Articolo 23 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 22
Versione
28 settembre 1993
Art. 23. 1. La violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorita', della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.
Entrata in vigore il 28 settembre 1993