Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CA
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di conSIlio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Emilio Sirianni ConSIliere
dr. Antonio Cestone ConSIliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1310 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv. SASSI FRANCESCO Parte_1
appellante
E
con l'avv. VISCOMI SAVERIO Controparte_1
appellata
E
, con l'avv. SASSI FRANCESCO, Controparte_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di CA , giudice del lavoro, n. 632/2022, pubblicata in data 23/09/2022; accertamento lavoro domestico e differenze retributive.
FATTO.
1.Con ricorso del 7/07/2017, la SI.ra conveniva in giudizio il SI. , Controparte_1 Parte_1
assumendo:
1
-di avere osservato un orario di lavoro, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle ore 13.00, pari a 27 ore settimanali ed a 108 ore mensili;
-che non era stata regolarmente retribuita poiché aveva percepito la somma mensile di € 300,00;
- che durante tutto il periodo non aveva goduto di ferie e che, alla cessazione del rapporto, non le era stato corrisposto il T.F.R.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la ricorrente dal
06.01.2017 al 26.04.2017 ha lavorato per il SI. , residente in [...]
Benzi, come donna delle pulizie, svolgendo le mansioni di livello B previste dall'art. 10 del CCNL sulla Disciplina del Lavoro Domestico, prestando la propria opera dal lunedì al sabato e dalle ore
08.30 alle ore 13.00, ricevendo una retribuzione mensile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva e senza percepire alcunché per le ferie non godute, quota della tredicesima mensilità maturata e TFR;
2) Per l'effetto, condannare il SI. al pagamento, in favore Parte_1 della ricorrente, della somma di € 1.812,84, ovvero al pagamento della somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ogni singola scadenza retributiva al soddisfo;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
2.Si costituiva in giudizio il SI. , deducendo, in via preliminare, il difetto di Parte_1
legittimazione passiva, a tal fine asserendo che il rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente era intercorso tra quest'ultima e la sorella . Controparte_2
Evidenziava, in particolare, di essere “grande invalido con accompagno” e di essere soggetto a ricovero nei nosocomi di CA, Lamezia Terme, Soverato e Crotone per molti giorni al mese.
Spiegava, allora, domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., per avere l'istante agito con mala fede e colpa.
3.Veniva quindi integrato il contraddittorio con , la quale si costituiva in Controparte_2 giudizio, negando l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con parte ricorrente.
2 In particolare, la SI.ra sosteneva che la SI.ra aveva prestato la propria attività per Pt_1 CP_1
mero spirito di volontariato e, comunque, soltanto nei mesi di gennaio e febbraio 2017, da lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:00, dietro un compenso mensile di € 350,00.
Chiedeva, pertanto, la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
4.All'udienza del 23/09/22, il Tribunale di CA, in funzione di giudice del lavoro, respingeva, in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal resistente, non essendo stata provata la dedotta estraneità del al rapporto di lavoro. Pt_1
Nel merito, il Tribunale rilevava che le risultanze processuali, unitariamente valutate, comprovavano l'esistenza tra la ricorrente e di un rapporto subordinato a tempo Parte_1
indeterminato , in regime di part-time, dagli inizi del mese di gennaio 2017 sino alla fine del mese di aprile dello stesso anno.
Più nello specifico il Giudice di prime cure argomentava come segue in ordine alle risultanze istruttorie: < , ha confermato come la Parte_2
lavoratrice, dai primi giorni del mese di gennaio 2017 fino alla fine del mese di aprile dello stesso anno, abbia prestato il lavoro domestico alle dipendenze di , osservando un orario di Parte_1
servizio dal lunedì al sabato, dalle ore 08.30 alle ore 13.00, provvedendo alla pulizia, al riassetto della casa, alla lavanderia, spesso occupandosi anche della preparazione del pranzo, prestando la sua attività dal lunedì al sabato e dalle ore 08.30 alle ore 13.00, senza mai godere di ferie.>>
Aggiungeva, poi, che :< quelle rese dal teste il quale, dopo aver confermato l'esistenza e la durata del Testimone_1 rapporto di lavoro prestato dalla ricorrente alle dipendenze di , l'orario di servizio da Parte_1
essa osservato e le mansioni svolte, nonché il mancato godimento delle ferie da parte della lavoratrice, ha riferito: “Conosco i fatti perché spesso accompagnavo al lavoro mia figlia alle ore 8 -
8,10 del mattino, dopo aver fatto la colazione insieme a lei al bar e spesso andavo anche a riprendere mia figlia al termine del lavoro, verso le ore 13-13:10, dal momento che mia figlia era priva di automobile. Preciso che io mi alternavo con la mia ex moglie nell'accompagnare e prelevare dal lavoro.” Viceversa, l'assunto dei resistenti risulta smentito proprio dal CP_1
narrato del teste che essi hanno addotto in giudizio, tale la quale ha riferito Controparte_3
circostanze che corroborano la versione dei fatti riferita dai testi di parte ricorrente.>>
Il Tribunale dichiarava, in ultimo, inammissibile la querela di falso proposta dal resistente, perché manchevole dell'oggetto: invero, le doglianze del querelante si appunterebbero non su un atto
3 pubblico o su una scrittura privata, bensì sul contenuto del ricorso introduttivo e sulle dichiarazioni rese dai testi (rappresentazioni dei fatti di cui il Giudicante è tenuto esclusivamente a sindacare l'attendibilità).
Condannava, quindi, parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2000,00; compensava, invece, le spese di giudizio con riguardo alla posizione della SI.ra Controparte_2
.
[...]
5.Avverso la summenzionata pronuncia, il SI. ha proposto ricorso in appello denunciando: Pt_1
(a)le assolute falsità addotte dalla nel ricorso introduttivo (già censurate nella memoria di CP_1
costituzione); (b)il vizio in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure avendo utilizzato in giudizio atti giuridici tra loro in contrasto (la SI.ra avrebbe dapprima convenuto in giudizio il CP_1 in qualità di proprio datore di lavoro per poi notificargli l'atto di chiamata di terzo, Pt_1
qualificandolo, quindi, come estraneo alla questione); (c) il vizio in cui sarebbe incorso il
Giudicante avendo ritenuto sfornita di prova una circostanza impossibile da provare (ovvero il fatto che il non fosse il datore di lavoro della ); (d) il dolo del Giudicante nel non Pt_1 CP_1 considerare i riferimenti verbalizzati dall'unico teste ritenuto dall'appellante effettivamente disinteressato e genuino (la deposizione della SI.ra ; (e)la violazione della norma di cui CP_3 all'art. 1176 c.c. da parte della (la non avendo intrattenuto alcun rapporto lavativo CP_1 CP_1
con la SI.ra , non avrebbe potuto richiederle la corresponsione delle somme, Controparte_4
essendo la SI.ra terza chiamata in causa); (f) l'incapacità a testimoniare dei SIg.ri Pt_1 Tes_1
e , essendo genitori della ricorrente in primo grado.
[...] Parte_2
Peraltro, secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza si rivelerebbe nulla perché violativa degli artt. 2699 e 2700 c.c.; 482 e 483 c.p.; 222 e 223 c.p.c.; 57 c.p.c. e 44 e 46 D.D.A.A. c.p.c.
L'appellante ha censurato la pronuncia anche nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la querela di falso prodotta da , non considerando che i verbali contenenti le Controparte_4
deposizioni dei testimoni siano atti pubblici.
Infine, l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare che sia stato il SI. l'autore Persona_1 del contratto verbale di “domestica” della , relativamente ai soli mesi di gennaio-febbraio CP_1
2017, come da sua dichiarazione testimoniale (il SI. – padre dei SI.ri Persona_1 Parte_1
e - avrebbe, difatti, riferito di aver corrisposto per ogni periodo di lavoro le Controparte_2 retribuzioni concordate all'interessata e di aver provveduto a garantirle ogni giorno la colazione ed il pranzo a casa Pt_1
4 6. Nella resistenza, la SI.ra ha eccepito, anzitutto, l'inammissibilità dell'appello CP_1 perché violativo di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c.: l'atto di appello riporterebbe in modo poco lineare e poco specifico i motivi su cui l'impugnazione si fonda, non indicando, peraltro, le parti della sentenza di cui si richiede la modifica. Sulle eccezioni sollevate da controparte, la resistente ha osservato: che le deposizioni dei testi e risultano tra loro Parte_2 Testimone_1
concordanti e confermano che il rapporto lavorativo della è intercorso con il SI. CP_1 Parte_1
, in quanto quest'ultimo le impartiva le istruzioni e provvedeva alla sua retribuzione;
che il
[...]
SI. avrebbe dovuto fornire prova della sua estraneità dal rapporto lavorativo (onere Pt_1
probatorio non assolto, come evidenziato dal Tribunale); che il vincolo di parentela sussistente tra i testi escussi, i SIg.ri e , e l'appellata, non importa l'automatica inattendibilità Parte_2 CP_1
delle loro deposizioni;
che la deposizione della non risulta in contrasto con quanto CP_3
riferito dagli altri testi e, anzi, finirebbe per confermare il contenuto delle loro deposizione (la stessa riferiva solo di aver messo in contatto la e la Sig.ra per un singolo CP_1 Controparte_2 incarico di lavoro, di non essere stata presente all'incontro e quindi di non conoscere i termini dell'accordo, né di sapere se la stessa abbia ricevuto corrispettivo, né da chi.); che non corrisponderebbe al vero la circostanza che il SI. è stato dapprima convenuto in giudizio in Pt_1
qualità di datore di lavoro e poi chiamato in causa quale terzo estraneo al rapporto;
che la deposizione resa dal SI. risulta assolutamente inattendibile, ponendosi in contrasto Persona_1
anche con quanto riferito dal SI. e dalla SI.ra ; che la querela Parte_1 Controparte_2
di falso è del tutto priva dell'oggetto e destituita di fondamento, come rilevato dal Giudice di prime cure.
7.Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte chiamata in causa in primo grado , la Corte all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa Controparte_2
come da separato dispositivo.
DIRITTO.
8. L'appello, ai limiti dell'ammissibilità, risulta destituito di ogni fondamento.
8.1-È pacifico in giurisprudenza che per l'individuazione del datore di lavoro, il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La legittimazione passiva va dunque attribuita a chi esercita l'effettivo potere direttivo sul prestatore di lavoro.
5 8.2-Ciò detto, rileva la Corte che dalle risultanze istruttorie emerge che ha svolto Controparte_1
le mansioni di lavoratrice domestica sotto le direttive di . Parte_1
I testi hanno, invero, confermato le modalità della prestazione per come dedotte dalla ricorrente e in particolare ha anche riferito che Parte_2
con il SI. durante i quali lui le forniva indicazioni sul lavoro che ella avrebbe dovuto Pt_1
svolgere. Spesso le chiedeva di andare prima al lavoro al fine di pulire una libreria ubicata nell'abitazione del . Persona_2
8.3-Nessun dubbio può esservi sulla utilizzabilità di tali deposizioni: diversamente da quanto sostenuto dall'appellante il rapporto genitoriale dei propalanti con la ricorrente non dà luogo ad alcuna incapacità a testimoniare, giacchè l''interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la determina è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati.
si ravvisano ragioni di inattendibilità di tali testi, risultando le loro dichiarazioni coerenti e CP_5
non contraddette da altre emergenze istruttorie.
Dai testi di parte resistente non si traggono infatti elementi di contraria valutazione: la SI.ra si limita a riferire di avere messo in contatto la con la SI.ra ma CP_3 CP_1 CP_2
di non sapere nulla sul rapporto di lavoro del quale si discute;
si limita a riferire di Persona_1
avere provveduto al pagamento di alcune mensilità alla VA in presenza di , CP_2 circostanza questa che non smentisce quella dirimente dell'effettivo esercizio del potere direttivo in capo all'odierno appellante.
9.Conclusivamente, la sentenza va confermata, con assorbimento di ogni altro motivo di gravame.
10.Le spese del grado, compensate verso , seguono nel resto la soccombenza Controparte_2
e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al DM n.55/14 e succ. modif. in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
11.Stante l'esito dell'impugnazione, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 29/12/2022, avverso la sentenza del Tribunale di CA, giudice del lavoro, n.
632/2022, pubblicata in data 23/09/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado Controparte_1
liquidate in euro 851,00 oltre accessori di legge;
compensa le spese del grado tra l'appellante e
; Controparte_2
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
CA, 04/02/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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