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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1339/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1339/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 2/10/2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
• cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 28.08.1954, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Emilia n.16, presso lo studio dell'Avv.to Carmela Fulco (cod. fisc. ) da cui è C.F._2 rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di citazione depositato il 30.03.2017
-parte attrice- contro
• cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
Calabria il 13.04.1952 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Simone Furnari n.21/B, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Vincenzo Marino (cod. fisc.
) in forza di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo C.F._4 difensore del 30.09.2024
-parte convenuta- MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione notificato il 27.03.2017, conveniva innanzi Parte_1 questo tribunale e, premesso che: “nell'anno 2013, aveva Controparte_1 stipulato, quale titolare del Bar pasticceria “Ficara” sito in Reggio Calabria, Via Tripepi prol.1, contratto di locazione di un immobile ubicato a piano terra di uno stabile di Via Parini 7, sito in prossimità della pasticceria, per uso deposito;
che nel deposito custodiva merce e prodotti destinati alla pasticceria” e che elencava per quantità e costi; “che nel mese di ottobre del 2013, avvertito dalla dipendente CP_2
accertava la presenza nel locale deposito di macchie di muffa che avevano
[...] interessato anche la merce ivi custodita;
che le macchie si originavano da infiltrazioni d'acqua (perdite idrauliche) proveniente dal vano superiore che avevano reso inutilizzabile i prodotti di pasticceria ivi custoditi;
che la convenuta, proprietaria pagina 1 di 11 dell'immobile sovrastante il deposito, veniva informata dell'accaduto e che accertava nell'immediatezza il danno, rassicurando che avrebbe provveduto alla eliminazione anche della causa;
trovandosi sprovvisto di materiale, la pasticceria dell'attore aveva subito danno per calo di clientela e danno all'immagine oltre al costo dei prodotti ammalorati;
che con lettera del 17.03.2014 formulava formale richiesta di risarcimento in danno della per l'importo di euro 37.396,62 di cui ero 27.396,62 per merce CP_1 perduta e euro 10.000,00 per danno non patrimoniale (rallentamento attività e danno all'immagine oltre ai canoni di affitto del magazzino non utilizzabile); che tale richiesta veniva ribadita con la missiva del 23.01.2017; che sebbene chiarito quanto rilevato nella missiva di riscontro fatta pervenire dalla il 22.02.1017, quest'ultima CP_1 non aderiva all'accordo bonario proposto”. Tanto premesso, concludeva chiedendo, “accertare e dichiarare che le infiltrazioni nell'immobile sito al piano terra dello stabile di Via Parini 7 Reggio Calabria, si sono verificate a causa di un fenomeno permeativo da infiltrazione d'acqua proveniente dal piano soprastante di proprietà della signora accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto di al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Parte_1 delle infiltrazioni d'acqua meglio indicate in narrativa per un importo complessivo di euro 37.396,62 o alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
condannare la signora al risarcimento dei danni subiti dal signor come Controparte_1 Pt_1 quantificati;
con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi …” All'udienza di prima comparizione del 13.09.2017 si costituiva in giudizio la convenuta contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto delle domande svolte in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate. Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e acquisiti gli scritti difensivi delle rispettive parti ed assunta la prova orale ammessa con ordinanza del 20.08.2018. Con successiva ordinanza del 10.07.2019 ritenuta “l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale dedotta da parte conventa all'udienza del 17.04.19”, veniva disposta CT e nominato l'arch. . L'ordinanza de qua Persona_1 veniva corretta a verbale di udienza del 2.10.2019 in riferimento all'errore materiale relativo alla via di ubicazione dell'immobile , oggetto di causa. Parte_2
Acquisito l'elaborato peritale, con ordinanza del 26.02.2020 venivano rigettate le richieste di integrazione alla consulenza avanzate dalla parte attrice e dichiarata chiusa l'istruttoria ex art. 209 c.p.c.; la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 10.12.2020 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. La causa subiva numerosi differimenti d'ufficio ed il fascicolo successivamente rimesso a nuovo designato istruttore.
Il 01.10.2024 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della convenuta in sostituzione dell'avv. Raffaele Rodio. All'udienza del 2.10.2024 le parti comparivano innanzi a nuovo istruttore e, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. come richiesti.
pagina 2 di 11 2 La domanda attorea è in parte fondata e va quindi solo in parte accolta per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva.
3 Avuto riguardo alle allegazioni della stessa parte attrice ed alle eccezioni difensive svolte dalla convenuta, nel caso in esame, la res iudicanda va ricondotta alla fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. (tra le tante, Ordinanza del 21.07.2021, n. 20914; Ordinanza 18.01.2019, n.22393; Cass. Civ. sez.
2.. Ordinanza 28.02.2018, n. 4684; Sez.
Unite; Sentenza n. 9449 del 10 maggio 2016; n. 7044; Cass. Sez. 2, 29/01/2015, n. 1674).
4 In conformità al prevalente e più recente orientamento della Suprema Corte “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ individua una responsabilità di tipo oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che è funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione .. (tra le tante Cass.2015, 295; 2014, n.1468). Tale presunzione juris tantum di responsabilità in capo a chi controlla, di fatto, le modalità d'uso e di conservazione della cosa, è esclusa soltanto dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass.2015, n. 295; 21.03.2013, n.7125). Compete al custode la prova liberatoria in merito all'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (così Cass. Civ., sent. 2018,n.2480; 31.10.2017, n.25837, 2016, n.15762 e n.13222; 22 marzo 2011, n. 6529). Quest'ultimo dimostra l'esistenza del fortuito ove dia prova "dell'interruzione della sequenza eziologica tra l'agire della cosa e l'eventum damni, determinata da una causa sopravvenuta da sola sufficiente ad assorbire l'efficienza produttiva del danno"; evento imprevedibile ed inevitabile che assorbe integralmente le potenzialità lesive della cosa venendo autonomamente a generare il danno.(Cass.2017,
n.5807).
Su tale responsabilità del custode ex art.2051 c.c., come precisato dalla Suprema Corte, può certamente influire la condotta della stessa vittima la quale però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi "come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto…" (Cass. 5.05.2020, n.8478; 2016, n.15761). Il fortuito può quindi essere rappresentato anche dal fatto colposo del danneggiato (con effetto liberatorio totale o parziale) avente una efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno (Cass.1.02.2018, n.2477 e n.2480; Cass. 2017, n.25837 e n.5807; Cass. 2016, n.3222; 2010, n. 8229 ). pagina 3 di 11 5 In applicazione dei superiori principi alla fattispecie, deve ritenersi che l'evento dannoso oggetto di causa sia conseguenza diretta dell'inadeguata custodia dell'immobile in proprietà della convenuta, in quanto risulta provato al giudizio che le infiltrazioni d'acqua che hanno interessato il deposito magazzino in uso all'attore hanno trovato causa nella perdita di acqua dell'impianto idrico dell'immobile sovrastante, bene in proprietà della convenuta.
5.1 In particolare, la verificazione del fatto dannoso come dedotto dall'attore in citazione ha trovato pieno riscontro nel giudizio.
Entrambi i testi escussi, e , dipendenti Controparte_2 Testimone_1 presso la pasticceria dell'attore, hanno infatti precisato che nell'ottobre del 2013 il locale magazzino dove veniva custodita la merce di pasticceria ha subito danni da infiltrazioni d'acqua proveniente dal sovrastante immobile. Hanno riferito di essersi recati nell'immobile di Via Parini n.7 in Parte_2 disponibilità dell'attore per prelevare prodotti da lavorare in pasticceria e di avere visto il locale con muffe, interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dal soffitto, dall'immobile sovrastante. Entrambi i testimoni hanno precisato di recarsi nel magazzino quando bisognava prelevare del materiale da lavorare in pasticceria ed entrambi hanno riferito di avere visto gocciolare acqua dal soffitto, dal piano superiore. Il teste ha anche precisato di avere visto “… che da una parte del soffitto, Tes_1 che era caduto, e che da quel foro nel cartongesso scorreva l'acqua proveniente dal piano sovrastante…che anche le pareti erano tutte inzuppate di acqua ”. La teste ha riferito “ho proprio visto che veniva giù acqua da soffitto, dal CP_2 piano superiore… gocciolava dal tetto del soffitto … aveva allagato il magazzino ed era uscita fuori anche dallo stesso”. Entrambi i testi hanno riferito che la situazione dei luoghi accertata in occasione dei loro accessi nel vano magazzino era quella raffigurata nel fascicolo fotografico allegato alla costituzione di parte attrice. Entrambi i testimoni hanno inoltre precisato che i lavori mirati alla eliminazione delle cause del danno e al risanamento del locale sono stati eseguiti dalla convenuta ma non nell'immediatezza dell'evento bensì “a distanza di tempo, dopo qualche mese”, e che tali interventi sono stati eseguiti “dal nipote” della convenuta. Il teste ha anche precisato che nel locale a fianco del , Tes_1 Parte_2 quello adibito a laboratorio, i dipendenti della pasticceria vi accedevano tutti i giorni;
mentre nel locale adibito a deposito, quello oggetto di danno da infiltrazione, soltanto quando dovevano prelevare materiale o prodotti da lavorare in pasticceria. Circostanza confermata anche dalla dichiarazione resa dal teste CP_2
Il teste ha inoltre riferito che “i prodotti custoditi in secchi di metallo Tes_1 venivano tenuti per terra;
le altre cose erano appoggiate su pedane di legno e su scaffali.. nel locale venivano custoditi prodotti alimentari e forme per dolci e vettovaglie varie.. bicchieri di carta.. tovaglioli.. vi era anche una scrivania, un computer e sedia girevole ” (circostanze confermate anche dal teste CP_2 pagina 4 di 11 5.2 Anche le riproduzioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice provano la verificazione del fatto oggetto di causa e le condizioni in cui versava il locale magazzino e la merce ivi custodita in conseguenza delle infiltrazioni di acqua. A conferire valenza probatoria a tale documento sono le risultanze peritali che in esito agli accertamenti ed alla indagine eseguite anche sui luoghi concludono che l'immobile rappresento nella foto prodotte da parte attrice coincide con il deposito magazzino del locale bar che è individuato catastalmente in una porzione della part. part. 337 sub 10, avendo una estensione di fatto accertata in 28 mq (la sub. 10 è catastalmente pari a 124 mq). Il locale in questione è stato di fatto separato nella parte Est con una divisione dell'intero piano terra del fabbricato, con creazione di un locale più piccolo adibito oggi a deposito bar e tale modifica non risulta aggiornata catastalmente. Il CT alla luce delle prove raccolte, comparando elementi accertati in occasione del sopralluogo svolto con quelli riprodotti nelle fotografie allegate dal parte attrice, quali particolare della trave che sporge da tetto, dell'impianto elettrico presente all'interno del locale, della pavimentazione in piastrelle di ceramica della porta di alluminio presente all'ingresso del deposito, ha concluso che l'immobile riprodotto nelle foto è una porzione di quello identificato catastalmente al foglio 121 n.337 sub 10, rilevando che la planimetraia allegata al contratto di locazione intercorso tra l'attore e la convenuta, si riferisca al locale oggi adibito a laboratorio. Il locale, sarebbe infatti stato oggetto di accordo con il fratello della convenuta e comunque è incontroverso che fosse dai proprietari concesso in uso e godimento all'attore. 5.3 La CT , sulla base di accertamenti sui luoghi e analisi anche planimetriche svolte, ha individuato l'immobile oggetto di causa;
ha rilevato che il locale si denota la presenza di un unico ambiente a forma di L con una superficie di circa 28 mq, pareti e tetto in cartongesso, che è ribassato ad altezza della trave mentre le altre pareti sono state realizzate in muratura;
l'altezza nella parte ribassata è di m 2,70; a ridosso dell'ingresso è invece 3.10.
Ha accertato inoltre che in esito al sopralluogo svolto, “il locale si presenta con muri asciutti pareti tinteggiate ed in normale stato di conservazione anche nella pavimentazione, impianto elettrico..”
Ha accertato nel locale deposito attoreo “il disordine causato da deposito di merce per terra”, rilevando “la modalità poco idonea alla tipologia di materiali” ed anche la presenza di scaffali non ancorati.
Ha precisato, in esito alle indagini svolte, che detto locale risulta dichiarato come seminterrato ed è sovrastato da altro immobile, posto al piano terra (così dichiarato) in proprietà della convenuta e del fratello in virtù di Controparte_3 successione del 11.04.78 e registrata il 16.12.1976 di . Che insomma Persona_2 il bene, identificato catastalmente al foglio 121, part. 337 e posto al piano terra del fabbricato e sovrastante il deposito in uso all'attore è in comproprietà per ½ ciascuno dei germani quindi per metà in proprietà dell'odierna convenuta. CP_1
pagina 5 di 11 5.4 Il CT inoltre ha chiarito che “dalle risultanze della sovrapposizione ne consegue che risulta verosimile quanto accaduto nell'ottobre del 2013 ossia che a seguito di rottura della rete di adduzione acqua verificatasi in corrispondenza del bagno e della cucina dell'abitazione posta al piano superiore il deposito attoreo, vi sia stata una considerevole perdita di acqua tale da favorire la penetrazione per capillarità nel solaio dell'abitazione e abbia provocato una volta impregnatosi di acqua , conseguenti fenomeni di stillicidio all'interno del locale deposito provenienti dal soffitto (non subito visibilmente percepibile per la presenza del sottotetto, ribassato mediante pannellatura in cartongesso) favorendo lo spargimento sul cartongesso del sottotetto del locale deposito portando inevitabilmente allo sgretolamento dello stesso”.
A conferma di quanto affermato, il CT riporta la situazione constatata nel locale adiacente quello oggetto di causa “anch'esso adibito a deposito che presenta sull'intradosso del solaio (in corrispondenza del vano cucina e bagno dell'abitazione posti sopra il locale deposito del bar) l'intonaco completamente staccato e rovinato a terra a comprova di un evidente problema legato ad infiltrazione d'acqua proveniente dall'immobile sovrastante”.
6 Posto che il fatto dannoso si è verificato, deve quindi ritenersi che sulla base dei riscontri istruttori acquisiti esso abbia trovato causa nella rottura della rete di adduzione acqua verificatasi in corrispondenza del bagno e della cucina dell'abitazione posta al piano superiore il deposito attoreo, causativa del fenomeno di infiltrazione che oltre ad arrecare danni all'immobile ha certamente interessato i materiali ivi custoditi dall'attore.
6.1 L'impianto idrico da cui risulta al giudizio essersi originata l'infiltrazione in danno del locale in uso all'attore, è bene in proprietà della convenuta. E' un impianto asservente e di pertinenza dell'immobile sovrastante il locale attoreo che risulta essere in proprietà indivisa della convenuta e del di lei fratello (nella misura della metà indivisa ciascuno in virtù di successione ereditaria).
La convenuta era quindi il soggetto tenuto alla custodia e alla manutenzione del proprio bene e dei manufatti strutturalmente o funzionalmente destinati a asservire il proprio immobile.
Quale custode, la convenuta aveva l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché il bene non recasse pregiudizio ad alcuno, rispondendone altrimenti ai sensi dell'art. 2051 c.c.
6.2 Il rapporto di custodia non rappresenta un titolo giuridico specifico, ma per giurisprudenza concorde questo interviene quando il soggetto abbia la disponibilità di fatto e giuridica della cosa, che gli permette un potere di controllo effettivo sulla rischiosità della stessa (cfr., ex multis, Cass. Civ., 29/07/2016, n. 15761; Cass. Civ., Sez. III, n. 1948, del 10 febbraio 2003).
pagina 6 di 11 E il potere di vigilanza e custodia del predetto impianto era comunque nella disponibilità di fatto della convenuta che , come peraltro provato al giudizio dalla prova orale acquisita e dall'elaborato peritale acquisito, informata dell'accaduto ha riconosciuto la propria responsabilità in merito al fatto dannoso dell'ottobre del 2013 ed ha anche provveduto alla eliminazione della causa di tale danno, provvedendo anche al risanamento del locale sottostante.
6.3 Risulta quindi accertata la sussistenza in capo alla convenuta del potere di custodia sull'immobile in questione e si configura anche la responsabilità della stessa in riferimento all'evento dannoso per cui è causa, sussistendo “nesso di causalità” cioè un rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, quest'ultimo riconducibile ad anomalie nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode, con il conseguente potere di intervento sulla stessa. Nel caso è provato al giudizio che la perdita idrica che ha interessato l'immobile della convenuta ha determinato l'allagamento dell'immobile sottostante. L'acqua si è infiltrata nel solaio e imbibito il soffitto in cartongesso che è andato distrutto esponendo il locale sottostante e quindi i materiali ivi custoditi a danni da infiltrazione di acqua, quindi ad umidità e muffa. Del resto non vi è prova al giudizio che il fatto dannoso abbia trovato causa nel fortuito né che l'attore abbia concorso alla causazione del fatto dannoso;
come accertato e precisato dal CT, il fenomeno si è manifestato quando il solaio si è completamente imbibito di acqua e comunque è anche provato al giudizio che dell'accaduto l'attore ha prontamente informato la convenuta che si era impegnata a provvedere all'eliminazione della causa del danno, come riferito dalla teste . CP_2
Deve insomma concludersi che la rottura dell'impianto idrico di adduzione verificatesi nel sovrastane immobile in comproprietà della convenuta, può ritenersi la causa dell'allagamento e dei conseguenti danni accertati nel locale deposito in disponibilità dell'attore . Ne consegue che dei danni da infiltrazioni risponde la convenuta, quale custode del bene (Tribunale di Roma, sentenza n. 18645 del 3.10.2017).
6.4 Del resto, privi di validi riscontri probatori sono rimasti gli assunti difensivi della parte convenuta anche in merito alla dedotta responsabilità esclusiva o concorrente dello stesso danneggiato nella causazione del fatto dannoso.
Non risulta provato al giudizio che la perdita idrica fosse imputabile allo stesso attore. Non risulta insomma provato al giudizio che l'evento dannoso sia conseguito ad un fatto arbitrario dell'attore, né ad un fatto che la convenuta non poteva prevedere o impedire. Né che l'evento sia imputabile al fatto del danneggiato, considerato che, come rilevato dal CT, il fenomeno infiltrativo si è palesato quando il solaio si era completamente imbibito. Peraltro è provato al giudizio che della presenza di muffe e di infiltrazioni in magazzino la convenuta sia stata prontamente informata anche dai dipendenti del
[...]
, come da questi riferito nella dichiarazione resa nel corso del giudizio. Parte_3 pagina 7 di 11 La convenuta non solo la non ha assolto al proprio onus probandi circa la sussistenza di un caso fortuito o comunque di un fattore causale indipendente dalla montante condotta idrica quale origine delle infiltrazioni, unico elemento idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., ma risulta provata, in modo univoco, la riconducibilità dell'allagamento alla perdita per rottura della montante idrica di pertinenza dell'immobile sovrastante il locale deposito dell'attore di cui la convenuta, quale proprietaria, era custode. Ne consegue che la responsabilità del fatto causativo e dei danni cagionati al sottostante locale deposito possono imputarsi alla convenuta. 7 L'attore ha dedotto che in conseguenza dell'allagamento hanno subito danni il soffitto e le pareti laterali dell'immobile, bisognose di interventi di ripristino, lavori che la convenuta ha provveduto ad eseguire;
infatti, in occasione dei sopralluoghi svolti dal CT, il locale attoreo è stato rinvenuto “in buono stato, eccetto il disordine con cui risultano custoditi i materiali”. Tale circostanza risulta anche confermata nel giudizio dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. La parte attrice ha allegato a fondamento del quantum risarcitorio richiesto le fatture di acquisto della merce custodita in magazzino, fatture che però fanno riferimento ad acquisti di merce operati in date anche assai anteriori alla verificazione del fatto per cui causa (le fatture riferiscono acquisti operati dall'ottobre del 2012 al mese di luglio del 2013). La parte attrice ha anche allegato fotografie riproducenti tra l'altro anche i materiali e la merce depositata nel locale, che assume danneggiata dalle infiltrazioni e dalla presenza di muffa e umidità. Si tratta di materiali e arnesi di pasticceria di cui ha chiesto il risarcimento per l'importo di euro 27.396,62. Va osservato che in risposta ai quesiti posti con l'ordinanza di nomina, il CT ha chiarito quali prodotti elencati in citazione risultano confezionati in carta o cartone, lattee, plastica o vetro. Tale chiarimento è rilevante ai fini della quantificazione del danno, assumendo fondamentale rilievo il materiale di confezionamento di tali prodotti. In particolare, per alcuni prodotti custoditi in barattoli di plastica, latta e vetro è inverosimile che il loro contatto con l'acqua o umidità o muffa li abbia resi inutilizzabili. Le custodie della maggior parte delle merci depositate nel locale attoreo non potevano subire danni irreversibili in presenza di umido e muffa, proprio per il materiale di cui sono composte. Certamente sensibile all'acqua e alla muffa è il materiale custodito o confezionato in carta ma non anche altri materiali contenti merci presenti nel deposito, come accertato, precisato e chiarito dal CT nell'elaborato acquisito in atti.
Per di più, in assenza di prova documentale di effettiva conduzione al macero della merce ammalorata ad opera dell'attore o di altre fatture di acquisto di materiali simili a quelli riferiti come danneggiati che l'attore avrebbe operato in data contestuale o successiva a quella del fatto per cui è causa.
pagina 8 di 11 Peraltro, quanto dichiarato dalla testimone , dipendente della ditta CP_2 dell'attore, non prova che tutto il materiale e la merce custodita in magazzino al momento dell'evento per cui è causa sia stata effettivamente portata dall'attore al macero e comunque che la merce riferita nelle fatture allegate dall'attore si trovasse interamente nel locale deposito in occasione dell'evento dell'ottobre del 2013. Peraltro l'attore, informato dai dipendenti della presenza di muffa e umidità nel locale deposito, era certamente tenuto a provvedere a custodire altrove la propria merce per evitare che i prodotti di pasticceria permanessero in un ambiente reso inadeguato dalle conseguenze dell'infiltrazione. Insomma, in conformità alle conclusioni svolte dal CT frutto peraltro di un accertamento anche tecnico completo ed esente da vizi anche logici, e ai riscontri istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, può ritenersi che i materiali sigillati e i materiali custoditi in contenitori di plastica, latta e vetro, è inverosimile che siano stati resi inutilizzabili per l'umidità e la muffa presente nel locale deposito;
per di più in assenza di prove di acquisto di merce simile in data successiva al fatto di causa o di un documento che provi al giudizio l'effettiva conduzione in discarica dei materiali presenti in deposito e ammalorati perché inutilizzabili e di prova precisa sulla quantità di merce effettivamente depositata nel locale attoreo nell'ottobre del 2013. Peraltro, i prodotti di pasticceria acquistati con le fatture allegate dall'attore, (aventi tutte data anche assai anteriore alla verificazione del fatto dannoso), sono stati certamente utilizzati dall'attore nel bar pasticceria dalla data di acquisito alla data del fatto di causa e quantificare quanta della merce indicata nelle fatture effettivamente residuasse in magazzino alla data di accadimento del fatto dannoso, ( ottobre 2013), non è provato al giudizio, né può desumersi sulla base dei riscontri istruttori acquisiti. La convenuta peraltro ha specificatamente contestato le fatture allegate dall'attrice rilevando che si riferiscono a data anteriore all'evento di ottobre 2013, contestando l'entità dell'importo risarcitorio richiesto. Anche sulla base dei rilievi e delle conclusioni svolte dal CT nell'elaborato acquisito al giudizio e che qui si richiama e condivide, perché frutto di un accertamento e di una indagine attenta e competa, non può quindi trovare accoglimento la richiesta di risarcimento attorea non potendosi quantificare in euro 27.396,62 il danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza dell'infiltrazione nel locale deposito avvenuta nell'ottobre del 2013. 7.1 Secondo la consolidata giurisprudenza, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (tra le più recenti: Cass. 2007, sez. I civ., Sentenza 10 ottobre
2007, n. 21140).
pagina 9 di 11 Nel caso, essendo provato l'accadimento del fatto dannoso e la sua imputabilità alla convenuta ed anche i danni alla merce custodita nel locale deposito, quantomeno di quella confezionata in materiali deteriorabili con l'acqua o con l'esposizione a muffa e umidità, risultando impossibile la quantificazione dell'entità di tale danno, stante l'utilizzo ad opera dell'attore del materiale acquistato con le fatture allegate nel periodo intercorrente tra la data di acquisto (da ottobre 2012 a luglio 2013) e la data dell'evento
(ottobre 2013) ed in considerazione delle modalità inadeguate con cui lo stesso attore ha provveduto alla loro custodia in magazzino, come accertata dal CT e visibile nelle riproduzioni fotografiche allegate dalla stessa parte attrice, in considerazione dei materiali di confezionamento della maggior parte della merce riferita in citazione, il danno patrimoniale attoreo può quantificarsi in via equitativa e prendendo proprio in considerazione tutte le predette circostanze. Tale danno si quantifica complessivamente in euro 5.000,00 all'attualità. 7.2 Nessun altra voce di danno può riconoscersi e liquidarsi all'attore in assenza di specifica prova in merito alla sussistenza del riferito danno da perdita di clientela e all'immagine.Di tali distinte voci di danno non vi è prova al giudizio. La richiesta ex art. 2059 c.c., di risarcimento del danno morale, come danno all'immagine e esistenziale, è rimasta priva di riscontri istruttori. Il danno morale necessita di puntuale prova e agli atti tale prova non risulta fornita dalla parte attrice e non risultando provata l'esistenza del danno, non può ricorrersi alla liquidazione equitativa ex art. 1126 c.c.
La domanda risarcitoria per tali distinte voci di danno come svolta dall'attore va quindi rigettata perché infondata.
8 Le ragioni della decisione giustificano la compensazione tra le parti dei due terzi delle spese di lite, disponendosi il pagamento del restante terzo in favore dell'attore e a carico della convenuta. Le spese di lite si liquidano in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1339/2017 R.G.A.C. promossa da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così Controparte_1 provvede:
- in accoglimento della domanda attorea dichiara la convenuta Controparte_1 responsabile delle infiltrazioni occorse nell'ottobre del 2013 in danno del locale deposito attoreo e dei danni conseguiti;
- conseguentemente condanna al risarcimento dei danni nei Controparte_1 confronti dell'attore che liquida in via equitativa complessivamente in euro 5.000,00 oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;
- rigetta la domanda risarcitoria ex art. 2059 c.c. svolta dall'attore perché infondata;
pagina 10 di 11 -condanna a rimborsare alla parte attrice un terzo delle spese di Controparte_1 lite, compensando tra le parti i restanti due terzi;
le spese di lite si liquidano in complessivi € 2.018,00 di cui € 1.500,00 per compensi, importo già decurtato, oltre spese forfettarie (15% dei compensi), CPA ed IVA se dovuta, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fulco Carmela che ne ha fatto espressa richiesta nell'atto introduttivo del giudizio. Così deciso in Reggio Calabria, 22 maggio '25 Il GOP Grazia Cammaroto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1339/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 2/10/2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
• cod. fisc. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 28.08.1954, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Emilia n.16, presso lo studio dell'Avv.to Carmela Fulco (cod. fisc. ) da cui è C.F._2 rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di citazione depositato il 30.03.2017
-parte attrice- contro
• cod. fisc. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
Calabria il 13.04.1952 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Simone Furnari n.21/B, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Vincenzo Marino (cod. fisc.
) in forza di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo C.F._4 difensore del 30.09.2024
-parte convenuta- MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione notificato il 27.03.2017, conveniva innanzi Parte_1 questo tribunale e, premesso che: “nell'anno 2013, aveva Controparte_1 stipulato, quale titolare del Bar pasticceria “Ficara” sito in Reggio Calabria, Via Tripepi prol.1, contratto di locazione di un immobile ubicato a piano terra di uno stabile di Via Parini 7, sito in prossimità della pasticceria, per uso deposito;
che nel deposito custodiva merce e prodotti destinati alla pasticceria” e che elencava per quantità e costi; “che nel mese di ottobre del 2013, avvertito dalla dipendente CP_2
accertava la presenza nel locale deposito di macchie di muffa che avevano
[...] interessato anche la merce ivi custodita;
che le macchie si originavano da infiltrazioni d'acqua (perdite idrauliche) proveniente dal vano superiore che avevano reso inutilizzabile i prodotti di pasticceria ivi custoditi;
che la convenuta, proprietaria pagina 1 di 11 dell'immobile sovrastante il deposito, veniva informata dell'accaduto e che accertava nell'immediatezza il danno, rassicurando che avrebbe provveduto alla eliminazione anche della causa;
trovandosi sprovvisto di materiale, la pasticceria dell'attore aveva subito danno per calo di clientela e danno all'immagine oltre al costo dei prodotti ammalorati;
che con lettera del 17.03.2014 formulava formale richiesta di risarcimento in danno della per l'importo di euro 37.396,62 di cui ero 27.396,62 per merce CP_1 perduta e euro 10.000,00 per danno non patrimoniale (rallentamento attività e danno all'immagine oltre ai canoni di affitto del magazzino non utilizzabile); che tale richiesta veniva ribadita con la missiva del 23.01.2017; che sebbene chiarito quanto rilevato nella missiva di riscontro fatta pervenire dalla il 22.02.1017, quest'ultima CP_1 non aderiva all'accordo bonario proposto”. Tanto premesso, concludeva chiedendo, “accertare e dichiarare che le infiltrazioni nell'immobile sito al piano terra dello stabile di Via Parini 7 Reggio Calabria, si sono verificate a causa di un fenomeno permeativo da infiltrazione d'acqua proveniente dal piano soprastante di proprietà della signora accertare e Controparte_1 dichiarare il diritto di al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Parte_1 delle infiltrazioni d'acqua meglio indicate in narrativa per un importo complessivo di euro 37.396,62 o alla somma che verrà ritenuta di giustizia;
condannare la signora al risarcimento dei danni subiti dal signor come Controparte_1 Pt_1 quantificati;
con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi …” All'udienza di prima comparizione del 13.09.2017 si costituiva in giudizio la convenuta contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto delle domande svolte in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate. Venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e acquisiti gli scritti difensivi delle rispettive parti ed assunta la prova orale ammessa con ordinanza del 20.08.2018. Con successiva ordinanza del 10.07.2019 ritenuta “l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale dedotta da parte conventa all'udienza del 17.04.19”, veniva disposta CT e nominato l'arch. . L'ordinanza de qua Persona_1 veniva corretta a verbale di udienza del 2.10.2019 in riferimento all'errore materiale relativo alla via di ubicazione dell'immobile , oggetto di causa. Parte_2
Acquisito l'elaborato peritale, con ordinanza del 26.02.2020 venivano rigettate le richieste di integrazione alla consulenza avanzate dalla parte attrice e dichiarata chiusa l'istruttoria ex art. 209 c.p.c.; la causa veniva quindi rinviata all'udienza del 10.12.2020 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. La causa subiva numerosi differimenti d'ufficio ed il fascicolo successivamente rimesso a nuovo designato istruttore.
Il 01.10.2024 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della convenuta in sostituzione dell'avv. Raffaele Rodio. All'udienza del 2.10.2024 le parti comparivano innanzi a nuovo istruttore e, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. come richiesti.
pagina 2 di 11 2 La domanda attorea è in parte fondata e va quindi solo in parte accolta per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva.
3 Avuto riguardo alle allegazioni della stessa parte attrice ed alle eccezioni difensive svolte dalla convenuta, nel caso in esame, la res iudicanda va ricondotta alla fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. (tra le tante, Ordinanza del 21.07.2021, n. 20914; Ordinanza 18.01.2019, n.22393; Cass. Civ. sez.
2.. Ordinanza 28.02.2018, n. 4684; Sez.
Unite; Sentenza n. 9449 del 10 maggio 2016; n. 7044; Cass. Sez. 2, 29/01/2015, n. 1674).
4 In conformità al prevalente e più recente orientamento della Suprema Corte “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ individua una responsabilità di tipo oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che è funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione .. (tra le tante Cass.2015, 295; 2014, n.1468). Tale presunzione juris tantum di responsabilità in capo a chi controlla, di fatto, le modalità d'uso e di conservazione della cosa, è esclusa soltanto dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass.2015, n. 295; 21.03.2013, n.7125). Compete al custode la prova liberatoria in merito all'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (così Cass. Civ., sent. 2018,n.2480; 31.10.2017, n.25837, 2016, n.15762 e n.13222; 22 marzo 2011, n. 6529). Quest'ultimo dimostra l'esistenza del fortuito ove dia prova "dell'interruzione della sequenza eziologica tra l'agire della cosa e l'eventum damni, determinata da una causa sopravvenuta da sola sufficiente ad assorbire l'efficienza produttiva del danno"; evento imprevedibile ed inevitabile che assorbe integralmente le potenzialità lesive della cosa venendo autonomamente a generare il danno.(Cass.2017,
n.5807).
Su tale responsabilità del custode ex art.2051 c.c., come precisato dalla Suprema Corte, può certamente influire la condotta della stessa vittima la quale però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi "come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto…" (Cass. 5.05.2020, n.8478; 2016, n.15761). Il fortuito può quindi essere rappresentato anche dal fatto colposo del danneggiato (con effetto liberatorio totale o parziale) avente una efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno (Cass.1.02.2018, n.2477 e n.2480; Cass. 2017, n.25837 e n.5807; Cass. 2016, n.3222; 2010, n. 8229 ). pagina 3 di 11 5 In applicazione dei superiori principi alla fattispecie, deve ritenersi che l'evento dannoso oggetto di causa sia conseguenza diretta dell'inadeguata custodia dell'immobile in proprietà della convenuta, in quanto risulta provato al giudizio che le infiltrazioni d'acqua che hanno interessato il deposito magazzino in uso all'attore hanno trovato causa nella perdita di acqua dell'impianto idrico dell'immobile sovrastante, bene in proprietà della convenuta.
5.1 In particolare, la verificazione del fatto dannoso come dedotto dall'attore in citazione ha trovato pieno riscontro nel giudizio.
Entrambi i testi escussi, e , dipendenti Controparte_2 Testimone_1 presso la pasticceria dell'attore, hanno infatti precisato che nell'ottobre del 2013 il locale magazzino dove veniva custodita la merce di pasticceria ha subito danni da infiltrazioni d'acqua proveniente dal sovrastante immobile. Hanno riferito di essersi recati nell'immobile di Via Parini n.7 in Parte_2 disponibilità dell'attore per prelevare prodotti da lavorare in pasticceria e di avere visto il locale con muffe, interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dal soffitto, dall'immobile sovrastante. Entrambi i testimoni hanno precisato di recarsi nel magazzino quando bisognava prelevare del materiale da lavorare in pasticceria ed entrambi hanno riferito di avere visto gocciolare acqua dal soffitto, dal piano superiore. Il teste ha anche precisato di avere visto “… che da una parte del soffitto, Tes_1 che era caduto, e che da quel foro nel cartongesso scorreva l'acqua proveniente dal piano sovrastante…che anche le pareti erano tutte inzuppate di acqua ”. La teste ha riferito “ho proprio visto che veniva giù acqua da soffitto, dal CP_2 piano superiore… gocciolava dal tetto del soffitto … aveva allagato il magazzino ed era uscita fuori anche dallo stesso”. Entrambi i testi hanno riferito che la situazione dei luoghi accertata in occasione dei loro accessi nel vano magazzino era quella raffigurata nel fascicolo fotografico allegato alla costituzione di parte attrice. Entrambi i testimoni hanno inoltre precisato che i lavori mirati alla eliminazione delle cause del danno e al risanamento del locale sono stati eseguiti dalla convenuta ma non nell'immediatezza dell'evento bensì “a distanza di tempo, dopo qualche mese”, e che tali interventi sono stati eseguiti “dal nipote” della convenuta. Il teste ha anche precisato che nel locale a fianco del , Tes_1 Parte_2 quello adibito a laboratorio, i dipendenti della pasticceria vi accedevano tutti i giorni;
mentre nel locale adibito a deposito, quello oggetto di danno da infiltrazione, soltanto quando dovevano prelevare materiale o prodotti da lavorare in pasticceria. Circostanza confermata anche dalla dichiarazione resa dal teste CP_2
Il teste ha inoltre riferito che “i prodotti custoditi in secchi di metallo Tes_1 venivano tenuti per terra;
le altre cose erano appoggiate su pedane di legno e su scaffali.. nel locale venivano custoditi prodotti alimentari e forme per dolci e vettovaglie varie.. bicchieri di carta.. tovaglioli.. vi era anche una scrivania, un computer e sedia girevole ” (circostanze confermate anche dal teste CP_2 pagina 4 di 11 5.2 Anche le riproduzioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice provano la verificazione del fatto oggetto di causa e le condizioni in cui versava il locale magazzino e la merce ivi custodita in conseguenza delle infiltrazioni di acqua. A conferire valenza probatoria a tale documento sono le risultanze peritali che in esito agli accertamenti ed alla indagine eseguite anche sui luoghi concludono che l'immobile rappresento nella foto prodotte da parte attrice coincide con il deposito magazzino del locale bar che è individuato catastalmente in una porzione della part. part. 337 sub 10, avendo una estensione di fatto accertata in 28 mq (la sub. 10 è catastalmente pari a 124 mq). Il locale in questione è stato di fatto separato nella parte Est con una divisione dell'intero piano terra del fabbricato, con creazione di un locale più piccolo adibito oggi a deposito bar e tale modifica non risulta aggiornata catastalmente. Il CT alla luce delle prove raccolte, comparando elementi accertati in occasione del sopralluogo svolto con quelli riprodotti nelle fotografie allegate dal parte attrice, quali particolare della trave che sporge da tetto, dell'impianto elettrico presente all'interno del locale, della pavimentazione in piastrelle di ceramica della porta di alluminio presente all'ingresso del deposito, ha concluso che l'immobile riprodotto nelle foto è una porzione di quello identificato catastalmente al foglio 121 n.337 sub 10, rilevando che la planimetraia allegata al contratto di locazione intercorso tra l'attore e la convenuta, si riferisca al locale oggi adibito a laboratorio. Il locale, sarebbe infatti stato oggetto di accordo con il fratello della convenuta e comunque è incontroverso che fosse dai proprietari concesso in uso e godimento all'attore. 5.3 La CT , sulla base di accertamenti sui luoghi e analisi anche planimetriche svolte, ha individuato l'immobile oggetto di causa;
ha rilevato che il locale si denota la presenza di un unico ambiente a forma di L con una superficie di circa 28 mq, pareti e tetto in cartongesso, che è ribassato ad altezza della trave mentre le altre pareti sono state realizzate in muratura;
l'altezza nella parte ribassata è di m 2,70; a ridosso dell'ingresso è invece 3.10.
Ha accertato inoltre che in esito al sopralluogo svolto, “il locale si presenta con muri asciutti pareti tinteggiate ed in normale stato di conservazione anche nella pavimentazione, impianto elettrico..”
Ha accertato nel locale deposito attoreo “il disordine causato da deposito di merce per terra”, rilevando “la modalità poco idonea alla tipologia di materiali” ed anche la presenza di scaffali non ancorati.
Ha precisato, in esito alle indagini svolte, che detto locale risulta dichiarato come seminterrato ed è sovrastato da altro immobile, posto al piano terra (così dichiarato) in proprietà della convenuta e del fratello in virtù di Controparte_3 successione del 11.04.78 e registrata il 16.12.1976 di . Che insomma Persona_2 il bene, identificato catastalmente al foglio 121, part. 337 e posto al piano terra del fabbricato e sovrastante il deposito in uso all'attore è in comproprietà per ½ ciascuno dei germani quindi per metà in proprietà dell'odierna convenuta. CP_1
pagina 5 di 11 5.4 Il CT inoltre ha chiarito che “dalle risultanze della sovrapposizione ne consegue che risulta verosimile quanto accaduto nell'ottobre del 2013 ossia che a seguito di rottura della rete di adduzione acqua verificatasi in corrispondenza del bagno e della cucina dell'abitazione posta al piano superiore il deposito attoreo, vi sia stata una considerevole perdita di acqua tale da favorire la penetrazione per capillarità nel solaio dell'abitazione e abbia provocato una volta impregnatosi di acqua , conseguenti fenomeni di stillicidio all'interno del locale deposito provenienti dal soffitto (non subito visibilmente percepibile per la presenza del sottotetto, ribassato mediante pannellatura in cartongesso) favorendo lo spargimento sul cartongesso del sottotetto del locale deposito portando inevitabilmente allo sgretolamento dello stesso”.
A conferma di quanto affermato, il CT riporta la situazione constatata nel locale adiacente quello oggetto di causa “anch'esso adibito a deposito che presenta sull'intradosso del solaio (in corrispondenza del vano cucina e bagno dell'abitazione posti sopra il locale deposito del bar) l'intonaco completamente staccato e rovinato a terra a comprova di un evidente problema legato ad infiltrazione d'acqua proveniente dall'immobile sovrastante”.
6 Posto che il fatto dannoso si è verificato, deve quindi ritenersi che sulla base dei riscontri istruttori acquisiti esso abbia trovato causa nella rottura della rete di adduzione acqua verificatasi in corrispondenza del bagno e della cucina dell'abitazione posta al piano superiore il deposito attoreo, causativa del fenomeno di infiltrazione che oltre ad arrecare danni all'immobile ha certamente interessato i materiali ivi custoditi dall'attore.
6.1 L'impianto idrico da cui risulta al giudizio essersi originata l'infiltrazione in danno del locale in uso all'attore, è bene in proprietà della convenuta. E' un impianto asservente e di pertinenza dell'immobile sovrastante il locale attoreo che risulta essere in proprietà indivisa della convenuta e del di lei fratello (nella misura della metà indivisa ciascuno in virtù di successione ereditaria).
La convenuta era quindi il soggetto tenuto alla custodia e alla manutenzione del proprio bene e dei manufatti strutturalmente o funzionalmente destinati a asservire il proprio immobile.
Quale custode, la convenuta aveva l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché il bene non recasse pregiudizio ad alcuno, rispondendone altrimenti ai sensi dell'art. 2051 c.c.
6.2 Il rapporto di custodia non rappresenta un titolo giuridico specifico, ma per giurisprudenza concorde questo interviene quando il soggetto abbia la disponibilità di fatto e giuridica della cosa, che gli permette un potere di controllo effettivo sulla rischiosità della stessa (cfr., ex multis, Cass. Civ., 29/07/2016, n. 15761; Cass. Civ., Sez. III, n. 1948, del 10 febbraio 2003).
pagina 6 di 11 E il potere di vigilanza e custodia del predetto impianto era comunque nella disponibilità di fatto della convenuta che , come peraltro provato al giudizio dalla prova orale acquisita e dall'elaborato peritale acquisito, informata dell'accaduto ha riconosciuto la propria responsabilità in merito al fatto dannoso dell'ottobre del 2013 ed ha anche provveduto alla eliminazione della causa di tale danno, provvedendo anche al risanamento del locale sottostante.
6.3 Risulta quindi accertata la sussistenza in capo alla convenuta del potere di custodia sull'immobile in questione e si configura anche la responsabilità della stessa in riferimento all'evento dannoso per cui è causa, sussistendo “nesso di causalità” cioè un rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, quest'ultimo riconducibile ad anomalie nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode, con il conseguente potere di intervento sulla stessa. Nel caso è provato al giudizio che la perdita idrica che ha interessato l'immobile della convenuta ha determinato l'allagamento dell'immobile sottostante. L'acqua si è infiltrata nel solaio e imbibito il soffitto in cartongesso che è andato distrutto esponendo il locale sottostante e quindi i materiali ivi custoditi a danni da infiltrazione di acqua, quindi ad umidità e muffa. Del resto non vi è prova al giudizio che il fatto dannoso abbia trovato causa nel fortuito né che l'attore abbia concorso alla causazione del fatto dannoso;
come accertato e precisato dal CT, il fenomeno si è manifestato quando il solaio si è completamente imbibito di acqua e comunque è anche provato al giudizio che dell'accaduto l'attore ha prontamente informato la convenuta che si era impegnata a provvedere all'eliminazione della causa del danno, come riferito dalla teste . CP_2
Deve insomma concludersi che la rottura dell'impianto idrico di adduzione verificatesi nel sovrastane immobile in comproprietà della convenuta, può ritenersi la causa dell'allagamento e dei conseguenti danni accertati nel locale deposito in disponibilità dell'attore . Ne consegue che dei danni da infiltrazioni risponde la convenuta, quale custode del bene (Tribunale di Roma, sentenza n. 18645 del 3.10.2017).
6.4 Del resto, privi di validi riscontri probatori sono rimasti gli assunti difensivi della parte convenuta anche in merito alla dedotta responsabilità esclusiva o concorrente dello stesso danneggiato nella causazione del fatto dannoso.
Non risulta provato al giudizio che la perdita idrica fosse imputabile allo stesso attore. Non risulta insomma provato al giudizio che l'evento dannoso sia conseguito ad un fatto arbitrario dell'attore, né ad un fatto che la convenuta non poteva prevedere o impedire. Né che l'evento sia imputabile al fatto del danneggiato, considerato che, come rilevato dal CT, il fenomeno infiltrativo si è palesato quando il solaio si era completamente imbibito. Peraltro è provato al giudizio che della presenza di muffe e di infiltrazioni in magazzino la convenuta sia stata prontamente informata anche dai dipendenti del
[...]
, come da questi riferito nella dichiarazione resa nel corso del giudizio. Parte_3 pagina 7 di 11 La convenuta non solo la non ha assolto al proprio onus probandi circa la sussistenza di un caso fortuito o comunque di un fattore causale indipendente dalla montante condotta idrica quale origine delle infiltrazioni, unico elemento idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., ma risulta provata, in modo univoco, la riconducibilità dell'allagamento alla perdita per rottura della montante idrica di pertinenza dell'immobile sovrastante il locale deposito dell'attore di cui la convenuta, quale proprietaria, era custode. Ne consegue che la responsabilità del fatto causativo e dei danni cagionati al sottostante locale deposito possono imputarsi alla convenuta. 7 L'attore ha dedotto che in conseguenza dell'allagamento hanno subito danni il soffitto e le pareti laterali dell'immobile, bisognose di interventi di ripristino, lavori che la convenuta ha provveduto ad eseguire;
infatti, in occasione dei sopralluoghi svolti dal CT, il locale attoreo è stato rinvenuto “in buono stato, eccetto il disordine con cui risultano custoditi i materiali”. Tale circostanza risulta anche confermata nel giudizio dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. La parte attrice ha allegato a fondamento del quantum risarcitorio richiesto le fatture di acquisto della merce custodita in magazzino, fatture che però fanno riferimento ad acquisti di merce operati in date anche assai anteriori alla verificazione del fatto per cui causa (le fatture riferiscono acquisti operati dall'ottobre del 2012 al mese di luglio del 2013). La parte attrice ha anche allegato fotografie riproducenti tra l'altro anche i materiali e la merce depositata nel locale, che assume danneggiata dalle infiltrazioni e dalla presenza di muffa e umidità. Si tratta di materiali e arnesi di pasticceria di cui ha chiesto il risarcimento per l'importo di euro 27.396,62. Va osservato che in risposta ai quesiti posti con l'ordinanza di nomina, il CT ha chiarito quali prodotti elencati in citazione risultano confezionati in carta o cartone, lattee, plastica o vetro. Tale chiarimento è rilevante ai fini della quantificazione del danno, assumendo fondamentale rilievo il materiale di confezionamento di tali prodotti. In particolare, per alcuni prodotti custoditi in barattoli di plastica, latta e vetro è inverosimile che il loro contatto con l'acqua o umidità o muffa li abbia resi inutilizzabili. Le custodie della maggior parte delle merci depositate nel locale attoreo non potevano subire danni irreversibili in presenza di umido e muffa, proprio per il materiale di cui sono composte. Certamente sensibile all'acqua e alla muffa è il materiale custodito o confezionato in carta ma non anche altri materiali contenti merci presenti nel deposito, come accertato, precisato e chiarito dal CT nell'elaborato acquisito in atti.
Per di più, in assenza di prova documentale di effettiva conduzione al macero della merce ammalorata ad opera dell'attore o di altre fatture di acquisto di materiali simili a quelli riferiti come danneggiati che l'attore avrebbe operato in data contestuale o successiva a quella del fatto per cui è causa.
pagina 8 di 11 Peraltro, quanto dichiarato dalla testimone , dipendente della ditta CP_2 dell'attore, non prova che tutto il materiale e la merce custodita in magazzino al momento dell'evento per cui è causa sia stata effettivamente portata dall'attore al macero e comunque che la merce riferita nelle fatture allegate dall'attore si trovasse interamente nel locale deposito in occasione dell'evento dell'ottobre del 2013. Peraltro l'attore, informato dai dipendenti della presenza di muffa e umidità nel locale deposito, era certamente tenuto a provvedere a custodire altrove la propria merce per evitare che i prodotti di pasticceria permanessero in un ambiente reso inadeguato dalle conseguenze dell'infiltrazione. Insomma, in conformità alle conclusioni svolte dal CT frutto peraltro di un accertamento anche tecnico completo ed esente da vizi anche logici, e ai riscontri istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, può ritenersi che i materiali sigillati e i materiali custoditi in contenitori di plastica, latta e vetro, è inverosimile che siano stati resi inutilizzabili per l'umidità e la muffa presente nel locale deposito;
per di più in assenza di prove di acquisto di merce simile in data successiva al fatto di causa o di un documento che provi al giudizio l'effettiva conduzione in discarica dei materiali presenti in deposito e ammalorati perché inutilizzabili e di prova precisa sulla quantità di merce effettivamente depositata nel locale attoreo nell'ottobre del 2013. Peraltro, i prodotti di pasticceria acquistati con le fatture allegate dall'attore, (aventi tutte data anche assai anteriore alla verificazione del fatto dannoso), sono stati certamente utilizzati dall'attore nel bar pasticceria dalla data di acquisito alla data del fatto di causa e quantificare quanta della merce indicata nelle fatture effettivamente residuasse in magazzino alla data di accadimento del fatto dannoso, ( ottobre 2013), non è provato al giudizio, né può desumersi sulla base dei riscontri istruttori acquisiti. La convenuta peraltro ha specificatamente contestato le fatture allegate dall'attrice rilevando che si riferiscono a data anteriore all'evento di ottobre 2013, contestando l'entità dell'importo risarcitorio richiesto. Anche sulla base dei rilievi e delle conclusioni svolte dal CT nell'elaborato acquisito al giudizio e che qui si richiama e condivide, perché frutto di un accertamento e di una indagine attenta e competa, non può quindi trovare accoglimento la richiesta di risarcimento attorea non potendosi quantificare in euro 27.396,62 il danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza dell'infiltrazione nel locale deposito avvenuta nell'ottobre del 2013. 7.1 Secondo la consolidata giurisprudenza, il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, e non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (tra le più recenti: Cass. 2007, sez. I civ., Sentenza 10 ottobre
2007, n. 21140).
pagina 9 di 11 Nel caso, essendo provato l'accadimento del fatto dannoso e la sua imputabilità alla convenuta ed anche i danni alla merce custodita nel locale deposito, quantomeno di quella confezionata in materiali deteriorabili con l'acqua o con l'esposizione a muffa e umidità, risultando impossibile la quantificazione dell'entità di tale danno, stante l'utilizzo ad opera dell'attore del materiale acquistato con le fatture allegate nel periodo intercorrente tra la data di acquisto (da ottobre 2012 a luglio 2013) e la data dell'evento
(ottobre 2013) ed in considerazione delle modalità inadeguate con cui lo stesso attore ha provveduto alla loro custodia in magazzino, come accertata dal CT e visibile nelle riproduzioni fotografiche allegate dalla stessa parte attrice, in considerazione dei materiali di confezionamento della maggior parte della merce riferita in citazione, il danno patrimoniale attoreo può quantificarsi in via equitativa e prendendo proprio in considerazione tutte le predette circostanze. Tale danno si quantifica complessivamente in euro 5.000,00 all'attualità. 7.2 Nessun altra voce di danno può riconoscersi e liquidarsi all'attore in assenza di specifica prova in merito alla sussistenza del riferito danno da perdita di clientela e all'immagine.Di tali distinte voci di danno non vi è prova al giudizio. La richiesta ex art. 2059 c.c., di risarcimento del danno morale, come danno all'immagine e esistenziale, è rimasta priva di riscontri istruttori. Il danno morale necessita di puntuale prova e agli atti tale prova non risulta fornita dalla parte attrice e non risultando provata l'esistenza del danno, non può ricorrersi alla liquidazione equitativa ex art. 1126 c.c.
La domanda risarcitoria per tali distinte voci di danno come svolta dall'attore va quindi rigettata perché infondata.
8 Le ragioni della decisione giustificano la compensazione tra le parti dei due terzi delle spese di lite, disponendosi il pagamento del restante terzo in favore dell'attore e a carico della convenuta. Le spese di lite si liquidano in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1339/2017 R.G.A.C. promossa da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così Controparte_1 provvede:
- in accoglimento della domanda attorea dichiara la convenuta Controparte_1 responsabile delle infiltrazioni occorse nell'ottobre del 2013 in danno del locale deposito attoreo e dei danni conseguiti;
- conseguentemente condanna al risarcimento dei danni nei Controparte_1 confronti dell'attore che liquida in via equitativa complessivamente in euro 5.000,00 oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;
- rigetta la domanda risarcitoria ex art. 2059 c.c. svolta dall'attore perché infondata;
pagina 10 di 11 -condanna a rimborsare alla parte attrice un terzo delle spese di Controparte_1 lite, compensando tra le parti i restanti due terzi;
le spese di lite si liquidano in complessivi € 2.018,00 di cui € 1.500,00 per compensi, importo già decurtato, oltre spese forfettarie (15% dei compensi), CPA ed IVA se dovuta, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Fulco Carmela che ne ha fatto espressa richiesta nell'atto introduttivo del giudizio. Così deciso in Reggio Calabria, 22 maggio '25 Il GOP Grazia Cammaroto
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