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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/08/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N.° 415/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 07/08/2025
All'udienza del 07/08/2025 alle ore 9,30 innanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Luca Faggioli per la parte ricorrente Parte_1 nessuno è comparso per il , già Controparte_1 dichiarato contumace alla scorsa udienza dell'11 giugno 2025.
Per il prescritto tirocinio sono presenti le dottoresse e Persona_1 [...]
, nominate M.O.T. con decreto ministeriale del 22 ottobre 2024. Per_2
Si procede alla discussione della causa di condanna al pagamento di differenze retributive.
Preliminarmente l'avv. Luca Faggioli, sulla scorta del prospetto indicato nella nota integrativa depositata l'11 giugno 2025, del documento ad essa allegato nonché della nota depositata in data di ieri 6 agosto 2025, rettifica la retribuzione maturata dalla ricorrente, riferita alla fascia stipendiale in cui ella ha diritto ad essere collocata con decorrenza dal 1° settembre 2021 (fascia 21-
27), retribuzione calcolata secondo i criteri indicati nelle conclusioni del ricorso, derivanti dalla qualifica di insegnante di scuola secondaria superiore posseduta dalla ricorrente Parte_1
L'avv. Luca Faggioli si riporta, pertanto, alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento, previa specificazione che la somma (già oggetto delle richieste conclusive) non è euro 5.616,00 lordi bensì euro
8.843,66 lordi. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 07/08/2025. Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N. 415/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 7 agosto 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra
- ricorrente Parte_1
(avv. Luca Faggioli)
e
- resistente Controparte_1
(contumace)
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, condanna il
al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma lorda di euro 8.843,66 a titolo di differenze retributive maturate in forza del collocamento della ricorrente, insegnante di scuola secondaria superiore, nella fascia stipendiale 21-27 con decorrenza dal 1° settembre 2021, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 7 agosto 2025.
Il giudice
dr. Alessandro D'Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 07/08/2025
All'udienza del 07/08/2025 alle ore 9,30 innanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1 sono presenti:
l'avv. Luca Faggioli per la parte ricorrente Parte_1 nessuno è comparso per il , già Controparte_1 dichiarato contumace alla scorsa udienza dell'11 giugno 2025.
Per il prescritto tirocinio sono presenti le dottoresse e Persona_1 [...]
, nominate M.O.T. con decreto ministeriale del 22 ottobre 2024. Per_2
Si procede alla discussione della causa di condanna al pagamento di differenze retributive.
Preliminarmente l'avv. Luca Faggioli, sulla scorta del prospetto indicato nella nota integrativa depositata l'11 giugno 2025, del documento ad essa allegato nonché della nota depositata in data di ieri 6 agosto 2025, rettifica la retribuzione maturata dalla ricorrente, riferita alla fascia stipendiale in cui ella ha diritto ad essere collocata con decorrenza dal 1° settembre 2021 (fascia 21-
27), retribuzione calcolata secondo i criteri indicati nelle conclusioni del ricorso, derivanti dalla qualifica di insegnante di scuola secondaria superiore posseduta dalla ricorrente Parte_1
L'avv. Luca Faggioli si riporta, pertanto, alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento, previa specificazione che la somma (già oggetto delle richieste conclusive) non è euro 5.616,00 lordi bensì euro
8.843,66 lordi. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 07/08/2025. Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N. 415/2025 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 7 agosto 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra
- ricorrente Parte_1
(avv. Luca Faggioli)
e
- resistente Controparte_1
(contumace)
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, condanna il
al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma lorda di euro 8.843,66 a titolo di differenze retributive maturate in forza del collocamento della ricorrente, insegnante di scuola secondaria superiore, nella fascia stipendiale 21-27 con decorrenza dal 1° settembre 2021, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 7 agosto 2025.
Il giudice
dr. Alessandro D'Ancona
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