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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R. N. G. 86-1/ 2025
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, a scioglimento della riserva che precede.
Rilevato che
ha svolto opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
17/2025, provvisoriamente esecutivo, emesso su ricorso del Parte_2 chiedendo l'emissione di un provvedimento a norma dell'art. 649 c.p.c. inaudita altera parte. A sostegno della suddetta istanza, parte opponente (concessionaria di demanio marittimo) ha negato che il credito azionato in via monitoria presenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, evidenziando come le fatture dimesse nel ricorso monitorio sono state emesse da una società terza per prestazioni erogate nei confronti del e come il riparto spese dimesso sia privo di qualsiasi valore probatorio. Parte Pt_2 opponente ha poi allegato come non vi sarebbe prova della fonte del credito, con particolare riferimento all'esistenza di patti a latere base ai quali i concessionari avrebbero affidato l'incarico di pulizia a terzi incaricati dal né degli asseriti accordi sulla ripartizione. Infine, parte opponente ha allegato il Pt_2 danno che deriverebbe dall'esecuzione del D.I. opposto, avendo la stessa natura di società cooperativa.
Instaurato il contraddittorio precedentemente alla prima udienza, si è costituito in Giudizio il
[...]
il quale: a) ha confermato la circostanza che Parte_2 Parte_1
sia titolare di concessione balneare presso la spiaggia di NA LI (nel
[...] territorio del Comune suddetto); b) ha allegato come, sebbene l'art.
8.10 del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo preveda che la pulizia della spiaggia costituisca onere a carico dei concessionari, negli anni, al fine di garantire un'omogeneità di servizi turistici, il e tutti i Parte_2 concessionari stabilivano che il servizio di pulizia sarebbe stato gestito direttamente dal Parte_2
affidando l'opera a società terze, con l'onere a carico dei concessionari di rifondere
[...] pro quota (proporzionalmente alla superficie demaniale delle concessioni) quanto pagato dal c) Pt_2 che dal 2018 al 2023 tale servizio veniva affidato a diverse imprese (ditta individuale CP_1
, per 2018 per € 36.850,00 – per gli anni 2019, 2020,
[...] Controparte_2
2021 e 2022 per rispettivi € 57.498, € 50.852,01, € 47.905,71 ed € 37.367,97 -
[...] per l'anno 2023 per € 39.383,61); d) che tutti gli altri concessionari rifondeva al Controparte_3 la propria quota, tranne l'odierna opponente, la quale si limitava a Parte_2 rifondere quanto dovuto per l'annualità 2018, senza rifondere le ulteriori annualità nonostante le richieste di pagamento. Sulla scorta di tali allegazioni il argomentando Parte_2
l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia provvisoria del D.I. opposto, ha domandato il rigetto di tale istanza.
All'udienza del 13/03/2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive istanze.
Ritenuto che Preliminarmente si ritiene che il potere discrezionale di sospendere, ex art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. trattandosi di
“provvedimento di natura lato sensu cautelare”, va esercitato, sotto il profilo della ricorrenza di “gravi motivi”, valutando il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, anche con riferimento alle condizioni di legittimità per la concessione del decreto o della sua provvisoria esecutività, e la sussistenza del periculum in mora, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che non sussistano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione al D.I. opposto.
Rispetto al requisito del fumus boni iuris, la pretesa avanzata in via monitoria avanzata dal Parte_2
comunque impregiudicata ogni valutazione all'esito della fase meritale, appare
[...] fondata. In particolare dalla documentazione prodotta dal convenuto opposto emerge chiaramente l'esistenza dell'accordo, derogatorio della previsione del'art.
8.10 del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo, in forza del quale la gestione della pulizia del demanio sarebbe stata affidata da tutti i concessionari al con affidamento del servizio a ditte esterne e Parte_2 rimborso pro quota da parte dei concessionari. Sempre da suddetta documentazione appare poi evidente come la convenuta opposta fosse partecipe di tale accordo: con comunicazione del 20/01/2021 il legale rappresentante di esponeva perplessità Parte_1 sull'aumento dei costi di pulizia (doc. 11 opposta) e con comunicazione del 10/10/2022 lo stesso dava atto di aver pagato quanto dovuto al per l'anno 2019 e l'anno 2020. Infine parte opposta ha Pt_2 prodotto le fatture emesse dalle ditte incaricate del servizio pulizia delle spiagge (questo già in fase monitoria) e ha prodotto prova del pagamento effettuato dagli altri concessionari, ciascuno per la propria quota, di quanto dovuto secondo il piano di ripartizione indicato.
Rispetto al requisito del periculum in mora si osserva come parte opponente non abbia evidenziato l'esistenza di particolari pregiudizi in ordine alla provvisoria esecuzione del D.I. opposto, limitandosi ad affermare, genericamente, di avere la veste sociale di cooperativa e di poter subire un pregiudizio dalla messa in esecuzione del D.I. opposto (per importo superiore a € 20.000,00).
Pertanto deve essere rigettata la domanda di sospensione di provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Le spese di lite della presente fase cautelare saranno liquidate all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. 17/2025;
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Gorizia, 12/04/2025
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, a scioglimento della riserva che precede.
Rilevato che
ha svolto opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
17/2025, provvisoriamente esecutivo, emesso su ricorso del Parte_2 chiedendo l'emissione di un provvedimento a norma dell'art. 649 c.p.c. inaudita altera parte. A sostegno della suddetta istanza, parte opponente (concessionaria di demanio marittimo) ha negato che il credito azionato in via monitoria presenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, evidenziando come le fatture dimesse nel ricorso monitorio sono state emesse da una società terza per prestazioni erogate nei confronti del e come il riparto spese dimesso sia privo di qualsiasi valore probatorio. Parte Pt_2 opponente ha poi allegato come non vi sarebbe prova della fonte del credito, con particolare riferimento all'esistenza di patti a latere base ai quali i concessionari avrebbero affidato l'incarico di pulizia a terzi incaricati dal né degli asseriti accordi sulla ripartizione. Infine, parte opponente ha allegato il Pt_2 danno che deriverebbe dall'esecuzione del D.I. opposto, avendo la stessa natura di società cooperativa.
Instaurato il contraddittorio precedentemente alla prima udienza, si è costituito in Giudizio il
[...]
il quale: a) ha confermato la circostanza che Parte_2 Parte_1
sia titolare di concessione balneare presso la spiaggia di NA LI (nel
[...] territorio del Comune suddetto); b) ha allegato come, sebbene l'art.
8.10 del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo preveda che la pulizia della spiaggia costituisca onere a carico dei concessionari, negli anni, al fine di garantire un'omogeneità di servizi turistici, il e tutti i Parte_2 concessionari stabilivano che il servizio di pulizia sarebbe stato gestito direttamente dal Parte_2
affidando l'opera a società terze, con l'onere a carico dei concessionari di rifondere
[...] pro quota (proporzionalmente alla superficie demaniale delle concessioni) quanto pagato dal c) Pt_2 che dal 2018 al 2023 tale servizio veniva affidato a diverse imprese (ditta individuale CP_1
, per 2018 per € 36.850,00 – per gli anni 2019, 2020,
[...] Controparte_2
2021 e 2022 per rispettivi € 57.498, € 50.852,01, € 47.905,71 ed € 37.367,97 -
[...] per l'anno 2023 per € 39.383,61); d) che tutti gli altri concessionari rifondeva al Controparte_3 la propria quota, tranne l'odierna opponente, la quale si limitava a Parte_2 rifondere quanto dovuto per l'annualità 2018, senza rifondere le ulteriori annualità nonostante le richieste di pagamento. Sulla scorta di tali allegazioni il argomentando Parte_2
l'insussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia provvisoria del D.I. opposto, ha domandato il rigetto di tale istanza.
All'udienza del 13/03/2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive istanze.
Ritenuto che Preliminarmente si ritiene che il potere discrezionale di sospendere, ex art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. trattandosi di
“provvedimento di natura lato sensu cautelare”, va esercitato, sotto il profilo della ricorrenza di “gravi motivi”, valutando il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, anche con riferimento alle condizioni di legittimità per la concessione del decreto o della sua provvisoria esecutività, e la sussistenza del periculum in mora, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione
Applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che non sussistano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecuzione al D.I. opposto.
Rispetto al requisito del fumus boni iuris, la pretesa avanzata in via monitoria avanzata dal Parte_2
comunque impregiudicata ogni valutazione all'esito della fase meritale, appare
[...] fondata. In particolare dalla documentazione prodotta dal convenuto opposto emerge chiaramente l'esistenza dell'accordo, derogatorio della previsione del'art.
8.10 del Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo, in forza del quale la gestione della pulizia del demanio sarebbe stata affidata da tutti i concessionari al con affidamento del servizio a ditte esterne e Parte_2 rimborso pro quota da parte dei concessionari. Sempre da suddetta documentazione appare poi evidente come la convenuta opposta fosse partecipe di tale accordo: con comunicazione del 20/01/2021 il legale rappresentante di esponeva perplessità Parte_1 sull'aumento dei costi di pulizia (doc. 11 opposta) e con comunicazione del 10/10/2022 lo stesso dava atto di aver pagato quanto dovuto al per l'anno 2019 e l'anno 2020. Infine parte opposta ha Pt_2 prodotto le fatture emesse dalle ditte incaricate del servizio pulizia delle spiagge (questo già in fase monitoria) e ha prodotto prova del pagamento effettuato dagli altri concessionari, ciascuno per la propria quota, di quanto dovuto secondo il piano di ripartizione indicato.
Rispetto al requisito del periculum in mora si osserva come parte opponente non abbia evidenziato l'esistenza di particolari pregiudizi in ordine alla provvisoria esecuzione del D.I. opposto, limitandosi ad affermare, genericamente, di avere la veste sociale di cooperativa e di poter subire un pregiudizio dalla messa in esecuzione del D.I. opposto (per importo superiore a € 20.000,00).
Pertanto deve essere rigettata la domanda di sospensione di provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Le spese di lite della presente fase cautelare saranno liquidate all'esito del giudizio definitivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. 17/2025;
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Gorizia, 12/04/2025
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)