Articolo 6 della Legge 13 maggio 1940, n. 690
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 luglio 1940
Art. 6.

I comandanti di porto possono disporre che nell'esecuzione di lavori per la costruzione, l'allestimento, riparazione e la manutenzione delle navi, siano osservate speciali norme e cautele ai fini della prevenzione degli incendi.


Entrata in vigore il 17 luglio 1940