato come le lavoratrici si occupassero della lavorazione della materia prima, del taglio e di tutte le fasi di preparazione di ciascun piatto, senza avvalersi di basi già approntate da altri.
Seppur il loro lavoro poteva variare di giorno in giorno, ciascuna, sia che fosse addetta ai primi piatti, ai secondi o ai contorni, preparava le offerte del menù sin dalla base.
Può, quindi, concludersi che le loro mansioni siano, più correttamente, riconducibili nel superiore livello IV che ricomprende la figura del cuoco di cucina che assicura il servizio di cucina.
Accertato il diritto al superiore livello, spettano alle ricorrenti, per le quali il rapporto è ormai cessato, le differenze retributive. In punto quantum, vi sono in atti dei conteggi che la società non ha specificatamente contestato. Quest'ultima ha, tuttavia, eccepito la prescrizione. In particolare ha ritenuto l'estinzione dei crediti maturati prima dell'entrata in vigore della legge n. 92/12 e ha posto in dubbio la persistenza dei crediti sorti nella vigenza della Legge Fornero. Sul punto si ritiene di far propri e di dare continuità ai principi espressi, anche di recente, dalla Corte di Cassazione che così si è pronunciata:
“Questa Corte ha recentemente chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. per tutte Cass. 06/09/2022 n. 26246 seguita da molte altre) (Cass. n. 33578/23). In applicazione dei predetti principi e tenuto conto che le pretese delle lavoratrici decorrono dal 2008, nessuna prescrizione può dirsi sussistente. Alle stesse quindi, anche in mancanza, come detto, di specifica contestazione, possono essere riconosciute le somme richieste, ovvero per € 20510,99 e per Pt_1
€ 12080,25. Pt_3
Le ricorrenti hanno poi chiesto il pagamento della retribuzione per il tempo impiegato a mettere e dismettere la divisa in quanto operazione che le stesse dovevano eseguire solo in azienda e prima di timbrare l'ingresso o dopo aver timbrato l'uscita.
Il tema del riconoscimento del diritto alla retribuzione del cosiddetto “tempo divisa”, ossia del tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli indumenti di lavoro, è già stata oggetto di numerose pronunzie di questo Tribunale, espressive di un orientamento che si ritiene – in questa sede – di condividere e confermare. Sul punto, infatti, si deve considerare che l'art. 1 D. Lgs 66/2003 definisce come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. L'Unione Europea, proprio con riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, ha già precisato che deve intendersi per tale quel periodo “in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 1); al contrario, è considerato periodo di riposo quello “che non rientra nell'orario di lavoro” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 2); coerentemente, pertanto, la Corte di Giustizia, “…per quanto attiene alla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88,… ha più volte affermato che tale direttiva definisce detta nozione includendovi qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e che tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due nozioni esclude l'altra (sentenze Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, punto 48; Dellas e a., C-14/04, EU:C:2005:728, punto 42, nonché ordinanze Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, punto 24, e Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, punto 42)” e ha ritenuto che “…la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, punto 50).” (CGUE, Sez. III, 10 settembre 2015, C-266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contro , Controparte_7 Controparte_8
, pt. 25 e 37).
[...]
In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inserisce anche l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale si considera “orario di lavoro”, in quanto tempo messo a disposizione del datore, non soltanto quello impiegato nell'esecuzione di attività complesse o assorbenti confacenti alle mansioni contrattualmente richieste, bensì anche quel tempo in cui il lavoratore è, comunque, genericamente a “disposizione” della parte datoriale, nell'esclusivo interesse della stessa. Con specifico riferimento alla questione per cui è causa, in particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto che, “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2003, n. 15734; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 8 settembre 2006, n. 19273). L'orientamento appena espresso può considerarsi consolidato, costituendo ormai dato acquisito che, “nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1352); sul punto, del resto, anche la Corte d'Appello di Milano ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
pertanto sussiste un diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa” (C.d.A. Milano, Sezione Lavoro, 26 febbraio 2019, n. 24). Dunque, elemento essenziale ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero-organizzazione datoriale è che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro;
perché possa ricorrere la messa a disposizione delle energie lavorative, pertanto, non è dirimente che il datore abbia imposto espressamente una determinata divisa da lavoro, ma è sufficiente che la stessa sia richiesta dalla tipologia e dalla natura delle mansioni di assegnazione e che il lavoratore sia, conseguentemente, tenuto a indossare sul lavoro un abbigliamento particolare e/o diverso da quello che, altrimenti, potrebbe impiegare per le esigenze quotidiane di vita.
Ciò premesso, occorre considerare che il regolamento aziendale (art. 3) sotto il titolo
“abbigliamento di lavoro” stabilisce: il dipendente è tenuto ad indossare la divisa in dotazione perfettamente. In ordine, pulita ed allacciata, esclusivamente per tutta la durata del turno di lavoro”. La norma fissa una prima regola, ovvero l'obbligo di indossare la divisa solo durante la permanenza in servizio e, quindi, in azienda, non consentendo al lavoratore l'alternativa di scegliere se giungere al lavoro già con indosso la divisa oppure se indossarla sul luogo di lavoro e così per la svestizione.
Ancora il regolamento, al successivo art. 4, sotto al titolo “orario di lavoro” prevede:
“è fatto obbligo di regolarizzare l'inizio ed il termine del turno di lavoro in divisa, secondo le modalità previste attraverso timbratura dell'apposito badge”.
La disposizione colloca all'interno dell'orario di lavoro retribuito solo l'esecuzione della prestazione, escludendo il tempo necessario alla vestizione e svestizione.
Invero, nel disporre che il lavoratore debba regolarizzare l'entrata e l'uscita con indosso la divisa, esclude dal concetto di orario di lavoro retribuito il tempo necessario ad indossare e spogliare la divisa, tempo che non può che precedere e seguire rispettivamente la timbratura dell'ingresso e dell'uscita.
Una lettura combinata delle due disposizioni porta alla conclusione che le operazioni di vestizione e svestizioni siano eterodirette ed il tempo impiegato vada qualificato come tempo di lavoro.
Se la divisa non può essere indossata che solo per il turno di lavoro, significa che non vi è possibilità, per i lavoratori di scegliere altri momenti nei quali indossarla o spogliarla, quindi se compiere tali operazioni prima di giungere al lavoro o dopo aver raggiunto la propria abitazione.
La vestizione e svestizione non si limitano ad essere attività di mera diligenza, ma rappresentano operazioni che debbono rispettare specifiche disposizioni aziendali.
Ancora, la necessità di tenere la divisa solo per il tempo compreso tra le due timbrature, esclude che l'operazione di vestizione e svestizione siano considerate, dall'azienda, quale orario di lavoro retribuito.
Considerazione che, alla luce della specifica regola di cui al citato art. 3 non può che considerarsi errata.
La conclusione alla quale deve, invece, giungersi, non può essere che nel senso che il tempo necessario per tali operazioni debba essere qualificato quale tempo di lavoro con diritto alla retribuzione.
Le lavoratrici hanno indicato in quindici minuti complessivi il tempo necessario per indossare e togliere la divisa composta fino al 2010 da: salopette, camicia, cappellino, maglione e scarpe antinfornunistiche;
poi dal 2011, da pantaloni, camicia da cuoco, gilet, cappellino e scarpe.
Il tempo indicato e tenuto conto degli indumenti da indossare e dismettere pare congruo.
Alle lavoratrici spetta, quindi, il pagamento, di tale maggior orario secondo i conteggi offerti e non specificatamente contestati. Alla ricorrente può essere riconosciuta la somma di € 12036,43 ed alla Pt_4 lavoratrice la somma di € 10151,07. Pt_3
Tutte le somme sopra indicate debbono poi essere maggiorate di rivalutazione ed interessi.
Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4 del Pt_1
CCNL “Turismo Pubblici Esercizi” a decorrere dal gennaio 2008 e conseguentemente condanna la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 12.080,25 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel livello 4 del CCNL applicato, per il periodo gennaio 2008 – ottobre 2022, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente di ricevere dalla convenuta la Pt_1 retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere la divisa di lavoro nella misura di 15 minuti per ogni giorno lavorativo per il periodo gennaio 2008 – ottobre 2022 e conseguentemente, condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive calcolate dal gennaio 2008 al ottobre 2022, la somma di Euro 10.151,07 per il tempo impiegato a mettere e dismettere la divisa aziendale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4 del Pt_1
CCNL “Turismo Pubblici Esercizi” a decorrere dal gennaio 2008, , e conseguentemente condanna la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 20510,99 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel livello 4 del CCNL applicato, per il periodo gennaio 2008 – dicembre 2022, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere la divisa di lavoro nella misura di 15 minuti per ogni giorno lavorativo per il periodo gennaio 2008 – dicembre 2022 e conseguentemente condanna la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 alla ricorrente, a titolo di differenze retributive calcolate dal gennaio 2008 al dicembre 2022, la somma di Euro 12036,43 per il tempo impiegato a mettere e dismettere la divisa aziendale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la resistete alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3500 oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Milano 10 settembre 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai numeri di ruolo generale sopra riportati, promosse con ricorsi depositati in data 14 ottobre 2024
da Parte_1
[...]
Rappresentate e difese per procura in calce al ricorso dagli avvocati Nicola Coccia e Laura Gadiva, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, viale Sabotino, 13 ricorrenti contro
Controparte_1 in persona della legale rappresentante Dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avv.ti Franco Toffoletto, Raffaele De Luca Tamajo, Aldo Bottini, Stefano Perazzelli e Benedetta Roncoroni presso lo studio dei quali in Milano, Via Rovello, 12, è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti stesa su foglio separato. convenuta
OGGETTO: inquadramento superiore, tempo tuta, differenze retributive
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con autonomi ricorsi poi riuniti, le ricorrenti come sopra indentificate, si sono rivolte all'intestato Tribunale chiedendo accogliersi, nei confronti della società
[...] le conclusioni di seguito riportate: Controparte_1
per Pt_1
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4 del CCNL “Turismo Pubblici Esercizi” a decorrere dal gennaio 2008, o dalla diversa data ritenuta di giustizia dal Giudice adito, e conseguentemente
2. condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 12.080,25 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel livello 4 del CCNL applicato, per il periodo gennaio 2008 – ottobre 2022, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere la divisa di lavoro nella misura di 15 minuti per ogni giorno lavorativo o nella diversa misura che dovesse risultare all'esito del giudizio per il periodo gennaio 2008 – ottobre 2022 e conseguentemente
4. condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive calcolate dal gennaio 2008 al ottobre 2022, la somma di Euro 10.151,07 per il tempo impiegato a mettere e dismettere la divisa aziendale, o la diversa anche maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari” per Pt_1
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4 del CCNL “Turismo Pubblici Esercizi” a decorrere dal gennaio 2008, o dalla diversa data ritenuta di giustizia dal Giudice adito, e conseguentemente
2. condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 20510,99 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel livello 4 del CCNL applicato, per il periodo gennaio 2008 – dicembre 2022, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere la divisa di lavoro nella misura di 15 minuti per ogni giorno lavorativo o nella diversa misura che dovesse risultare all'esito del giudizio per il periodo gennaio 2008 – dicembre 2022 e conseguentemente
4. condannare la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive calcolate dal gennaio 2008 al dicembre 2022, la somma di Euro 12036,43 per il tempo impiegato a mettere e dismettere la divisa aziendale, o la diversa anche maggiore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso con vittoria di spese, spese generali 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Deducevano le ricorrenti:
-Haxhiji:
-di essere stata assunta dalla società società che gestisce i punti vendita ad CP_3 insegna , dal 3 gennaio 2024, incorporata per fusione nell'odierna resistente a far CP_4 data dal 6 aprile 2004, con contratto a tempo indeterminato, inquadrata dapprima nel VI livello, poi nel V CCNL Pubblici esercizi, con orario part time al 60%;
-di essere stata adibita al punto vendita di fino alle dimissioni rassegnate il 29 Pt_2 ottobre 2022;
-di aver sempre svolto le mansioni di preparazione e cottura dei cibi anche davanti ai clienti ed affettazione dei salumi;
-che il regolamento aziendale prevedeva che i dipendenti indossassero e dismettessero la divisa solo in azienda e prima di aver timbrato l'ingresso e dopo aver timbrato l'uscita;
-che per mettersi e togliersi la divisa, erano necessari circa 15 minuti, tempo non retribuito;
-che per il superiore livello e il tempo necessario per la vestizione e svestizione aveva maturato delle differenze retributive, di cui in questa sede chiede il pagamento;
Pt_1
-di essere stata assunta da il 14 gennaio 2002, con contratto a 24 ore CP_3 settimanali, inquadrato prima nel VI livello Pubblici Esercizi, poi nel V, come operatore multifunzionale;
-che con decorrenza dal 1 gennaio 2004, l'orario è stato trasformato a tempo pieno;
-che il rapporto è cessato il 9 gennaio 2023 per dimissioni;
-di aver diritto, come la collega, al superiore inquadramento e al pagamento del tempo impiegato per mettere e dismettere la divisa.
Si è costituita la società resistente, contestando le deduzioni e richieste avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha contestato che le mansioni svolte dalle ricorrenti potessero essere sussunte nel superiore livello.
Ha contestato l'obbligo di mettere e dismettere la divisa, in ogni caso il tempo indicato dalle ricorrenti.
Ha eccepito la parziale prescrizione dei crediti.
Disposta la riunione dei due giudizi per connessione, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 10 settembre 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Due le domande svolte dalle ricorrenti, domande che divergono solo sotto il profilo del quantum, trovando, invece, identità di causa petendi.
Ambedue le ricorrenti rivendicano il diritto all'inquadramento nel superiore livello IV CCNL Pubblici esercizi.
In via di premessa, in ordine all'inquadramento contrattuale del lavoratore si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Al fine di verificare le mansioni svolte dalle ricorrenti, sono stati escussi i testi che hanno fornito i contributi di seguito riportati:
Testimone_1
Sono stata dipendente della resistente fino a circa quattro anni e mezzo fa. Conosco tutte e tre le ricorrenti.
Facevamo le stesse mansioni. quanto alla signora confermo che la stessa faceva le mansioni Pt_1 indicati ai17, 19 e 24 del ricorso.
Lo stesso posso dire anche della signora Pt_1
Avevano un ricettario o meglio delle indicazioni sui mansionari, non erano ricette inventate.
Nelle schede ricette erano indicati non solo gli ingredienti, ma anche le varie fasi di preparazione con specifica indicazione delle modalità, per esempio se una ricetta prevedeva il taglio delle zucchina quadretti, era scritto proprio taglia le zucchine a quadretti.
Nelle schede ricette non sempre vi erano i tempi di cottura”.
: Testimone_2
“Sono dipendente dell' di . CP_1 CP_1 Conosco le ricorrenti con cui ho lavorato.
Ero direttore del ristò, dal settembre 2017 al settembre 2018, poi sono stata trasferita in altro punto vendita.
Confermo le mansioni che mi vengono lette e di cui al punto 18 e 20 ( , 17 e 19 . Pt_1 Pt_1
Le ricette che servivano per preparare i piatti del menù giornaliero erano all'interno dell'applicativo dove vi era anche il menù, il direttore o la responsabile della cucina quando stampavano il menù quindicinale, stampavano anche le ricette.
Le ricette contenevano il taglio, la cottura, il peso e porzione.
La responsabile della cucina era quella che preparava il mansionario e che quindi, sulla base della previsione dei clienti moltiplicava le dosi degli ingredienti, la singola operatrice preparava gli ingredienti che bastavano per la padellata da otto.
Erano gli ingredienti che noi chiamavano civetta e che servivano poi per assemblare il tutto e preparare la ricetta nella padellata.
Le ricette comprendevano anche i procedimenti e le fasi di lavorazione.
Vi era una preparazione preliminare dei piatti che poi venivano completati davanti al cliente”.
Controparte_5
Sono stata dipendente dell' di dal luglio 2006 al settembre CP_1 CP_1
2021.
Non ho cause in corso.
In tal periodo ho sempre lavorato con le ricorrenti.
Confermo le attività di cui ai punti 17, 19 ( , 18 e 20 per Tes_3 Pt_1
Le ricette arrivavano dalla sede centrale, contenevano ingredienti, dosi, preparazione e tempi di cottura.
Le ricette erano calibrate per otto o quattro persone, era poi la responsabile di cucina che provvedere a ricalibrare le dosi in base alla previsione di vendita che proveniva sempre dalla direzione.
Davanti al cliente il piatto veniva assemblato nel senso che, la linea era già preparata prima e quindi si giungeva alla postazione con tutti gli ingredienti, però poi il piatto veniva preparato al momento e spadellato davanti al cliente, per la pasta era precotta, ma l'ultimo minuto di cottura lo si faceva davanti al cliente per poi spadellare. Anche la linea era preparata tutta delle operatrici, non vi era nulla di pronto, poteva capitare che una persona, a prescindere dal proprio orario, facesse solo la linea o anche la cottura dei piatti, questo a seconda del giorno.
Anche per la spadellata si seguivano le ricette”.
TI : Tes_4
“Sono dipendente dell' di , conosco le ricorrenti. CP_1 CP_1
Sono responsabile del punto vendita ora di sono stato responsabile CP_6 del punto vendita ove operavano le ricorrenti nel periodo giugno 2010- dicembre 2012.
Confermo le mansioni indicate ai punti 17, 19 ( , 18 e 20 per Tes_3
Pt_1
L'azienda predisponeva il menù e le ricette che contenevano dosi, tempi e fasi di preparazione, la responsabile della cucina predisponeva il mansionario che è quello che mi viene detto sia stato riferito dal teste precedente.
I piatti vengono preparati davanti al cliente se si tratta di piatti che non richiedono una lunga cottura, altri, per esempio il ragù o altri vengono preparati prima”.
Le deposizioni dei testi confermano in maniera concorde ed univoca le deduzioni di parte, attribuendo alle ricorrenti la preparazione dei piatti indicati, giornalmente nel menù, secondo le ricette e le fasi di preparazione riportate nel mansionario.
Ambedue le ricorrenti, come detto, erano inquadrate nel V Livello.
Secondo la declaratoria contrattuale, appartengono al V livello:
“ i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”
Tra i profili esemplificativi: “banconiere di tavola calda, chiosco di stazione”;
“secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamenti dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”
Appartengono, per contro , al IV livello:
“…i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”; profili esemplificativi: “cuoco capo partita”, “cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina”
Il raffronto tra le deposizioni dei testi e le declaratorie contrattuali evidenzia l'erroneità dell'inquadramento nel V livello e il diritto delle lavoratrici al superiore IV livello.
Ed, invero, è stato riferito come le ricorrenti non si limitassero ad approntare piatti sulla base di preparazioni già pronte, ma loro stesse, pur seguendo delle ricette, creassero ciascun piatto partendo dalle materie prime sino all'impiattamento e al servizio al cliente.
Il livello V ricomprende figure professionali quali il banconiere di tavola calda o di chiostro, quindi addetti alla somministrazione di cibi che, proprio per il luogo ove vengono offerti non consente una preparazione sin dalla materia prima, oppure piatti elaborati;
oppure il secondo cuoco che opera sulla base di un lavoro già predisposto da altri.
Nella specie, invece, è stato provato come le lavoratrici si occupassero della lavorazione della materia prima, del taglio e di tutte le fasi di preparazione di ciascun piatto, senza avvalersi di basi già approntate da altri.
Seppur il loro lavoro poteva variare di giorno in giorno, ciascuna, sia che fosse addetta ai primi piatti, ai secondi o ai contorni, preparava le offerte del menù sin dalla base.
Può, quindi, concludersi che le loro mansioni siano, più correttamente, riconducibili nel superiore livello IV che ricomprende la figura del cuoco di cucina che assicura il servizio di cucina.
Accertato il diritto al superiore livello, spettano alle ricorrenti, per le quali il rapporto è ormai cessato, le differenze retributive. In punto quantum, vi sono in atti dei conteggi che la società non ha specificatamente contestato. Quest'ultima ha, tuttavia, eccepito la prescrizione. In particolare ha ritenuto l'estinzione dei crediti maturati prima dell'entrata in vigore della legge n. 92/12 e ha posto in dubbio la persistenza dei crediti sorti nella vigenza della Legge Fornero. Sul punto si ritiene di far propri e di dare continuità ai principi espressi, anche di recente, dalla Corte di Cassazione che così si è pronunciata:
“Questa Corte ha recentemente chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. per tutte Cass. 06/09/2022 n. 26246 seguita da molte altre) (Cass. n. 33578/23). In applicazione dei predetti principi e tenuto conto che le pretese delle lavoratrici decorrono dal 2008, nessuna prescrizione può dirsi sussistente. Alle stesse quindi, anche in mancanza, come detto, di specifica contestazione, possono essere riconosciute le somme richieste, ovvero per € 20510,99 e per Pt_1
€ 12080,25. Pt_3
Le ricorrenti hanno poi chiesto il pagamento della retribuzione per il tempo impiegato a mettere e dismettere la divisa in quanto operazione che le stesse dovevano eseguire solo in azienda e prima di timbrare l'ingresso o dopo aver timbrato l'uscita.
Il tema del riconoscimento del diritto alla retribuzione del cosiddetto “tempo divisa”, ossia del tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli indumenti di lavoro, è già stata oggetto di numerose pronunzie di questo Tribunale, espressive di un orientamento che si ritiene – in questa sede – di condividere e confermare. Sul punto, infatti, si deve considerare che l'art. 1 D. Lgs 66/2003 definisce come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. L'Unione Europea, proprio con riferimento all'organizzazione dell'orario di lavoro, ha già precisato che deve intendersi per tale quel periodo “in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 1); al contrario, è considerato periodo di riposo quello “che non rientra nell'orario di lavoro” (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 2); coerentemente, pertanto, la Corte di Giustizia, “…per quanto attiene alla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88,… ha più volte affermato che tale direttiva definisce detta nozione includendovi qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, e che tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due nozioni esclude l'altra (sentenze Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, punto 48; Dellas e a., C-14/04, EU:C:2005:728, punto 42, nonché ordinanze Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, punto 24, e Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, punto 42)” e ha ritenuto che “…la possibilità per i lavoratori di gestire il loro tempo in modo libero e di dedicarsi ai loro interessi è un elemento che denota che il periodo di tempo in questione non costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza Simap, C-303/98, EU:C:2000:528, punto 50).” (CGUE, Sez. III, 10 settembre 2015, C-266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contro , Controparte_7 Controparte_8
, pt. 25 e 37).
[...]
In tale quadro normativo e giurisprudenziale si inserisce anche l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale si considera “orario di lavoro”, in quanto tempo messo a disposizione del datore, non soltanto quello impiegato nell'esecuzione di attività complesse o assorbenti confacenti alle mansioni contrattualmente richieste, bensì anche quel tempo in cui il lavoratore è, comunque, genericamente a “disposizione” della parte datoriale, nell'esclusivo interesse della stessa. Con specifico riferimento alla questione per cui è causa, in particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto che, “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 ottobre 2003, n. 15734; cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 8 settembre 2006, n. 19273). L'orientamento appena espresso può considerarsi consolidato, costituendo ormai dato acquisito che, “nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26 gennaio 2016, n. 1352); sul punto, del resto, anche la Corte d'Appello di Milano ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
pertanto sussiste un diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa” (C.d.A. Milano, Sezione Lavoro, 26 febbraio 2019, n. 24). Dunque, elemento essenziale ai fini del riconoscimento della sussistenza del potere di etero-organizzazione datoriale è che vi sia una stretta correlazione tra l'espletamento della prestazione lavorativa e la necessità di indossare uno specifico indumento da lavoro;
perché possa ricorrere la messa a disposizione delle energie lavorative, pertanto, non è dirimente che il datore abbia imposto espressamente una determinata divisa da lavoro, ma è sufficiente che la stessa sia richiesta dalla tipologia e dalla natura delle mansioni di assegnazione e che il lavoratore sia, conseguentemente, tenuto a indossare sul lavoro un abbigliamento particolare e/o diverso da quello che, altrimenti, potrebbe impiegare per le esigenze quotidiane di vita.
Ciò premesso, occorre considerare che il regolamento aziendale (art. 3) sotto il titolo
“abbigliamento di lavoro” stabilisce: il dipendente è tenuto ad indossare la divisa in dotazione perfettamente. In ordine, pulita ed allacciata, esclusivamente per tutta la durata del turno di lavoro”. La norma fissa una prima regola, ovvero l'obbligo di indossare la divisa solo durante la permanenza in servizio e, quindi, in azienda, non consentendo al lavoratore l'alternativa di scegliere se giungere al lavoro già con indosso la divisa oppure se indossarla sul luogo di lavoro e così per la svestizione.
Ancora il regolamento, al successivo art. 4, sotto al titolo “orario di lavoro” prevede:
“è fatto obbligo di regolarizzare l'inizio ed il termine del turno di lavoro in divisa, secondo le modalità previste attraverso timbratura dell'apposito badge”.
La disposizione colloca all'interno dell'orario di lavoro retribuito solo l'esecuzione della prestazione, escludendo il tempo necessario alla vestizione e svestizione.
Invero, nel disporre che il lavoratore debba regolarizzare l'entrata e l'uscita con indosso la divisa, esclude dal concetto di orario di lavoro retribuito il tempo necessario ad indossare e spogliare la divisa, tempo che non può che precedere e seguire rispettivamente la timbratura dell'ingresso e dell'uscita.
Una lettura combinata delle due disposizioni porta alla conclusione che le operazioni di vestizione e svestizioni siano eterodirette ed il tempo impiegato vada qualificato come tempo di lavoro.
Se la divisa non può essere indossata che solo per il turno di lavoro, significa che non vi è possibilità, per i lavoratori di scegliere altri momenti nei quali indossarla o spogliarla, quindi se compiere tali operazioni prima di giungere al lavoro o dopo aver raggiunto la propria abitazione.
La vestizione e svestizione non si limitano ad essere attività di mera diligenza, ma rappresentano operazioni che debbono rispettare specifiche disposizioni aziendali.
Ancora, la necessità di tenere la divisa solo per il tempo compreso tra le due timbrature, esclude che l'operazione di vestizione e svestizione siano considerate, dall'azienda, quale orario di lavoro retribuito.
Considerazione che, alla luce della specifica regola di cui al citato art. 3 non può che considerarsi errata.
La conclusione alla quale deve, invece, giungersi, non può essere che nel senso che il tempo necessario per tali operazioni debba essere qualificato quale tempo di lavoro con diritto alla retribuzione.
Le lavoratrici hanno indicato in quindici minuti complessivi il tempo necessario per indossare e togliere la divisa composta fino al 2010 da: salopette, camicia, cappellino, maglione e scarpe antinfornunistiche;
poi dal 2011, da pantaloni, camicia da cuoco, gilet, cappellino e scarpe.
Il tempo indicato e tenuto conto degli indumenti da indossare e dismettere pare congruo.
Alle lavoratrici spetta, quindi, il pagamento, di tale maggior orario secondo i conteggi offerti e non specificatamente contestati. Alla ricorrente può essere riconosciuta la somma di € 12036,43 ed alla Pt_4 lavoratrice la somma di € 10151,07. Pt_3
Tutte le somme sopra indicate debbono poi essere maggiorate di rivalutazione ed interessi.
Il regime delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4 del Pt_1
CCNL “Turismo Pubblici Esercizi” a decorrere dal gennaio 2008 e conseguentemente condanna la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 12.080,25 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel livello 4 del CCNL applicato, per il periodo gennaio 2008 – ottobre 2022, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente di ricevere dalla convenuta la Pt_1 retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere la divisa di lavoro nella misura di 15 minuti per ogni giorno lavorativo per il periodo gennaio 2008 – ottobre 2022 e conseguentemente, condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive calcolate dal gennaio 2008 al ottobre 2022, la somma di Euro 10.151,07 per il tempo impiegato a mettere e dismettere la divisa aziendale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4 del Pt_1
CCNL “Turismo Pubblici Esercizi” a decorrere dal gennaio 2008, , e conseguentemente condanna la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 20510,99 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel livello 4 del CCNL applicato, per il periodo gennaio 2008 – dicembre 2022, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere la divisa di lavoro nella misura di 15 minuti per ogni giorno lavorativo per il periodo gennaio 2008 – dicembre 2022 e conseguentemente condanna la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1 alla ricorrente, a titolo di differenze retributive calcolate dal gennaio 2008 al dicembre 2022, la somma di Euro 12036,43 per il tempo impiegato a mettere e dismettere la divisa aziendale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-condanna la resistete alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3500 oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Milano 10 settembre 2025
Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia