Art. 6.
I comandanti di porto possono disporre che nell'esecuzione di lavori per la costruzione, l'allestimento, riparazione e la manutenzione delle navi, siano osservate speciali norme e cautele ai fini della prevenzione degli incendi.
I comandanti di porto possono disporre che nell'esecuzione di lavori per la costruzione, l'allestimento, riparazione e la manutenzione delle navi, siano osservate speciali norme e cautele ai fini della prevenzione degli incendi.