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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 750/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 750/2021 R.G. promossa da
C.F./P.IVA: , con sede in Bergamo alla Via Stoppani n. 15, Parte_1 P.IVA_1
in persona del direttore generale dott. per procura del 25.5.2015 per atto notar CP_1 Per_1
di Bergamo, rep. n. 29964, racc. n. 2229, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Alberto
[...]
Peluso (C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._2 Per_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Balsamo (C.F.: ) per
[...] C.F._3
procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-APPELLATA - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6089/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 18.4.2018 evocava davanti al Tribunale Persona_2 Parte_1
di Napoli chiedendo che fosse condannata: a) alla restituzione della complessiva somma di euro
6.822,52, indebitamente incassata in virtù di contratti mai sottoscritti, nonché di tutte le somme che sarebbero state incassate mensilmente nella misura di euro 98,00 a far data dall'1.4.2018 e sino al termine del presunto contratto di finanziamento, oltre interessi e svalutazione da ogni singola scadenza al soddisfo;
b) al risarcimento dei danni subiti da esso istante, da liquidarsi in via equitativa, con interessi e svalutazione. Vinte le spese e gli onorari di giudizio, da distrarsi.
A sostegno delle domande l'attore deduceva che:
nel mese di dicembre 2009 aveva richiesto a , con sede in Controparte_3
Villaricca al Corso Europa nn. 2/5, un preventivo per un finanziamento con cessione del quinto della pensione e che nell'occasione gli erano state richieste informazioni in relazione alle generalità,
agli estremi della carta di identità, al codice fiscale, all'importo del finanziamento, al periodo di tempo entro cui avrebbe dovuto restituirlo e all'ammontare della pensione, evidenziando di non aver sottoscritto alcun contratto;
dopo alcuni giorni gli era stato comunicato per telefono che il finanziamento gli era stato concesso e che avrebbe ricevuto un assegno;
in effetti, in data 15.12.2009 gli era stato recapitato per posta l'assegno circolare n. 8915236957,
dell'importo di euro 2.977,48, che egli aveva incassato presso;
CP_4
era stato, poi, colpito da gravi patologie che avevano comportato un declino cognitivo di tipo mnesico con impatto sulla vita quotidiana e conseguente rallentamento dei tempi di reazione agli stimoli esterni;
ad aprile 2015 il proprio figlio aveva verificato che da dicembre 2009 era stata trattenuta la somma di euro 98,00 al mese dalla pensione del padre, in virtù di un contratto di finanziamento che lo obbligava a restituire alla convenuta la somma di euro 11.760,00 a fronte dell'erogazione dell'importo di euro 6.001,15, malgrado la ricezione del solo importo di euro 2.977,48 mediante l'assegno circolare n. 8910119935-02, senza aver sottoscritto alcun contratto;
in data 17.12.2016 esso attore aveva inviato una raccomandata a ed all'INPS Parte_1
denunciando i fatti e diffidando la società a non incassare altre somme ed a restituire quelle percepite in più rispetto all'importo di euro 2.977,48, ma invano;
aveva, altresì, richiesto a l'invio della copia fronte-retro dell'assegno circolare n. Parte_1
8910119935-02 di euro 3.000,00 e di consegna dei contratti in originale, ma inutilmente;
il procedimento di mediazione si era concluso negativamente per assenza della convenuta.
La convenuta, costituendosi, eccepiva, in rito, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il contratto n. 2700270398 era stato stipulato in data 5.11.2009 con quale Controparte_5
mandataria di ed essa convenuta non poteva considerarsi parte del rapporto Parte_2
obbligatorio per cui il giudizio era stato incardinato, pur avendo concluso in data 25.6.2012
l'operazione di conferimento del ramo d'azienda di costituito da tutte le attività, Parte_2
passività e rapporti giuridici e la gestione post vendita delle operazioni relative ai finanziamenti concessi contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, essendo legittimata Controparte_5
per aver stipulato il contratto disconosciuto e percepito le relative somme, anche per conto di Pt_2
.
[...]
Nel merito, deduceva la genericità e l'infondatezza dell'avversa pretesa spiegando che: il contratto era esistente;
la firma apposta in calce ad esso era conforme a quella in calce alla procura alle liti dell'atto di citazione;
l'importo del prestito di euro 6.001,15 era stato regolarmente versato al tramite due assegni circolari, entrambe incassati, e la differenza tra l'importo appreso dalla Per_2
pensione, pari ad euro 9.368,55, e l'importo erogato, pari ad euro 6.001,15, era per interessi e spese.
Chiedeva, pertanto, in rito, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta e, nel merito, di rigettare le avverse domande. Vinte le spese, da distrarsi.
Produceva, tra l'altro, proposta di contratto a firma di il documento di identità del Persona_2
medesimo e due assegni dell'importo di euro 2.977,48 e di euro 3.000,00.
Alla prima udienza del 25.9.2018 l'attore, presente personalmente, dichiarava di disconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., le sei firme a suo nome presenti nella proposta di contratto allegata al fascicolo telematico della convenuta e negava di aver ricevuto e negoziato l'assegno circolare di euro 3.000,00, indicato come allegato n. 7 nel fascicolo telematico di controparte, per cui, restando in attesa dell'esibizione anche del retro dell'assegno, disconosceva formalmente qualsiasi firma che fosse stata a lui attribuita.
Controparte dichiarava di volersi avvalere della scrittura impugnata, di cui chiedeva la verificazione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con la memoria depositata nel primo termine l'attore insisteva nelle conclusioni già rassegnate;
con la seconda memoria la convenuta ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva, formulava istanza di verificazione e chiedeva ammettersi c.t.u. grafologica, producendo copia fronte-retro del vaglia postale n. 8910119935-02 non trasferibile emesso in data 13.11.2009 dell'importo di euro 3.000,00, intestato a e Persona_2
riscosso in data 17.11.2009; con la terza memoria l'attore disconosceva la firma di girata,
apparentemente a suo nome, apposta sul titolo prodotto, deducendo di non averlo mai incassato ed eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di verificazione formulata da controparte per omessa indicazione delle scritture di comparazione.
Disatteso il procedimento incidentale di verificazione, sul presupposto che l'istante non aveva depositato nei termini gli originali del contratto di finanziamento e dell'assegno oggetto di disconoscimento, con sentenza n. 6089 pubblicata all'udienza del 25.9.2020 il Tribunale
condannava alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di euro 8.782,52, Parte_1
oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, rigettava la domanda risarcitoria e condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'Avv. Domenico Balsamo, quale procuratore antistatario dell'attore, delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 per spese ed euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata ed iscritta a ruolo in data 22.2.2021 proponeva gravame avverso Parte_1
la suddetta pronuncia chiedendo, in sua totale riforma, in via istruttoria, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la verificazione della firma sul contratto prodotto;
di dichiarare essa carente di legittimazione passiva e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice, essendo Parte_1
legittimate e , ed in ogni caso dichiarare nulla la sentenza di primo grado CP_5 CP_3
per violazione del contraddittorio, risultando e parti necessarie;
rigettare, CP_5 CP_3
infine, le domande attoree in quanto generiche e infondate. Vinte le spese del doppio grado.
costituendosi nella qualità di erede di deceduto in data Controparte_2 Persona_2
2.2.2021, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'invalidità dell'appello: a) per la formulazione di conclusioni nuove rispetto a quelle proposte in primo grado;
b) per carenza del potere di rappresentanza sostanziale e processuale dell'Avv.
Giuseppe TT e per l'invalidità del mandato da lui conferito all'Avv. Giovanni Alberto Peluso,
essendo il potere di rappresentanza sostanziale e processuale del primo e la facoltà di conferire incarico ad avvocati nell'interesse di limitati ai giudizi aventi un valore pari ad euro Parte_1
5.000,00; c) per omessa richiesta di verificazione della firma apposta all'assegno circolare n.
8910119935-02 di euro 3.000,00, essendo stata accertato che il non lo aveva né ricevuto né Per_2
firmato ed essendo, altresì, divenuta definitiva la statuizione sulla domanda di indebito;
d) per non essere stata richiesta, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca dell'ordinanza del
15.10.2019, con cui il primo giudice non aveva ammesso l'istanza di verificazione;
e) perché la sentenza impugnata era divenuta definitiva nella parte della motivazione incentrata sull'art. 217 c.c.,
non censurata. Nel merito, deduceva l'infondatezza, l'irrilevanza, la pretestuosità e la temerarietà dei motivi di appello.
Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare per quanto
esposto rigettare l'appello tenuto conto che è passata in giudicato la sentenza n. 6089/2020 del
Tribunale di Napoli avendo l'appellante formulato nuove inammissibili domande nel gravame e
nelle conclusioni. 2) Per tutto quanto innanzi svolto rigettare l'appello stante la carenza di
interesse di a proporlo e comunque ad agire non avendo la stessa chiesto, stante Parte_1
l'avvenuto disconoscimento, la verificazione dell'apparente firma apposta a tergo Persona_2
dell'assegno circolare di euro 3.000 con integrale conferma dell'impugnata sentenza. 3) Per le
causali tutte innanzi svolte rigettare sempre l'appello perché inammissibile e/o improcedibile e/o
nullo e/o invalido stante la carenza del potere di rappresentanza sostanziale e processuale in capo
al procuratore di stante altresì la nullità e/o invalidità del mandato rilasciato al Parte_1
legale costituito e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli n.
6089/2020. 4) Sempre per le causali tutte innanzi svolte rigettare l'appello di perché Parte_1
inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e/o invalido e/o infondato in fatto ed in diritto per non
aver richiesto la revoca e/o modifica dell'ordinanza del 15.10.19 e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6089/2020 5) Sempre per le causali esposte
rigettare l'appello di perché inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e/o invalido Parte_1
e/o infondato in fatto ed in diritto stante la carenza di interesse a proporlo non essendo stata
impugnata la motivazione della sentenza di I grado nella parte in cui richiama l'art. 217 c.p.c. che
è diventata definitiva. 6) Per tutto quanto svolto rigettare sempre l'appello di perché Parte_1
inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e/o invalido e/o infondato in fatto ed in diritto e stante
anche la carenza di interesse a proporlo. 7) Condannare in ogni caso la società in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'Avv. Domenico Balsamo, quale
procuratore antistatario, delle spese e competenze del giudizio di appello”. Con ordinanza depositata il 13.10.2021 la Corte, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di rappresentanza in capo al procuratore speciale di , a norma dell'art. 182 c.p.c. assegnava Parte_1
all'appellante termine sino al 26.1.2022 per la regolarizzazione della procura speciale, rinviando per la trattazione all'udienza del 2.2.2022.
Fissata poi l'udienza del 24.11.2021 per provvedere sull'istanza di revoca della suddetta ordinanza,
con ordinanza depositata il 3.1.2022 la Corte rigettava l'istanza motivando che “l'art.
2. della
procura speciale conferita al dott. TT, relativo al potere a lui conferito di rappresentare la
società in “qualsiasi procedimento”, si chiude con la frase: “Tutto ciò nel limite di importo di Euro
5.000,00 (euro cinquemila centesimi zero), da intendersi come impatto a conto economico sulla
Società”, separata dal precedente periodo addirittura da un punto” e “che tale frase sia
inequivocabilmente riferita a tutti i poteri rappresentativi conferiti al TT”, e dava atto che aveva regolarizzato la procura ex art. 182 c.p.c. con il deposito della procura speciale al Parte_1
dott. CP_1
All'udienza dell'11.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era assunta in decisione,
assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a quattro motivi.
ha contestato con il primo di dover produrre gli originali di sua iniziativa;
con il secondo Parte_1
di doverli produrre ancor prima dell'ammissione dell'istanza di verificazione;
con il terzo l'errato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
con il quarto l'accoglimento della domanda per mancata produzione degli originali.
Va previamente esaminato, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, il terzo motivo con il quale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di Parte_1
difetto di legittimazione passiva motivando: “La stessa , in sede di comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, deduceva che, in data 25/6/2012, la acquistava il ramo Parte_1
d'azienda di costituito da tutte le attività, passività e rapporti giuridici e la Parte_2
gestione post vendita delle operazioni relative ai finanziamenti concessi contro cessione del quinto
dello stipendio/pensione.
Nel caso di trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda), il cessionario, nelle
controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo d'azienda), assume la
veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod.
proc. civ., (Cass. n. 18258/2014)”.
L'appellante ha argomentato che era indubbio l'avvenuto acquisto del credito in virtù dell'atto di cessione d'azienda ma, poiché l'attore aveva lamentato di non aver mai sottoscritto il contratto, egli avrebbe dovuto convenire in giudizio che agiva quale intermediaria, e Controparte_5 [...]
che agiva come agente mediatore, i quali detenevano l'originale del contratto e CP_6
potevano produrlo.
Il motivo è infondato.
, avendo acquistato il ramo d'azienda di , è subentrata in tutti i rapporti facenti Parte_1 Parte_2
capo alla cedente, compreso quello per cui è causa, per cui è legittimata a resistere alla pretesa azionata dal sul presupposto dell'assenza di un valido vincolo contrattuale. Peraltro, Per_2
l'assunto dell'appellante secondo cui legittimate sotto il profilo passivo sarebbero Controparte_5
e prescinde sia dal principio secondo cui l'attività svolta dal mediatore Controparte_6
creditizio (nel nostro caso ) consiste nel mettere in collegamento banche o CP_3
intermediari finanziari con i clienti interessati ad accedere ai finanziamenti, i quali vengono erogati sempre dalla specifica banca o intermediario, sia dal principio per cui l'attività svolta dalla mandataria ( produce effetti nel patrimonio della mandante ( ). CP_5 Parte_2
Gli altri motivi, da esaminarsi congiuntamente essendo tutti attinenti al rigetto dell'istanza di verificazione, vanno parimenti disattesi per assenza di decisività. E' pur vero che, secondo le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la produzione dell'originale della scrittura disconosciuta non è requisito di ammissibilità dell'istanza di verificazione (v. Cass. civ., sez. III, 7.8.2023, n. 23959), che il deposito dell'originale può avvenire anche dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., e, quindi, anche nel corso delle operazioni di c.t.u., non costituendo nuovo documento in senso tecnico-giuridico (v. Cass. civ., sez.
VI-II, 18.11.2021 n. 35167) e che la parte che fondi la sua pretesa sulla scrittura disconosciuta è
abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con gli ordinari mezzi di prova (v. Cass. civ., sez. III, 7.8.2023, n. 23959). Nondimeno, l'appellante si è limitata a richiedere esclusivamente l'ammissione della c.t.u. grafologica, senza articolare alcun altro mezzo di prova (es. prova per interpello, per testimoni, giuramento decisorio) e senza riservarsi la facoltà
di consegnare l'originale della proposta di contratto disconosciuta all'ausiliario all'inizio delle operazioni peritali, e, anzi, deducendo nel primo motivo di appello di non detenere l'originale del contratto, rimasto nella disponibilità di e di , ha ammesso l'insussistenza CP_5 CP_3
dei presupposti per far luogo alla c.t.u. grafologica.
Va rammentato che soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma;
per converso, non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi.
D'altronde, il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l'unicità dell'atto riprodotto o che il sottoscrittore abbia realmente partecipato alla redazione dell'atto (v. Cass. civ., sez. II, ord. 8.2.2024, n. 3603, e giurisprudenza ivi richiamata).
L'appello va, pertanto, rigettato.
§ 4. Le spese processuali. Dal rigetto dell'appello consegue, ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 previsti dal D.M.
147/2022, disponendone l'attribuzione all'Avv. Domenico Balsamo, qualificatosi antistatario.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6089/2020 del Tribunale di Napoli;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Domenico Balsamo;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 3 gennaio 2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 750/2021 R.G. promossa da
C.F./P.IVA: , con sede in Bergamo alla Via Stoppani n. 15, Parte_1 P.IVA_1
in persona del direttore generale dott. per procura del 25.5.2015 per atto notar CP_1 Per_1
di Bergamo, rep. n. 29964, racc. n. 2229, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Alberto
[...]
Peluso (C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._2 Per_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Balsamo (C.F.: ) per
[...] C.F._3
procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-APPELLATA - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6089/2020 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 18.4.2018 evocava davanti al Tribunale Persona_2 Parte_1
di Napoli chiedendo che fosse condannata: a) alla restituzione della complessiva somma di euro
6.822,52, indebitamente incassata in virtù di contratti mai sottoscritti, nonché di tutte le somme che sarebbero state incassate mensilmente nella misura di euro 98,00 a far data dall'1.4.2018 e sino al termine del presunto contratto di finanziamento, oltre interessi e svalutazione da ogni singola scadenza al soddisfo;
b) al risarcimento dei danni subiti da esso istante, da liquidarsi in via equitativa, con interessi e svalutazione. Vinte le spese e gli onorari di giudizio, da distrarsi.
A sostegno delle domande l'attore deduceva che:
nel mese di dicembre 2009 aveva richiesto a , con sede in Controparte_3
Villaricca al Corso Europa nn. 2/5, un preventivo per un finanziamento con cessione del quinto della pensione e che nell'occasione gli erano state richieste informazioni in relazione alle generalità,
agli estremi della carta di identità, al codice fiscale, all'importo del finanziamento, al periodo di tempo entro cui avrebbe dovuto restituirlo e all'ammontare della pensione, evidenziando di non aver sottoscritto alcun contratto;
dopo alcuni giorni gli era stato comunicato per telefono che il finanziamento gli era stato concesso e che avrebbe ricevuto un assegno;
in effetti, in data 15.12.2009 gli era stato recapitato per posta l'assegno circolare n. 8915236957,
dell'importo di euro 2.977,48, che egli aveva incassato presso;
CP_4
era stato, poi, colpito da gravi patologie che avevano comportato un declino cognitivo di tipo mnesico con impatto sulla vita quotidiana e conseguente rallentamento dei tempi di reazione agli stimoli esterni;
ad aprile 2015 il proprio figlio aveva verificato che da dicembre 2009 era stata trattenuta la somma di euro 98,00 al mese dalla pensione del padre, in virtù di un contratto di finanziamento che lo obbligava a restituire alla convenuta la somma di euro 11.760,00 a fronte dell'erogazione dell'importo di euro 6.001,15, malgrado la ricezione del solo importo di euro 2.977,48 mediante l'assegno circolare n. 8910119935-02, senza aver sottoscritto alcun contratto;
in data 17.12.2016 esso attore aveva inviato una raccomandata a ed all'INPS Parte_1
denunciando i fatti e diffidando la società a non incassare altre somme ed a restituire quelle percepite in più rispetto all'importo di euro 2.977,48, ma invano;
aveva, altresì, richiesto a l'invio della copia fronte-retro dell'assegno circolare n. Parte_1
8910119935-02 di euro 3.000,00 e di consegna dei contratti in originale, ma inutilmente;
il procedimento di mediazione si era concluso negativamente per assenza della convenuta.
La convenuta, costituendosi, eccepiva, in rito, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il contratto n. 2700270398 era stato stipulato in data 5.11.2009 con quale Controparte_5
mandataria di ed essa convenuta non poteva considerarsi parte del rapporto Parte_2
obbligatorio per cui il giudizio era stato incardinato, pur avendo concluso in data 25.6.2012
l'operazione di conferimento del ramo d'azienda di costituito da tutte le attività, Parte_2
passività e rapporti giuridici e la gestione post vendita delle operazioni relative ai finanziamenti concessi contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, essendo legittimata Controparte_5
per aver stipulato il contratto disconosciuto e percepito le relative somme, anche per conto di Pt_2
.
[...]
Nel merito, deduceva la genericità e l'infondatezza dell'avversa pretesa spiegando che: il contratto era esistente;
la firma apposta in calce ad esso era conforme a quella in calce alla procura alle liti dell'atto di citazione;
l'importo del prestito di euro 6.001,15 era stato regolarmente versato al tramite due assegni circolari, entrambe incassati, e la differenza tra l'importo appreso dalla Per_2
pensione, pari ad euro 9.368,55, e l'importo erogato, pari ad euro 6.001,15, era per interessi e spese.
Chiedeva, pertanto, in rito, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta e, nel merito, di rigettare le avverse domande. Vinte le spese, da distrarsi.
Produceva, tra l'altro, proposta di contratto a firma di il documento di identità del Persona_2
medesimo e due assegni dell'importo di euro 2.977,48 e di euro 3.000,00.
Alla prima udienza del 25.9.2018 l'attore, presente personalmente, dichiarava di disconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c., le sei firme a suo nome presenti nella proposta di contratto allegata al fascicolo telematico della convenuta e negava di aver ricevuto e negoziato l'assegno circolare di euro 3.000,00, indicato come allegato n. 7 nel fascicolo telematico di controparte, per cui, restando in attesa dell'esibizione anche del retro dell'assegno, disconosceva formalmente qualsiasi firma che fosse stata a lui attribuita.
Controparte dichiarava di volersi avvalere della scrittura impugnata, di cui chiedeva la verificazione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con la memoria depositata nel primo termine l'attore insisteva nelle conclusioni già rassegnate;
con la seconda memoria la convenuta ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva, formulava istanza di verificazione e chiedeva ammettersi c.t.u. grafologica, producendo copia fronte-retro del vaglia postale n. 8910119935-02 non trasferibile emesso in data 13.11.2009 dell'importo di euro 3.000,00, intestato a e Persona_2
riscosso in data 17.11.2009; con la terza memoria l'attore disconosceva la firma di girata,
apparentemente a suo nome, apposta sul titolo prodotto, deducendo di non averlo mai incassato ed eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di verificazione formulata da controparte per omessa indicazione delle scritture di comparazione.
Disatteso il procedimento incidentale di verificazione, sul presupposto che l'istante non aveva depositato nei termini gli originali del contratto di finanziamento e dell'assegno oggetto di disconoscimento, con sentenza n. 6089 pubblicata all'udienza del 25.9.2020 il Tribunale
condannava alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di euro 8.782,52, Parte_1
oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, rigettava la domanda risarcitoria e condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'Avv. Domenico Balsamo, quale procuratore antistatario dell'attore, delle spese di lite, liquidate in euro 250,00 per spese ed euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata ed iscritta a ruolo in data 22.2.2021 proponeva gravame avverso Parte_1
la suddetta pronuncia chiedendo, in sua totale riforma, in via istruttoria, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la verificazione della firma sul contratto prodotto;
di dichiarare essa carente di legittimazione passiva e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice, essendo Parte_1
legittimate e , ed in ogni caso dichiarare nulla la sentenza di primo grado CP_5 CP_3
per violazione del contraddittorio, risultando e parti necessarie;
rigettare, CP_5 CP_3
infine, le domande attoree in quanto generiche e infondate. Vinte le spese del doppio grado.
costituendosi nella qualità di erede di deceduto in data Controparte_2 Persona_2
2.2.2021, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità e/o l'invalidità dell'appello: a) per la formulazione di conclusioni nuove rispetto a quelle proposte in primo grado;
b) per carenza del potere di rappresentanza sostanziale e processuale dell'Avv.
Giuseppe TT e per l'invalidità del mandato da lui conferito all'Avv. Giovanni Alberto Peluso,
essendo il potere di rappresentanza sostanziale e processuale del primo e la facoltà di conferire incarico ad avvocati nell'interesse di limitati ai giudizi aventi un valore pari ad euro Parte_1
5.000,00; c) per omessa richiesta di verificazione della firma apposta all'assegno circolare n.
8910119935-02 di euro 3.000,00, essendo stata accertato che il non lo aveva né ricevuto né Per_2
firmato ed essendo, altresì, divenuta definitiva la statuizione sulla domanda di indebito;
d) per non essere stata richiesta, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca dell'ordinanza del
15.10.2019, con cui il primo giudice non aveva ammesso l'istanza di verificazione;
e) perché la sentenza impugnata era divenuta definitiva nella parte della motivazione incentrata sull'art. 217 c.c.,
non censurata. Nel merito, deduceva l'infondatezza, l'irrilevanza, la pretestuosità e la temerarietà dei motivi di appello.
Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare per quanto
esposto rigettare l'appello tenuto conto che è passata in giudicato la sentenza n. 6089/2020 del
Tribunale di Napoli avendo l'appellante formulato nuove inammissibili domande nel gravame e
nelle conclusioni. 2) Per tutto quanto innanzi svolto rigettare l'appello stante la carenza di
interesse di a proporlo e comunque ad agire non avendo la stessa chiesto, stante Parte_1
l'avvenuto disconoscimento, la verificazione dell'apparente firma apposta a tergo Persona_2
dell'assegno circolare di euro 3.000 con integrale conferma dell'impugnata sentenza. 3) Per le
causali tutte innanzi svolte rigettare sempre l'appello perché inammissibile e/o improcedibile e/o
nullo e/o invalido stante la carenza del potere di rappresentanza sostanziale e processuale in capo
al procuratore di stante altresì la nullità e/o invalidità del mandato rilasciato al Parte_1
legale costituito e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli n.
6089/2020. 4) Sempre per le causali tutte innanzi svolte rigettare l'appello di perché Parte_1
inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e/o invalido e/o infondato in fatto ed in diritto per non
aver richiesto la revoca e/o modifica dell'ordinanza del 15.10.19 e per l'effetto confermare
integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6089/2020 5) Sempre per le causali esposte
rigettare l'appello di perché inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e/o invalido Parte_1
e/o infondato in fatto ed in diritto stante la carenza di interesse a proporlo non essendo stata
impugnata la motivazione della sentenza di I grado nella parte in cui richiama l'art. 217 c.p.c. che
è diventata definitiva. 6) Per tutto quanto svolto rigettare sempre l'appello di perché Parte_1
inammissibile e/o improcedibile e/o nullo e/o invalido e/o infondato in fatto ed in diritto e stante
anche la carenza di interesse a proporlo. 7) Condannare in ogni caso la società in Parte_1
persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'Avv. Domenico Balsamo, quale
procuratore antistatario, delle spese e competenze del giudizio di appello”. Con ordinanza depositata il 13.10.2021 la Corte, ritenendo fondata l'eccezione di difetto di rappresentanza in capo al procuratore speciale di , a norma dell'art. 182 c.p.c. assegnava Parte_1
all'appellante termine sino al 26.1.2022 per la regolarizzazione della procura speciale, rinviando per la trattazione all'udienza del 2.2.2022.
Fissata poi l'udienza del 24.11.2021 per provvedere sull'istanza di revoca della suddetta ordinanza,
con ordinanza depositata il 3.1.2022 la Corte rigettava l'istanza motivando che “l'art.
2. della
procura speciale conferita al dott. TT, relativo al potere a lui conferito di rappresentare la
società in “qualsiasi procedimento”, si chiude con la frase: “Tutto ciò nel limite di importo di Euro
5.000,00 (euro cinquemila centesimi zero), da intendersi come impatto a conto economico sulla
Società”, separata dal precedente periodo addirittura da un punto” e “che tale frase sia
inequivocabilmente riferita a tutti i poteri rappresentativi conferiti al TT”, e dava atto che aveva regolarizzato la procura ex art. 182 c.p.c. con il deposito della procura speciale al Parte_1
dott. CP_1
All'udienza dell'11.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era assunta in decisione,
assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a quattro motivi.
ha contestato con il primo di dover produrre gli originali di sua iniziativa;
con il secondo Parte_1
di doverli produrre ancor prima dell'ammissione dell'istanza di verificazione;
con il terzo l'errato rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
con il quarto l'accoglimento della domanda per mancata produzione degli originali.
Va previamente esaminato, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, il terzo motivo con il quale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di Parte_1
difetto di legittimazione passiva motivando: “La stessa , in sede di comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, deduceva che, in data 25/6/2012, la acquistava il ramo Parte_1
d'azienda di costituito da tutte le attività, passività e rapporti giuridici e la Parte_2
gestione post vendita delle operazioni relative ai finanziamenti concessi contro cessione del quinto
dello stipendio/pensione.
Nel caso di trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda), il cessionario, nelle
controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo d'azienda), assume la
veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod.
proc. civ., (Cass. n. 18258/2014)”.
L'appellante ha argomentato che era indubbio l'avvenuto acquisto del credito in virtù dell'atto di cessione d'azienda ma, poiché l'attore aveva lamentato di non aver mai sottoscritto il contratto, egli avrebbe dovuto convenire in giudizio che agiva quale intermediaria, e Controparte_5 [...]
che agiva come agente mediatore, i quali detenevano l'originale del contratto e CP_6
potevano produrlo.
Il motivo è infondato.
, avendo acquistato il ramo d'azienda di , è subentrata in tutti i rapporti facenti Parte_1 Parte_2
capo alla cedente, compreso quello per cui è causa, per cui è legittimata a resistere alla pretesa azionata dal sul presupposto dell'assenza di un valido vincolo contrattuale. Peraltro, Per_2
l'assunto dell'appellante secondo cui legittimate sotto il profilo passivo sarebbero Controparte_5
e prescinde sia dal principio secondo cui l'attività svolta dal mediatore Controparte_6
creditizio (nel nostro caso ) consiste nel mettere in collegamento banche o CP_3
intermediari finanziari con i clienti interessati ad accedere ai finanziamenti, i quali vengono erogati sempre dalla specifica banca o intermediario, sia dal principio per cui l'attività svolta dalla mandataria ( produce effetti nel patrimonio della mandante ( ). CP_5 Parte_2
Gli altri motivi, da esaminarsi congiuntamente essendo tutti attinenti al rigetto dell'istanza di verificazione, vanno parimenti disattesi per assenza di decisività. E' pur vero che, secondo le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la produzione dell'originale della scrittura disconosciuta non è requisito di ammissibilità dell'istanza di verificazione (v. Cass. civ., sez. III, 7.8.2023, n. 23959), che il deposito dell'originale può avvenire anche dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., e, quindi, anche nel corso delle operazioni di c.t.u., non costituendo nuovo documento in senso tecnico-giuridico (v. Cass. civ., sez.
VI-II, 18.11.2021 n. 35167) e che la parte che fondi la sua pretesa sulla scrittura disconosciuta è
abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con gli ordinari mezzi di prova (v. Cass. civ., sez. III, 7.8.2023, n. 23959). Nondimeno, l'appellante si è limitata a richiedere esclusivamente l'ammissione della c.t.u. grafologica, senza articolare alcun altro mezzo di prova (es. prova per interpello, per testimoni, giuramento decisorio) e senza riservarsi la facoltà
di consegnare l'originale della proposta di contratto disconosciuta all'ausiliario all'inizio delle operazioni peritali, e, anzi, deducendo nel primo motivo di appello di non detenere l'originale del contratto, rimasto nella disponibilità di e di , ha ammesso l'insussistenza CP_5 CP_3
dei presupposti per far luogo alla c.t.u. grafologica.
Va rammentato che soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma;
per converso, non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi.
D'altronde, il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l'unicità dell'atto riprodotto o che il sottoscrittore abbia realmente partecipato alla redazione dell'atto (v. Cass. civ., sez. II, ord. 8.2.2024, n. 3603, e giurisprudenza ivi richiamata).
L'appello va, pertanto, rigettato.
§ 4. Le spese processuali. Dal rigetto dell'appello consegue, ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 previsti dal D.M.
147/2022, disponendone l'attribuzione all'Avv. Domenico Balsamo, qualificatosi antistatario.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento del doppio contributo unificato da parte dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 6089/2020 del Tribunale di Napoli;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Domenico Balsamo;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 3 gennaio 2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola